Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 7.11.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 292 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Domenico Spanò
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini
RU TI, con l'Avv. Beniamino Iacovo
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Paola ha accolto l'opposizione proposta da RU
TI avverso una intimazione di pagamento cui erano sottese 4 cartelle di pagamento per crediti IN.
2) In particolare, il tribunale ha premesso che, quanto al merito della pretesa, unico legittimato era l'ente impositore, mentre era legittimata quanto ai motivi di ricorso integranti opposizione agli CP_2 atti esecutivi. Ha quindi rilevato che l'opposizione agli atti esecutivi era tempestiva ed ha accertato che on aveva fornito prova della notifica delle prodromiche 4 cartelle esattoriali. Ciò in quanto CP_2
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per non aver CP_2 ammesso la documentazione prodotta in giudizio attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. Tanto il tribunale avrebbe dovuto fare ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di appello. Tale documentazione forniva prova della regolare notifica delle 4 cartelle esattoriali e della infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, dal momento che le cartelle erano state notificate tra il 4.2.13 e il 29.3.16, mentre l'intimazione opposta era stata notificata il 27.9.17. A ciò doveva aggiungersi che la prescrizione era stata utilmente interrotta anche con la notifica di due preavvisi di fermo amministrativo il 4.2.15 e il
2.10.15. L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda giudiziale.
4) IN si è costituito aderendo all'appello proposto da mentre il RU ha concluso per il CP_2 rigetto dell'appello, opponendosi alla ammissione della produzione documentale tardiva, nonché facendo rilevare la insufficienza della stessa a comprovare la regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
5) Le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) Con assorbimento di ogni altra questione, la sentenza impugnata deve essere riformata con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 1, comma 222, Legge
197/22.
7) Si rileva che ciascuna delle 4 cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio risulta essere inferiore all'importo di 1.000,00 euro, pur tenendo conto di sanzioni e interessi, e che le iscrizioni a ruolo sono avvenute tra il 2011 e il 2015.
8) I carichi iscritti a ruolo devono dunque ritenersi automaticamente annullati ai sensi dell'art. 1, comma 222, Legge 197/22 secondo cui: Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9) Ulteriore conseguenza è che deve farsi applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass.
15471/19), intervenuto sull'analoga norma costituita dall'art. 4, comma 1, DL 119/18, secondo cui: L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
10) A supporto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, va inoltre richiamato il precedente di legittimità n° 16421/23, che ha applicato proprio l'art. 1, comma 222, Legge 197/22 che rileva nel presente giudizio.
11) Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, le stesse devono essere compensate in ragione della definizione ope legis della controversia, come già statuito dalla Corte di Cassazione nel citato precedente n° 16421/23.
12) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Paola n° 103/23, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 11.1.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale