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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/08/2025, n. 29430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29430 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE NI ON Sent. n. sez. 2069/2025 CC - 12/06/2025 - Relatore - AN AL ha pronunciato la seguente Sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 12/02/2025 della Corte d'Appello di Napoli vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Olga Mignolo che ha consluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO In particolare, premesso che la sentenza emessa in cognizione ha come data di emissione del dispositivo di primo grado quella del 8 novembre 2012, l’UI ha chiesto di delimitare la propria condotta associativa alla data dell’arresto (19 giugno 2003) o al più a quella dell’arresto del fratello EL, avvenuto in data 15 marzo 2006. Secondo il G.E., invece, dai contenuti della decisione emessa in cognizione si comprende (v. dichiarazioni di ON LA) che gli UI erano ‘attivi’ come gruppo, in una determinata piazza di spaccio, in qualità di fornitori, sino a tutto il 2007 ed è dunque a tale data che va ancorata la permanenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – UI AE. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di vizio di motivazione. La difesa riporta nell’atto di ricorso il testo di alcune dichiarazioni rese da ON LA e sostiene che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello sono manifestamente illogiche. In particolare viene evidenziato che secondo il ON il fornitore della sostanza era proprio UI EL e dunque la condotta al più doveva essere delimitata al momento dell’arresto di costui. Ancora, si evidenzia che i rapporti di ON con altri fornitori, ossia le persone di Torre Annunziata, erano iniziati – sempre in rapporto alla narrazione del collaborante – già nel corso del 2005 e ciò rende non Penale Sent. Sez. 1 Num. 29430 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 12/06/2025 verosimile che le forniture degli UI siano proseguito fino a tutto il 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La Corte di Appello ha realizzato una corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi, sul tema, da questa Corte di legittimità (v. di recente Sez. I n. 21928 del 17.03.2022, rv 283121, secondo cui in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione). In particolare la ricostruzione della gestione delle attività degli UI all’interno della piazza di spaccio – sino a tutto il 2007 - è stata realizzata tramite una lettura non illogica delle evidenze citate nella decisione emessa in cognizione, lì dove la prospettazione difensiva pretende di estrarre da alcuni stralci dichiarativi aspetti di contraddizione che non risultano avere una reale portata antagonista e che comunque finiscono con il riproporre temi in fatto, non esaminabili in questa sede. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MA NI ON 2
RITENUTO IN FATTO In particolare, premesso che la sentenza emessa in cognizione ha come data di emissione del dispositivo di primo grado quella del 8 novembre 2012, l’UI ha chiesto di delimitare la propria condotta associativa alla data dell’arresto (19 giugno 2003) o al più a quella dell’arresto del fratello EL, avvenuto in data 15 marzo 2006. Secondo il G.E., invece, dai contenuti della decisione emessa in cognizione si comprende (v. dichiarazioni di ON LA) che gli UI erano ‘attivi’ come gruppo, in una determinata piazza di spaccio, in qualità di fornitori, sino a tutto il 2007 ed è dunque a tale data che va ancorata la permanenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – UI AE. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di vizio di motivazione. La difesa riporta nell’atto di ricorso il testo di alcune dichiarazioni rese da ON LA e sostiene che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello sono manifestamente illogiche. In particolare viene evidenziato che secondo il ON il fornitore della sostanza era proprio UI EL e dunque la condotta al più doveva essere delimitata al momento dell’arresto di costui. Ancora, si evidenzia che i rapporti di ON con altri fornitori, ossia le persone di Torre Annunziata, erano iniziati – sempre in rapporto alla narrazione del collaborante – già nel corso del 2005 e ciò rende non Penale Sent. Sez. 1 Num. 29430 Anno 2025 Presidente: ON NI Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 12/06/2025 verosimile che le forniture degli UI siano proseguito fino a tutto il 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. La Corte di Appello ha realizzato una corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi, sul tema, da questa Corte di legittimità (v. di recente Sez. I n. 21928 del 17.03.2022, rv 283121, secondo cui in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione). In particolare la ricostruzione della gestione delle attività degli UI all’interno della piazza di spaccio – sino a tutto il 2007 - è stata realizzata tramite una lettura non illogica delle evidenze citate nella decisione emessa in cognizione, lì dove la prospettazione difensiva pretende di estrarre da alcuni stralci dichiarativi aspetti di contraddizione che non risultano avere una reale portata antagonista e che comunque finiscono con il riproporre temi in fatto, non esaminabili in questa sede. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MA NI ON 2