Art. 21. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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27 febbraio 1977
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24 dicembre 1987
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6 febbraio 1991
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 32
- 1. Cassazione civile n. 23298/2004https://www.brocardi.it/
[…] che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in L.c.a., è di mero accertamento, ed opponibile all'impresa designata - nei limiti di cui all'art. 21 legge 990/1969 - a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. […]
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Giurisprudenza • 323
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2005, n. 14741Provvedimento: […] 3) per l'esistenza del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali era necessario che i genitori vivessero a carico del figlio( art. 21 legge 990/1969), che aveva 24 anni al momento del decesso ed era meccanico, ed invece mancava sia tale prova, sia quella dell'aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio; […]Leggi di più...
- osservanza·
- prospettazione della stessa nei gradi precedenti·
- denuncia di violazione e falsa applicazione della legge·
- sussistenza·
- principio di specificità·
- necessità·
- compatibilità con la disciplina dell'art. 2054, secondo comma, cod. civ·
- fattispecie·
- onere relativo·
- modalità·
- presunzione di eguale concorso di colpa·
- collisione da tergo tra autoveicolo e bicicletta·
- questione implicante un accertamento di fatto non esaminata della sentenza impugnata·
- allegazione e deduzione della parte·
- cassazione (ricorso per)