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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1801/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Nicoletta Leone, è comparsa per l'attore l'Avv.
Roberta Usai la quale precisa le conclusioni come in atti e quindi lascia l'aula essendo impegnata in altre udienze.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1801/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...]e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Usai che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ATTORE/I contro c.f. in persona dell'amministratore, contumace, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, adversis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento della domanda proposta accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei Parte_1
confronti del con sede in Maracalagonis, nella Via Controparte_1
Capricorno n. 8, C.F. della somma di € 26.709,83 a titolo di risarcimento e/o indennizzo P.IVA_1
per i danni subiti, essendo egli stato ingiustamente sottoposto ai procedimenti penali di cui in espositiva, per i comportamenti posti in essere in esecuzione del mandato, come meglio specificato in espositiva;
- della somma di € 10.800,00 a titolo di risarcimento e/o indennizzo per i danni subiti e subendi, essendo egli stato ingiustamente sottoposto ai procedimenti penali di cui in espositiva, per i comportamenti posti in essere in esecuzione del mandato, come meglio specificato in espositiva;
pagina 2 di 6 PER L'EFFETTO
A. condannare il , con sede in Maracalagonis, nella Controparte_1
[. Via Capricorno n. 8, C.F. , in persona del suo amministratore in carica, ossia la società P.IVA_1
corr.te nella Via Argentina 92, 09042 Monserrato (CA), in persona del suo legale CP_2 rappresentate pro tempore, a versare al Sig. la complessiva somma di € 37.509,83, o di Parte_1
quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi;
IN SUBORDINE
- in accoglimento della domanda proposta accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei Parte_1
confronti del con sede in Maracalagonis, nella Via Controparte_1
Capricorno n. 8, C.F. della somma di € 26.709,00 a titolo di risarcimento e/o indennizzo P.IVA_1
per i danni subiti, essendo egli stato ingiustamente sottoposto ai procedimenti penali di cui in espositiva, per i comportamenti posti in essere in esecuzione del mandato, come meglio specificato in espositiva;
PER L'EFFETTO
B. condannare il , con sede in Maracalagonis, nella Controparte_1
[. Via Capricorno n. 8, C.F. , in persona del suo amministratore in carica, ossia la società P.IVA_1
corr.te nella Via Argentina 92, 09042 Monserrato (CA), in persona del suo legale CP_2 rappresentate pro tempore, a versare al Sig. la complessiva somma di € 26.709,83, o di Parte_1
quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi;
In tutte le ipotesi
C. con vittoria di compensi e spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha convenuto in giudizio davanti a Parte_1 questo tribunale il in persona dell'amministratore al fine di ottenere Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
L'attore ha esposto di avere svolto l'attività di amministratore del dal Controparte_1
2003 al 2015 e di avere sempre regolarmente adempiuto al mandato affidatogli;
nel corso dell'ultimo decennio, il signor era stato sottoposto a quindici procedimenti penali per condotte relative alle Pt_1 attività compiute nell'esercizio del mandato che lo legava al Condominio e in ottemperanza di norme pagina 3 di 6 codificate nel regolamento condominiale;
nel presente giudizio, il signor ha chiesto di essere Pt_1
risarcito o indennizzato dal per gli esborsi sostenuti in conseguenza dei procedimenti CP_1 penali subiti nell'esercizio del mandato consistenti nelle spese di difesa analiticamente riportate nell'atto di citazione.
Malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
L'art. 1720, c. 1, c.c., prevede che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte;
il c. 2 prevede che il mandante debba risarcire al mandatario i danni subiti a causa dell'incarico.
In linea generale l'amministratore ha dunque diritto ad ottenere la ripetizione delle somme anticipate per il Per ottenere il rimborso, l'amministratore deve fornire la prova degli esborsi CP_1
effettuati, presentando un rendiconto del proprio operato con la specificazione dei dati contabili.
Il rimborso è subordinato alla previa approvazione dell'assemblea condominiale, alla quale spetta la valutazione dell'opportunità delle spese effettuate.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, spetta all'assemblea valutare l'opportunità delle spese effettuate dall'amministratore. Pertanto, solo in tale circostanza l'amministratore vanta il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 1720 e, in modo più specifico, le spese legali sostenute dal mandatario, la Cassazione ha affermato il principio generale della non rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore per difendersi in un giudizio penale, anche se conclusosi con assoluzione, in quanto le stesse non risultano connesse direttamente all'espletamento del mandato conferito, ma sono sostenute semplicemente in occasione dell'incarico (Cass., sez. un., 14 dicembre
1994, n. 10680: è stato in tale sede precisato che: “perché l'amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1720, comma 2, c.c., da applicare in via analogica, è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico;
rientra in quest'ultima fattispecie l'ipotesi in cui le spese, siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti connessi all'incarico, e conclusosi col proscioglimento.”).
Il principio è stato ribadito da Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 marzo 2012, n. 2727, la cui massima recita: pagina 4 di 6 “L'amministratore di una società di capitali, nella specie componente del comitato esecutivo, può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 cod. civ. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni
"subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.”.
Allo stesso modo la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “L'esborso delle spese sopportate per la difesa nel procedimento penale, infatti, non ha un nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, essendovi l'intervento di una terza persona (pubblica o privata), la cui accusa si è poi rivelata infondata, che interrompe il predetto nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.” (Tribunale Perugia sez. II, 25/06/2019, n.999).
I principi richiamati sono stati applicati anche al rapporto di mandato tra l'amministratore e il condominio (Trib. Ferrara, sent. n. 543/2021 del 16 luglio 2021; Trib. Velletri, sent. n. 142/2020 del 22 gennaio 2020).
Nel caso in esame, non è chiaro se l'attore abbia inteso agire in base al primo o al secondo comma dell'art. 1720 c.c., perché non viene indicata la norma giuridica su cui si basa la pretesa creditoria;
inoltre, nella parte espositiva dell'atto si chiede il rimborso delle spese, così implicitamente richiamando il primo comma dell'art. 1720 c.c., mentre il riferimento a risarcimento/indennizzo contenuto nelle conclusioni induce a ritenere che l'attore abbia inteso azionare il secondo comma dell'art. 1720 c.c.
Per completezza verranno esaminate entrambe le questioni.
In base al primo comma, l'attore nulla ha da pretendere dal in quanto manca una delibera CP_1
assembleare di autorizzazione o, almeno, di ratifica delle spese sostenute, cosicché non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rimborso.
Neppure la domanda di risarcimento o indennizzo può essere accolta, atteso che la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in un rapporto di causalità diretta con l'esecuzione del pagina 5 di 6 mandato, ma tra l'una e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa.
Pertanto, il signor non ha nessun titolo per ottenere il rimborso o risarcimento in questione. Parte_1
Le domanda dell'attore devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in conseguenza della contumacia del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta tutte le domande dell'attore;
compensa le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1801/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 10.40 innanzi al dott. Nicoletta Leone, è comparsa per l'attore l'Avv.
Roberta Usai la quale precisa le conclusioni come in atti e quindi lascia l'aula essendo impegnata in altre udienze.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1801/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...]e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Usai che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ATTORE/I contro c.f. in persona dell'amministratore, contumace, Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, adversis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento della domanda proposta accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei Parte_1
confronti del con sede in Maracalagonis, nella Via Controparte_1
Capricorno n. 8, C.F. della somma di € 26.709,83 a titolo di risarcimento e/o indennizzo P.IVA_1
per i danni subiti, essendo egli stato ingiustamente sottoposto ai procedimenti penali di cui in espositiva, per i comportamenti posti in essere in esecuzione del mandato, come meglio specificato in espositiva;
- della somma di € 10.800,00 a titolo di risarcimento e/o indennizzo per i danni subiti e subendi, essendo egli stato ingiustamente sottoposto ai procedimenti penali di cui in espositiva, per i comportamenti posti in essere in esecuzione del mandato, come meglio specificato in espositiva;
pagina 2 di 6 PER L'EFFETTO
A. condannare il , con sede in Maracalagonis, nella Controparte_1
[. Via Capricorno n. 8, C.F. , in persona del suo amministratore in carica, ossia la società P.IVA_1
corr.te nella Via Argentina 92, 09042 Monserrato (CA), in persona del suo legale CP_2 rappresentate pro tempore, a versare al Sig. la complessiva somma di € 37.509,83, o di Parte_1
quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi;
IN SUBORDINE
- in accoglimento della domanda proposta accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei Parte_1
confronti del con sede in Maracalagonis, nella Via Controparte_1
Capricorno n. 8, C.F. della somma di € 26.709,00 a titolo di risarcimento e/o indennizzo P.IVA_1
per i danni subiti, essendo egli stato ingiustamente sottoposto ai procedimenti penali di cui in espositiva, per i comportamenti posti in essere in esecuzione del mandato, come meglio specificato in espositiva;
PER L'EFFETTO
B. condannare il , con sede in Maracalagonis, nella Controparte_1
[. Via Capricorno n. 8, C.F. , in persona del suo amministratore in carica, ossia la società P.IVA_1
corr.te nella Via Argentina 92, 09042 Monserrato (CA), in persona del suo legale CP_2 rappresentate pro tempore, a versare al Sig. la complessiva somma di € 26.709,83, o di Parte_1
quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre interessi;
In tutte le ipotesi
C. con vittoria di compensi e spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha convenuto in giudizio davanti a Parte_1 questo tribunale il in persona dell'amministratore al fine di ottenere Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
L'attore ha esposto di avere svolto l'attività di amministratore del dal Controparte_1
2003 al 2015 e di avere sempre regolarmente adempiuto al mandato affidatogli;
nel corso dell'ultimo decennio, il signor era stato sottoposto a quindici procedimenti penali per condotte relative alle Pt_1 attività compiute nell'esercizio del mandato che lo legava al Condominio e in ottemperanza di norme pagina 3 di 6 codificate nel regolamento condominiale;
nel presente giudizio, il signor ha chiesto di essere Pt_1
risarcito o indennizzato dal per gli esborsi sostenuti in conseguenza dei procedimenti CP_1 penali subiti nell'esercizio del mandato consistenti nelle spese di difesa analiticamente riportate nell'atto di citazione.
Malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, il convenuto non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
L'art. 1720, c. 1, c.c., prevede che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte;
il c. 2 prevede che il mandante debba risarcire al mandatario i danni subiti a causa dell'incarico.
In linea generale l'amministratore ha dunque diritto ad ottenere la ripetizione delle somme anticipate per il Per ottenere il rimborso, l'amministratore deve fornire la prova degli esborsi CP_1
effettuati, presentando un rendiconto del proprio operato con la specificazione dei dati contabili.
Il rimborso è subordinato alla previa approvazione dell'assemblea condominiale, alla quale spetta la valutazione dell'opportunità delle spese effettuate.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, spetta all'assemblea valutare l'opportunità delle spese effettuate dall'amministratore. Pertanto, solo in tale circostanza l'amministratore vanta il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 1720 e, in modo più specifico, le spese legali sostenute dal mandatario, la Cassazione ha affermato il principio generale della non rimborsabilità delle spese legali sostenute dall'amministratore per difendersi in un giudizio penale, anche se conclusosi con assoluzione, in quanto le stesse non risultano connesse direttamente all'espletamento del mandato conferito, ma sono sostenute semplicemente in occasione dell'incarico (Cass., sez. un., 14 dicembre
1994, n. 10680: è stato in tale sede precisato che: “perché l'amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1720, comma 2, c.c., da applicare in via analogica, è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico;
rientra in quest'ultima fattispecie l'ipotesi in cui le spese, siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti connessi all'incarico, e conclusosi col proscioglimento.”).
Il principio è stato ribadito da Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 marzo 2012, n. 2727, la cui massima recita: pagina 4 di 6 “L'amministratore di una società di capitali, nella specie componente del comitato esecutivo, può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 cod. civ. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni
"subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata.”.
Allo stesso modo la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: “L'esborso delle spese sopportate per la difesa nel procedimento penale, infatti, non ha un nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, essendovi l'intervento di una terza persona (pubblica o privata), la cui accusa si è poi rivelata infondata, che interrompe il predetto nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.” (Tribunale Perugia sez. II, 25/06/2019, n.999).
I principi richiamati sono stati applicati anche al rapporto di mandato tra l'amministratore e il condominio (Trib. Ferrara, sent. n. 543/2021 del 16 luglio 2021; Trib. Velletri, sent. n. 142/2020 del 22 gennaio 2020).
Nel caso in esame, non è chiaro se l'attore abbia inteso agire in base al primo o al secondo comma dell'art. 1720 c.c., perché non viene indicata la norma giuridica su cui si basa la pretesa creditoria;
inoltre, nella parte espositiva dell'atto si chiede il rimborso delle spese, così implicitamente richiamando il primo comma dell'art. 1720 c.c., mentre il riferimento a risarcimento/indennizzo contenuto nelle conclusioni induce a ritenere che l'attore abbia inteso azionare il secondo comma dell'art. 1720 c.c.
Per completezza verranno esaminate entrambe le questioni.
In base al primo comma, l'attore nulla ha da pretendere dal in quanto manca una delibera CP_1
assembleare di autorizzazione o, almeno, di ratifica delle spese sostenute, cosicché non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rimborso.
Neppure la domanda di risarcimento o indennizzo può essere accolta, atteso che la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in un rapporto di causalità diretta con l'esecuzione del pagina 5 di 6 mandato, ma tra l'una e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa.
Pertanto, il signor non ha nessun titolo per ottenere il rimborso o risarcimento in questione. Parte_1
Le domanda dell'attore devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate in conseguenza della contumacia del
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta tutte le domande dell'attore;
compensa le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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