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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3076/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Alessandra Tabarro Presidente
Dott. Anna Scognamiglio Giudice relatore
Dott. Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3076 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), al C.so Campano, 360 presso lo studio dell'avv. Maria Pezone, dalla quale è rapp.ao e difesa in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, CF , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_3
, CF: , elettivamente domiciliati in Trentola-Ducenta (CE), alla via N. S.
[...] C.F._5
Antonio, 26, presso e nello studio dell'avv. Mariarosaria Di Dona che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 15 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio gli odierni Parte_1
convenuti allegando: a) che le parti in causa tutte erano eredi legittimi di , nata a [...] Persona_1
(NA) il 25/11/1923 ed ivi deceduta il 03/05/2017 ab intestato; b) che, in particolare, del Controparte_3
27/04/1958 e erano figli legittimi della de cuius, mentre e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
del 01/09/1997 nipoti, in quanto figli di;
c) che l'attivo immobiliare ereditario
[...] Controparte_1
era costituito da un appartamento situato nel Comune di Giugliano in Campania alla Via Salvatore di
Giacomo n. 28 ed identificato in Catasto Edilizio Urbano con i seguenti riferimenti catastali: - Foglio 64 p.lla
463 Sub 5, costruito in virtù di Licenza Edilizia n. 187 del 17/08/1968; d) che predetto immobile era in comproprietà indivisa tra le parti in causa, in virtù di dichiarazione di successione del 03/05/2017 - UU Sede
NAPOLI (NA) Registrazione Volume 9990 n. 608 registrata in data 23/04/2018 - Voltura n. 21895.1/2019 -
Pratica n.NA0197768 in atti dal 12/07/2019; d) che, in vita, la de cuius aveva donato alla figlia Parte_1
con atto n. 2159 rogato dal Notaio in data 11/07/1975 i lastrici ubicati uno a sud e
[...] Persona_2
l'altro a ovest sovrastanti la propria abitazione, unitamente alla comunione di “scala di accesso, androne e cortiletto posto a sud del fabbricato e le parti comuni dell'intero stabile”; e) che la donazione veniva effettuata per quota legittima supero sul disponibile e con dispensa dalla collazione”; f) che, pertanto,
l'istante era proprietaria con ogni diritto alla comunione, altresì, del locale cantinato già Parte_1
rientrante nella licenza edilizia rilasciata nel 1968; g) che, inoltre, il predetto locale cantinato era oggetto di destinazione del padre di famiglia: invero la de cuius, quando ancora proprietaria del tutto, aveva collegato un serbatoio dell'acqua, a servizio del lastrico solare e utilizzato poi dalla parte attrice;
h) che l'istante su tali lastrici aveva costruito a sua cura e spese, nonché con la partecipazione del marito , un Controparte_4
appartamento, oggetto di concessione edilizia n. 362/1975, nonchè successiva sanatoria n. 1129/SAN/86; i)
che la de cuius, in vita, donava, altresì, con atto n. rep. 181243 raccolta n. 37660 rogato dal Notaio Per_3
in data 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T al figlio del
[...] Controparte_3
27/04/1958 ed ai nipoti 01/09/1997 e figli di un Controparte_3 CP_2 Controparte_1
appartamento ciascuno ed i diritti di proprietà del locale cantinato di cui alla licenza edilizia del 1968; l) che entrambe le donazioni venivano accettate in conto legittima;
m) che nell'adiacenza dei beni caduti in successione vi era anche un capannone/deposito, realizzato abusivamente su un'aria di pertinenza comune ai coeredi, in uso al (nato a [...] il [...]) che lo occupava, ostacolandone l'uso ed Controparte_3
il godimento alla totalità dei comproprietari.
pagina 2 di 15 Sulla base di tali premesse, evidenziando che la donazione in favore dei nipoti avesse natura simulativa relativa soggettiva, in quanto era volontà della donante di effettuare la donazione in favore del figlio , CP_1
nonché eccedente rispetto il limite di riserva di cui alla quota disponibile, concludeva chiedendo “Accertare
e dichiarare che entrambe le dichiarazioni di datio in solutum raccolte dal Notaio nell'atto Persona_3
di donazione n. rep. 181243 raccolta n. 37660 del 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T della
sig.ra nei confronti dei figli e non corrispondono Persona_1 Controparte_1 Controparte_3
al vero, o in via subordinata almeno quella relativa al coerede del 1958 quindi, per Controparte_3
l'effetto accertare e dichiarare che il valore della donazione che dovrà essere conferito in collazione alla
massa ereditaria deve essere quello corrispondente al valore venale dei beni senza alcuna decurtazione. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale domanda si Voglia quantificare il valore venale dei beni oggetto dell'atto rogato dal Notaio eventualmente al netto dei costi sostenuti Per_3
dalle controparti che dovessero risultare provati in corso di causa. - Accertare e dichiarare il diritto della
parte attrice alla comunione del locale cantinato sito in Giugliano in Campania (NA) oggetto della
donazione rogata dal Notaio e sopra indicata, collocato al Piano S1 del medesimo edificio in cui vi Per_3
sono i beni oggetto del presente giudizio ed identificato al Catasto F. al Foglio 64 p.lla 463 Sub 3 Categoria
C/2 classe 2 consistenza 88 mq. rendita € 204,52 ciò in virtù di diritto alla comunione delle parti comuni riconosciuto nell'atto di donazione n. 2159 rogato dal Notaio in data 11/07/1975 oggetto Persona_2
di licenza edilizia n. 187 del 1968 ovvero in ogni caso accertare il diritto della parte attrice alla comunione
del predetto bene in virtù della destinazione del padre di famiglia, sig.ra per i motivi Persona_1
indicati in premessa. - Accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di donazione n. rep. 181243
raccolta n. 37660 rogato dal Notaio in data 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al Persona_3
n.4628/1T nella parte in cui dichiara donatari i convenuti e del Controparte_2 Controparte_3
01/09/1997, laddove il donatario voluto dalle parti era il convenuto accertando e Controparte_1
dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del predetto contratto di donazione stipulato dalla de cuius perché dissimulante una donazione al sig. , con l'effetto Controparte_1
che questi sia tenuto a conferire in collazione i beni nella massa ereditaria. In via subordinata disporsi la
collazione dei beni donati in favore degli aventi diritto accertati in giudizio. - Accertare, dichiarare e
condannare tutti i donatari effettivi della donazione rogata dal Notaio al conferimento dei frutti civili Per_3
dei beni ricevuti in donazione dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 745 c.c. oltre interessi e
pagina 3 di 15 rivalutazione monetaria come per legge da defalcarsi dalla quota di loro spettanza (con valore dirimente
sulle quote) ovvero in via subordinata con condanna a versare tali frutti alla parte attrice. Accertare,
dichiarare e condannare il sig. del 1958 a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_3 [...]
i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota” del capannone Parte_1
comune e dei relativi profitti, avendo durante il periodo di comunione goduto del bene in via esclusiva senza
un titolo giustificativo nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge il tutto da defalcarsi dalla quota di sua spettanza ovvero in via subordinata con condanna a
versare tali frutti alla parte attrice. - Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius, la quota disponibile e la
quota di riserva della figlia , previa la collazione dei beni ricevuti in donazione dalla Parte_1
de cuius dai donatari che saranno accertati quali effettivi e reali, anche all'esito dell'accoglimento della
domanda di simulazione relativa del contratto di donazione valutandosi la dispensa dalla collazione
attribuita alla parte attrice. - Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere Parte_1
la divisione giudiziale dell'immobile relictum indicato nella premessa in fatto, con assegnazione dello stesso
alla medesima, senza alcun conguaglio ai fratelli in virtù del fatto che gli stessi hanno già ricevuto
interamente la propria quota di riserva con la donazione rogata dal Notaio ovvero in via Per_3
subordinata con il conguaglio che dovesse risultare di Giustizia all'esito dell'istruttoria. - Pertanto Voglia
l'On.Le Giudicante nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da
dividersi, previa determinazione della sua consistenza attuale e delle singole quote e previa collazione;
predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e convocare le parti per l'approvazione; in
caso di contestazione ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in premessa;
- attribuire ai singoli
partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante se comodamente divisibile, salvo conguagli. Qualora
nell'eredità vi fossero beni immobili non comodamente divisibili si chiede procedersi ai sensi dell'art. 720
c.c. e 788 c.p.c. chiedendo fin d'ora l'assegnazione del bene relictum, ma in caso di vendita procedersi alla
ripartizione delle somme ricavate in proporzione delle rispettive quote o nella diversa misura che sarà accertata in giudizio. Per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito di
eventuale CTU si appalesasse qualche lieve irregolarità amministrativa/abuso edilizio, ostativa alla
divisione, si chiede procedersi unicamente alla divisione dei beni non soggetti ad irregolarità/abusi edilizi,
come sopra indicato. - Accertare e dichiarare la regolarità urbanistica del capannone sito nell'area
pagina 4 di 15 condominiale dei beni in lite e qualora all'esito di consulenza tecnica si evincesse che lo stesso fosse abusivo
e non sanabile, si chiede all'On.Le Giudicante di ordinarne l'abbattimento a cura e spese del sig.
[...]
del 1958 ovvero in via subordinata a carico della massa con obbligo di ripristino dello Controparte_3
status quo ante. In via gradata inviare gli atti all'AG competente per quel che attiene agli eventuali
riscontrati abusi, tenendo indenne la parte attrice, che è in assoluta buona fede.- Emettere ogni altro
provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale. - In via gradata procedere alla divisione dei beni di cui
alla premessa secondo le modalità che saranno ritenute eque e di giustizia dall'On.Le Giudicante. -
Condannare ex art. 96 c.p.c, le controparti che hanno ingiustificatamente disertato l'invito alla mediazione
e/o in base all'eventuale comportamento processuale delle medesime al pagamento di una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto nei limiti del valore dichiarato di causa che è indeterminabile”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa depositata in data 26 giugno 2023, si costituivano gli odierni convenuti, i quali, pur non opponendosi alla domanda di divisione del relitto ereditario, contestavano le allegazioni difensive di controparte, evidenziando che entrambe le donazioni disposte dalla de cuius fossero a titolo di “datio in solutum”, in quanto le unità immobiliari donate a (del 1958) furono realizzate a cura e Controparte_3
spese di quest'ultimo e che le unità immobiliari donate all'epoca ai minori e Controparte_3 CP_2
furono realizzate a cura e spese del sig. del loro genitore, .
[...] Controparte_1
Pertanto, contestata la sussistenza dell'asserita lesione della quota di legittima, rappresentavano che, di fatto, l'unico bene eventualmente conferito a titolo di donazione e, per l'effetto, soggetto ad eventuale collazione, era da considerarsi il terreno sui cui erano state costruiti i beni de quo.
I convenuti, altresì, in ordine a delle riferite utilità che l'attrice avrebbe ricevuto e prelevate anticipatamente dall'asse patrimoniale complessivo, spiegavano domanda riconvenzionale finalizzata a che le stesse fossero conteggiate al momento della ripartizione dell'asse ereditario, nonché in ordine all'indennità di occupazione pretesa nei confronti dell'istante, a fronte del godimento del locale deposito, sebbene realizzato esclusivamente dai di lei germani.
Ciò posto, concludevano chiedendo al Tribunale adito: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione di simulazione relativa promossa dall'attore in ordine all'atto di donazione n. rep.181243 raccolta n.37660 rogato dal notaio in data 21/05/2013 e Persona_3
registrato il 24/05/2013 al n.4628/lT della sig.ra nei confronti dei figli , Persona_1 Controparte_1
pagina 5 di 15 ovvero e e tenendo conto degli esborsi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3
sostenuti dalle parti convenute in ordine alla realizzazione delle due unità immobiliari che formano oggetto
della donazione secondo la somma che risulterà provata e/o di Giustizia e/o di Equità; IN VIA
PRELIMINARE, rigettare la domanda di collazione della donazione relativa alle unità immobiliari e al
locale seminterrato o in subordine limitare la stessa al solo valore del lastrico solare sul quale sono state
realizzate le unità immobiliari, collazionando anche il valore del lastrico solare donato alla Parte_1
al fine di garantire una equa ripartizione delle quote tra gli eredi;
- - NEL MERITO, in via
[...]
principale - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito a piano terra e/o
rialzato in Giugliano in Campania (NA) alla via Salvatore di Giacomo, registrata al catasto fabbricato con i
seguenti dati fg. 64 particella 463 sub 5 con la formazione di quote da assegnare agli eredi;
-in accoglimento delle deduzioni del convenuto dichiarare che l'erede ha ricevuto delle utilità prelevate Parte_1
anticipatamente dall'asse patrimoniale complessivo da conteggiarsi al momento della ripartizione dell'asse
ereditario relativo alla percezione degli emolumenti relativi ai ratei di accompagnamento e pensione;
-
rigettare la richiesta della parte attrici in ordine al pagamento dei frutti delle unità immobiliari e del locale
deposito; con vittoria di spese ed oneri di giudizio”.
Celebratasi l'udienza di prima comparizione del 14/07/2023, disposto rinvio per consentire alle parti di addivenire ad un bonario componimento – di fatto non perfezionatosi-, all'udienza del 29/09/2023,
celebratasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta di parte istante, i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi su istanza di ambo le parti, il Giudice, ritenuto opportuno ai fini dello scioglimento della comunione e della collazione invitare le parti a precisare le conclusioni, in ordine alla proposizione della domanda di simulazione delle donazione a favore di CP_3
( nato nel 1997) e del , preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di
[...] CP_2
udienza del 28/03/2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs.
28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia ereditaria (cfr. verbali di mediazione in atti, allegati alla produzione di parte attrice).
pagina 6 di 15 Venendo alla disanima della res controversa, si rileva che l'istante, contestualmente alla domanda di divisione della massa ereditaria, evidenziava il proprio interesse a far rientrare nell'asse ereditario materno i beni di proprietà di quest'ultima, oggetto di donazione, onde evitare in suo danno l'avvenuta lesione della quota di legittima, rappresentando la non veridicità delle asserite datio in solutum, nonché, limitatamente alla donazione immobiliare in favore dei nipoti e la natura simulativa Controparte_3 Controparte_2
soggettiva relativa.
Di converso, i convenuti comparenti, in conseguenza alle avverse deduzioni, paventavano la necessità
che, ai fini della quantificazione della massa ereditaria de quo, fossero computate le somme ricevute dall'istante, nonché prelevate anticipatamente dall'asse patrimoniale complessivo.
Ritiene questo Tribunale non ammissibile la suddetta domanda, formulata in via riconvenzionale- seppur non espressamente- dai convenuti comparenti.
A tal riguardo, si evidenzia che i convenuti si costituivano in giudizio tardivamente, con deposito della relativa comparsa del 26 giugno 2023 (udienza in citazione fissata alla data del 12 luglio 2023).
Pertanto, deve ritenersi la stessa inammissibile, in quanto formulata oltre i limiti delle preclusioni stabilite dagli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., che erano maturate.
Parimenti, questo Tribunale ritiene inammissibile la domanda finalizzata al riconoscimento dell'indennità di occupazione nei confronti dell'attrice , a fronte dell'utilizzo perpetrato negli anni del locale deposito,
realizzato esclusivamente dai di lei germani.
Passando all'esame delle questioni di merito ed in ordine alla riferita simulazione della “datio in solutum”, occorre precisare che la stessa, disciplinata dall'art. 1197 c.c., contratto con il quale il debitore estingue l'obbligazione, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, previo consenso del creditore.
Nell'atto di donazione per notaio del 21.5. n. rep. 181243 raccolta n. 37660 del Persona_3
21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T si legge :
pagina 7 di 15 Orbene i testi escussi hanno riferito che era la de cuius che gestiva i lavori ed aveva contattato l'impresa per la realizzazione degli immobili ( cfr dichiarazione del teste che ha affermato Testimone_1
diede mandato ad impresa edile per costruire tale fabbricato e pagando lei i lavori, con i Persona_1
lavori che svolgeva. lavorava in campagna e di sera nel capannone aveva un forno per fare Persona_1
il pane, che vendeva”) dichiarazioni suffragate anche dalla documentazione prodotta da parte attrice in ordine alla richiesta di licenza edilizia dalla e ricevute di pagamento dell'impresa Vincenzo Per_1
Capasso con quietanze alla del 1979 e 1980 con computo metrico . Per_1
La teste , compagna di riferisce tuttavia che la le “ Testimone_2 Controparte_1 Per_1
raccontava sempre della morte del marito e che il mio compagno andava a lavorare come meccanico dall'età di 8 anni, per 500 lire dell'epoca a settimana. ha lavorato da quando aveva 8 Controparte_1
anni, portando i soldi alla madre. Essendo morto il padre, ed essendo lui il primo maschio aiutava lui la
madre, che aveva speso tutti i soldi per la malattia del padre. è il fratello del mio Controparte_3
compagno, e ha fatto questa casa insieme col mio compagno. faceva anche il pittore, e Controparte_3
il mio compagno il meccanico. In più, lavoravano i campi che avevano a . Sono stati loro a CP_5
realizzare l'appartamento, e hanno aiutato a realizzare la casa di mia suocera. Mia suocera percepiva solo
la reversibilità del marito per 400.000 lire e doveva dare da mangiare a 4 figli. Sia il mio compagno sia il
fratello quando percepivano lo stipendio lo davano integralmente alla madre. Con i soldi messi da CP_1
parte da mia suocera, più 30 milioni percepiti per la vendita delle mele annurche dei campi, il mio compagno e il fratello realizzarono l'immobile allo stato grezzo. Nei campi ci aveva lavorato solo il mio
compagno e il fratello Insieme hanno costruito tutti e due gli Controparte_1 Controparte_3
appartamenti. Il mio compagno quando l'ho conosciuto aveva 40 anni, e dava tutti i soldi in casa alla madre, perché viveva con lei. Quando hanno realizzato il grezzo, si è sposato, e il mio compagno lo ha CP_3
aiutato a rifinire l'appartamento dove è andato a vivere subito dopo il matrimonio. Quando ho conosciuto il mio compagno, l'appartamento era già rifinito, perché l'appartamento era stato terminato nel 1979. Nel frattempo lui aveva comprato un'altra casa a S. Andrea del Pizzone, e avendo aperto un'officina sua stava
con la mamma lì. Hanno continuato a mettere da parte i soldi con mia suocera. Quando è venuto a vivere
con me, nel 1996, lui e la madre avevano messo da parte 39 milioni di lire. Il mio compagno ha dato un
assegno di 13 milioni a mia cognata e 13 milioni a perché Parte_1 Controparte_3
quest'ultimo aveva la bambina malata, cioè figlia di e non poteva andare a lavorare. Per CP_2 CP_3
pagina 8 di 15 evitare recriminazioni con la sorella, ha dato quindi 13 milioni anche alla sorella , Parte_1
intestando un assegno di 13 milioni di lire, ciò per non fare un torto alla sorella con cui andava molto
d'accordo.
Il teste ha riferito che: Testimone_3
“Non lo so, so le cose dal 1989 in poi. Dal 1989 la sig.ra veniva a casa mia e ci Persona_1
vestiva, per andare a scuola, perché mia mamma andava a lavorare nei campi. Poi mangiava insieme a noi a
mezzogiorno, perché il figlio andava a lavorare nei campi avendo dei frutteti. Faceva per mezza CP_1
giornata il meccanico, mentre l'altra mezza giornata stava nei campi insieme al fratello che CP_3
veniva però solo nei fine settimana e nei mesi estivi, perché durante la settimana svolgeva un altro lavoro.
si lamentava che percepiva solo una pensione di 400.000 lire al mese, e che viveva grazie all'aiuto CP_2
economico del figlio . CP_1
“ voleva veramente donare la casa a favore dei figli di , cioè e , Persona_1 CP_1 CP_3 CP_2
e ne parlava sempre, come forma di gratitudine per tutto quello che aveva fatto per lei , e anche per CP_1
l'aiuto economico ricevuto. Ha quindi
per questi motivi
donato l'immobile ai figli di . Non è vero che CP_1
era una donazione fatta per finta, ma vi era l'intento preciso di gratificare attraverso questa CP_1
donazione ai suoi figli.
una volta ci riferì che nei campi due annate erano andate bene (una volta 30 milioni e Persona_1
un'altra volta 15-20 milioni) e con quei soldi mi sembra che comprò delle cose a Giugliano. Ovviamente nei
campi ci aveva lavorato solo , e, per le volte che ho detto prima, anche nei mesi estivi tutti i CP_1 CP_3
giorni, e d'inverno durante i fine settimana.
Nell'ipotesi di atto di liberalità che - oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge, nè tenuto per l'uso o per il costume sociale - sia diretto altresì al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non si concretizzano due negozi distinti (da identificarsi rispettivamente, in una "datio in solutum" proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che assume la veste di donataria ed in una donazione, avente ad oggetto l'eccedenza rispetto al valore indicato),
ma un unico negozio, caratterizzato da un concorso di motivi, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita,
la regolamentazione del quale obbedisce al criterio della prevalenza, sicché ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la pagina 9 di 15 prevalenza dell'"animus donandi" e, al contrario, un semplice negozio a titolo oneroso (per il quale è
sufficiente, ai fini del trasferimento di immobili, l'atto scritto, anche non pubblico) allorché il fine remuneratorio assorba l'"anumus donandi". L'indagine in ordine alla prevalenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura negoziale è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione civile sez. II, 17/03/1981, n.1545).
Dalla ricostruzione dell'atto di donazione e sulla scorta di quanto dichiarato dai testi emerge che nel negozio in esame del Notaio prevale lo spirito di liberalità della de cuius ( cfr anche forma Per_3 Per_1
scelta per l'atto ) e che pertanto vada qualificata come donazione remuneratoria ai sensi dell'art 770 c.c. in quanto la madre consapevole dell'aiuto economico ricevuto dai figli ha inteso ricompensarli per i sacrifici e per quanto ricevuto per la realizzazione dei beni senza tuttavia voler prevedere la donazione come un corrispettivo: infatti non viene quantificato il credito dei figli, né considerato prevalente rispetto allo spirito di liberalità come confermato dalla utilizzazione nell'atto per Notaio della particella aggiuntiva “ Per_3
anche “ a titolo di datio in solutum
La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a
donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della
disposizione. Occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale
apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il
donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in
adempimento di un'obbligazione naturale, distinguendosi la donazione rimuneratoria dall'ipotesi regolata
dal secondo comma dell'articolo 770 per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in
conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in
adempimento di un'obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che
sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato.(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024,
n.1123)
La donazione remuneratoria, quale liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione ( cfr . Cassazione
civile sez. II, 24/12/2021, n.41480)
Avuto, invece, riguardo all'asserita donazione simulativa, occorre, preliminarmente precisare che, ai pagina 10 di 15 sensi dell'art. 1414 c..c, la simulazione costituisce uno strumento attraverso il quale è consentito alle parti di influenzare gli effetti giuridici del contratto posto in essere, sia o creando l'apparenza di un negozio che, in realtà, esse considerano privo di efficacia (simulazione assoluta), o programmando il verificarsi di effetti diversi da quelli che dovrebbero discendere dal contratto apparentemente in essere (simulazione apparente).
Nel caso di specie, parte istante asserisce che la de cuius, al momento della donazione per notaio Per_3
avrebbe posto in essere una simulazione relativa soggettiva, nella quale, previa interposizione fittizia,
vengono individuati come beneficiari i nipoti, e allorquando, in realtà, la vera intenzione CP_3 CP_2
era quella di far ottenere il beneficio al figlio CP_1
In tema, costante orientamento giurisprudenziale ritiene che “la prova della simulazione di una donazione non deve rivestire la forma dell'atto pubblico, ma può essere fornita anche con una
“controdichiarazione” (e cioè il negozio che attesta l'intervenuta simulazione) contenuta in una semplice
scrittura privata, sottoscritta dalle parti della donazione o dalla parte contro la quale è prodotta la controdichiarazione”. (Corte di Cassazione sentenza n. 18204 del 24 Luglio 2017).
Ciò posto, non risulta provata la sussistenza della lamentata simulazione, di converso, all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale è emersa la chiara volontà della de cuius di donare il bene immobile de quo nei confronti dei propri nipoti.
Preliminarmente si osserva che l'atto di donazione censurato è stato stipulato nel rispetto della forma richiesta ai fini della validità (ex art.782 c.c.), ovvero con atto pubblico, redatto -con le formalità previste dalla legge- da un notaio (art. 2699 c.c.) e alla presenza necessaria di due testimoni.
Inoltre, si osserva, che ai fini della stipula del suddetto atto, attesa la minore età dei soggetti beneficiari, è stata preventivamente adita l'Autorità Giudiziaria, in funzione di Giudice Tutelare, la quale rilasciava l'autorizzazione alla stipula dell'atto di donazione in favore dei minori, una volta valutato che lo stesso fosse realizzato nell'interesse patrimoniale degli stessi.
Ad ogni modo, in tal senso depongo anche le dichiarazioni dei testi escussi. In particolare, si evidenzia che, il teste riferiva espressamente “Io mi rivolsi per ottenere l'autorizzazione alla Testimone_2
donazione a favore dei due minori al Tribunale, e la volontà di era quella proprio di Persona_1
donare l'appartamento solo a , anche se poi, per ragioni di equità, fu fatto l'atto di donazione a CP_2
favore di entrambi i nipoti.”; confermava: voleva veramente donare la Testimone_3 Persona_1
casa a favore dei figli di , cioè e , e ne parlava sempre, come forma di gratitudine CP_1 CP_3 CP_2
pagina 11 di 15 per tutto quello che aveva fatto per lei , e anche per l'aiuto economico ricevuto. Ha quindi per questi CP_1
motivi donato l'immobile ai figli di . Non è vero che era una donazione fatta per finta, ma vi era CP_1
l'intento preciso di gratificare attraverso questa donazione ai suoi figli”; ed infine CP_1 Testimone_1
precisava: “So che avendo dei problemi con AL fece indirizzare la donazione al Controparte_1
figlio . CP_3
Orbene dalle dichiarazioni dei testi emerge quindi che l'immobile venne volutamente e consciamente donato dalla de cuius in favore dei nipoti, figli di , sia titolo di gratitudine nei confronti Controparte_1
dello stesso, per il costante aiuto, anche di natura economica, ricevuto, vuoi per salvaguardare i beni da eventuali azioni di recupero coattivo promosse dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma anche per evitare, come espressamente riferito dai convenuti in comparsa di costituzione, un'inutile duplicazioni di spese notarili, in vista di un'eventuale successione di e nel patrimonio del genitore, CP_3 CP_2 [...]
. CP_1
Pertanto, alla luce delle suindicate osservazioni, il Tribunale ritiene non possa ritenersi sussistente alcuna censurata simulazione relativa soggettiva in capo alla donazione in favore dei nipoti della de cuius,
[...]
(nato nel 1997) e . Controparte_3 Controparte_2
Quanto alla dispensa dalla collazione e anche dall'imputazione contenuta nell'atto di donazione e' opportuno premettere che, onde tutelare i prossimi congiunti di un defunto, l'ordinamento vigente contempla l'istituto della successione necessaria, sì da regolare la ripartizione del patrimonio ereditario secondo quote predeterminate che devono ex lege essere attribuite a vantaggio di determinate categorie di successori, c.d.
legittimari (artt. 536 ss. c.c.), cui andrà riservata una quota intangibile.
Pertanto, sebbene nel rispetto del principio dell'autonomia privata, ciascuno ha la facoltà di disporre del proprio patrimonio, per testamento o per donazione, ai sensi dell'art. 542 c.c., è necessario il rispetto delle suddette quote di riserva, con la conseguenza che eventuali disposizioni testamentarie o donazioni che risultino lesive delle predette quote debbano essere adeguatamente ridotte per consentire di reintegrare la quota cui il legittimario ha inderogabilmente diritto.
Nel caso di specie, nell'atto di donazione de quo la previsione pattizia contenuta nella donazione oggetto di censura, ovvero che la stessa operasse in conto di legittima e per il supero da imputarsi alla disponibile con espresso dispensa dalla collazione ed imputazione non è altro che una manifestazione di volontà del de cuius
di attribuire il bene ai donatori esonerandoli espressamente dalla sola collazione.
pagina 12 di 15 Pertanto, appurata la tipicità dell'espressa dispensa dalla collazione, ex articolo 737 c.c., ovvero anche dall'imputazione , ai sensi dell'articolo 564 c.c., comma 4, si rileva che la stessa, potrebbe essere ritenuta, al più, ed ove sussistano eredi legittimari, irrilevante, con la conseguente esposizione dei donatari, per l'eccedenza, all'azione di riduzione (Cass. Sez. 2, 30/05/2017 n. 13660, Cass. Sez. 2, 16/07/1969, n. 2633;
Cass. Sez. 2, 27/07/1961, n. 1845).
Pertanto, le disposizioni di donazioni, al pari di quelle testamentarie, devono ritenersi quali espressioni dell'autonomia contrattuale del de cuius, tutelate dalla legge fino a che non intacchino il valore della quota intangibile spettante a ciascun legittimario. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3661/1975; Cass. civ. n. 16535/2020;
Cass. civ. n.1357/17; Cass. civ. n. 22325/17).
In ordine alla domanda formulata da di condanna del germano Parte_1 CP_3
alla corresponsione dei frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota”
[...]
del capannone comune, la stessa è da ritenersi non meritevole di accoglimento.
Sul punto, si osserva che è principio consolidato quello secondo cui l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.).
Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte.
Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102 cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può
pagina 13 di 15 scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass.
7681/2019; Cass. 2423/2015; Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La richiesta di condanna formulata dall'istante, ciò posto, non potrà trovare accoglimento, attesa la mancata prova in ordine alla manifestazione di volontà da parte di precedentemente Parte_1
all'instaurazione del presente giudizio, di utilizzare in maniera diretta o turnaria il deposito de quo.
Il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza in ordine alle ulteriori domande di riduzione e divisione ereditaria
Spese alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3076/2023 R.G. avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni non caduti in successione”, così provvede
1) rigetta la domanda di simulazione dell'atto di donazione n. rep. 181243 raccolta n. 37660 rogato dal
Notaio in data 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T a favore di Persona_3 CP_2
e del 01/09/1997 proposta dall'attrice;
[...] Controparte_3
Cont 2) rigetta la domanda di parte attrice di condanna di alla corresponsione dei frutti Controparte_3
civili;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo
Aversa 27.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Alessandra Tabarro Presidente
Dott. Anna Scognamiglio Giudice relatore
Dott. Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3076 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (NA), al C.so Campano, 360 presso lo studio dell'avv. Maria Pezone, dalla quale è rapp.ao e difesa in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, CF , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_3
, CF: , elettivamente domiciliati in Trentola-Ducenta (CE), alla via N. S.
[...] C.F._5
Antonio, 26, presso e nello studio dell'avv. Mariarosaria Di Dona che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 15 Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio gli odierni Parte_1
convenuti allegando: a) che le parti in causa tutte erano eredi legittimi di , nata a [...] Persona_1
(NA) il 25/11/1923 ed ivi deceduta il 03/05/2017 ab intestato; b) che, in particolare, del Controparte_3
27/04/1958 e erano figli legittimi della de cuius, mentre e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
del 01/09/1997 nipoti, in quanto figli di;
c) che l'attivo immobiliare ereditario
[...] Controparte_1
era costituito da un appartamento situato nel Comune di Giugliano in Campania alla Via Salvatore di
Giacomo n. 28 ed identificato in Catasto Edilizio Urbano con i seguenti riferimenti catastali: - Foglio 64 p.lla
463 Sub 5, costruito in virtù di Licenza Edilizia n. 187 del 17/08/1968; d) che predetto immobile era in comproprietà indivisa tra le parti in causa, in virtù di dichiarazione di successione del 03/05/2017 - UU Sede
NAPOLI (NA) Registrazione Volume 9990 n. 608 registrata in data 23/04/2018 - Voltura n. 21895.1/2019 -
Pratica n.NA0197768 in atti dal 12/07/2019; d) che, in vita, la de cuius aveva donato alla figlia Parte_1
con atto n. 2159 rogato dal Notaio in data 11/07/1975 i lastrici ubicati uno a sud e
[...] Persona_2
l'altro a ovest sovrastanti la propria abitazione, unitamente alla comunione di “scala di accesso, androne e cortiletto posto a sud del fabbricato e le parti comuni dell'intero stabile”; e) che la donazione veniva effettuata per quota legittima supero sul disponibile e con dispensa dalla collazione”; f) che, pertanto,
l'istante era proprietaria con ogni diritto alla comunione, altresì, del locale cantinato già Parte_1
rientrante nella licenza edilizia rilasciata nel 1968; g) che, inoltre, il predetto locale cantinato era oggetto di destinazione del padre di famiglia: invero la de cuius, quando ancora proprietaria del tutto, aveva collegato un serbatoio dell'acqua, a servizio del lastrico solare e utilizzato poi dalla parte attrice;
h) che l'istante su tali lastrici aveva costruito a sua cura e spese, nonché con la partecipazione del marito , un Controparte_4
appartamento, oggetto di concessione edilizia n. 362/1975, nonchè successiva sanatoria n. 1129/SAN/86; i)
che la de cuius, in vita, donava, altresì, con atto n. rep. 181243 raccolta n. 37660 rogato dal Notaio Per_3
in data 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T al figlio del
[...] Controparte_3
27/04/1958 ed ai nipoti 01/09/1997 e figli di un Controparte_3 CP_2 Controparte_1
appartamento ciascuno ed i diritti di proprietà del locale cantinato di cui alla licenza edilizia del 1968; l) che entrambe le donazioni venivano accettate in conto legittima;
m) che nell'adiacenza dei beni caduti in successione vi era anche un capannone/deposito, realizzato abusivamente su un'aria di pertinenza comune ai coeredi, in uso al (nato a [...] il [...]) che lo occupava, ostacolandone l'uso ed Controparte_3
il godimento alla totalità dei comproprietari.
pagina 2 di 15 Sulla base di tali premesse, evidenziando che la donazione in favore dei nipoti avesse natura simulativa relativa soggettiva, in quanto era volontà della donante di effettuare la donazione in favore del figlio , CP_1
nonché eccedente rispetto il limite di riserva di cui alla quota disponibile, concludeva chiedendo “Accertare
e dichiarare che entrambe le dichiarazioni di datio in solutum raccolte dal Notaio nell'atto Persona_3
di donazione n. rep. 181243 raccolta n. 37660 del 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T della
sig.ra nei confronti dei figli e non corrispondono Persona_1 Controparte_1 Controparte_3
al vero, o in via subordinata almeno quella relativa al coerede del 1958 quindi, per Controparte_3
l'effetto accertare e dichiarare che il valore della donazione che dovrà essere conferito in collazione alla
massa ereditaria deve essere quello corrispondente al valore venale dei beni senza alcuna decurtazione. In
via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale domanda si Voglia quantificare il valore venale dei beni oggetto dell'atto rogato dal Notaio eventualmente al netto dei costi sostenuti Per_3
dalle controparti che dovessero risultare provati in corso di causa. - Accertare e dichiarare il diritto della
parte attrice alla comunione del locale cantinato sito in Giugliano in Campania (NA) oggetto della
donazione rogata dal Notaio e sopra indicata, collocato al Piano S1 del medesimo edificio in cui vi Per_3
sono i beni oggetto del presente giudizio ed identificato al Catasto F. al Foglio 64 p.lla 463 Sub 3 Categoria
C/2 classe 2 consistenza 88 mq. rendita € 204,52 ciò in virtù di diritto alla comunione delle parti comuni riconosciuto nell'atto di donazione n. 2159 rogato dal Notaio in data 11/07/1975 oggetto Persona_2
di licenza edilizia n. 187 del 1968 ovvero in ogni caso accertare il diritto della parte attrice alla comunione
del predetto bene in virtù della destinazione del padre di famiglia, sig.ra per i motivi Persona_1
indicati in premessa. - Accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di donazione n. rep. 181243
raccolta n. 37660 rogato dal Notaio in data 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al Persona_3
n.4628/1T nella parte in cui dichiara donatari i convenuti e del Controparte_2 Controparte_3
01/09/1997, laddove il donatario voluto dalle parti era il convenuto accertando e Controparte_1
dichiarando la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del predetto contratto di donazione stipulato dalla de cuius perché dissimulante una donazione al sig. , con l'effetto Controparte_1
che questi sia tenuto a conferire in collazione i beni nella massa ereditaria. In via subordinata disporsi la
collazione dei beni donati in favore degli aventi diritto accertati in giudizio. - Accertare, dichiarare e
condannare tutti i donatari effettivi della donazione rogata dal Notaio al conferimento dei frutti civili Per_3
dei beni ricevuti in donazione dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 745 c.c. oltre interessi e
pagina 3 di 15 rivalutazione monetaria come per legge da defalcarsi dalla quota di loro spettanza (con valore dirimente
sulle quote) ovvero in via subordinata con condanna a versare tali frutti alla parte attrice. Accertare,
dichiarare e condannare il sig. del 1958 a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_3 [...]
i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota” del capannone Parte_1
comune e dei relativi profitti, avendo durante il periodo di comunione goduto del bene in via esclusiva senza
un titolo giustificativo nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge il tutto da defalcarsi dalla quota di sua spettanza ovvero in via subordinata con condanna a
versare tali frutti alla parte attrice. - Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius, la quota disponibile e la
quota di riserva della figlia , previa la collazione dei beni ricevuti in donazione dalla Parte_1
de cuius dai donatari che saranno accertati quali effettivi e reali, anche all'esito dell'accoglimento della
domanda di simulazione relativa del contratto di donazione valutandosi la dispensa dalla collazione
attribuita alla parte attrice. - Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad ottenere Parte_1
la divisione giudiziale dell'immobile relictum indicato nella premessa in fatto, con assegnazione dello stesso
alla medesima, senza alcun conguaglio ai fratelli in virtù del fatto che gli stessi hanno già ricevuto
interamente la propria quota di riserva con la donazione rogata dal Notaio ovvero in via Per_3
subordinata con il conguaglio che dovesse risultare di Giustizia all'esito dell'istruttoria. - Pertanto Voglia
l'On.Le Giudicante nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da
dividersi, previa determinazione della sua consistenza attuale e delle singole quote e previa collazione;
predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e convocare le parti per l'approvazione; in
caso di contestazione ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti in premessa;
- attribuire ai singoli
partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante se comodamente divisibile, salvo conguagli. Qualora
nell'eredità vi fossero beni immobili non comodamente divisibili si chiede procedersi ai sensi dell'art. 720
c.c. e 788 c.p.c. chiedendo fin d'ora l'assegnazione del bene relictum, ma in caso di vendita procedersi alla
ripartizione delle somme ricavate in proporzione delle rispettive quote o nella diversa misura che sarà accertata in giudizio. Per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito di
eventuale CTU si appalesasse qualche lieve irregolarità amministrativa/abuso edilizio, ostativa alla
divisione, si chiede procedersi unicamente alla divisione dei beni non soggetti ad irregolarità/abusi edilizi,
come sopra indicato. - Accertare e dichiarare la regolarità urbanistica del capannone sito nell'area
pagina 4 di 15 condominiale dei beni in lite e qualora all'esito di consulenza tecnica si evincesse che lo stesso fosse abusivo
e non sanabile, si chiede all'On.Le Giudicante di ordinarne l'abbattimento a cura e spese del sig.
[...]
del 1958 ovvero in via subordinata a carico della massa con obbligo di ripristino dello Controparte_3
status quo ante. In via gradata inviare gli atti all'AG competente per quel che attiene agli eventuali
riscontrati abusi, tenendo indenne la parte attrice, che è in assoluta buona fede.- Emettere ogni altro
provvedimento ritenuto opportuno e conseguenziale. - In via gradata procedere alla divisione dei beni di cui
alla premessa secondo le modalità che saranno ritenute eque e di giustizia dall'On.Le Giudicante. -
Condannare ex art. 96 c.p.c, le controparti che hanno ingiustificatamente disertato l'invito alla mediazione
e/o in base all'eventuale comportamento processuale delle medesime al pagamento di una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Il tutto nei limiti del valore dichiarato di causa che è indeterminabile”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa depositata in data 26 giugno 2023, si costituivano gli odierni convenuti, i quali, pur non opponendosi alla domanda di divisione del relitto ereditario, contestavano le allegazioni difensive di controparte, evidenziando che entrambe le donazioni disposte dalla de cuius fossero a titolo di “datio in solutum”, in quanto le unità immobiliari donate a (del 1958) furono realizzate a cura e Controparte_3
spese di quest'ultimo e che le unità immobiliari donate all'epoca ai minori e Controparte_3 CP_2
furono realizzate a cura e spese del sig. del loro genitore, .
[...] Controparte_1
Pertanto, contestata la sussistenza dell'asserita lesione della quota di legittima, rappresentavano che, di fatto, l'unico bene eventualmente conferito a titolo di donazione e, per l'effetto, soggetto ad eventuale collazione, era da considerarsi il terreno sui cui erano state costruiti i beni de quo.
I convenuti, altresì, in ordine a delle riferite utilità che l'attrice avrebbe ricevuto e prelevate anticipatamente dall'asse patrimoniale complessivo, spiegavano domanda riconvenzionale finalizzata a che le stesse fossero conteggiate al momento della ripartizione dell'asse ereditario, nonché in ordine all'indennità di occupazione pretesa nei confronti dell'istante, a fronte del godimento del locale deposito, sebbene realizzato esclusivamente dai di lei germani.
Ciò posto, concludevano chiedendo al Tribunale adito: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione di simulazione relativa promossa dall'attore in ordine all'atto di donazione n. rep.181243 raccolta n.37660 rogato dal notaio in data 21/05/2013 e Persona_3
registrato il 24/05/2013 al n.4628/lT della sig.ra nei confronti dei figli , Persona_1 Controparte_1
pagina 5 di 15 ovvero e e tenendo conto degli esborsi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3
sostenuti dalle parti convenute in ordine alla realizzazione delle due unità immobiliari che formano oggetto
della donazione secondo la somma che risulterà provata e/o di Giustizia e/o di Equità; IN VIA
PRELIMINARE, rigettare la domanda di collazione della donazione relativa alle unità immobiliari e al
locale seminterrato o in subordine limitare la stessa al solo valore del lastrico solare sul quale sono state
realizzate le unità immobiliari, collazionando anche il valore del lastrico solare donato alla Parte_1
al fine di garantire una equa ripartizione delle quote tra gli eredi;
- - NEL MERITO, in via
[...]
principale - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile sito a piano terra e/o
rialzato in Giugliano in Campania (NA) alla via Salvatore di Giacomo, registrata al catasto fabbricato con i
seguenti dati fg. 64 particella 463 sub 5 con la formazione di quote da assegnare agli eredi;
-in accoglimento delle deduzioni del convenuto dichiarare che l'erede ha ricevuto delle utilità prelevate Parte_1
anticipatamente dall'asse patrimoniale complessivo da conteggiarsi al momento della ripartizione dell'asse
ereditario relativo alla percezione degli emolumenti relativi ai ratei di accompagnamento e pensione;
-
rigettare la richiesta della parte attrici in ordine al pagamento dei frutti delle unità immobiliari e del locale
deposito; con vittoria di spese ed oneri di giudizio”.
Celebratasi l'udienza di prima comparizione del 14/07/2023, disposto rinvio per consentire alle parti di addivenire ad un bonario componimento – di fatto non perfezionatosi-, all'udienza del 29/09/2023,
celebratasi in modalità cartolare, venivano concessi, su richiesta di parte istante, i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi ammessi su istanza di ambo le parti, il Giudice, ritenuto opportuno ai fini dello scioglimento della comunione e della collazione invitare le parti a precisare le conclusioni, in ordine alla proposizione della domanda di simulazione delle donazione a favore di CP_3
( nato nel 1997) e del , preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di
[...] CP_2
udienza del 28/03/2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs.
28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, avendo ad oggetto la presente controversia un'azione in materia ereditaria (cfr. verbali di mediazione in atti, allegati alla produzione di parte attrice).
pagina 6 di 15 Venendo alla disanima della res controversa, si rileva che l'istante, contestualmente alla domanda di divisione della massa ereditaria, evidenziava il proprio interesse a far rientrare nell'asse ereditario materno i beni di proprietà di quest'ultima, oggetto di donazione, onde evitare in suo danno l'avvenuta lesione della quota di legittima, rappresentando la non veridicità delle asserite datio in solutum, nonché, limitatamente alla donazione immobiliare in favore dei nipoti e la natura simulativa Controparte_3 Controparte_2
soggettiva relativa.
Di converso, i convenuti comparenti, in conseguenza alle avverse deduzioni, paventavano la necessità
che, ai fini della quantificazione della massa ereditaria de quo, fossero computate le somme ricevute dall'istante, nonché prelevate anticipatamente dall'asse patrimoniale complessivo.
Ritiene questo Tribunale non ammissibile la suddetta domanda, formulata in via riconvenzionale- seppur non espressamente- dai convenuti comparenti.
A tal riguardo, si evidenzia che i convenuti si costituivano in giudizio tardivamente, con deposito della relativa comparsa del 26 giugno 2023 (udienza in citazione fissata alla data del 12 luglio 2023).
Pertanto, deve ritenersi la stessa inammissibile, in quanto formulata oltre i limiti delle preclusioni stabilite dagli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., che erano maturate.
Parimenti, questo Tribunale ritiene inammissibile la domanda finalizzata al riconoscimento dell'indennità di occupazione nei confronti dell'attrice , a fronte dell'utilizzo perpetrato negli anni del locale deposito,
realizzato esclusivamente dai di lei germani.
Passando all'esame delle questioni di merito ed in ordine alla riferita simulazione della “datio in solutum”, occorre precisare che la stessa, disciplinata dall'art. 1197 c.c., contratto con il quale il debitore estingue l'obbligazione, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, previo consenso del creditore.
Nell'atto di donazione per notaio del 21.5. n. rep. 181243 raccolta n. 37660 del Persona_3
21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T si legge :
pagina 7 di 15 Orbene i testi escussi hanno riferito che era la de cuius che gestiva i lavori ed aveva contattato l'impresa per la realizzazione degli immobili ( cfr dichiarazione del teste che ha affermato Testimone_1
diede mandato ad impresa edile per costruire tale fabbricato e pagando lei i lavori, con i Persona_1
lavori che svolgeva. lavorava in campagna e di sera nel capannone aveva un forno per fare Persona_1
il pane, che vendeva”) dichiarazioni suffragate anche dalla documentazione prodotta da parte attrice in ordine alla richiesta di licenza edilizia dalla e ricevute di pagamento dell'impresa Vincenzo Per_1
Capasso con quietanze alla del 1979 e 1980 con computo metrico . Per_1
La teste , compagna di riferisce tuttavia che la le “ Testimone_2 Controparte_1 Per_1
raccontava sempre della morte del marito e che il mio compagno andava a lavorare come meccanico dall'età di 8 anni, per 500 lire dell'epoca a settimana. ha lavorato da quando aveva 8 Controparte_1
anni, portando i soldi alla madre. Essendo morto il padre, ed essendo lui il primo maschio aiutava lui la
madre, che aveva speso tutti i soldi per la malattia del padre. è il fratello del mio Controparte_3
compagno, e ha fatto questa casa insieme col mio compagno. faceva anche il pittore, e Controparte_3
il mio compagno il meccanico. In più, lavoravano i campi che avevano a . Sono stati loro a CP_5
realizzare l'appartamento, e hanno aiutato a realizzare la casa di mia suocera. Mia suocera percepiva solo
la reversibilità del marito per 400.000 lire e doveva dare da mangiare a 4 figli. Sia il mio compagno sia il
fratello quando percepivano lo stipendio lo davano integralmente alla madre. Con i soldi messi da CP_1
parte da mia suocera, più 30 milioni percepiti per la vendita delle mele annurche dei campi, il mio compagno e il fratello realizzarono l'immobile allo stato grezzo. Nei campi ci aveva lavorato solo il mio
compagno e il fratello Insieme hanno costruito tutti e due gli Controparte_1 Controparte_3
appartamenti. Il mio compagno quando l'ho conosciuto aveva 40 anni, e dava tutti i soldi in casa alla madre, perché viveva con lei. Quando hanno realizzato il grezzo, si è sposato, e il mio compagno lo ha CP_3
aiutato a rifinire l'appartamento dove è andato a vivere subito dopo il matrimonio. Quando ho conosciuto il mio compagno, l'appartamento era già rifinito, perché l'appartamento era stato terminato nel 1979. Nel frattempo lui aveva comprato un'altra casa a S. Andrea del Pizzone, e avendo aperto un'officina sua stava
con la mamma lì. Hanno continuato a mettere da parte i soldi con mia suocera. Quando è venuto a vivere
con me, nel 1996, lui e la madre avevano messo da parte 39 milioni di lire. Il mio compagno ha dato un
assegno di 13 milioni a mia cognata e 13 milioni a perché Parte_1 Controparte_3
quest'ultimo aveva la bambina malata, cioè figlia di e non poteva andare a lavorare. Per CP_2 CP_3
pagina 8 di 15 evitare recriminazioni con la sorella, ha dato quindi 13 milioni anche alla sorella , Parte_1
intestando un assegno di 13 milioni di lire, ciò per non fare un torto alla sorella con cui andava molto
d'accordo.
Il teste ha riferito che: Testimone_3
“Non lo so, so le cose dal 1989 in poi. Dal 1989 la sig.ra veniva a casa mia e ci Persona_1
vestiva, per andare a scuola, perché mia mamma andava a lavorare nei campi. Poi mangiava insieme a noi a
mezzogiorno, perché il figlio andava a lavorare nei campi avendo dei frutteti. Faceva per mezza CP_1
giornata il meccanico, mentre l'altra mezza giornata stava nei campi insieme al fratello che CP_3
veniva però solo nei fine settimana e nei mesi estivi, perché durante la settimana svolgeva un altro lavoro.
si lamentava che percepiva solo una pensione di 400.000 lire al mese, e che viveva grazie all'aiuto CP_2
economico del figlio . CP_1
“ voleva veramente donare la casa a favore dei figli di , cioè e , Persona_1 CP_1 CP_3 CP_2
e ne parlava sempre, come forma di gratitudine per tutto quello che aveva fatto per lei , e anche per CP_1
l'aiuto economico ricevuto. Ha quindi
per questi motivi
donato l'immobile ai figli di . Non è vero che CP_1
era una donazione fatta per finta, ma vi era l'intento preciso di gratificare attraverso questa CP_1
donazione ai suoi figli.
una volta ci riferì che nei campi due annate erano andate bene (una volta 30 milioni e Persona_1
un'altra volta 15-20 milioni) e con quei soldi mi sembra che comprò delle cose a Giugliano. Ovviamente nei
campi ci aveva lavorato solo , e, per le volte che ho detto prima, anche nei mesi estivi tutti i CP_1 CP_3
giorni, e d'inverno durante i fine settimana.
Nell'ipotesi di atto di liberalità che - oltre ad essere determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge, nè tenuto per l'uso o per il costume sociale - sia diretto altresì al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non si concretizzano due negozi distinti (da identificarsi rispettivamente, in una "datio in solutum" proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che assume la veste di donataria ed in una donazione, avente ad oggetto l'eccedenza rispetto al valore indicato),
ma un unico negozio, caratterizzato da un concorso di motivi, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita,
la regolamentazione del quale obbedisce al criterio della prevalenza, sicché ricorre la donazione remuneratoria (che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche) quando risulti la pagina 9 di 15 prevalenza dell'"animus donandi" e, al contrario, un semplice negozio a titolo oneroso (per il quale è
sufficiente, ai fini del trasferimento di immobili, l'atto scritto, anche non pubblico) allorché il fine remuneratorio assorba l'"anumus donandi". L'indagine in ordine alla prevalenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura negoziale è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione civile sez. II, 17/03/1981, n.1545).
Dalla ricostruzione dell'atto di donazione e sulla scorta di quanto dichiarato dai testi emerge che nel negozio in esame del Notaio prevale lo spirito di liberalità della de cuius ( cfr anche forma Per_3 Per_1
scelta per l'atto ) e che pertanto vada qualificata come donazione remuneratoria ai sensi dell'art 770 c.c. in quanto la madre consapevole dell'aiuto economico ricevuto dai figli ha inteso ricompensarli per i sacrifici e per quanto ricevuto per la realizzazione dei beni senza tuttavia voler prevedere la donazione come un corrispettivo: infatti non viene quantificato il credito dei figli, né considerato prevalente rispetto allo spirito di liberalità come confermato dalla utilizzazione nell'atto per Notaio della particella aggiuntiva “ Per_3
anche “ a titolo di datio in solutum
La donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a
donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della
disposizione. Occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale
apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il
donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in
adempimento di un'obbligazione naturale, distinguendosi la donazione rimuneratoria dall'ipotesi regolata
dal secondo comma dell'articolo 770 per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in
conformità degli usi, che non è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in
adempimento di un'obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che
sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato.(Cassazione civile sez. II, 11/01/2024,
n.1123)
La donazione remuneratoria, quale liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione ( cfr . Cassazione
civile sez. II, 24/12/2021, n.41480)
Avuto, invece, riguardo all'asserita donazione simulativa, occorre, preliminarmente precisare che, ai pagina 10 di 15 sensi dell'art. 1414 c..c, la simulazione costituisce uno strumento attraverso il quale è consentito alle parti di influenzare gli effetti giuridici del contratto posto in essere, sia o creando l'apparenza di un negozio che, in realtà, esse considerano privo di efficacia (simulazione assoluta), o programmando il verificarsi di effetti diversi da quelli che dovrebbero discendere dal contratto apparentemente in essere (simulazione apparente).
Nel caso di specie, parte istante asserisce che la de cuius, al momento della donazione per notaio Per_3
avrebbe posto in essere una simulazione relativa soggettiva, nella quale, previa interposizione fittizia,
vengono individuati come beneficiari i nipoti, e allorquando, in realtà, la vera intenzione CP_3 CP_2
era quella di far ottenere il beneficio al figlio CP_1
In tema, costante orientamento giurisprudenziale ritiene che “la prova della simulazione di una donazione non deve rivestire la forma dell'atto pubblico, ma può essere fornita anche con una
“controdichiarazione” (e cioè il negozio che attesta l'intervenuta simulazione) contenuta in una semplice
scrittura privata, sottoscritta dalle parti della donazione o dalla parte contro la quale è prodotta la controdichiarazione”. (Corte di Cassazione sentenza n. 18204 del 24 Luglio 2017).
Ciò posto, non risulta provata la sussistenza della lamentata simulazione, di converso, all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale è emersa la chiara volontà della de cuius di donare il bene immobile de quo nei confronti dei propri nipoti.
Preliminarmente si osserva che l'atto di donazione censurato è stato stipulato nel rispetto della forma richiesta ai fini della validità (ex art.782 c.c.), ovvero con atto pubblico, redatto -con le formalità previste dalla legge- da un notaio (art. 2699 c.c.) e alla presenza necessaria di due testimoni.
Inoltre, si osserva, che ai fini della stipula del suddetto atto, attesa la minore età dei soggetti beneficiari, è stata preventivamente adita l'Autorità Giudiziaria, in funzione di Giudice Tutelare, la quale rilasciava l'autorizzazione alla stipula dell'atto di donazione in favore dei minori, una volta valutato che lo stesso fosse realizzato nell'interesse patrimoniale degli stessi.
Ad ogni modo, in tal senso depongo anche le dichiarazioni dei testi escussi. In particolare, si evidenzia che, il teste riferiva espressamente “Io mi rivolsi per ottenere l'autorizzazione alla Testimone_2
donazione a favore dei due minori al Tribunale, e la volontà di era quella proprio di Persona_1
donare l'appartamento solo a , anche se poi, per ragioni di equità, fu fatto l'atto di donazione a CP_2
favore di entrambi i nipoti.”; confermava: voleva veramente donare la Testimone_3 Persona_1
casa a favore dei figli di , cioè e , e ne parlava sempre, come forma di gratitudine CP_1 CP_3 CP_2
pagina 11 di 15 per tutto quello che aveva fatto per lei , e anche per l'aiuto economico ricevuto. Ha quindi per questi CP_1
motivi donato l'immobile ai figli di . Non è vero che era una donazione fatta per finta, ma vi era CP_1
l'intento preciso di gratificare attraverso questa donazione ai suoi figli”; ed infine CP_1 Testimone_1
precisava: “So che avendo dei problemi con AL fece indirizzare la donazione al Controparte_1
figlio . CP_3
Orbene dalle dichiarazioni dei testi emerge quindi che l'immobile venne volutamente e consciamente donato dalla de cuius in favore dei nipoti, figli di , sia titolo di gratitudine nei confronti Controparte_1
dello stesso, per il costante aiuto, anche di natura economica, ricevuto, vuoi per salvaguardare i beni da eventuali azioni di recupero coattivo promosse dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma anche per evitare, come espressamente riferito dai convenuti in comparsa di costituzione, un'inutile duplicazioni di spese notarili, in vista di un'eventuale successione di e nel patrimonio del genitore, CP_3 CP_2 [...]
. CP_1
Pertanto, alla luce delle suindicate osservazioni, il Tribunale ritiene non possa ritenersi sussistente alcuna censurata simulazione relativa soggettiva in capo alla donazione in favore dei nipoti della de cuius,
[...]
(nato nel 1997) e . Controparte_3 Controparte_2
Quanto alla dispensa dalla collazione e anche dall'imputazione contenuta nell'atto di donazione e' opportuno premettere che, onde tutelare i prossimi congiunti di un defunto, l'ordinamento vigente contempla l'istituto della successione necessaria, sì da regolare la ripartizione del patrimonio ereditario secondo quote predeterminate che devono ex lege essere attribuite a vantaggio di determinate categorie di successori, c.d.
legittimari (artt. 536 ss. c.c.), cui andrà riservata una quota intangibile.
Pertanto, sebbene nel rispetto del principio dell'autonomia privata, ciascuno ha la facoltà di disporre del proprio patrimonio, per testamento o per donazione, ai sensi dell'art. 542 c.c., è necessario il rispetto delle suddette quote di riserva, con la conseguenza che eventuali disposizioni testamentarie o donazioni che risultino lesive delle predette quote debbano essere adeguatamente ridotte per consentire di reintegrare la quota cui il legittimario ha inderogabilmente diritto.
Nel caso di specie, nell'atto di donazione de quo la previsione pattizia contenuta nella donazione oggetto di censura, ovvero che la stessa operasse in conto di legittima e per il supero da imputarsi alla disponibile con espresso dispensa dalla collazione ed imputazione non è altro che una manifestazione di volontà del de cuius
di attribuire il bene ai donatori esonerandoli espressamente dalla sola collazione.
pagina 12 di 15 Pertanto, appurata la tipicità dell'espressa dispensa dalla collazione, ex articolo 737 c.c., ovvero anche dall'imputazione , ai sensi dell'articolo 564 c.c., comma 4, si rileva che la stessa, potrebbe essere ritenuta, al più, ed ove sussistano eredi legittimari, irrilevante, con la conseguente esposizione dei donatari, per l'eccedenza, all'azione di riduzione (Cass. Sez. 2, 30/05/2017 n. 13660, Cass. Sez. 2, 16/07/1969, n. 2633;
Cass. Sez. 2, 27/07/1961, n. 1845).
Pertanto, le disposizioni di donazioni, al pari di quelle testamentarie, devono ritenersi quali espressioni dell'autonomia contrattuale del de cuius, tutelate dalla legge fino a che non intacchino il valore della quota intangibile spettante a ciascun legittimario. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 3661/1975; Cass. civ. n. 16535/2020;
Cass. civ. n.1357/17; Cass. civ. n. 22325/17).
In ordine alla domanda formulata da di condanna del germano Parte_1 CP_3
alla corresponsione dei frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota”
[...]
del capannone comune, la stessa è da ritenersi non meritevole di accoglimento.
Sul punto, si osserva che è principio consolidato quello secondo cui l'indennizzo per l'occupazione dell'immobile è dovuto dal comproprietario che ne faccia uso esclusivo dal giorno della richiesta da parte dell'altro comproprietario.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.).
Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte.
Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta,
l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come l'art. 1102 cod. civ. intenda assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l'esercizio del suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa, egli deve ritenersi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, senza che possano costituire vincolo per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può
pagina 13 di 15 scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi (cfr., in tal senso, Cass.
7681/2019; Cass. 2423/2015; Cass. civile, sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652).
La richiesta di condanna formulata dall'istante, ciò posto, non potrà trovare accoglimento, attesa la mancata prova in ordine alla manifestazione di volontà da parte di precedentemente Parte_1
all'instaurazione del presente giudizio, di utilizzare in maniera diretta o turnaria il deposito de quo.
Il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza in ordine alle ulteriori domande di riduzione e divisione ereditaria
Spese alla pronuncia definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3076/2023 R.G. avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni non caduti in successione”, così provvede
1) rigetta la domanda di simulazione dell'atto di donazione n. rep. 181243 raccolta n. 37660 rogato dal
Notaio in data 21/05/2013 e registrato il 24/05/2013 al n.4628/1T a favore di Persona_3 CP_2
e del 01/09/1997 proposta dall'attrice;
[...] Controparte_3
Cont 2) rigetta la domanda di parte attrice di condanna di alla corresponsione dei frutti Controparte_3
civili;
3) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) Spese al definitivo
Aversa 27.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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