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Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1947, n. 1663
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Legge 16 dicembre 1947, n. 1663
Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1947, n. 1663
Versione
19 febbraio 1948
Art. 2.
La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1948
Vedi fonte istituzionale
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