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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
IL PRESIDENTE emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado unico iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 656/2025 posta in deliberazione il giorno 06/06/2025
TRA
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CDA
( ) Pt_1 P.IVA_1
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
ROMA TIZIANA AVVOCATO C.F._1
Avv. ROMA TIZIANA
E
) Controparte_2 C.F._2
Avv.
OGGETTO
Reclamo avverso provvedimento di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riassunto dal nel proprio atto di costituzione in Controparte_1
giudizio, con il quale ha aderito all'opposizione del P.G, “ Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto del 28 gennaio 2025 con il quale la Corte di Assise di Appello di Roma liquidava all'avv. il compenso spettante per la prestazione professionale Pt_1
svolta in favore del sig. , parte ammessa al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato nel giudizio R.G. n. 39/2023. In particolare, il Procuratore Generale, rilevato che: a) l'atto di appello è stato presentato il 21 novembre 2023 (ben prima della richiesta di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio dell'8 gennaio 2024) da due diversi difensori successivamente revocati e che, dunque,
l'onorario relativo alla fase introduttiva non può essere liquidato;
b) il compenso non era stato ridotto di un terzo ex art. 106bis T.U.S.G., chiedeva la riduzione ad
€ 2.062,00 dell'onorario liquidato in favore dell'avv. Tiziana Roma, escludendo il compenso per la fase introduttiva nonché applicando la menzionata riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106bis D.P.R. n. 115/2002”.
Si è costituita in giudizio l'avv. non opponendosi alla sola riduzione di un Pt_1
terzo del compenso.
L'opposizione è fondata.
Oltre alla riduzione di un terzo sulla quale l'avv. ha aderito e che doveva Pt_1
essere applicata, non è certo dovuto il compenso per attività difensive svolte indubitabilmente dai precedenti difensori.
Non v' è dubbio infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'avv. che le Pt_1
prime fasi di giudizio, quella di studio e quella introduttiva non possano essere confuse in alcun modo con la seguente fase istruttoria che può essere anche
2 particolarmente complessa- e che può richiedere anch'essa com'è ovvio,
d'altronde, un'attività di studio- ma che si pone comunque sul piano della liquidazione, in soluzione di continuità con le fasi che precedono e che sono strettamente correlate alla costituzione in giudizio.
Il compenso va pertanto ridotto ad € 2.062,00, oltre accessori di legge, rispetto agli € 4.697,75
Le spese di lite seguono la soccombenza essendo l'avv. integralmente Pt_1
soccombente rispetto al petitum che non è costituito dalla negazione del diritto al compenso, ma alla riduzione a quanto effettivamente dovuto, escludendo quell'eccedenza ingiustificatamente richiesto, e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore della controversia ( superiore ad € 1.100,00)
PQM
Accoglie l'opposizione del Procuratore generale presso la Corte di Appello;
Riduce il compenso dovuto all'avv. ROMA Tiziana ad € 2.062.00,00 oltre accessori di legge e condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in Pt_1
favore del che liquida in € 700,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso delle spese prenotate a debito.
Roma, 16.6.2025
IL PRESIDENTE
3
IL PRESIDENTE emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado unico iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 656/2025 posta in deliberazione il giorno 06/06/2025
TRA
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CDA
( ) Pt_1 P.IVA_1
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
ROMA TIZIANA AVVOCATO C.F._1
Avv. ROMA TIZIANA
E
) Controparte_2 C.F._2
Avv.
OGGETTO
Reclamo avverso provvedimento di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riassunto dal nel proprio atto di costituzione in Controparte_1
giudizio, con il quale ha aderito all'opposizione del P.G, “ Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 avverso il decreto del 28 gennaio 2025 con il quale la Corte di Assise di Appello di Roma liquidava all'avv. il compenso spettante per la prestazione professionale Pt_1
svolta in favore del sig. , parte ammessa al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato nel giudizio R.G. n. 39/2023. In particolare, il Procuratore Generale, rilevato che: a) l'atto di appello è stato presentato il 21 novembre 2023 (ben prima della richiesta di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio dell'8 gennaio 2024) da due diversi difensori successivamente revocati e che, dunque,
l'onorario relativo alla fase introduttiva non può essere liquidato;
b) il compenso non era stato ridotto di un terzo ex art. 106bis T.U.S.G., chiedeva la riduzione ad
€ 2.062,00 dell'onorario liquidato in favore dell'avv. Tiziana Roma, escludendo il compenso per la fase introduttiva nonché applicando la menzionata riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106bis D.P.R. n. 115/2002”.
Si è costituita in giudizio l'avv. non opponendosi alla sola riduzione di un Pt_1
terzo del compenso.
L'opposizione è fondata.
Oltre alla riduzione di un terzo sulla quale l'avv. ha aderito e che doveva Pt_1
essere applicata, non è certo dovuto il compenso per attività difensive svolte indubitabilmente dai precedenti difensori.
Non v' è dubbio infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'avv. che le Pt_1
prime fasi di giudizio, quella di studio e quella introduttiva non possano essere confuse in alcun modo con la seguente fase istruttoria che può essere anche
2 particolarmente complessa- e che può richiedere anch'essa com'è ovvio,
d'altronde, un'attività di studio- ma che si pone comunque sul piano della liquidazione, in soluzione di continuità con le fasi che precedono e che sono strettamente correlate alla costituzione in giudizio.
Il compenso va pertanto ridotto ad € 2.062,00, oltre accessori di legge, rispetto agli € 4.697,75
Le spese di lite seguono la soccombenza essendo l'avv. integralmente Pt_1
soccombente rispetto al petitum che non è costituito dalla negazione del diritto al compenso, ma alla riduzione a quanto effettivamente dovuto, escludendo quell'eccedenza ingiustificatamente richiesto, e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo al valore della controversia ( superiore ad € 1.100,00)
PQM
Accoglie l'opposizione del Procuratore generale presso la Corte di Appello;
Riduce il compenso dovuto all'avv. ROMA Tiziana ad € 2.062.00,00 oltre accessori di legge e condanna l'avv. alla rifusione delle spese di lite in Pt_1
favore del che liquida in € 700,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso delle spese prenotate a debito.
Roma, 16.6.2025
IL PRESIDENTE
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