Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1977, n. 770
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Sentenza 19 febbraio 1977

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Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art 9 del RD 16 marzo 1942 n 267, per Sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo in cui l'imprenditore svolge prevalentemente l'attivita di direzione ed amministrazione dell'impresa stessa, coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari. ( Conf 3223/73, mass n 367055; ( Conf 2067/72, mass n 359259).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1977, n. 770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 770
    Data del deposito : 19 febbraio 1977

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