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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8345 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Vittorio Carlomagno Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36053 del RGAC dell'anno 2024 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F. ) e , nata a C.F._3 Parte_4
Roma il 24/9/1977 (C.F. ) tutti rappresentati e difesi degli Avvocati C.F._4
NC ZA (C.F. ) e AN NI e presso di loro C.F._5 elettivamente domiciliati in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 76;
OPPONENTI
E
società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Roma CP_1
(RM), via Curtatone n. 3, (C.F ), per mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione di nella stessa a far data dal Controparte_2 CP_3
01.12.2022, con socio unico, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 giusta procura speciale a rogito del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma n. rep. Persona_1
10119 – n. racc. 4764 del 02/08/2018, e per essa, il Procuratore Speciale, la dott.ssa CP_4
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale , autorizzata alla
[...] C.F._6 sottoscrizione giusta procura speciale, a rogito Notaio dott.ssa , in San Donato Persona_2
Milanese, rep. 268, racc. 201, del 17.09.2018, rappresentata e difesa, dall'Avv. Raffaella Greco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Arturo CodiceFiscale_7
Cancrini cf: Piazza di S. Bernardo 101, 00187 Roma C.F._8
OPPOSTA
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI/ATTORI: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed autorizzata la chiamata in causa così come richiesta, così provvedere:1) sospendere la provvisoria esecuzione concesso al decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa;
2) declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Ancona, Macerata o Pesaro e, per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti ai suddetti giudici territorialmente competenti;
3) dichiarare il difetto di legittimazione e di titolarità attiva della opposta relativamente alla presente controversia ed al titolo azionato;
4) rigettare CP_1 la domanda della opposta, anche per l'intervenuta prescrizione del credito, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) in ogni caso, ritenuta la nullità, per le ragioni suesposte, ed anche nei confronti della chiamata in causa della clausole 2, 6 e 8 della fideiussione azionata dalla parte opposta, dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c della opposta e della chiamata in causa dall'azione di garanzia conseguente al negozio fideiussorio;
6) in ogni caso, dichiarare la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della cessione di credito intercorso tra la chiamata in causa e la società opposta;
7) in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto alla opposta ed alla chiamata in causa in dipendenza dei rapporti azionati in giudizio, per le compiute ragioni di cui in narrativa ovvero in subordine rideterminare il credito eventualmente spettante alla chiamata in causa e/o alla opposta per i titoli azionati in giudizio previa declaratoria di nullità delle pattuizioni di conto corrente relative alla determinazione degli interessi debitori ed alla capitalizzazione degli interessi, così come specificamente evidenziato in narrativa;
8) in ogni caso condannare la parte opposta e, se del caso in ragione della condotta tenuta in sede di costituzione, la chiamata in causa al pagamento in favore degli opponenti delle somme di cui all'art. 96 III comma c.p.c.; 9) con condanna della parte opposta e, se del caso in ragione della condotta tenuta in sede di costituzione, della chiamata in causa al pagamento delle somme di cui all'art. 96 IV comma c.p.c.; 10) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
PER L'OPPOSTA/CONVENUTA: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: - Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione de qua per i motivi esposti in premessa;
in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto n. 2400/2024 del 22/2/2024 R.G. n.856/2024 emesso dal Tribunale di Roma emesso dal Tribunale di Rom a;
in via subordinata e nel merito condannare il sig , (C.F. ), la Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), i sig.ri (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e la sig.ra , (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 al pagamento in favore di della somma di € 18.489,62 oltre interessi CP_1 contrattuali e di mora dal 30/09/2023 sino all'effettivo soddisfo, ferma restando
l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e comunque, entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art. 2, 4° comma, della L.07/03/1996 n. 10, o alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con riserva di articolare mezzi istruttori nei modi e nei termini consentiti dalla normativa di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 30.08.2024, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 2400/2024 R.G. n. 856/2024 emesso da questo Tribunale il
22/2/2024 su istanza di con il quale gli era stato ingiunto, qual i CP_1 fideiussori della società il pagamento dell'importo di Controparte_5 euro € 18.489,62, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore di un rapporto di apertura di credito a valere sul c/c n. 166/116 del 31.01.2008.
2. A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto ed eccepito: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, giacchè le parti avevano espressamente individuato quali fori competenti in via alternativa tra loro, quello di Ancona o quello di Macerata o quello di Pesaro, eccezione poi rinunciata all'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale del 27.03.2025; b) la società ingiungente, che assumeva di aver acquistato il credito azionato dalla
[...]
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, non aveva Controparte_6
dato adeguata prova della titolarità del diritto vantato, non avendo dimostrato il trasferimento del credito dalla originaria titolare alla predetta cedente;
c) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in mancanza di prova scritta, non potendo considerarsi tale la certificazione di cui all'art 50 T.U. bancario depositato in sede monitoria;
d) la nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 della garanzia fideiussoria per la violazione delle norme a tutela della concorrenza in quanto riproducenti lo schema ABI frutto di intesa vietata così come acclarata dalla determinazione 55/2005 di Banca d'Italia nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria non essendo state proposte istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro i fideiussori entro i termini ivi previsti .
3. costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_1 avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili in fatto e diritto .
4. Ritualmente integratosi il contraddittorio, ritenuta la causa fondata su prova documentale e di pronta soluzione, con decreto del 10.01.2025 veniva disposto il mutamento del rito in semplificato di cognizione ed era fissata l'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc .
5. Preliminarmente, preso atto della rinuncia alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire all'accoglimento dell'opposizione per le ragioni che verranno di seguito esposte, pretermettendo la disamina della questione di nullità della cessione, implicante verifiche documentali. La Suprema Corte ha più volte affermato che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
6. Passando, quindi, immediatamente all'esame della dedotta nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 della garanzia fideiussoria per la violazione delle norme a tutela della concorrenza, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
7. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n.
287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
8. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n.
287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
9. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
10. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca
d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
11. All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
12. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
13. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
14. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorit à di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
15. La Banca d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
16. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca
d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalit à di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorit à di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
17. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
18. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del
10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
19. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
20. Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
21. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullit à delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
22. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
23. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente - fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust
è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
24. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione
«ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quodnullum est nullumproduciteffectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
25. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato
CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte
Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Chrístophe Palma) La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.
Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C -
453/99, Courage Ltd v. Crehan;
Corte Giustizia, 13/07/2006, da C -295/04 a C-
298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C -360/09, Pfeiderer v. Per_3
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C536111Donau Chemie).
26. La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419
c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
27. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
28. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di
«intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
«unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullit à speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L.
n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
29. Ciò detto, i criteri secondo i quali la fideiussione sarebbe oggetto di nullità in ragione della presenza delle clausole ABI sono applicabili esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ossia contratti di fideiussione nei quali il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni del debitore, già sorte o che andranno a sorgere, nei confronti del creditore, al di sotto di una cifra massimale concordata.
30. Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti in data 12.05.2004 (e le successiva integrazione del 03.04.2009 che attiene sostanzialmente solo all'entità dell'importo garantito senza scalfire il nucleo del regolamento negoziale) è stata stipulata proprio nel periodo temporale preso in considerazione nell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia e ricalca lo schema di fideiussione sottoposto suo al vaglio e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005;
31. Con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8 il contratto di fideiussione escusso dall'opposta riproduce pedissequamente quanto esposto nello schema ABI, il che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa
Sezione, ne determina la conseguente parziale nullità con riguardo alle clausole 2, 6 ed 8. Conseguenza diretta è data dal fatto che, dunque, l'art. 1957 non si intende derogato. La pretesa creditoria da parte della Banca mediante ingiunzione, se presentata nei 6 mesi successivi rispetto alla scadenza dell'obbligazione, sarebbe dunque stata valida.
32. Tuttavia, non è questo il caso, considerando che il ricorso per decreto ingiuntivo è
stato notificato agli opponenti solamente in data 12 -22.06.2024 e, quindi, oltre il citato termine di sei mesi tenuto conto che l'ultima scadenza dell'esposizione debitoria sul c/c n. 166/116 garantita dagli opponenti ingiunti risaliva al
06.03.2015. A ciò deve altresì aggiungersi che il fallimento del debitore principale, risalente al 2018, costituiva, comunque, il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. tenuto conto che “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.” (Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
33. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata tempestivamente dagli opponenti di decadenza della banca (o della cessionaria del credito) dalla garanzia è quindi fondata essendo incontroverso che la Banca e la cessionaria del credito non abbiano promosso nè contro la debitrice principale né contro i fideiussori le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 c.c.;
34. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato
(cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
35. Le altre questioni riguardanti la validità del contratto si intendono assorbite, considerando l'inattualità della pretesa nei confronti dell'opponente.
36. Ritenuto pertanto che, essendosi verificata una fattispecie estintiva della garanzia azionata nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo debba essere revocato .
37. Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – espletata da parte opponente nella propria comparsa – nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., , commi 3 e 4. CP_1
38. Ed invero, osserva il Collegio che, come rammenta la giurisprudenza della Suprema
Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004) al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
39. Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
40. Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass.
4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, che nella fattispecie non è stata fornita, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T. Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari
25.5.2011).
41. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi, dello scaglione di valore compreso tra 5.2001,00 e 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sull'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 2400/2024 R.G. n. 856/2024 Parte_3 Parte_4
emesso da questo Tribunale il 22/2/2024 così provvede:
- dichiara la nullità parziale delle clausole n. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione stipulato in data 12.05.2004 (e la successiva integrazione del 03.04.2009) tra
[...]
e e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. n. 2400/2024 R.G. n. 856/2024 emesso da questo
Tribunale il 22/2/2024;
- Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 [...]
e delle spese di giudizio che liquida Parte_2 Parte_3 Parte_4
in complessivi 3.397,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15 % rivalsa Iva e Cpa come per legge .
Roma, 15.5.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
dott.ssa Vittorio Carlomagno Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36053 del RGAC dell'anno 2024 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...] nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F. ) e , nata a C.F._3 Parte_4
Roma il 24/9/1977 (C.F. ) tutti rappresentati e difesi degli Avvocati C.F._4
NC ZA (C.F. ) e AN NI e presso di loro C.F._5 elettivamente domiciliati in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 76;
OPPONENTI
E
società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Roma CP_1
(RM), via Curtatone n. 3, (C.F ), per mezzo della mandataria P.IVA_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione di nella stessa a far data dal Controparte_2 CP_3
01.12.2022, con socio unico, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 giusta procura speciale a rogito del Notaio Dott.ssa Notaio in Roma n. rep. Persona_1
10119 – n. racc. 4764 del 02/08/2018, e per essa, il Procuratore Speciale, la dott.ssa CP_4
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale , autorizzata alla
[...] C.F._6 sottoscrizione giusta procura speciale, a rogito Notaio dott.ssa , in San Donato Persona_2
Milanese, rep. 268, racc. 201, del 17.09.2018, rappresentata e difesa, dall'Avv. Raffaella Greco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Arturo CodiceFiscale_7
Cancrini cf: Piazza di S. Bernardo 101, 00187 Roma C.F._8
OPPOSTA
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI/ATTORI: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed autorizzata la chiamata in causa così come richiesta, così provvedere:1) sospendere la provvisoria esecuzione concesso al decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa;
2) declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Ancona, Macerata o Pesaro e, per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, rimettendo le parti ai suddetti giudici territorialmente competenti;
3) dichiarare il difetto di legittimazione e di titolarità attiva della opposta relativamente alla presente controversia ed al titolo azionato;
4) rigettare CP_1 la domanda della opposta, anche per l'intervenuta prescrizione del credito, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) in ogni caso, ritenuta la nullità, per le ragioni suesposte, ed anche nei confronti della chiamata in causa della clausole 2, 6 e 8 della fideiussione azionata dalla parte opposta, dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c della opposta e della chiamata in causa dall'azione di garanzia conseguente al negozio fideiussorio;
6) in ogni caso, dichiarare la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della cessione di credito intercorso tra la chiamata in causa e la società opposta;
7) in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto alla opposta ed alla chiamata in causa in dipendenza dei rapporti azionati in giudizio, per le compiute ragioni di cui in narrativa ovvero in subordine rideterminare il credito eventualmente spettante alla chiamata in causa e/o alla opposta per i titoli azionati in giudizio previa declaratoria di nullità delle pattuizioni di conto corrente relative alla determinazione degli interessi debitori ed alla capitalizzazione degli interessi, così come specificamente evidenziato in narrativa;
8) in ogni caso condannare la parte opposta e, se del caso in ragione della condotta tenuta in sede di costituzione, la chiamata in causa al pagamento in favore degli opponenti delle somme di cui all'art. 96 III comma c.p.c.; 9) con condanna della parte opposta e, se del caso in ragione della condotta tenuta in sede di costituzione, della chiamata in causa al pagamento delle somme di cui all'art. 96 IV comma c.p.c.; 10) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
PER L'OPPOSTA/CONVENUTA: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: - Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione de qua per i motivi esposti in premessa;
in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa e per l'effetto, confermare il decreto n. 2400/2024 del 22/2/2024 R.G. n.856/2024 emesso dal Tribunale di Roma emesso dal Tribunale di Rom a;
in via subordinata e nel merito condannare il sig , (C.F. ), la Sig.ra Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), i sig.ri (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e la sig.ra , (C.F. ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 al pagamento in favore di della somma di € 18.489,62 oltre interessi CP_1 contrattuali e di mora dal 30/09/2023 sino all'effettivo soddisfo, ferma restando
l'osservanza dei limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e comunque, entro il limite del tasso massimo legale previsto dall'art. 2, 4° comma, della L.07/03/1996 n. 10, o alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
Con riserva di articolare mezzi istruttori nei modi e nei termini consentiti dalla normativa di legge. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 30.08.2024, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 2400/2024 R.G. n. 856/2024 emesso da questo Tribunale il
22/2/2024 su istanza di con il quale gli era stato ingiunto, qual i CP_1 fideiussori della società il pagamento dell'importo di Controparte_5 euro € 18.489,62, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore di un rapporto di apertura di credito a valere sul c/c n. 166/116 del 31.01.2008.
2. A sostegno dell'opposizione gli attori hanno dedotto ed eccepito: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, giacchè le parti avevano espressamente individuato quali fori competenti in via alternativa tra loro, quello di Ancona o quello di Macerata o quello di Pesaro, eccezione poi rinunciata all'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale del 27.03.2025; b) la società ingiungente, che assumeva di aver acquistato il credito azionato dalla
[...]
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, non aveva Controparte_6
dato adeguata prova della titolarità del diritto vantato, non avendo dimostrato il trasferimento del credito dalla originaria titolare alla predetta cedente;
c) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in mancanza di prova scritta, non potendo considerarsi tale la certificazione di cui all'art 50 T.U. bancario depositato in sede monitoria;
d) la nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 della garanzia fideiussoria per la violazione delle norme a tutela della concorrenza in quanto riproducenti lo schema ABI frutto di intesa vietata così come acclarata dalla determinazione 55/2005 di Banca d'Italia nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. dalla garanzia fideiussoria non essendo state proposte istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro i fideiussori entro i termini ivi previsti .
3. costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione CP_1 avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili in fatto e diritto .
4. Ritualmente integratosi il contraddittorio, ritenuta la causa fondata su prova documentale e di pronta soluzione, con decreto del 10.01.2025 veniva disposto il mutamento del rito in semplificato di cognizione ed era fissata l'udienza di precisazione conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies cpc .
5. Preliminarmente, preso atto della rinuncia alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per fare applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, che consente di pervenire all'accoglimento dell'opposizione per le ragioni che verranno di seguito esposte, pretermettendo la disamina della questione di nullità della cessione, implicante verifiche documentali. La Suprema Corte ha più volte affermato che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).
6. Passando, quindi, immediatamente all'esame della dedotta nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 della garanzia fideiussoria per la violazione delle norme a tutela della concorrenza, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005.
7. Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n.
287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
8. Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n.
287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
9. L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
10. A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la Banca
d'Italia invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la Banca d'Italia incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione.
11. All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
12. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
13. L'Autorità di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
14. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorit à di Vigilanza precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
15. La Banca d'Italia conclude nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
16. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla Banca
d'Italia, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalit à di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'Accordo di Basilea;
al contrario, la Banca d'Italia afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'Autorit à di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”.
17. A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di Roma, in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
[...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. È previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”.
18. Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del
10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
19. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005).
20. Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”.
21. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullit à delle
“intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999).
22. Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust.
23. Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente - fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust
è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
24. La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione
«ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quodnullum est nullumproduciteffectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
25. L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato
CE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte
Giustizia, 14/12/1983, C319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999,
T- 190/96, Chrístophe Palma) La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.
Corte Giustizia. 10/07/1997, C-261/95, Palmisani;
Corte Giustizia, 20/09/2001, C -
453/99, Courage Ltd v. Crehan;
Corte Giustizia, 13/07/2006, da C -295/04 a C-
298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C -360/09, Pfeiderer v. Per_3
Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C536111Donau Chemie).
26. La direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102
TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli Stati membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419
c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass.
21/05/2007, n. 11673).
27. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
28. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust
- in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., n. 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di
«intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente
«unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti contraenti e incidendo negativamente sul mercato. Trattasi, quindi, di una nullit à speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L.
n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI. I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
29. Ciò detto, i criteri secondo i quali la fideiussione sarebbe oggetto di nullità in ragione della presenza delle clausole ABI sono applicabili esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ossia contratti di fideiussione nei quali il fideiussore si obbliga a garantire tutte le obbligazioni del debitore, già sorte o che andranno a sorgere, nei confronti del creditore, al di sotto di una cifra massimale concordata.
30. Nella specie, la fideiussione omnibus prestata dagli opponenti in data 12.05.2004 (e le successiva integrazione del 03.04.2009 che attiene sostanzialmente solo all'entità dell'importo garantito senza scalfire il nucleo del regolamento negoziale) è stata stipulata proprio nel periodo temporale preso in considerazione nell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia e ricalca lo schema di fideiussione sottoposto suo al vaglio e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005;
31. Con particolare riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8 il contratto di fideiussione escusso dall'opposta riproduce pedissequamente quanto esposto nello schema ABI, il che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa
Sezione, ne determina la conseguente parziale nullità con riguardo alle clausole 2, 6 ed 8. Conseguenza diretta è data dal fatto che, dunque, l'art. 1957 non si intende derogato. La pretesa creditoria da parte della Banca mediante ingiunzione, se presentata nei 6 mesi successivi rispetto alla scadenza dell'obbligazione, sarebbe dunque stata valida.
32. Tuttavia, non è questo il caso, considerando che il ricorso per decreto ingiuntivo è
stato notificato agli opponenti solamente in data 12 -22.06.2024 e, quindi, oltre il citato termine di sei mesi tenuto conto che l'ultima scadenza dell'esposizione debitoria sul c/c n. 166/116 garantita dagli opponenti ingiunti risaliva al
06.03.2015. A ciò deve altresì aggiungersi che il fallimento del debitore principale, risalente al 2018, costituiva, comunque, il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. tenuto conto che “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.” (Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
33. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata tempestivamente dagli opponenti di decadenza della banca (o della cessionaria del credito) dalla garanzia è quindi fondata essendo incontroverso che la Banca e la cessionaria del credito non abbiano promosso nè contro la debitrice principale né contro i fideiussori le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 c.c.;
34. L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato
(cfr. Cass. civ. n. 1724 del 29/01/2016).
35. Le altre questioni riguardanti la validità del contratto si intendono assorbite, considerando l'inattualità della pretesa nei confronti dell'opponente.
36. Ritenuto pertanto che, essendosi verificata una fattispecie estintiva della garanzia azionata nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo debba essere revocato .
37. Da ultimo, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – espletata da parte opponente nella propria comparsa – nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., , commi 3 e 4. CP_1
38. Ed invero, osserva il Collegio che, come rammenta la giurisprudenza della Suprema
Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004) al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c..
39. Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, T. Cassino 28.7.2016, T. Ivrea 17.2.2012).
40. Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass.
4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, che nella fattispecie non è stata fornita, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. A. Firenze 15.9.2010; T. Bari 15.11.2017; T. Taranto 9.10.2012; T. Bassano del Grappa 27.10.2011; T. Bari
25.5.2011).
41. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi, dello scaglione di valore compreso tra 5.2001,00 e 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, sull'opposizione proposta da Parte_1 Parte_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 2400/2024 R.G. n. 856/2024 Parte_3 Parte_4
emesso da questo Tribunale il 22/2/2024 così provvede:
- dichiara la nullità parziale delle clausole n. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione stipulato in data 12.05.2004 (e la successiva integrazione del 03.04.2009) tra
[...]
e e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. n. 2400/2024 R.G. n. 856/2024 emesso da questo
Tribunale il 22/2/2024;
- Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 [...]
e delle spese di giudizio che liquida Parte_2 Parte_3 Parte_4
in complessivi 3.397,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15 % rivalsa Iva e Cpa come per legge .
Roma, 15.5.2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Pia De Lorenzo Dott. Claudia Pedrelli