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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n°2912/2025 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 10.6.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_1
DALLATORRE SERENA ricorrente contro nato a [...] il [...], con gli avv.ti CP_1
TO AR e GU DE
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al Collegio con ordinanza depositata in data 21.10.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 28.10.2025.
Conclusioni in punto status: per parte ricorrente: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati”; per parte resistente: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove preferisce la propria residenza” 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2025 la ricorrente sig. adiva il Parte_1
Tribunale e, premesso di aver contratto matrimonio con il 9.5.2011 CP_1 in Casablanca (Marocco), matrimonio trascritto in data 8.8.2024 presso il Comune di Tombolo (PD) al n. 5, Parte II, Serie C dell'anno 2024, e che dall'unione sono nati tre figli, (26.12.2012) e i gemelli e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(9.8.2018), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con
[...] addebito al marito ed alle condizioni indicate.
In data 16.9.2025 si costituiva in giudizio il resistente che, contestando quanto ex adverso dedotto e in particolare la domanda di addebito a proprio carico, aderiva alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse.
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All'udienza del 17.10.2025 le parti comparivano personalmente avanti il Giudice delegato, rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice riservava la decisione in punto di provvedimenti temporanei e urgenti.
Con ordinanza depositata in data 21.10.2025 il Giudice del. adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei minori: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. dispone che versi a a titolo di assegno di mantenimento entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese una somma pari a euro 100, annualmente rivalutabile secondo indici Istat;
3. affida i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento presso la abitazione materna;
4. assegna la casa coniugale sita in
Tombolo via Roma 33 alla ricorrente 5. dispone che il padre possa Parte_1 vedere e stare con la figlia maggiore secondo liberi accordi con la stessa;
6. Per_1 dispone che il padre possa vedere e stare con i figli minori e Per_2 Persona_4 per 3 pomeriggi infrasettimanali (da concordare tra le parti e in assenza di accordo da individuarsi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19) e, a w.e. alternati, nelle giornate di sabato e domenica senza pernotto (che potrà essere introdotto allorquando il resistente avrà reperito idonea abitazione); ciascun genitore trascorrerà con i figli 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, sette giorni durante le vacanze invernali (alternando di anno in anno Natale e Capodanno
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presso ciascuno); la metà delle vacanze pasquali;
7. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento della prole nella misura di CP_1 Parte_1 euro 350 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici di costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova;
8. dispone he l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla madre”.
Ritenuta la causa matura per la decisione in punto status, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
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Preliminarmente, presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità
(entrambe le parti sono cittadini marocchini) va accertata d'ufficio la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) punto 1) del Regolamento (CE)
n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi” che, come allegato dalle parti,
è per entrambi attualmente in Italia, nel Comune di Tombolo (PD).
In particolare, detto Regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 10.6.2025.
Nel caso de quo i coniugi hanno contratto matrimonio in Casablanca (Marocco) nel 2011, l'hanno trascritto nel Comune di Tombolo nel 2024 e ivi hanno posto la loro residenza abituale. In particolare, come emerge dai documenti allegati in causa e dalle dichiarazioni rese dalle parti risulta che i signori continuino a risiedere in Italia: parte ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Tombolo
(PD) e continua a risiedervi;
parte resistente, trovata un'occupazione stabile da fine 2023, risiede parimenti in Tombolo (PD).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale,
l'art. 8, lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in
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esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto premesso, la domanda di separazione proposta da entrambe le parti merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 17.10.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Poiché il giudizio deve proseguire sulle altre domande, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Tombolo (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto n. 5, Parte II, Serie C dell'anno 2024 del registro degli atti di matrimonio);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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