Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2008, n. 19917
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Sentenza 18 luglio 2008

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In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386 - disponendo che il riservato dominio in favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230 permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, che le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette e che i terreni affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 379 del 1967 - ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, onde l'assegnatario diventa "ipso iure" proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976 e il pagamento della quindicesima annualità, il podere cade in successione. Stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni, senza effetto retroattivo, dall'art. 1 della legge 25 settembre 1992 n. 9636), tale podere deve, però, essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso dei prescritti requisiti e sia stato designato dal "de cuius" o, in mancanza, dagli stessi interessati o, in caso di disaccordo, dall'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 5 e segg. della legge 3 giugno 1940 n. 1078. Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia stato affrancato dal riservato dominio come in quella in cui sia stato riscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante "pro quota" il controvalore del fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2008, n. 19917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19917
    Data del deposito : 18 luglio 2008

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