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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 02/10/2025, innanzi al Giudice dott.ssa RI ER UR, viene chiamata la causa R.G. n. 1443 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. A. Virruso in sostituzione dell'avv. Danielle Zummo per l'opponente e l'avv. Fabio Lo Verso per l'opposta.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 10.40, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale. il Giudice
RI ER UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa M. ER UR in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1443 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, e vertente
TRA
, C.F. in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede Parte_3
legale in Santa Flavia (PA) nella Contrada San Marco snc ed elettivamente domiciliata presso lo studio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Daniele Zummo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- opponente -
E
, in persona del suo legale presidente pro Controparte_1
tempore Sig.ra C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
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Bagheria (PA) nella via Paterna n. 45 elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso cautelare che ha introdotto il procedimento di cui al R.G. n.
1752/2024 presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Verso sito in Bagheria (PA) nel Corso Butera n. 53 che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
- opposto - avente oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615, 2˚comma c.p.c.,
valore del procedimento: indeterminato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa breve premessa, si osserva che, la Controparte_1
ricorreva al fine di veder riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel possesso di un campo di calcio a 8 e di un campo di calcio a 5 presso l'impianto sportivo San Marco Club & Padel, sito in Santa Flavia nella via San Marco, gestiti dalla A tal fine sosteneva che tra le Parte_2
parti sussisteva un rapporto giuridico di natura locatizia fondato su fatture e bonifici e che nonostante il rinnovo della locazione, sempre sulla base di una fattura e di un relativo bonifico, nel Luglio 2024 la Parte_2
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Cooperativa procedeva allo spoglio clandestino, reimmettendosi all'insaputa della stessa nel possesso dei campi.
La otteneva in forza dell'ordinanza di accoglimento n. Controparte_1
cronol. 2942/2025 emessa da questo Tribunale in data 24 febbraio 2025 e depositata in pari data, causa RG 1752/2024, notificata in data 3 marzo 2025, la reintegrazione nel possesso dei campetti di calcio (un campo di calcio ad 8 giocatori ed un campo di calcio a 5 giocatori) siti nell'impianto sportivo San
Marco Club & Padel in Santa Flavia alla via San Marco ai danni della
[...]
. Parte_2
La proponeva reclamo innanzi il Collegio il quale, con ordinanza Parte_1
cron. 9824/25 resa il 15 maggio 2025 e notificata in pari data, provvedeva a rigettarlo, revocando anche la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza del 24 febbraio 2025.
Nonostante, il provvedimento emesso a suo carico, la non Parte_1
provvedeva alla consegna dei campi da calcio e pertanto, la CP_1
chiedeva procedersi al rilascio coatto dei beni.
La proponeva opposizione ex art 615, con ricorso Controparte_3
depositato il 24 giugno 2025, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'avviso di rilascio e dell'azione esecutiva promossa dalla . CP_1
Con decreto reso in data 24 giugno 2025, questo Tribunale fissava l'udienza del 9 luglio 2025 ed assegnava all'opponente termine perentorio del 27 giugno
2025, per notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte opposta.
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Si costituiva, con memoria di costituzione e risposta, la CP_1
che contestava in toto l'azione intrapresa ex adverso in quanto
[...]
inammissibile in fatto e diritto.
All'udienza del 12 luglio 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, il Giudice vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di rilascio, ritenendo che le doglianze rappresentate dall'opponente non potessero essere riesaminate né che potesse trovare accoglimento l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti, la rigettava.
Il giudice disponeva la prosecuzione dell'esecuzione per la reintegra della
[...]
nel possesso dei campetti da calcio (un campo di calcio ad Controparte_1
8 giocatori e un campo di calcio a 5 giocatori) siti nell'impianto sportivo San
Marco Club & Padel, in Santa Flavia alla via San Marco, fissando per la decisione e la discussione orale l'udienza del 2 ottobre 2025.
Inquadramento normativo:
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione all'esecuzione è disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c. La prima disposizione normativa è a sua volta strutturata in due distinti commi, che distinguono l'opposizione presentata prima dell'inizio dell'esecuzione, da quella promossa dopo l'inizio della fase esecutiva, disciplinando la forma dell'atto introduttivo dell'opposizione, la competenza, la struttura del procedimento nella fase introduttiva.
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Il secondo articolo di legge, intitolato “Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione”, disciplina il giudizio di merito che scaturisce dalla presentazione dell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione, ed i provvedimenti che il giudice dell'opposizione può adottare per definire la causa.
L'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione.
Essa può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza. E' possibile contestare l'esistenza del titolo esecutivo se ad esempio la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività, e pertanto non ha più validità di titolo esecutivo, oppure se la sentenza non aveva ancora acquisito autorità di giudicato o se il decreto ingiuntivo non era munito di formula esecutiva o non era dotato della provvisoria esecutività, ma non è possibile utilizzare lo strumento dell'opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art 615 c.p.c. 2 comma: “Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186] (4). Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione
è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma
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degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il fine del processo esecutivo consiste nella soddisfazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore. Al contempo deve essere comunque tutelata la posizione dell'esecutato, che sia debitore o terzo esecutato, offrendogli la possibilità di difendersi laddove contesti l'ingiustizia della procedura. Infatti, l'opposizione all'esecuzione forzata si pone come una sorta di incidente nel processo esecutivo, che dà luogo ad un autonomo giudizio con cui si può contestare il diritto della parte istante ad agire in executivis,
l'esistenza o la persistenza del titolo esecutivo, l'idoneità soggettiva del titolo esecutivo e l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito.
Qualora l'esecuzione non sia ancora iniziata, l'opposizione andrà proposta dinanzi al giudice competente nel merito, mentre se a questa si è già dato inizio andrà proposta davanti al giudice dell'esecuzione.
La legittimazione attiva compete generalmente al debitore ed al terzo assoggettato all'esecuzione, ossia il terzo proprietario del bene espropriando.
La giurisprudenza al riguardo ha stabilito che “In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo
a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.
Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per
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qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.” (cfr. Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 21240 del 9 agosto 2019).
Ed inoltre “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo)” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12415 del 16 giugno 2016).
Con altra pronuncia la Cassazione ha stabilito che “Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il
"quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, applicando
l'art. 616 c.p.c., nella formulazione risultante dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n.
52, aveva sancito d'ufficio, l'inammissibilità del gravame avverso la decisione di primo grado
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resa in una controversia ex art. 615 c.p.c.).” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20989 del 27 novembre 2012).
Ed ancora “L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione.” (cfr.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16610 del 28 luglio 2011).
Alla luce delle predette considerazioni, è evidente che l'opposizione promossa dalla deve essere qualificata quale opposizione Parte_2
all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., essendo stati impugnati l'avviso di rilascio qui opposto e l'azione esecutiva avviata dall'
[...]
nei suoi confronti. Controparte_1
Con la proposta opposizione, la ha eccepito Parte_2
l'illegittimità dell'esecuzione de qua stante l'inesistenza di un rapporto locatizio tra le parti in causa, nonché la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in
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mora, in quanto l'eventuale rilascio dei campi da calcio determinerebbe nocumento all'odierna opponente, che ha concesso l'utilizzo degli stessi a fronte di un corrispettivo pari a € 30.000,00 annui, e alla ASD San Marco, per aver già avviato le attività per la stagione estiva in favore di circa 400 bambini.
Ed invero, l'art. 474 c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. L'articolo è espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza circa l'obbligazione nel titolo cristallizzata.
L'importanza del titolo esecutivo risiede nel fatto che solo in sua presenza si può avere certezza della cifra o della prestazione in esso contenuta. Più in generale, il titolo esecutivo evidenzia e prova la prestazione da pretendere dinnanzi al giudice dell'esecuzione. Ne deriva che solo con l'ottenimento del titolo esecutivo il creditore potrà agire in executivis.
L'art. 475 c.p.c. chiaramente dispone che “le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva salvo che la legge disponga altrimenti”.
Le irregolarità formali del titolo esecutivo, infatti, vanno opposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. disciplinante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine decadenziale di 20 giorni previsto dal medesimo articolo, a differenza della carenza originaria o sopravvenuta del titolo che va eccepita nelle forme dell'art. 615 c.p.c.-
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Lo dice espressamente l'art. 617 c.p.c. al comma primo “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Ne consegue che per dolersi di un qualsiasi vizio formale del titolo esecutivo occorrerà opporvisi entro 20 giorni dalla sua notificazione con atto di citazione davanti al giudice dell'esecuzione normalmente competente (cfr. 617
c.p.c.“…480 terzo comma…”), prima che sia iniziata l'esecuzione, o con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, quando questa sia già iniziata.
Qualora la parte si opponga al vizio formale oltre il termine di 20 giorni previsto dalla norma, l'opposizione verrà dichiarata inammissibile.
È bene notare che la presenza dell'irregolarità del titolo esecutivo non impedisce alla procedura esecutiva di proseguire utilmente. Qualora essa non venga mai eccepita, il Giudice non avrà nessun dovere, né potere di segnalare l'evenienza alla parte debitrice. Sul punto la stessa Suprema Corte ha avuto modo di confermare che non esiste un astratto interesse alla regolarità formale degli atti, dacché un eventuale opposizione basata sull'irregolarità di un atto, che ha comunque raggiunto il suo scopo, risulterebbe priva di utilità qualora l'irregolarità non abbia comportato alcun pregiudizio alla parte opponente (Cass.Civ. 3967/2019).
Diversamente accade per le più gravi mancanze che riguardano il titolo esecutivo. Si pensi, ad esempio, alla sua inesistenza ab origine per essere stato
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ceduto a terzi il diritto fatto valere, oppure, alla sua sopravvenuta mancanza per essere stata riformata in appello la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., o per essere stata la stessa pronuncia oggetto di sentenza di revocazione ex art. 395 c.p.c.
Il principio “nulla executio sine titulo” impone, invero, che il titolo esecutivo non solo debba preesistere all'esecuzione ma che debba altresì permanere durante tutta la sua durata.
Per tale ragione, il Giudice dell'esecuzione dovrà, durante tutto il tempo occorrente per la definizione della procedura esecutiva, verificare la presenza del titolo esecutivo senza il quale la stessa deve dirsi illegittima e priva di fondamento.
Egli, infatti, potrà eccepire anche d'ufficio ed in ogni tempo l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso, rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass. Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).
O ancora “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità
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dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc “(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Dal potere officioso riconosciuto al giudice dell'esecuzione nel rilievo di tutte quante le mancanze espresse, ne discende altresì il potere di dichiarare, in caso di mancanza o inefficacia totale o parziale del titolo, l'improcedibilità dell'esecuzione per “l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione” (Cass. Civ. 15605/2017).
Ciò premesso circa la rilevabilità, anche d'ufficio, di una simile carenza occorre or capire come la parte può utilmente dolersene. Sebbene il giudice, come anticipato, conservi un ampio potere in merito alla verifica dei presupposti dell'azione esecutiva e della loro permanenza, la parte che ne ha interesse potrà sempre introdurre un'autonoma opposizione al fine di rendere edotto il giudice delle circostanze, magari, a questi non note.
Si pensi ad una cessione del credito, intervenuta prima dell'esecuzione, che abbia spogliato il presunto creditore del potere di agire in executivis.
Per dolersi della mancanza del diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata al debitore è concessa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.-
L'opposizione assumerà la forma dell'opposizione al precetto (o anche opposizione preventiva), nel qual caso venga proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, coincidente con la notifica dell'atto di pignoramento
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immobiliare, o la forma dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui venga proposta ad esecuzione iniziata (o anche opposizione successiva).
Nel primo caso, l'art. 615 c.p.c. co.1 dispone che l'opposizione al precetto andrà proposta con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore (inderogabilmente il tribunale) e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. (si tratta del giudice del luogo dell'esecuzione) salvo l'ipotesi di cui all'art. 480 comma terzo (in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio il foro sussidiario sarà rappresentato da quello del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto).
Il Giudice adito per l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. potrà, concorrendo “gravi motivi” (nei quali sicuramente confluisce la mancanza del titolo esecutivo) sospendere finanche l'efficacia del titolo esecutivo, sospendendo, di fatto, ogni altra esecuzione nelle more propiziata.
Riguardo, invece, all'opposizione ex art. 615 c.p.c. II comma (cd. opposizione successiva) viene disposto che “quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552,569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
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Quindi, ad esecuzione iniziata, l'opposizione all'esecuzione andrà proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione nel frattempo nominato. Il Giudice fisserà con decreto l'udienza di comparizione delle parti, onerando l'opponente di notificare il ricorso e il decreto all'altra parte. All'udienza fissata per l'opposizione, il G.E. con un provvedimento che assumerà la forma dell'ordinanza potrà, sia disporre la sospensione dell'esecuzione (con tutto ciò che ne deriva ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) ovvero, non disporla se non ricorrono i gravi motivi contemplati dall'art. 624 c.p.c.-
In ogni caso, l'ordinanza del giudice conterrà, ex art. 616 c.p.c., i termini per l'introduzione del giudizio di merito che potrà essere introdotto a cura della parte che abbia interesse alla riforma dell'ordinanza emessa.
L'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione sarà, inoltre, quale provvedimento cautelare, autonomamente impugnabile con reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Tutto ciò premesso sulla rilevabilità d'ufficio della mancanza del titolo esecutivo, originaria e sopravvenuta, e circa l'opposizione che compete, talvolta, in base alla gravità del vizio (opposizione agli atti ex art. 617 per le ipotesi di irregolarità formale del titolo esecutivo;
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle altre descritte ipotesi) occorre adesso analizzare in che misura incida la mancanza del titolo esecutivo sulla procedura esecutiva fin lì svolta.
La mancanza del titolo esecutivo, quale presupposto per l'esecuzione forzata, conduce ad un effetto paralizzante dell'azione esecutiva. Non vi è dubbio, in
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tal senso che, qualora il titolo manchi ab origine nessuna esecuzione potrà essere né minacciata né iniziata né, ovviamente, proseguita. Il Giudice dell'esecuzione alla ricorrenza della predetta carenza dovrà dichiarare improcedibile l'esecuzione, “in quanto mancante di un suo presupposto fondamentale”
(cfr. Cass. Civ. 15605/2017).
Ebbene, lo stesso dicasi quando l'esecuzione sia stata propiziata in presenza di un titolo esecutivo valido, ma questi perda efficacia prima che l'esecuzione abbia fine. Si pensi, ad esempio, all'esecuzione immobiliare cominciata sulla base di una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello. Oppure, all'esecuzione immobiliare iniziata in virtù di un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642
c.p.c.-
Or bene, alla perdita di efficacia del titolo esecutivo (negli esempi su riportati, con la pubblicazione della sentenza d'appello o con la pubblicazione della sentenza che revoca il d.i. o di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo) il Giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare, di sua iniziativa, o su opposizione della parte ex art. 615 c.p.c., l'illegittimità di ogni atto esecutivo compiuto dall'inizio.
È per consolidato orientamento, infatti, che la Suprema Corte, in applicazione ai principi suesposti, ritiene che “La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto della azione esecutiva” (Cass. Civ.
9293/2001).
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In tal guisa, l'eventuale suo accertamento “produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” (Cass.Civ. 9293/2001).
In punto di spese anticipate dalla parte creditrice, il cui titolo sia mancante o lo sia diventato successivamente, la logica sistematica impone che queste gravino sul creditore stesso, il quale azionando “in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, per cui deve subire le conseguenze della sopravvenuta caducazione di quel titolo” (Cass. Civ. 3977/2012)
Se ne conclude che la verifica della costante presenza del titolo esecutivo, quale perno reggente dell'esecuzione forzata, viene affidata sia al Giudice sia alla parte debitrice, alla quale spetta il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c.-
L'accertamento dell'inesistenza dello stesso, o della sua caducazione in corso d'esecuzione, conduce ad una pronuncia di improcedibilità dell'esecuzione forzata e, di riflesso, all'illegittimità degli atti esecutivi posti in essere dall'inizio con la conseguenza che le spese anticipate dal creditore resteranno a carico di quest'ultimo.
È opportuno, in questa sede, chiarire che l'improcedibilità dell'esecuzione forzata conduce all'estinzione “atipica” della procedura esecutiva, ossia un'estinzione uguale negli effetti a tutte le altre previste dal codice di rito seppur non prevista espressamente da quest'ultimo. Trattasi, in buona sostanza, di un'ipotesi di chiusura anticipata “obbligata” della procedura esecutiva che, sebbene non sia prevista dalla legge come autonoma vicenda estintiva, conduce ugualmente ai medesimi effetti.
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Stante quanto appena evidenziato ed in virtù dell'ordinanza emessa da questo tribunale in data 24 febbraio 2025 con cui si accoglieva il ricorso per reintegrazione del possesso proposto da ordinando Controparte_1
alla di reintegrare immediatamente la Parte_2
ricorrente nel possesso dei campetti da calcio (un campo di calcio ad 8 giocatori e un campo di calcio a 5 giocatori) siti nell'impianto sportivo San
Marco Club & Padel, in Santa Flavia alla via San Marco e del rigetto del reclamo proposto da che, non provvedeva a Parte_2
reimmettere nel legittimo possesso la si ritiene che la Controparte_1
presente opposizione sia da rigettare in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che: “In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”. (cfr. Cass. Civ. Sez. III sentenza del 04 febbraio 2025 n.
2785).
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La ha proposto la presente opposizione avverso l'esecuzione azionata Pt_2
in suo danno dalla , contestando l'ordinanza di reintegra del CP_4
possesso, confermata in sede di reclamo e per il quale non sono intervenuti, fatti estintivi che determinino l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo in premessa.
Il Giudice dell'esecuzione non può riqualificare il titolo del diritto azionato in via esecutiva dalla parte opposta, sicché tutte le questioni relative al rapporto negoziale che lega le parti saranno oggetto del giudizio di merito possessorio, non potendo essere discusse in sede esecutiva.
Come documentato in atti, la parte opposta ha infatti, introdotto, ex art. 703
c.p.c. la fase di merito del giudizio possessorio.
Quindi, le questioni poste da parte opponente sono infatti devolute al giudice di merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione perché inammissibile.
Le spese processuali
In virtù del principio della soccombenza, la Parte_1
deve essere dichiarata, tenuta e condannata a rimborsare
[...]
alla , le spese processuali del presente Controparte_1
giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014
n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori minimi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate: € 851,00 (fase di studio); € 602,00 (fase introduttiva) ed €
1.453,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 2.906,00 da rifondere alla
, oltre alle spese documentate, ed oltre Controparte_1
spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da liquidare con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande della formulate in Parte_2
opposizione ex art 615 c.p.c in quanto inammissibili, nonché infondate sia in fatto che in diritto;
- rigetta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione proposta dalla
[...]
; Parte_2
- dichiara esecutivo l'avviso di rilascio dell'immobile notificato in data 27 maggio 2025 alla Parte_2
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della CP_1
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.906,00
[...]
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 02.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa RI ER UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 02/10/2025, innanzi al Giudice dott.ssa RI ER UR, viene chiamata la causa R.G. n. 1443 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. A. Virruso in sostituzione dell'avv. Danielle Zummo per l'opponente e l'avv. Fabio Lo Verso per l'opposta.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 10.40, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale. il Giudice
RI ER UR
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa M. ER UR in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1443 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025, e vertente
TRA
, C.F. in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore Sig. con sede Parte_3
legale in Santa Flavia (PA) nella Contrada San Marco snc ed elettivamente domiciliata presso lo studio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Daniele Zummo dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- opponente -
E
, in persona del suo legale presidente pro Controparte_1
tempore Sig.ra C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Bagheria (PA) nella via Paterna n. 45 elettivamente domiciliata giusta procura allegata al ricorso cautelare che ha introdotto il procedimento di cui al R.G. n.
1752/2024 presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Verso sito in Bagheria (PA) nel Corso Butera n. 53 che la rappresenta e difende giusto mandato in atti
- opposto - avente oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615, 2˚comma c.p.c.,
valore del procedimento: indeterminato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa breve premessa, si osserva che, la Controparte_1
ricorreva al fine di veder riconosciuto il diritto alla reintegrazione nel possesso di un campo di calcio a 8 e di un campo di calcio a 5 presso l'impianto sportivo San Marco Club & Padel, sito in Santa Flavia nella via San Marco, gestiti dalla A tal fine sosteneva che tra le Parte_2
parti sussisteva un rapporto giuridico di natura locatizia fondato su fatture e bonifici e che nonostante il rinnovo della locazione, sempre sulla base di una fattura e di un relativo bonifico, nel Luglio 2024 la Parte_2
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Cooperativa procedeva allo spoglio clandestino, reimmettendosi all'insaputa della stessa nel possesso dei campi.
La otteneva in forza dell'ordinanza di accoglimento n. Controparte_1
cronol. 2942/2025 emessa da questo Tribunale in data 24 febbraio 2025 e depositata in pari data, causa RG 1752/2024, notificata in data 3 marzo 2025, la reintegrazione nel possesso dei campetti di calcio (un campo di calcio ad 8 giocatori ed un campo di calcio a 5 giocatori) siti nell'impianto sportivo San
Marco Club & Padel in Santa Flavia alla via San Marco ai danni della
[...]
. Parte_2
La proponeva reclamo innanzi il Collegio il quale, con ordinanza Parte_1
cron. 9824/25 resa il 15 maggio 2025 e notificata in pari data, provvedeva a rigettarlo, revocando anche la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza del 24 febbraio 2025.
Nonostante, il provvedimento emesso a suo carico, la non Parte_1
provvedeva alla consegna dei campi da calcio e pertanto, la CP_1
chiedeva procedersi al rilascio coatto dei beni.
La proponeva opposizione ex art 615, con ricorso Controparte_3
depositato il 24 giugno 2025, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'avviso di rilascio e dell'azione esecutiva promossa dalla . CP_1
Con decreto reso in data 24 giugno 2025, questo Tribunale fissava l'udienza del 9 luglio 2025 ed assegnava all'opponente termine perentorio del 27 giugno
2025, per notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza a parte opposta.
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Si costituiva, con memoria di costituzione e risposta, la CP_1
che contestava in toto l'azione intrapresa ex adverso in quanto
[...]
inammissibile in fatto e diritto.
All'udienza del 12 luglio 2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, il Giudice vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di rilascio, ritenendo che le doglianze rappresentate dall'opponente non potessero essere riesaminate né che potesse trovare accoglimento l'istanza di sospensione non sussistendone i presupposti, la rigettava.
Il giudice disponeva la prosecuzione dell'esecuzione per la reintegra della
[...]
nel possesso dei campetti da calcio (un campo di calcio ad Controparte_1
8 giocatori e un campo di calcio a 5 giocatori) siti nell'impianto sportivo San
Marco Club & Padel, in Santa Flavia alla via San Marco, fissando per la decisione e la discussione orale l'udienza del 2 ottobre 2025.
Inquadramento normativo:
In via preliminare occorre evidenziare che l'opposizione all'esecuzione è disciplinata dagli artt. 615 e 616 c.p.c. La prima disposizione normativa è a sua volta strutturata in due distinti commi, che distinguono l'opposizione presentata prima dell'inizio dell'esecuzione, da quella promossa dopo l'inizio della fase esecutiva, disciplinando la forma dell'atto introduttivo dell'opposizione, la competenza, la struttura del procedimento nella fase introduttiva.
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Il secondo articolo di legge, intitolato “Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione”, disciplina il giudizio di merito che scaturisce dalla presentazione dell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione, ed i provvedimenti che il giudice dell'opposizione può adottare per definire la causa.
L'opposizione all'esecuzione è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere l'esecuzione.
Essa può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza. E' possibile contestare l'esistenza del titolo esecutivo se ad esempio la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività, e pertanto non ha più validità di titolo esecutivo, oppure se la sentenza non aveva ancora acquisito autorità di giudicato o se il decreto ingiuntivo non era munito di formula esecutiva o non era dotato della provvisoria esecutività, ma non è possibile utilizzare lo strumento dell'opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art 615 c.p.c. 2 comma: “Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [disp. att. 184]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto [disp. att. 184, 185, 186] (4). Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione
è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma
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degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Il fine del processo esecutivo consiste nella soddisfazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore. Al contempo deve essere comunque tutelata la posizione dell'esecutato, che sia debitore o terzo esecutato, offrendogli la possibilità di difendersi laddove contesti l'ingiustizia della procedura. Infatti, l'opposizione all'esecuzione forzata si pone come una sorta di incidente nel processo esecutivo, che dà luogo ad un autonomo giudizio con cui si può contestare il diritto della parte istante ad agire in executivis,
l'esistenza o la persistenza del titolo esecutivo, l'idoneità soggettiva del titolo esecutivo e l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito.
Qualora l'esecuzione non sia ancora iniziata, l'opposizione andrà proposta dinanzi al giudice competente nel merito, mentre se a questa si è già dato inizio andrà proposta davanti al giudice dell'esecuzione.
La legittimazione attiva compete generalmente al debitore ed al terzo assoggettato all'esecuzione, ossia il terzo proprietario del bene espropriando.
La giurisprudenza al riguardo ha stabilito che “In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo
a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.
Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per
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qualunque motivo sia stata proposta, l'opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell'avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità "ex tunc" dell'esecuzione.” (cfr. Cassazione civile,
Sez. II, sentenza n. 21240 del 9 agosto 2019).
Ed inoltre “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo)” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12415 del 16 giugno 2016).
Con altra pronuncia la Cassazione ha stabilito che “Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il
"quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, applicando
l'art. 616 c.p.c., nella formulazione risultante dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n.
52, aveva sancito d'ufficio, l'inammissibilità del gravame avverso la decisione di primo grado
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resa in una controversia ex art. 615 c.p.c.).” (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20989 del 27 novembre 2012).
Ed ancora “L'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio. L'esistenza del titolo esecutivo con i requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c. costituisce, peraltro, presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all'esecuzione. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere - con accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo in quanto funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione - di verificare l'idoneità del titolo e di controllare la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, mentre in sede di opposizione l'accertamento dell'idoneità del titolo ha natura preliminare per la decisione dei motivi proposti anche se questi non investano direttamente tale questione.” (cfr.
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 16610 del 28 luglio 2011).
Alla luce delle predette considerazioni, è evidente che l'opposizione promossa dalla deve essere qualificata quale opposizione Parte_2
all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., essendo stati impugnati l'avviso di rilascio qui opposto e l'azione esecutiva avviata dall'
[...]
nei suoi confronti. Controparte_1
Con la proposta opposizione, la ha eccepito Parte_2
l'illegittimità dell'esecuzione de qua stante l'inesistenza di un rapporto locatizio tra le parti in causa, nonché la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in
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mora, in quanto l'eventuale rilascio dei campi da calcio determinerebbe nocumento all'odierna opponente, che ha concesso l'utilizzo degli stessi a fronte di un corrispettivo pari a € 30.000,00 annui, e alla ASD San Marco, per aver già avviato le attività per la stagione estiva in favore di circa 400 bambini.
Ed invero, l'art. 474 c.p.c. dispone che “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. L'articolo è espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza circa l'obbligazione nel titolo cristallizzata.
L'importanza del titolo esecutivo risiede nel fatto che solo in sua presenza si può avere certezza della cifra o della prestazione in esso contenuta. Più in generale, il titolo esecutivo evidenzia e prova la prestazione da pretendere dinnanzi al giudice dell'esecuzione. Ne deriva che solo con l'ottenimento del titolo esecutivo il creditore potrà agire in executivis.
L'art. 475 c.p.c. chiaramente dispone che “le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva salvo che la legge disponga altrimenti”.
Le irregolarità formali del titolo esecutivo, infatti, vanno opposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. disciplinante l'opposizione agli atti esecutivi nel termine decadenziale di 20 giorni previsto dal medesimo articolo, a differenza della carenza originaria o sopravvenuta del titolo che va eccepita nelle forme dell'art. 615 c.p.c.-
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Lo dice espressamente l'art. 617 c.p.c. al comma primo “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Ne consegue che per dolersi di un qualsiasi vizio formale del titolo esecutivo occorrerà opporvisi entro 20 giorni dalla sua notificazione con atto di citazione davanti al giudice dell'esecuzione normalmente competente (cfr. 617
c.p.c.“…480 terzo comma…”), prima che sia iniziata l'esecuzione, o con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, quando questa sia già iniziata.
Qualora la parte si opponga al vizio formale oltre il termine di 20 giorni previsto dalla norma, l'opposizione verrà dichiarata inammissibile.
È bene notare che la presenza dell'irregolarità del titolo esecutivo non impedisce alla procedura esecutiva di proseguire utilmente. Qualora essa non venga mai eccepita, il Giudice non avrà nessun dovere, né potere di segnalare l'evenienza alla parte debitrice. Sul punto la stessa Suprema Corte ha avuto modo di confermare che non esiste un astratto interesse alla regolarità formale degli atti, dacché un eventuale opposizione basata sull'irregolarità di un atto, che ha comunque raggiunto il suo scopo, risulterebbe priva di utilità qualora l'irregolarità non abbia comportato alcun pregiudizio alla parte opponente (Cass.Civ. 3967/2019).
Diversamente accade per le più gravi mancanze che riguardano il titolo esecutivo. Si pensi, ad esempio, alla sua inesistenza ab origine per essere stato
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ceduto a terzi il diritto fatto valere, oppure, alla sua sopravvenuta mancanza per essere stata riformata in appello la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., o per essere stata la stessa pronuncia oggetto di sentenza di revocazione ex art. 395 c.p.c.
Il principio “nulla executio sine titulo” impone, invero, che il titolo esecutivo non solo debba preesistere all'esecuzione ma che debba altresì permanere durante tutta la sua durata.
Per tale ragione, il Giudice dell'esecuzione dovrà, durante tutto il tempo occorrente per la definizione della procedura esecutiva, verificare la presenza del titolo esecutivo senza il quale la stessa deve dirsi illegittima e priva di fondamento.
Egli, infatti, potrà eccepire anche d'ufficio ed in ogni tempo l'eventuale inesistenza o sopravvenuta mancanza dello stesso, rientrando “ di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass. Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).
O ancora “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità
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dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc “(Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre 2004, n. 22430).
Dal potere officioso riconosciuto al giudice dell'esecuzione nel rilievo di tutte quante le mancanze espresse, ne discende altresì il potere di dichiarare, in caso di mancanza o inefficacia totale o parziale del titolo, l'improcedibilità dell'esecuzione per “l'avvenuta completa realizzazione del suo scopo o per la riconosciuta impossibilità di realizzare tale scopo e quindi per l'impossibilità della sua prosecuzione” (Cass. Civ. 15605/2017).
Ciò premesso circa la rilevabilità, anche d'ufficio, di una simile carenza occorre or capire come la parte può utilmente dolersene. Sebbene il giudice, come anticipato, conservi un ampio potere in merito alla verifica dei presupposti dell'azione esecutiva e della loro permanenza, la parte che ne ha interesse potrà sempre introdurre un'autonoma opposizione al fine di rendere edotto il giudice delle circostanze, magari, a questi non note.
Si pensi ad una cessione del credito, intervenuta prima dell'esecuzione, che abbia spogliato il presunto creditore del potere di agire in executivis.
Per dolersi della mancanza del diritto della parte creditrice di procedere ad esecuzione forzata al debitore è concessa la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.-
L'opposizione assumerà la forma dell'opposizione al precetto (o anche opposizione preventiva), nel qual caso venga proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, coincidente con la notifica dell'atto di pignoramento
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immobiliare, o la forma dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui venga proposta ad esecuzione iniziata (o anche opposizione successiva).
Nel primo caso, l'art. 615 c.p.c. co.1 dispone che l'opposizione al precetto andrà proposta con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore (inderogabilmente il tribunale) e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. (si tratta del giudice del luogo dell'esecuzione) salvo l'ipotesi di cui all'art. 480 comma terzo (in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio il foro sussidiario sarà rappresentato da quello del giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto).
Il Giudice adito per l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. potrà, concorrendo “gravi motivi” (nei quali sicuramente confluisce la mancanza del titolo esecutivo) sospendere finanche l'efficacia del titolo esecutivo, sospendendo, di fatto, ogni altra esecuzione nelle more propiziata.
Riguardo, invece, all'opposizione ex art. 615 c.p.c. II comma (cd. opposizione successiva) viene disposto che “quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552,569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
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Quindi, ad esecuzione iniziata, l'opposizione all'esecuzione andrà proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione nel frattempo nominato. Il Giudice fisserà con decreto l'udienza di comparizione delle parti, onerando l'opponente di notificare il ricorso e il decreto all'altra parte. All'udienza fissata per l'opposizione, il G.E. con un provvedimento che assumerà la forma dell'ordinanza potrà, sia disporre la sospensione dell'esecuzione (con tutto ciò che ne deriva ai sensi dell'art. 624 c.p.c.) ovvero, non disporla se non ricorrono i gravi motivi contemplati dall'art. 624 c.p.c.-
In ogni caso, l'ordinanza del giudice conterrà, ex art. 616 c.p.c., i termini per l'introduzione del giudizio di merito che potrà essere introdotto a cura della parte che abbia interesse alla riforma dell'ordinanza emessa.
L'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione sarà, inoltre, quale provvedimento cautelare, autonomamente impugnabile con reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Tutto ciò premesso sulla rilevabilità d'ufficio della mancanza del titolo esecutivo, originaria e sopravvenuta, e circa l'opposizione che compete, talvolta, in base alla gravità del vizio (opposizione agli atti ex art. 617 per le ipotesi di irregolarità formale del titolo esecutivo;
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nelle altre descritte ipotesi) occorre adesso analizzare in che misura incida la mancanza del titolo esecutivo sulla procedura esecutiva fin lì svolta.
La mancanza del titolo esecutivo, quale presupposto per l'esecuzione forzata, conduce ad un effetto paralizzante dell'azione esecutiva. Non vi è dubbio, in
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tal senso che, qualora il titolo manchi ab origine nessuna esecuzione potrà essere né minacciata né iniziata né, ovviamente, proseguita. Il Giudice dell'esecuzione alla ricorrenza della predetta carenza dovrà dichiarare improcedibile l'esecuzione, “in quanto mancante di un suo presupposto fondamentale”
(cfr. Cass. Civ. 15605/2017).
Ebbene, lo stesso dicasi quando l'esecuzione sia stata propiziata in presenza di un titolo esecutivo valido, ma questi perda efficacia prima che l'esecuzione abbia fine. Si pensi, ad esempio, all'esecuzione immobiliare cominciata sulla base di una sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, poi riformata in appello. Oppure, all'esecuzione immobiliare iniziata in virtù di un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642
c.p.c.-
Or bene, alla perdita di efficacia del titolo esecutivo (negli esempi su riportati, con la pubblicazione della sentenza d'appello o con la pubblicazione della sentenza che revoca il d.i. o di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo) il Giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare, di sua iniziativa, o su opposizione della parte ex art. 615 c.p.c., l'illegittimità di ogni atto esecutivo compiuto dall'inizio.
È per consolidato orientamento, infatti, che la Suprema Corte, in applicazione ai principi suesposti, ritiene che “La sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto della azione esecutiva” (Cass. Civ.
9293/2001).
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In tal guisa, l'eventuale suo accertamento “produce l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc” (Cass.Civ. 9293/2001).
In punto di spese anticipate dalla parte creditrice, il cui titolo sia mancante o lo sia diventato successivamente, la logica sistematica impone che queste gravino sul creditore stesso, il quale azionando “in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, per cui deve subire le conseguenze della sopravvenuta caducazione di quel titolo” (Cass. Civ. 3977/2012)
Se ne conclude che la verifica della costante presenza del titolo esecutivo, quale perno reggente dell'esecuzione forzata, viene affidata sia al Giudice sia alla parte debitrice, alla quale spetta il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c.-
L'accertamento dell'inesistenza dello stesso, o della sua caducazione in corso d'esecuzione, conduce ad una pronuncia di improcedibilità dell'esecuzione forzata e, di riflesso, all'illegittimità degli atti esecutivi posti in essere dall'inizio con la conseguenza che le spese anticipate dal creditore resteranno a carico di quest'ultimo.
È opportuno, in questa sede, chiarire che l'improcedibilità dell'esecuzione forzata conduce all'estinzione “atipica” della procedura esecutiva, ossia un'estinzione uguale negli effetti a tutte le altre previste dal codice di rito seppur non prevista espressamente da quest'ultimo. Trattasi, in buona sostanza, di un'ipotesi di chiusura anticipata “obbligata” della procedura esecutiva che, sebbene non sia prevista dalla legge come autonoma vicenda estintiva, conduce ugualmente ai medesimi effetti.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Stante quanto appena evidenziato ed in virtù dell'ordinanza emessa da questo tribunale in data 24 febbraio 2025 con cui si accoglieva il ricorso per reintegrazione del possesso proposto da ordinando Controparte_1
alla di reintegrare immediatamente la Parte_2
ricorrente nel possesso dei campetti da calcio (un campo di calcio ad 8 giocatori e un campo di calcio a 5 giocatori) siti nell'impianto sportivo San
Marco Club & Padel, in Santa Flavia alla via San Marco e del rigetto del reclamo proposto da che, non provvedeva a Parte_2
reimmettere nel legittimo possesso la si ritiene che la Controparte_1
presente opposizione sia da rigettare in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che: “In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell'opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest'ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”. (cfr. Cass. Civ. Sez. III sentenza del 04 febbraio 2025 n.
2785).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La ha proposto la presente opposizione avverso l'esecuzione azionata Pt_2
in suo danno dalla , contestando l'ordinanza di reintegra del CP_4
possesso, confermata in sede di reclamo e per il quale non sono intervenuti, fatti estintivi che determinino l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo in premessa.
Il Giudice dell'esecuzione non può riqualificare il titolo del diritto azionato in via esecutiva dalla parte opposta, sicché tutte le questioni relative al rapporto negoziale che lega le parti saranno oggetto del giudizio di merito possessorio, non potendo essere discusse in sede esecutiva.
Come documentato in atti, la parte opposta ha infatti, introdotto, ex art. 703
c.p.c. la fase di merito del giudizio possessorio.
Quindi, le questioni poste da parte opponente sono infatti devolute al giudice di merito.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione perché inammissibile.
Le spese processuali
In virtù del principio della soccombenza, la Parte_1
deve essere dichiarata, tenuta e condannata a rimborsare
[...]
alla , le spese processuali del presente Controparte_1
giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014
n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (complessità bassa), nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori minimi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate: € 851,00 (fase di studio); € 602,00 (fase introduttiva) ed €
1.453,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 2.906,00 da rifondere alla
, oltre alle spese documentate, ed oltre Controparte_1
spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da liquidare con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande della formulate in Parte_2
opposizione ex art 615 c.p.c in quanto inammissibili, nonché infondate sia in fatto che in diritto;
- rigetta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione proposta dalla
[...]
; Parte_2
- dichiara esecutivo l'avviso di rilascio dell'immobile notificato in data 27 maggio 2025 alla Parte_2
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della CP_1
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.906,00
[...]
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per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Termini Imerese il 02.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa RI ER UR
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