Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1393/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, viste le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 27.3.2025, tenutasi ex art. 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1 Parte_2 codice fiscale codice fiscale C.F._2 Parte_3
, codice fiscale , C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi dall'Avv. Franca Aureli
ATTORI
e
, c.f. , difesa dall'avv. Sonia Controparte_1 P.IVA_1
Selletti, dall'avv. Francesca Di Marco, dall'avv. Sara Bravi e dall'avv. Giuseppe Spagnuolo
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sintesi delle domande e delle allegazioni
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il
26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Gli attori chiedono il risarcimento del danno derivante dall'errore medico commesso nell'ambito della prestazione sanitaria resa in favore di consistita in un Parte_1 intervento di crio-ablazione transcatetere con isolamento delle vene polmonari per fibrillazione atriale persistente eseguito il 07/03/2019 presso il reparto di Aritmologia
1
L'errore medico, in particolare, secondo gli attori sarebbe consistito nell'aver trattato la complicanza verificatasi nel corso dell'intervento (stravaso di sangue nel pericardio) con drenaggio chirurgico e non con pericardiocentesi percutanea con ago, il che ha determinato una protrazione dello stato di shock, che ha prodotto il danno evento
(cecità totale).
Quanto al danno conseguenza, rimasto cieco a causa dell'errore medico, Persona_1 domanda il risarcimento del danno biologico (e, in subordine, del danno da perdita di chance), del danno danno da violazione del consenso informato e del danno patrimoniale (sia danno emergente sia lucro cessante), mentre Parte_2
e chiedono il risarcimento del danno da lesione del Parte_3 Parte_4 rapporto parentale.
Costituitasi, ha contestato le domande attoree e ha chiesto Controparte_1 autorizzarsi la chiamata in causa del medico a fini di manleva, autorizzazione condivisibilmente negata dal precedente G.I.
Espletata la CTU, la causa è stata inizialmente trattenuta in decisione con ordinanza del 15.5.2024 ed è stata poi rimessa sul ruolo per ottenere un supplemento di indagine peritale con ordinanza del 28.8.2024, all'esito del quale è stata poi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
Le domande degli attori sono fondate nei limiti di seguito indicati.
I principi di diritto applicabili al caso di specie.
È adesso opportuno riepilogare i principi di diritto rilevanti nel caso di specie, con particolare riferimento agli oneri probatori gravanti sulle parti.
1. L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria
(cfr. art. 7 l. n. 24/2017).
2. Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
2 all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, leconseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28992). Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura – o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui (cfr. Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n.28987) – provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia
(danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore. La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento è dipeso da cause alla stessa non imputabili.
3. Qualora ad agire siano, invece, i parenti del paziente danneggiato o deceduto per i danni subiti iure proprio, e dunque per lesione o perdita dal rapporto parentale, l'azione da essi esperita avrà natura extracontrattuale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “In materia di responsabilità sanitaria, va esclusa la natura contrattuale, da effetti di protezione per terzi, della pretesa risarcitoria vantata iure proprio da un congiunto (nella specie, il coniuge) per i danni, mediati o riflessi, subiti in seguito all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente in forza di contratto di spedalità; la natura extracontrattuale di tale responsabilità la assoggetta alla relativa disciplina (onde sarebbe toccato al ricorrente, che lamentava l'omissione colposa del dovere di sorveglianza sul marito, allontanatosi senza lasciar traccia tre giorni dopo il ricovero, provare gli elementi costitutivi del fatto illecito).” (Cass. civ. Sez. III, 07/04/2022, n. 11320). L'unica ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui l'azione esercitata dai congiunti ha natura contrattuale è quella in cui sia configurabile un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (“Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria
3 o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (Cass. civ. Sez. III Sent., 09/07/2020, n. 14615 (rv. 658328-01).
4. A nulla rileva che parte attrice abbia erroneamento invocato l'azione ex art. 1218 c.c. anche per quanto concerne i congiunti, poiché, fermi i fatti costitutivi allegati dalle parti, il giudice può riqualificare la domanda in base al principio iura novit curia (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 27/11/2018, n. 30607 (rv. 651854-01) “In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti.”).
5. Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle eleborate in materia penalistica (artt. 40 e 41 c.p.): condicio sine qua non – ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi (hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) – e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso. La differenza tra causalità civile e penale risiede soltanto in ciò: in ambito civile, non occorre raggiungere la certezza
“processuale” o “probabilistica” in ordine al nesso eziologico, ma è sufficiente che possa affermarsi che è più probabile che non che la condotta abbia causato l'evento (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/01/2008, n. 581).
4 6. Deve poi osservarsi, con riguardo alla personalizzazione del danno biologico, che questo Tribunale condivide il pacifico orientamento per cui “In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 7513/2018).
7. Va, poi, citato il seguente principio di diritto relativo all'onere motivazionale del giudice in caso di adesione alla CTU, espresso da Cass. civ. Sez. I Sent., 9.1.2009, n. 282 (rv 606211): “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..”)”.
8. Infine, va osservato che “Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024 (Rv. 670791 - 01).
Le risultanze della CTU
I CTU, sul presupposto per cui la complicanza fosse stata tempestivamente trattata e che l'approccio chirurgico fosse indicato nel caso di specie, avevano inizialmente, nella prima relazione peritale depositata, escluso l'errore dei sanitari, così concludendo:
“dalla revisione dei dati clinici e della letteratura il danno visivo riportato dal sig.
[...]
dopo la procedura di ablazione di fibrillazione atriale complicatasi con Pt_1 tamponamento cardiaco trattato con pericardiocentesi chirurgica sembra essere 5 riconducibile a danno assonale delle vie visive bilaterale in un paziente con prevalenza vertebrale destra ed ipoplasia con flusso ad alte resistenze dell'arteria vertebrale sinistra ed encefalopatia vascolare cronica con lesioni ischemiche croniche misconosciute su base microvasculopatica, localizzate nei centri semiovali, lungo le corone radiate, a livello periventricolare frontale e parieto-occipitale bilaterale, confluenti (in regione occipitale e lungo le radiazioni ottiche), con cavità ventricolari e spazi liquorali periencefalici già lievemente ampliati, ed in assenza di lesioni ischemiche recenti (in particolare nelle regioni occipitali) agli imaging seriati eseguiti in fase subacuta. La breve fase d'ipotensione (che non è tuttavia mai stata tale da determinare un rilevante danno d'organo non cerebrale e/o una riduzione globale della perfusione cerebrale tale da provocare alterazioni dello stato di coscienza) conseguente al tamponamento cardiaco (trattato secondo quando dettato dalle linee guida) ha verosimilmente
“decompensato” un tessuto cerebrale presentante una vulnerabilità selettiva in relazione alle comorbidità responsabili di una vasculopatia cerebrale cronica ed una ridotta riserva funzionale del tessuto rivelatosi poi danneggiato e responsabile del danno funzionale visivo. Anche ipotizzando che fosse stata fatta una pericardiocentesi con ago percutanea al posto della finestra pericardica chirurgica, i tempi procedurali si sarebbero ridotti di un tempo ipotizzabile attorno a 24 minuti ed è difficile concludere che tale lasso temporale procedurale avrebbe ridotto consistentememente il rischio di danno visivo su un tessuto già gravemente danneggiato su base ischemica cronica in cui il danno si è instaurato in corso di ipotensione di non severa entità e senza che sia mai stato descritto arresto di circolo.”.
Nel corso del supplemento di indagini, è poi emerso, inoltre, che l'intervento era sì stato correttamente eseguito sicché i sanitari non possono essere considerati responsabili della complicanza insorta.
Tuttavia, in tale sede sono emersi nuovi elementi con rigaurdo alla tempestività del trattamento del sanguinamento del pericardio: “Stando al diario clinico il sospetto di tamponamento è apparentemente stato “precoce” /nelle fasi iniziali” in quanto è stato individuato, mediante ecocardiogramma transtoracico, un versamento pericardico lieve (descritto di soli 5 mm al primo riscontro), momento in cui è stato allertato il chirurgo, al cui arrivo (ore 15:15) viene descritto, in diario clinico, “versamento pericardico di modesta entità (1 cm) e comunque ancora non tamponante”. La diagnosi di tamponamento cardiaco pertanto (causato dal versamento pericardico), è stata fatta, stando al diario clinico, in seguito al deterioramento emodinamico verificatosi in corso di peggioramento di un versamento pericardico già identificato in fase non tamponante. Tuttavia, dalle osservazioni dei Dott. e si Per_2 Per_3 segnala la sussistenza di una rilevante discrepanza tra quanto sottoscritto nel cartellino anestesiologico, in cui si segnala un calo di pressione poco dopo le ore
14:00, e la restante documentazione e il diario clinico che riportano invece un versamento lieve di 5 mm, poi di 1 cm non tamponante (alle 15:15).
6 I CCTTPP allegano nelle osservazioni la seguente immagine ricavata dalla documentazione sanitaria
Si segnala tuttavia come tale immagine non sia chiaramente visibile nella documentazione sanitaria presente in atti, che si riporta di seguito (Foto 2), ove appare evidenziata solo la parte inferiore, ma mancando completamente la parte superiore.
7 Alla luce di tale elemento, i CCTTUU hanon così condivisibilmente concluso:
“si ritiene pacifico che, se si è verificato un calo di pressione alle ore 14 circa, il versamento doveva essere già tamponante in quel momento. Sulla base di quanto predetto, si rileva effettivamente un ritardo di gestione della complicanza insorta di circa un'ora.
Alla luca delle suddette considerazioni, si conferma quanto precedentemente esposto in merito alla non prevedibilità e non prevedibilità della complicanza insorta nel caso di specie, rilevando tuttavia una ritardata gestione del tamponamento cardiaco, non drenato tempestivamente, ascrivibile ad errore dei sanitari. Tale evento ha determinato una conseguente ipoperfusione protratta e una sofferenza cerebrale ischemica con insorgenza di cecità bilaterale, in sospetto quadro di sofferenza assonale cerebrale, tuttavia non evidenziabile ad esami RMN. Sottolineiamo, tuttavia, che non solo non era stato oggetto di contraddittorio, ma tale rilievo nella documentazione che era stata fin qui analizzata non era visibile, perché la copia fotostatica allegata agli atti non è completa.”.
L'invalidità riportata dall'attore è stata quantificata nella misura Parte_1 dell'82%. In proposito, tuttavia, i CCTTUU aggiungono che “si ritiene verosimile un
8 origine concausale del quadro, ascrivibile sia alla protratta ipoperfusione intra- operatoria sia al quadro cerebro-vascolare di base, e non può escludersi che il soggetto non avrebbe comunque sviluppato un deficit visivo bilaterale importante, non essendo certo una regolare complicanza quella insorta. Sulla base di tali premesse, il danno biologico iatrogeno è stimabile nella misura del 42%, nella percentuale compresa tra il 40 e l'82%. Si precisa che trattasi di stima molto complessa, ma nel caso in questione la predisposizione era certamente presente, perché non si tratta certo della manifestazione tipica di un tamponamento e di uno shock emorragico”.
Va dato atto del fatto che il contraddittorio tecnico su questi aspetti si è pienamente attuato – tant'è che all'udienza del 4.2.2025 nulla è stato eccepito dalla difesa della convenuta, circostanza che, quindi, comunque sanerebbe eventuali nullità relative – dal momento che, all'udienza del 19.11.2024, rilevato che la relazione di chiarimenti ove era emerso quanto sopra non era stata inviata ai CCTTPP, questo G.I. assegnava al
CTP termine di 10 giorni per presentare osservazioni da inoltrare ai CTU in merito al profilo emerso nella relazione di chiarimenti e ulteriori 10 giorni ai CTU il deposito delle osservazioni ricevute e delle eventuali risposte alle osservazioni.
Ricevute le osservazioni, i CTU hanno depositato le risposte in data 9.12.2024.
L'azione contrattuale proposta da Parte_1
Alla luce di quanto sopra esposto, e premesso che è da condividersi integralmente la
CTU espletata con riguardo all'an della responsabilità, ritiene il Tribunale che vada afferamta la responsabilità della struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Sebbene, infatti, non siano ravvisabili criticità né per quanto riguarda l'esecuzione dell'intervento di crioablazione, né per quanto riguarda la scelta della modalità di trattamento della complicanza né, infine, con riferimento all'esecuzione dell'intervento di drenaggio del tamponamento cardiaco, i CCTTUU hanno riscontrato con certezza un errore consistito nel non tempestivo trattamento di tale complicanza.
Quest'ultima, infatti, era riconoscibile nel momento in cui si è registrato un calo di pressione, segno ritenuto inequivocabile di un tamponamento già in atto, ossia alle 14, mentre il trattamento della complicanza è iniziato alle 15.25.
Tale ritardo risulta causalmente rilevante rispetto al danno evento (cecità), dal momento che ha determinato una ipoperfusione dei tessuti cerebrali che, andando a incidere su un pregresso quadro di sofferenza assonale cerebrale, ha determinato il danno irreversibile e totale al visus.
In proposito, deve osservarsi che, alla luce del principio di diritto richiamato al punto
5, il fatto che l'errore dei medici abbia concorso con altra causa naturale preesistente alla determinazione del danno evento non esclude il nesso di causa tra l'errore e
9 l'evento, che, in forza del principio dell'equivalenza causale, rimane interamente ascrivibile all'errore dei medici.
La domanda di responsabilità extracontrattuale spiegata da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
Alla luce delle risultanze della CTU, va affermata la responsabilità dei sanitari anche ex art. 2043 c.c., essendo emersa la colpa dei medici nel tardivo trattamento del tamponamento cardiaco.
La quantificazione del danno subito da Parte_1
I CCTTUU hanno correttamente quantificato il danno biologico complessivo di in misura pari al 82%. Parte_1
Non altrettanto correttamente, invece, hanno qualificato il danno iatrogeno nella misura del 42%.
Tale valutazione si fonda, infatti, sul fatto che la cecità riportata dall'attore sia causalmente ascrivibile anche a una concausa naturale preesistente, il che è, però, come visto, irrilevante sotto il profilo della riconducibilità causale dell'evento alla condotta.
Si può, in realtà, parlare di danno iatrogeno quando una parte del danno biologico riportato dal paziente si sarebbe comunque verificata anche qualora i medici avessero correttamente operato.
In quel caso, dunque, occorre delimitare le conseguenze risarcibili imputabili ai sanitari, poiché ad essi non possono essere imputate le conseguenze che sarebbero comunque reliquate anche in caso di corretta esecuzione della prestazione medica.
Nel caso di specie, invece, se i medici avessero correttamente operato, non si sarebbe verificata alcuna sofferenza ischemica e il non avrebbe riportato alcun danno Pt_1 biologico.
Né risulta che il avesse una invalidità preesistente, nel qual caso andrebbero Pt_1 applicati i noti principi affermati da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019.
Di conseguenza, l'intero danno biologico subito da è ascrivibile alla Parte_1 condotta dei sanitari.
Il danno biologico va quindi liquidato, in base alle tabelle milanesi ed. 2024 in complessivi € 529.139, escluso il danno morale in quanto non specificamente allegato dall'attore.
Non va riconosciuta alcuna personalizzazione del danno, in applicazione del principio di diritto richiamato al punto 6 dell'apposito paragrafo.
10 Detta somma va devalutata alla data del sinistro e rivalutata oltre interessi legali alla data della presente decisione.
Atteso che i CCTTUU hanno riconosciuto la perdita totale della capacità lavorativa specifica, va riconosciuto il danno patrimoniale da perdita di guadagno verificatosi dall'evento sino all'età pensionabile (anni 67), e non certo sino all'età di 75 anni, arbitrariamente indicata dall'attore.
Tale danno si è già verificato, poiché l'attore ha raggiunto l'età di 67 anni nel corso del giudizio.
La somma da riconoscersi a tale titolo, quindi, non va capitalizzata e va quantificata tenendo conto della media dei guadagni dei tre anni precedenti al sinistro risultante dalle dichiarazioni dei redditi, pari a € 47.389,33, da moltiplicarsi per il numero di anni in cui il ricorrente ha perso il reddito (€ 47.389,33 x 3)= 142.167,99, da devalutarsi anno per anno oltre rivalutazione e interessi legali.
La quantificazione del danno subito da moglie ( e figli Parte_2
( e di Pt_4 Parte_3 Parte_1
Il rapporto parentale tra e i figli e è provato dalla Parte_2 Pt_4 Pt_3 documentazione anagrafica prodotta (docc. 22, 23 e 24).
Il danno da lesione del rapporto parentale va liquidato in base alle tabelle romane, poiché, anche nella nuova edizione del 2024, le tabelle milanesi non prevedono un sistema a punti per questo tipo di danno evento.
Il sistema a punti delle tabelle romane prevede, a tal proposto, l'attribuzione di un numero di punti in base al rapporto di parentela e all'età della “vittima primaria” e della
“vittima secondaria”.
Il valore del punto presenta due distinte componenti, una per il danno morale, volta a risarcire la componente della sofferenza patita dal congiunto, e una per il danno dinamico relazionale, che risarcisce lo sconvolgimento della vita che deriva dalla necessità di prestare assistenza al congiunto invalido, da riconoscere dunque ai congiunti tenuti all'assistenza.
In ragione di ciò, nel caso in cui più soggetti siano tenuti all'assistenza della c.d. vittima primaria, le tabelle prevedono che il numero di punti sia moltiplicato per un coefficiente tanto più basso quanti siano i soggetti tenuti all'assistenza.
Nel caso in cui sia riconosciuta soltanto la componente del punto per il danno morale, non occorre moltiplicare i punti per il suddetto coefficiente.
Il numero di punti così ottenuti si moltiplica quindi per il valore del punto e il risultato va moltiplicato per la percentuale di invalidità riconosciuta.
11 Nel caso di specie, alla sola moglie vanno riconosciute entrambe le Parte_2 componenti del punto, dal momento che essa soltanto ha allegato di essere costretta ad assistere il coniuge non vedente;
cosa che, presuntivamente, deve dirsi provata.
Al contrario, ai figli va riconosciuta la sola componente del punto per il danno morale, poiché nessuno dei due ha allegato uno sconvolgimento di vita derivante dalla necessità di prestare assistenza al padre invalido.
Quindi, il risarcimento da lesione del rapporto parentale a di anni 60 Parte_2 al momento del sinistro, va così liquidato: valore del punto € 6.948; 20 punti per la relazione;
4 punti per l'età del c.d. danneggiato primario;
4 punti per l'età del congiunto, per un totale di 28 punti x 6.948 = 194.544, da ridurre in base alla percentuale di invalidità riportata da per un totale di € 159.526,08. Parte_1
Somma da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutarsi oltre interessi legali sino alla data della decisione.
Il risarcimento da lesione del rapporto parentale ai figli e di Pt_4 Parte_3 anni 39 e 34 al momento del sinsitro, va così liquidato: valore del punto € 3.474; 15 punti per la relazione;
4 punti per l'età del c.d. danneggiato primario;
6 punti per l'età del congiunto, per un totale di 25 punti x 3.474 = 86.850, da ridurre in base alla percentuale di invalidità riportata da per un totale di € 71.217 ciascuno. Parte_1
Somma da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutarsi oltre interessi legali sino alla data della decisione.
Il danno da violazione del consenso informato
Non sussiste alcuna violazione del consenso informato, avendo i CCTTUU dato atto del fatto che fosse stato firmato il consenso informato all'intervento ove veniva correttamento indicato il rischio di “sanguinamento nel sacco pericardicoche avvolge cuore e che può richiedere il drenaggio”.
Veniva inoltre firmato il consenso informato alla puntura transettale dove veniva correttamente indicato il rischio di emopericardio/tamponamento cardiaco/morte.
Non può l'attore dolersi della mancata indicazione del rischio di cecità perché non si tratta di una delle complicanze possibili dell'intervento, e nel caso di specie tale evento
è stato dovuto a una particolare condizione preesistente del sicché non poteva Pt_1 pretendersi che i sanitari dessero conto anche di tale rischio, del tutto peculiare e connesso alla particolare condizione di Parte_1
Le spese di lite
Le spese di lite vanno compensate per metà tra e la convenuta atteso il Parte_1 rigetto della domanda di risarcimento del danno da violazione del consenso informato,
12 Contro mente va condanna alla refusione integrale delle spese in favore degli altri attori e vanno liquidate come da dispositivo.
Vista la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatoria, la convenuta va condannata, in applicazione dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs 28/2010 (applicabile ratione temporis) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
va altresì condannata al pagamento delle spese di CTP e a carico Controparte_1 della convenuta vanno poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta, condanna
[...] al pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
1) € 529.139. a titolo di danno biologico oltre € 142.167,99 a titolo di danno patrimoniale in favore di oltre rivalutazione e interessi come indicato in Parte_1 motivazione;
2) € 159.526,08 a favore di oltre rivalutazione e interessi come Parte_2 indicato in motivazione;
3) € 71.217 a favore di oltre rivalutazione e interessi come indicato in Parte_3 motivazione;
4) € 71.217 a favore di oltre rivalutazione e interessi come indicato in Parte_4 motivazione;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno da violazione del consenso informato e dichiara assorbita la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance;
c) condanna alla refusione della metà delle spese di lite CP_1 Controparte_1 sostenute da liquidate in complessivi € 16.000,00 oltre spese vive Parte_1
(contributo unificato e marca), 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, oltre spese di CTP;
d) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da Pt_2
e liquidate in € 14.000,00 oltre spese vive, 15%, iva
[...] Pt_3 Parte_4
e cpa se dovute e come per legge;
e) pone le spese di CTU a carico della convenuta;
f) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
13 9.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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