Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1992, n. 191
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18 marzo 1992
Art. 1. 1. Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 , ha durata trentennale dalla prima assegnazione.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 1 della legge n. 1078/1940 , recante "Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione cosi' recita:
"Art. 1. - Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".
Entrata in vigore il 18 marzo 1992
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