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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3612/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Marzano,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Vita Calò,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3612/2025.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Gallipoli in data 18/05/2019 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2019). Ha precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, 03/06/2016), Persona_1 Persona_2
(Tricase, 02/05/2018) e (Tricase, 18/06/2020). Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale magistrata e di percepire uno stipendio pari ad € 4.500,00 circa.
Ha riferito di volersi trasferire con i propri figli a Gallipoli, suo paese natio, allegando di poter ivi beneficiare di un maggior supporto per la gestione e l'accudimento dei figli medesimi.
Ha domandato: a) in via indifferibile, l'autorizzazione al trasferimento dei figli minori a Gallipoli;
b) la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio;
c) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 1.800,00 (€ 600,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 19/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio. Contestualmente, ha fissato udienza di comparizione delle parti per la trattazione dell'istanza ex art. 473 bis.15
c.p.c.
1.3.- si è costituito nel subprocedimento cautelare, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, si è opposto all'invocata autorizzazione al trasferimento dei minori a Gallipoli, allegando la contrarietà del detto trasferimento rispetto all'interesse dei figli. Quanto alla propria situazione economico- patrimoniale, ha allegato di lavorare quale magistrato e di percepire uno stipendio pari ad € 5.600,00 circa.
2 R.G. 3612/2025.
Ha concluso domandando il rigetto dell'autorizzazione al trasferimento
(memoria difensiva depositata il 16/06/2025).
1.4.- Nell'ambito del subprocedimento, in occasione dell'udienza del
01/07/2025, le parti hanno raggiunto un accordo al fine di regolare la propria separazione e il proprio divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) i figli minori della coppia (Tricase, Persona_1
03/06/2016), (Tricase, 02/05/2018) e Persona_2
(Tricase, 18/06/2020) resteranno affidati ad Per_3 entrambi i genitori in modo condiviso e saranno collocati in via prevalente presso a Gallipoli;
Parte_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) incontrerà e terrà con sé la prole secondo il Controparte_1 seguente calendario: a.1) settimana 1, il mercoledì dall'orario di uscita da scuola (o nel periodo extra-scolastico dalle 13:00) sino all'orario di ingresso a scuola del giovedì
(o nel periodo extra-scolastico alle 10:00) nonché dall'orario di uscita da scuola del venerdì (o nel periodo extra- scolastico dalle 13:00) alle 20:00 della domenica (con accompagnamento a Gallipoli a cura dei genitori in modo alternato); a.2) settimana 2, il lunedì e il mercoledì dall'orario di uscita da scuola (o nel periodo extra scolastico dalle 13:00) sino all'orario di ingresso a scuola del giorno successivo (o nel periodo extra-scolastico alle 10:00) nonché il giovedì dall'orario di uscita da scuola
3 R.G. 3612/2025.
(o nel periodo extra-scolastico dalle 13:00) sino alle 18:30;
a.3) nei giorni in cui i bambini saranno presso l'altro genitore, potrà sentirli telefonicamente e passare Per_1 con loro almeno un'ora in videochiamata;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività e del compleanno del genitore;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) verserà a favore di la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascun figlio). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie relative alle attività sportive e ludiche dei minori (quantificate allo stato attuale in circa € 450,00 di cui € 240,00 per la scuola di musica, € 70,00 per la palestra, € 50,00 per lo spartan race e € 90,00 per il nuoto) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico di e 40% a carico di tutte le altre spese Per_1 Pt_1
4 R.G. 3612/2025.
straordinarie per la prole saranno ripartite al 50% tra i genitori;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di
Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Parte_1 collocataria prevalente;
9) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, ha provveduto a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. in conformità alle condizioni concordate e dichiarato conciliato il subprocedimento.
1.4.- si è, pertanto, costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 che la causa sia decisa in conformità alle condizioni di separazione e di divorzio concordate (comparsa di risposta depositata il 03/07/2025).
1.5.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta la conferma delle condizioni di separazione e di divorzio, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 22/05/2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 18/05/2019 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gallipoli al n. 9, parte I, anno 2019).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti nell'ambito del subprocedimento cautelare in occasione dell'udienza del
01/07/2025.
5 R.G. 3612/2025.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione sulla domanda di divorzio.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3612/2025 introdotto con ricorso del
19/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Gallipoli (LE), 26/11/1981) e (Milano (MI), Controparte_1
10/03/1969) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 01/07/2025 dianzi trascritte;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3612/2025 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Marzano,
-parte attrice-
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Vita Calò,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3612/2025.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Gallipoli in data 18/05/2019 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2019). Ha precisato che dalla loro unione sono nati (Tricase, 03/06/2016), Persona_1 Persona_2
(Tricase, 02/05/2018) e (Tricase, 18/06/2020). Per_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale magistrata e di percepire uno stipendio pari ad € 4.500,00 circa.
Ha riferito di volersi trasferire con i propri figli a Gallipoli, suo paese natio, allegando di poter ivi beneficiare di un maggior supporto per la gestione e l'accudimento dei figli medesimi.
Ha domandato: a) in via indifferibile, l'autorizzazione al trasferimento dei figli minori a Gallipoli;
b) la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio;
c) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 1.800,00 (€ 600,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 19/05/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio. Contestualmente, ha fissato udienza di comparizione delle parti per la trattazione dell'istanza ex art. 473 bis.15
c.p.c.
1.3.- si è costituito nel subprocedimento cautelare, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, si è opposto all'invocata autorizzazione al trasferimento dei minori a Gallipoli, allegando la contrarietà del detto trasferimento rispetto all'interesse dei figli. Quanto alla propria situazione economico- patrimoniale, ha allegato di lavorare quale magistrato e di percepire uno stipendio pari ad € 5.600,00 circa.
2 R.G. 3612/2025.
Ha concluso domandando il rigetto dell'autorizzazione al trasferimento
(memoria difensiva depositata il 16/06/2025).
1.4.- Nell'ambito del subprocedimento, in occasione dell'udienza del
01/07/2025, le parti hanno raggiunto un accordo al fine di regolare la propria separazione e il proprio divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) i figli minori della coppia (Tricase, Persona_1
03/06/2016), (Tricase, 02/05/2018) e Persona_2
(Tricase, 18/06/2020) resteranno affidati ad Per_3 entrambi i genitori in modo condiviso e saranno collocati in via prevalente presso a Gallipoli;
Parte_1
3) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
4) incontrerà e terrà con sé la prole secondo il Controparte_1 seguente calendario: a.1) settimana 1, il mercoledì dall'orario di uscita da scuola (o nel periodo extra-scolastico dalle 13:00) sino all'orario di ingresso a scuola del giovedì
(o nel periodo extra-scolastico alle 10:00) nonché dall'orario di uscita da scuola del venerdì (o nel periodo extra- scolastico dalle 13:00) alle 20:00 della domenica (con accompagnamento a Gallipoli a cura dei genitori in modo alternato); a.2) settimana 2, il lunedì e il mercoledì dall'orario di uscita da scuola (o nel periodo extra scolastico dalle 13:00) sino all'orario di ingresso a scuola del giorno successivo (o nel periodo extra-scolastico alle 10:00) nonché il giovedì dall'orario di uscita da scuola
3 R.G. 3612/2025.
(o nel periodo extra-scolastico dalle 13:00) sino alle 18:30;
a.3) nei giorni in cui i bambini saranno presso l'altro genitore, potrà sentirli telefonicamente e passare Per_1 con loro almeno un'ora in videochiamata;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il 06/01 e la Domenica di Pasqua e così di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio
o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra
i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività e del compleanno del genitore;
e) il giorno di compleanno dei figli sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
5) il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente è tenuto ad adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
6) verserà a favore di la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 300,00 per ciascun figlio). Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) le spese straordinarie relative alle attività sportive e ludiche dei minori (quantificate allo stato attuale in circa € 450,00 di cui € 240,00 per la scuola di musica, € 70,00 per la palestra, € 50,00 per lo spartan race e € 90,00 per il nuoto) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico di e 40% a carico di tutte le altre spese Per_1 Pt_1
4 R.G. 3612/2025.
straordinarie per la prole saranno ripartite al 50% tra i genitori;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di
Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
8) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Parte_1 collocataria prevalente;
9) le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti.
Il giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, ha provveduto a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. in conformità alle condizioni concordate e dichiarato conciliato il subprocedimento.
1.4.- si è, pertanto, costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 che la causa sia decisa in conformità alle condizioni di separazione e di divorzio concordate (comparsa di risposta depositata il 03/07/2025).
1.5.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta la conferma delle condizioni di separazione e di divorzio, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 22/05/2025).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 18/05/2019 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Gallipoli al n. 9, parte I, anno 2019).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti nell'ambito del subprocedimento cautelare in occasione dell'udienza del
01/07/2025.
5 R.G. 3612/2025.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione sulla domanda di divorzio.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3612/2025 introdotto con ricorso del
19/05/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Gallipoli (LE), 26/11/1981) e (Milano (MI), Controparte_1
10/03/1969) alle condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del 01/07/2025 dianzi trascritte;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gallipoli per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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