Sentenza 19 febbraio 1977
Massime • 1
Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art 9 del RD 16 marzo 1942 n 267, per Sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo in cui l'imprenditore svolge prevalentemente l'attivita di direzione ed amministrazione dell'impresa stessa, coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari. ( Conf 3223/73, mass n 367055; ( Conf 2067/72, mass n 359259).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1977, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1977 |
Testo completo
Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art 9 del RD 16 marzo 1942 n 267, per Sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo in cui l'imprenditore svolge prevalentemente l'attivita di direzione ed amministrazione dell'impresa stessa, coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari. ( Conf 3223/73, mass n 367055; ( Conf 2067/72, mass n 359259).*