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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 100/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- in composizione monocratica nel GIUDICE del LAVORO Margherita ON- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Romano;
RESISTENTE
e
, in persona del Presidente Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Lini, Umberto Ferrato e Gilda Avena;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2020, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 03420161460000877001 fasc. 2016/228729, di cui dichiarava di essere venuta a conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria del 17.10.2019, della quale avrebbe poi ricevuto comunicazione da parte dell' senza però specificarne la data di notificazione. CP_3
La ricorrente argomentava la propria opposizione eccependo l'omessa notificazione degli atti
1 presupposti, l'eventuale prescrizione degli stessi, la violazione dell'art. 7 c.2 della L.212/2000 per carenza di motivazione nonché la violazione della normativa sul calcolo degli interessi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando preliminarmente la nullità del CP_4 CP_3 ricorso proposto per genericità, non essendo specificatamente individuati nell'atto oppositivo i titoli impugnati, e, pertanto, rimanendo non determinato il petitum del giudizio ne risultava compromesso il diritto di difesa delle parti evocate in giudizio;
nel merito contestavano con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e ne invocavano il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2. Nella causa in trattazione si verte in tema di opposizione ad iscrizione ipotecaria.
Preliminarmente si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a iscrizione ipotecaria è un'azione di accertamento negativo del credito, che dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione e non a un'opposizione esecutiva (v. da ultimo Cass. n. 10272/2021); pertanto, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. nn.
4871/2021, 18041/2019, 25745/2015; S.U. n. 10261/2018). Essa non ha, infatti, natura di atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura ad essa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass., SS UU., nn.
15354/2015 e 19667/2014).
Inoltre, laddove, come nel caso in esame, venga richiesta la cancellazione dell'ipoteca per vizi propri dell'atto e al contempo sia contestata la pretesa creditoria sottostante, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'agente della riscossione, quanto dell'ente titolare del credito
(per quest'ultimo v. Cass. S.U. n. 7514/2022), entrambi evocati in giudizio dal ricorrente.
3. Ancora in via preliminare, va chiarito che la cognizione di questo Giudice è limitata alle cartelle ed agli avvisi di competenza, per natura del tributo richiesto, di questa Sezione;
ritenendo che la domanda formulata dal ricorrente, per quanto generica, possa essere determinata a mezzo della documentazione prodotta dalla medesima parte, così aderendo a quella autorevole dottrina che ritiene che per aversi un ricorso nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.,
è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto del ricorso, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto, giacché è in questi casi che l'assoluta genericità dell'oggetto comporta, in concreto, l'impossibilità sia per il convenuto che per il giudice di comprendere gli elementi essenziali su cui il ricorso si basa.
2 4. Nel merito, la ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'iter procedurale legittimante l'azione esecutiva opposta.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'Agente di Riscossione non può procedere all'iscrizione d'ipoteca prima di aver notificato al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria. Difatti, il preavviso/comunicazione ha la funzione di permettere al destinatario di intervenire nel procedimento cautelare per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
L'omessa attivazione di tale contradditorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per palese violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite sentenza n°19667/2014; Corte di Cassazione, Sez. Unite sentenza n°24823/2015).
In materia sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19667/2014, affermando che in tema di riscossione delle imposte l'Amministrazione prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che attuerà la misura cautelare concedendogli un termine per presentare osservazioni ovvero versare il dovuto. In mancanza, l'iscrizione d'ipoteca dovrà essere dichiarata illegittima. («Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone
l'illegittimità»; in tal senso anche Sezioni Unite sentenza n°24823/2015).
Tanto premesso, rispetto alla contestata notifica degli atti presupposti la resistente CP_3 deposita ricevute di notifiche effettuate a mezzo pec attestanti che:
3 - in data 24.10.2015 veniva inviato preavviso di fermo a mezzo posta che veniva ricevuto, ma cui non è allegato l'atto notificato al fine della verifica della sua inerenza al presente giudizio;
- in data 24.9.2017 veniva inviato atto di pignoramento ed il sistema generava una ricevuta di mancata consegna per "casella inibita alla ricezione", ma anche in tale caso non vi è agli atti allegazione dell'atto notificato per le opportune verifiche;
- in data 9.10.2018 veniva inviata comunicazione preventiva di ipoteca e il sistema generava una ricevuta di mancata consegna per invalidità dell'indirizzo, ma anche in questa allegazione manca la produzione dell'atto presuntivamente notificato;
- in data 12.3.2019 veniva inviata intimazione di pagamento e il sistema generava una ricevuta di mancata consegna per invalidità dell'indirizzo, omesso sempre l'atto notificato.
Inoltre, è attestato a mezzo visura camerale storica (prodotta nel fascicolo di parte resistente che la società della ricorrente fino al 30.7.2019 aveva il seguente indirizzo pec CP_3
, solo successivamente modificato. Email_1
Orbene, in tema di notificazione degli atti tributari a mezzo Pec, il settimo comma dell'articolo
60, Dpr n. 600/1973 (introdotto dall'articolo 7-quater, Dl n. 193/2016 e abrogato dall'articolo
1, Dlgs n. 13/2024), prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria
e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in
4 cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa. […]”.
In conclusione, le notifiche Pec effettuate a indirizzi non validi o inattivi possono essere considerate valide, purché siano rispettate le modalità integrative previste dalla richiamata normativa.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le ricevute prodotte, non forniscono prova degli atti notificati e della eventuale loro incidenza rispetto al petitum del presente giudizio, non consentendo di verificare una corrispondenza tra i crediti con essi ingiunti e quelli qui opposti, né ai fini di una eventuale interruzione dei termini prescrizionali né al fine di verificare l'iter procedimentale richiesto per la validità dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Pertanto, dalla verifica della documentazione prodotta e tenuto conto di quanto superiormente osservato l'iscrizione ipotecaria a impugnata deve essere dichiarata illegittima rispetto ai crediti portati dagli avvisi di competenza di questo Tribunale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica ed in funzione di
GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara, per quanto di competenza di questa sezione, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1305,00, oltre oneri di legge, da pagarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 24.10.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita ON
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- in composizione monocratica nel GIUDICE del LAVORO Margherita ON- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Romano;
RESISTENTE
e
, in persona del Presidente Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Lini, Umberto Ferrato e Gilda Avena;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.01.2020, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 03420161460000877001 fasc. 2016/228729, di cui dichiarava di essere venuta a conoscenza a seguito di ispezione ipotecaria del 17.10.2019, della quale avrebbe poi ricevuto comunicazione da parte dell' senza però specificarne la data di notificazione. CP_3
La ricorrente argomentava la propria opposizione eccependo l'omessa notificazione degli atti
1 presupposti, l'eventuale prescrizione degli stessi, la violazione dell'art. 7 c.2 della L.212/2000 per carenza di motivazione nonché la violazione della normativa sul calcolo degli interessi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando preliminarmente la nullità del CP_4 CP_3 ricorso proposto per genericità, non essendo specificatamente individuati nell'atto oppositivo i titoli impugnati, e, pertanto, rimanendo non determinato il petitum del giudizio ne risultava compromesso il diritto di difesa delle parti evocate in giudizio;
nel merito contestavano con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e ne invocavano il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del
25.6.2025.
2. Nella causa in trattazione si verte in tema di opposizione ad iscrizione ipotecaria.
Preliminarmente si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a iscrizione ipotecaria è un'azione di accertamento negativo del credito, che dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione e non a un'opposizione esecutiva (v. da ultimo Cass. n. 10272/2021); pertanto, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. nn.
4871/2021, 18041/2019, 25745/2015; S.U. n. 10261/2018). Essa non ha, infatti, natura di atto dell'espropriazione forzata, ma di procedura ad essa alternativa, trattandosi di una misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento (Cass., SS UU., nn.
15354/2015 e 19667/2014).
Inoltre, laddove, come nel caso in esame, venga richiesta la cancellazione dell'ipoteca per vizi propri dell'atto e al contempo sia contestata la pretesa creditoria sottostante, sussiste la legittimazione passiva tanto dell'agente della riscossione, quanto dell'ente titolare del credito
(per quest'ultimo v. Cass. S.U. n. 7514/2022), entrambi evocati in giudizio dal ricorrente.
3. Ancora in via preliminare, va chiarito che la cognizione di questo Giudice è limitata alle cartelle ed agli avvisi di competenza, per natura del tributo richiesto, di questa Sezione;
ritenendo che la domanda formulata dal ricorrente, per quanto generica, possa essere determinata a mezzo della documentazione prodotta dalla medesima parte, così aderendo a quella autorevole dottrina che ritiene che per aversi un ricorso nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c.,
è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto del ricorso, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto, giacché è in questi casi che l'assoluta genericità dell'oggetto comporta, in concreto, l'impossibilità sia per il convenuto che per il giudice di comprendere gli elementi essenziali su cui il ricorso si basa.
2 4. Nel merito, la ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), con conseguente illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell'iter procedurale legittimante l'azione esecutiva opposta.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'Agente di Riscossione non può procedere all'iscrizione d'ipoteca prima di aver notificato al contribuente un preavviso di iscrizione ipotecaria. Difatti, il preavviso/comunicazione ha la funzione di permettere al destinatario di intervenire nel procedimento cautelare per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
L'omessa attivazione di tale contradditorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per palese violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite sentenza n°19667/2014; Corte di Cassazione, Sez. Unite sentenza n°24823/2015).
In materia sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19667/2014, affermando che in tema di riscossione delle imposte l'Amministrazione prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili deve comunicare al contribuente che attuerà la misura cautelare concedendogli un termine per presentare osservazioni ovvero versare il dovuto. In mancanza, l'iscrizione d'ipoteca dovrà essere dichiarata illegittima. («Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone
l'illegittimità»; in tal senso anche Sezioni Unite sentenza n°24823/2015).
Tanto premesso, rispetto alla contestata notifica degli atti presupposti la resistente CP_3 deposita ricevute di notifiche effettuate a mezzo pec attestanti che:
3 - in data 24.10.2015 veniva inviato preavviso di fermo a mezzo posta che veniva ricevuto, ma cui non è allegato l'atto notificato al fine della verifica della sua inerenza al presente giudizio;
- in data 24.9.2017 veniva inviato atto di pignoramento ed il sistema generava una ricevuta di mancata consegna per "casella inibita alla ricezione", ma anche in tale caso non vi è agli atti allegazione dell'atto notificato per le opportune verifiche;
- in data 9.10.2018 veniva inviata comunicazione preventiva di ipoteca e il sistema generava una ricevuta di mancata consegna per invalidità dell'indirizzo, ma anche in questa allegazione manca la produzione dell'atto presuntivamente notificato;
- in data 12.3.2019 veniva inviata intimazione di pagamento e il sistema generava una ricevuta di mancata consegna per invalidità dell'indirizzo, omesso sempre l'atto notificato.
Inoltre, è attestato a mezzo visura camerale storica (prodotta nel fascicolo di parte resistente che la società della ricorrente fino al 30.7.2019 aveva il seguente indirizzo pec CP_3
, solo successivamente modificato. Email_1
Orbene, in tema di notificazione degli atti tributari a mezzo Pec, il settimo comma dell'articolo
60, Dpr n. 600/1973 (introdotto dall'articolo 7-quater, Dl n. 193/2016 e abrogato dall'articolo
1, Dlgs n. 13/2024), prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria
e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in
4 cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa. […]”.
In conclusione, le notifiche Pec effettuate a indirizzi non validi o inattivi possono essere considerate valide, purché siano rispettate le modalità integrative previste dalla richiamata normativa.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le ricevute prodotte, non forniscono prova degli atti notificati e della eventuale loro incidenza rispetto al petitum del presente giudizio, non consentendo di verificare una corrispondenza tra i crediti con essi ingiunti e quelli qui opposti, né ai fini di una eventuale interruzione dei termini prescrizionali né al fine di verificare l'iter procedimentale richiesto per la validità dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Pertanto, dalla verifica della documentazione prodotta e tenuto conto di quanto superiormente osservato l'iscrizione ipotecaria a impugnata deve essere dichiarata illegittima rispetto ai crediti portati dagli avvisi di competenza di questo Tribunale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica ed in funzione di
GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara, per quanto di competenza di questa sezione, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata;
- condanna le parti resistenti in solido al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1305,00, oltre oneri di legge, da pagarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 24.10.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita ON
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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