Sentenza 18 luglio 2008
Massime • 1
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386 - disponendo che il riservato dominio in favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230 permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, che le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette e che i terreni affrancati dal riservato dominio dell'ente sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 379 del 1967 - ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, onde l'assegnatario diventa "ipso iure" proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976 e il pagamento della quindicesima annualità, il podere cade in successione. Stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni, senza effetto retroattivo, dall'art. 1 della legge 25 settembre 1992 n. 9636), tale podere deve, però, essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso dei prescritti requisiti e sia stato designato dal "de cuius" o, in mancanza, dagli stessi interessati o, in caso di disaccordo, dall'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 5 e segg. della legge 3 giugno 1940 n. 1078. Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia stato affrancato dal riservato dominio come in quella in cui sia stato riscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante "pro quota" il controvalore del fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2008, n. 19917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19917 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN PE, IN IN, IN UR, IN LL, eredi di LI IT e LI RI, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CLEMENTE GIOVANNI con studio in 84025 - EBOLI (SA), Viale Amendola n. 84, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FI LI vedova LI, TI DI, TI OS, TI AN MA, TI NU, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PIZZUTI PASQUALE con studio in 84092 - BELLIZZI (SA), Via Roma n. 175, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
TI SA, ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO DELLA CAMPANIA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di SALERNO, sezione civile, depositato il 25/05/04, R.G. 28/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/08 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giovanni CLEMENTE;
udito l'Avvocato Pasquale PIZZUTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei limiti che ha indicato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto per Notaio Zecca in data 11.6.1955 l'Ente di riforma agraria - ora AC (Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania) - assegnava a UN BE il podere n. 299, sito in agro di Eboli.
Avendo il UN corrisposto la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, alla data di entrata in vigore della L. n.386 del 1976, art. 10 (23.6.1976) il riservato dominio imposto sul terreno in favore dell'Ente ai sensi della L. n. 230 del 1950, art.17 si estingueva ex lege automaticamente.
In data 24.5.1974 LI UN lasciava con testamento al figlio RM l'intero podere e, deceduto lo stesso LI UN in data 19.7.1977, l'AR deliberava il subingresso di LI RM al proprio genitore nel rapporto di assegnazione in base alla L. n. 379 del 1967, art.
7. Con citazione 8.11.1988 LI RI, RO e IT
convenivano il fratello RM dinanzi al Tribunale di Salerno, onde ottenere la riduzione di tale disposizione testamentaria ed in subordine la divisione del fondo come previsto nella scrittura in data 25.4.1972 (con la quale LI UN aveva convenuto con i figli RI, RO, IT e RM l'attribuzione di fatto ad ognuno di loro di una porzione del detto podere). Il Tribunale con sentenza n. 741/1996 - passata in giudicato - dopo aver premesso che l'Ente aveva legittimamente disposto il subingresso nell'assegnazione, stabiliva che la scrittura privata 24.5.1974 era affetta da nullità in base alla L. n. 230 del 1950, art. 18. Con successivo atto di citazione in data 14/15.2.1997 gli eredi di LI IT (cioè gli odierni ricorrenti IN PP, IN, AU, AR) e LI RI convenivano dinanzi al Tribunale di Salerno gli eredi di LI RM (cioè gli odierni resistenti IO AR e LI DI, SI, AN RI, UN) nonché LI RO e l'AC, proponendo domande con le quali facevano valere, sotto vari aspetti, i propri diritti di coeredi.
Il Tribunale con decreto del 31.8.1999 rigettava le domande, rilevando in ordine al preteso indennizzo ex art. 936 c.c. che lo stesso non era stato provato.
La Corte d'appello di Salerno con decreto del 6,4.2000 rigettava il reclamo.
Proposto ricorso per cassazione dai soccombenti, la Corte di Cassazione con sentenza n. 14228/2003, in accoglimento del ricorso, cassava il decreto con rinvio alla stessa Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per, come leggesi nel provvedimento ora impugnato, un nuovo esame da parte del giudice di merito delle questioni oggetto di controversia ritenute nel decreto erroneamente coperte dal giudicato di cui alla sentenza n. 741/96 emessa dal Tribunale di Salerno, in quanto al relativo giudizio non avevano partecipato ne' l'AC ne' RO AN RI (coniuge di LI UN e dante causa dei ricorrenti).
Riassunto il procedimento, la Corte d'appello di Salerno con il provvedimento ora impugnato del 25.5.2004 accoglieva per quanto di ragione il reclamo proposto dai IN e LI RI, e, in parziale riforma del decreto emesso in data 4.6.1999 dal Tribunale di Salerno, dichiarava che gli eredi di RO AN RI hanno diritto di conseguire pro quota il credito di essa verso LI RM, e quindi verso gli eredi reclamati della stessa, commisurato al valore del podere, in misura di un terzo del 50% dello stesso valore all'epoca dell'apertura della successione di LI UN e rivalutato all'attualità, e disponeva all'uopo consulenza tecnica, rinviando per il prosieguo.
Avverso tale sentenza IN PP, IN, AU, AR e LI RI hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso IO AR e LI UN, DI, SI, AN RI. Non hanno svolto attività difensiva LI RO e l'AC. Le parti hanno depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti con il primo motivo, deducendo violazione di legge e contestuale insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono che la Corte d'appello di Salerno avrebbe dovuto dichiarare la inesistenza della delibera di subingresso di LI RM al padre LI UN, assegnatario originario del fondo in questione, adottata dall'AC in virtù della designazione fattane con testamento del 24.5.1974 da LI UN, in quanto, secondo i ricorrenti, essendosi già verificata, alla morte dello stesso, l'affrancazione del fondo, il rapporto di assegnazione intercorso con l'Ente era cessato.
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Questa Corte ha avuto già modo di occuparsi di questione di specie. Nell'occasione, ha invero deciso che, in tema di assegnazione di terre di riforma agraria, la L. n. 386 del 1976, art. 10 - disponendo che il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi della L. n. 230 del 1950, art. 17 permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione;
che le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette;
e che i terreni, affrancati dal riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui alla L. n. 379 del 1967, artt. 4 e 5 - ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato consentito, dopo sei anni dall'immissione nel possesso del terreno, dalla L. n. 379 del 1967, art. 1: l'assegnatario diventa ipso iure proprietario, sicché alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore della detta norma della L. n. 386 del 1976, art. 10 e il pagamento della quindicesima annualità, è il podere stesso che cade in successione. Esso, però, stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni, senza effetto retroattivo, dalla L. n. 191 del 1992, art. unico), deve essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso dei requisiti richiesti e sia stato designato dal de cuius o in mancanza dagli stessi interessati o in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria, a norma della L. n.1078 del 1940, art. 5 e segg..
Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia stato affrancato dal riservato dominio come in quella in cui sia stato riscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante, pro quota, il controvalore del fondo (Cass. n. 678/2002). Legittimamente, dunque, nella specie, l'ente pubblico AC, alla morte dell'originario assegnatario LI UN, procedette alla nuova assegnazione del fondo in favore di LI RM, designato dal padre con testamento del 24.5.1974 anteriormente, cioè, alla L. n. 151 del 1975. Con il secondo motivo, per violazione di Legge (L. n. 1078 del 1940, art. 1, artt. 624, 625 c.c.) e insufficiente o contraddittoria motivazione, i ricorrenti si dolgono del mancato annullamento del testamento col quale LI UN designava il figlio RM a subentrare nel rapporto di assegnazione del podere. Sostengono che: a) la Corte d'appello non si è avveduta che avevano chiesto la declaratoria di cessazione del vincolo di indivisibilità con riferimento alla data di proposizione della domanda con la notifica dell'atto di citazione (14/15.2.1997); b) non si è altresì avveduta che avevano inteso richiedere l'assegnazione in comunione del podere, L. n. 1078 del 1940, ex art. 5; c) LI UN con testamento poteva disporre soltanto del 50% del fondo de quo in quanto affrancato L. n. 386 del 1976, ex art. 10 e non della quota (del 50%) divenuta di proprietà della moglie RO AN RI, in ragione di comunione dei beni.
Il motivo va disatteso sotto i diversi profili.
poiché la censura sub a) investe l'interpretazione e la qualificazione della domanda, oltre che risultare, questa, proposta nel giudizio di merito in termini generali;
quella sub b) è infondata, in quanto la L. n. 1078 del 1940, art. 5 permette la possibilità di assegnazione in comunione del podere solo nell'ipotesi in cui non vi sia stata designazione da parte del titolare dell'unità poderale;
quella sub c) risulta dedotta ora in questa sede, oltre che confliggere, in ogni caso, con il divieto di frazionamento dell'unità poderale assegnata (L. n. 191 del 1992, art. 1). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge (art. 2909 c.c., artt. 392 e 394 c.p.c.), violazione dei principi di diritto e di fatto contenuti nella sentenza di rinvio e insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti si dolgono per essere stata respinta la domanda da essi precisata all'udienza del 21.5.1999, con la quale in via subordinata si chiedeva l'attribuzione in loro favore di una somma di danaro pari al valore delle quote ideali di loro spettanza sul podere in oggetto. Anche questo motivo va disatteso, avendo la Corte d'appello con adeguata motivazione ritenuto inaccoglibile la domanda perché coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 741/96. Ha infatti osservato che la Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 14228/2003 ha annullato la precedente decisione della Corte d'appello solo per la parte in cui aveva presupposto erroneamente l'esistenza del giudicato anche nei confronti dei ricorrenti quali eredi di RO AN RI, parte non presente nel procedimento conclusosi con la citata sentenza 741/96. Con il quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione di legge (artt. 392, 394 c.p.c., artt. 1363, 1364, 1365 c.c.), violazione dei principi di diritto sanciti nella sentenza di rinvio, insufficiente o contraddittoria motivazione. Si dolgono per avere il giudice del riesame limitato la domanda ai soli diritti derivati alla loro dante causa RO AN RI dalla successione di LI UN e non anche al restante 50% che assumono pervenuto alla medesima con l'affranco del podere, quale coniuge in regime di comunione legale dei beni.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
Nell'interpretazione della domanda, che costituisce indagine di fatto affidata come tale al giudice di merito, la Corte salernitana ha dato conto della propria decisione sul punto, riportando il testo della richiesta degli odierni ricorrenti e deducendone, con incensurabile apprezzamento, che, alla stregua delle espressioni usate, la domanda era tesa solo ad ottenere quanto spettava alla loro dante causa RO AN RI nella qualità di erede del marito LI UN e non anche per la quota del 50% del podere ritenuta alla medesima competere iure proprio.
Con il quinto motivo, infine, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riesaminato la domanda subordinata di indennizzo ex artt. 936 e 2041 c.c.. Il motivo va parimenti disatteso, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la propria interpretazione della decisione di rinvio.
In definitiva il ricorso è rigettato. Compensate tra le parti le spese del presente giudizio per giusti motivi, correlati alla particolarità della fattispecie all'esame.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008