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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/11/2024, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1023-2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 1023-2024 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 05.04.2024
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
38, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Teglia, del Foro di CodiceFiscale_1
Perugia presso il cui studio ha eletto domicilio in Foligno, Via Nazario Sauro 4/B giusta procura allegata in atti
Appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], assistita e difesa dall'Avv. Laura Mainardi del Foro di
Monza, presso il cui studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, ha eletto domicilia giusta procura allegata in atti
Appellata
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2632/2024 del 15.02.2024 , pubblicata l'8.3.2024, notificata l'8.3.2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento rg 34847/22
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 2632/24 del 15.2.24, pubblicata l'8.3.24, notificata in pari data, resa dal Tribunale di
Milano in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n. 34847/22 R.G. pendente tra
e , IN VIA PRINCIPALE quanto al punto 4) _1 Controparte_1
mandare al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della emananda sentenza di appello, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG); quanto al punto 2), tenuto conto delle argomentazioni dedotte, dichiarare che Controparte_1 non ha titolo per percepire l'assegno di divorzio e per l'effetto riformare la sentenza menzionata nelle premesse e revocare l'attribuzione posta a carico di dell'assegno di _1
divorzio a favore di . IN VIA SUBORDINATA limitatamente al punto 4) Controparte_1 della impugnata sentenza ridurre comunque l'importo del suddetto assegno in termini più equi e rispondenti alla reale situazione patrimoniale degli ex coniugi;
ammettere le istanze istruttorie già richieste in primo grado richieste, con particolare riguardo alla valutazione dell'asse ereditario caduto in successione a seguito del decesso di . Con vittoria di spesa “ Persona_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
In Via preliminare: - Parzialmente aderendo alla domanda del Dr. ordinare la Pt_1 trasmissione dell'emenanda sentenza all'Ufficio del Comune di Foligno, affinchè trascriva
l'avvenuto scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24 Marzo 1984 e trascritto nei registri del medesimo Comune al numero 6 parte uno anno 1984; - In subordine, disporsi che le parti procedano con il deposito di istanza per la correzione dell'errore materiale nella parte in cui il Tribunale di Milano, con sent. N. 2632/24 ha mandato al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
In ulteriore Via preliminare : in assenza dei requisiti ex D.L. 110/23 previsti per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno;
In Via Principale: confermare la sentenza oggetto di gravame n. 2632/24 – Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda;
In Via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie come formulate in atti depositati nel giudizio di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese “
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
2 Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Deduce che non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , con ricorso iscritto a ruolo in data 23/09/2022 ha adito il Tribunale _1
di Milano per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile , con con revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie. Controparte_1
2. Si è costituita la sig.ra che, aderendo alla domanda di divorzio , ha chiesto l'attribuzione CP
di un assegno di divorzio .
3. Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. . 2632/24 pubblicata l'8.3.2024, ha così stabilito :
* DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Foligno in data 24/3/1984
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Foligno - A. 1984 -N 6- P I)
[...]
Parte_2
* PONE a carico del signor un assegno di divorzio per la signora ella misura di Pt_1 CP
euro 450,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
* CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di controparte in relazione alla fase di reclamo pari ad euro 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte.
4. il Sig. , con ricorso depositato il 05.04.2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
suddetta sentenza lamentando:
4.1“ERRONEITA' E/O NULLITA' DELLA SENTENZA nella parte in cui si dispone , a cura della
Cancelleria la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Perugia affinchè provvede alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge laddove , invero, è palese che il matrimonio sia stato annotato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foligno, in provincia di Perugia motivo per il quale chiede la correzione dell'errore materiale
4.2 CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE sul motivo sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado dapprima definisce “non completa e trasparente” e, in altro punto della sentenza, “largamente lacunosa e non credibile”, la sua situazione economico patrimoniale salvo
3 poi non motivare in maniera esaustiva il perché di tale affermazione e quindi, solo un'adeguata istruttoria avrebbe consentito di appurare l'effettiva sua condizione.
Ad avviso dell'appellante non è stata data contezza della reale situazione patrimoniale delle parti, né è stata minimamente affrontata la questione relativa all'apporto della moglie alla creazione del patrimonio familiare e tali carenze inficiano tutto il provvedimento.
Sostiene il di aver ampiamente dedotto e soprattutto prodotto, in ordine al proprio status Pt_1
patrimoniale, documentando la propria consistente riduzione del reddito e comunque la progressione negativa degli incassi, scesi negli ultimi anni anche a seguito della concomitante e graduale cessazione degli incarichi , a suo tempo avuti, dall'Università di Tor Vergata, dall'Ospedale Israelitico di Roma e dalla Casa di Cura AN .
Osserva il he il Tribunale : Pt_1
A) ha esaminato la situazione della giungendo, anche in questo caso, a stabilire che “la CP
rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della stessa non è esente da criticità ed a tal riguardo osserva che , mentre i suoi dati sono certi e documentalmente provati quelli dell'appellata sono volatili ed aleatori o, peggio, ancora, deliberatamente omessi avendo lo stesso
Giudice di primo grado rilevato che non vi è traccia della destinazione del ricavato della vendita dell'immobile a Milano ed inoltre e si dimentica di rilevare che la non ha contestato di CP
essere proprietaria di un altro appartamento.
B) riferisce di un mutuo a carico della di circa € 830,00 mensili, ma non rileva come CP nell'atto di compravendita - da lui prodotto - si faccia menzione dell'estinzione del mutuo;
la circostanza porta a ritenere o che la abbia estinto il mutuo con la vendita di uno di due CP
appartamenti e quindi su di lei non grava nulla, o il mutuo originario (estinto con parte del netto ricavo della vendita) era di oltre € 1.600,00 mensili e quindi le capacità economiche della stessa sono ben più sostanziose;
C) nessun accertamento è stato fatto in merito all'eredità ricevuta dalla o ad eventuali CP
giacenze esistenti al momento del decesso della madre .
4.3 SULL'ONERE DELLA PROVA Sul motivo l'appellante evidenzia che la non ha CP assolto l'onere della prova su di lei gravante, finalizzato ad attestare la propria situazione economica rispetto a quella del marito né, soprattutto, ha provato il proprio contributo al menage coniugale, né il pregiudizio sofferto, in funzione delle esigenze familiari, per la propria realizzazione professionale;
ella non ha provato quegli elementi che incredibilmente il Tribunale
4 ha ritenuto rilevanti per adottare il solo criterio compensativo ai fini della attribuzione dell'assegno divorzile.
Dichiara il che la non dice la verità poiché ella è stata abilitata all'esercizio Pt_1 CP
della professione di farmacista nel 1983 e quindi prima del matrimonio e durante gli anni di convivenza ha avuto molteplici occasioni di promozione professionale;
ha aperto una partita IVA nel 1991 , come già documentato in corso di causa, ed ha aperto altresì una ditta per commercializzare i prodotti e i preparati da vendere ai clienti dell'ex marito, denominata
, divenuta poi .. Controparte_2 CP_3
Evidenzia il di avere , nel corso della vita coniugale, aiutato la crearsi un Pt_1 CP percorso professionale (a proposito del criterio compensativo) , “dirottando” i propri clienti verso l'attività commerciale della ex moglie, che avrebbe dovuto pagarsi i propri contributi .
Afferma in conclusione l'appellante che la anche a seguito del decesso della madre CP [...]
ha sensibilmente migliorato la propria situazione, mentre nulla è emerso in merito alla Per_1
prova sia del suo contributo al menage familiare e sia della mortificazione delle aspettative professionali della stessa;
inoltre ella ha giacenze e delle proprietà immobiliari sicuramente produttive di ulteriore reddito.
4.4 CONTRADDITTORIETA' E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE sul motivo osserva il he il provvedimento, oggetto del presente gravame, appare contraddittorio, se non Pt_1
addirittura mancante sul punto decisivo laddove enuclea una serie di circostanze, evidenzia seri dubbi sulla attendibilità del materiale probatorio acquisito, salvo poi attribuire comunque alla che nulla ha provato, un assegno, adottando il criterio compensativo. E' evidente quindi, a CP parere dell'appellante , che il provvedimento impugnato sconta un difetto di approfondimento, che si trasforma in una vera e propria carenza di motivazione, in suo pregiudizio;
nulla ad esempio dice il Giudice in merito alla somma da lui attribuita alla in sede di separazione (€ 7.000,00), a CP
titolo di compensazione di ogni rapporto patrimoniale intercorso tra i coniugi durante la convivenza matrimoniale”.
Dichiara l'appellante di essersi occupato in via esclusiva delle figlie che oggi sono affermate nel mondo del lavoro , sia dal punto di vista materiale che pedagogico e la circostanza, non contestata, è stata sottolineata anche dal Tribunale, il quale però, non ha fatto discendere, da tale premessa, le conseguenze sperate, ovvero la revoca in favore della ell'assegno di divorzio. CP
Conclude quindi chiedendo
5 1. la correzione dell'errore materiale disponendo che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza di appello, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG);
2. la revoca dell'assegno di divorzio posto a suo carico ed in favore di CP
[...]
5. Si è costituita in data 7 giugno 2024, la Sig. che in via preliminare: Controparte_1
5.1 ha condiviso la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza per come indicata dall'appellante;
5.2 ha eccepito il mancato rispetto da parte della difesa dei criteri indicati nel D.L. 110/23 Pt_1 per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.
5.3 nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello poiché ella, giovane neo laureata in farmacia e con diploma in Erboristeria, già inserita nel mondo del lavoro, ha sposato il allorquando Pt_1
era ancora uno studente in medicina al quarto anno, senza lavoro e focalizzato sulla fine dei suoi studi, oltre che arso dall'ambizione di crearsi una posizione in ambito sanitario.
Dichiara la di aver mantenuto la famiglia ed il marito che, grazie al suo sacrificio, ha CP
potuto terminare il proprio percorso universitario e cominciare una carriera che poi è decollata , sia nel privato che in ambito accademico;
quindi ella ha offerto all'appellante sia un aiuto di natura professionale (avendo la stessa messo a disposizione del tutte le sue conoscenze e Pt_1
competenze professionali) che anche casalingo con la gestione della famiglia, aiuto che peraltro non è stato contestato ed è proseguito negli anni, fino alla separazione,
Sostiene inoltre l'appellata , sulla base della documentazione prodotta ed in assenza di eccezioni, che il ha sempre tratto esclusivo vantaggio economico dalla gestione dell'immobile Pt_1
oggetto di comunione, ovvero dello stabile sito in Civita Castellana, piazza Marconi 1, ad oggi tuttora sede della sua attività professionale;
mai infatti l'appellante ha condiviso con lei – comproprietaria- i ricavi delle locazioni delle postazioni sanitarie, così come si è incamerato i proventi delle consulenze offerte alle sue pazienti, proprio grazie al suo supporto professionale .
Dopo la separazione ella ha trovato occupazione come farmacista dipendente prima a Cervia, con contratto stagionale, poi a Forlì e, successivamente a Milano.
6 È di tutta evidenza che sussiste una disparità di reddito tra le parti in costanza di matrimonio
(essendosi peraltro il arrogato il diritto esclusivo sui propri guadagni, nonostante l'apporto Pt_1 professionale della moglie) oltre all'avvenuto concreto apporto dell'appellata al marito.
Documentale poi il fatto che il sia proprietario della abitazione in Foligno e dello studio Pt_1
medico in Civita Castellana, oltre pro-quota di una serie di terreni di famiglia ed, intestatario, con il fratello, di un fondo di investimento per circa euro 100,000 dichiarati;
di contro ella, trasferitasi a
Milano e contraendo un mutuo tuttora in essere, ha acquistato due bilocali attigui.
Con riferimento alla eredità ricevuta a seguito del decesso della madre dichiara la che CP
insieme alla sorella non hanno ancora deciso la destinazione dei beni dismessi che, ad oggi, risultano solo foriere di spese.
Conclude aderendo alla domanda di correzione di errore materiale della sentenza ed in assenza dei requisiti ex D.L. 110/23 previsti per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno;
in via principale: confermare la sentenza oggetto di gravame n.
2632/24 – Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare l'appello .
6. La Corte di Appello di Milano ha fissato la trattazione in modalità cartolare dell'appello per l'udienza del 02.07.2024 poi rinviata, a causa dell'impedimento del giudice ausiliario relatore, alla udienza del 19.09.2024, ove il Collegio, in assenza delle parti per la disposta trattazione cartolare, lette le note depositate dalle parti, si è riservata per la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto . _1
Questa Corte preliminarmente ritiene :
1. che può essere accolta la richiesta dell'appellante di correzione di errore materiale della sentenza nella parte in cui è stato disposta la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia anziché del
Comune di Foligno ove è stato celebrato ed annotato il matrimonio .
2. di rigettare l'eccezione preliminare dell'appellata rilevando che il DL 110/2023 si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 e che il presente gravame , sebbene depositato il
05.04.2024 , è comunque riferito ad un giudizio di primo grado introdotto in data 21.09.2022 e che
, comunque l'appello risponde ai criteri informatici, ai parametri ed agli schemi indicati dal citato
DL .
7 A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Lamenta l'odierno appellante, con quattro distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di Milano , nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio, avrebbe errato nel ritenere provato, da parte della il CP
proprio contributo al menage coniugale o comunque il pregiudizio sofferto, in funzione delle esigenze familiari, per la propria realizzazione professionale .
Osserva in proposito questa Corte che, come noto e come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che all'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, presupponendo il riconoscimento dell'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
Il Tribunale , all'esito dell'istruttoria, sulla base di una esigenza compensativa e perequativa , ha ritenuto fondato il diritto della Signora a percepire una contribuzione dal CP Pt_1
avente natura di assegno divorzile.
A parere della Corte non sussistono i presupposti per disporre, in favore della il richiesto CP
assegno divorzile avente natura compensativa -perequativa , ove si consideri che :
8 * sigg.ri e hanno contratto matrimonio con rito civile _1 Controparte_1
a Foligno il 24.03.1984 e, dalla loro unione sono nate due figlie , ( 22.8.1985) ed Per_2
Alessandra, ( 03.07.1988) ;
* la risulta essersi laureata in farmacia prima del matrimonio ed ha sempre lavorato CP durante la vita coniugale;
nel 1991 ha aperto una partita IVA e poi la ditta “ Contr
divenuta poi la per vendita di prodotti e Controparte_2
preparati;
* la convivenza matrimoniale tra il e la è durata 18 anni (dal 1984 al 2002, Pt_1 CP data della separazione), periodo in relazione al quale non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della;
CP
* nel 1995, avendo la famiglia incrementato in modo sostanziale le entrate economiche, di comune accordo in regime di comunione dei beni, le parti acquistarono a Civita Castellana, piazza Marconi
1, un altro studio, ad oggi tuttora sede dell'attività professionale del;
Pt_1
* i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Perugia in data 28.4.2005 ed hanno sottoscritto l'accordo di separazione poi omologato in data 25.5.2005 ove , tra le condizioni concordate , era previsto a carico del Pt_1
A) un assegno da versare alla dell'importo di € 1.000,00 mensili , a titolo di contributo per CP il suo mantenimento della stessa;
B) l'obbligo a provvedere all'integrale mantenimento, alla educazione e alla istruzione delle due figlie, oggi laureate che hanno trovato una stabile occupazione e sono economicamente autosufficienti;
All'esito dell'istruttoria , effettivamente manca la prova, da parte della dell'eventuale CP
rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio – circostanza anche appurata dal Tribunale - nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge .
Sebbene sia incontestato che la con il proprio lavoro, per i primi due anni del matrimonio CP
abbia mantenuto la famiglia ed il consentendogli di terminare -nel 1986 - il percorso Pt_1
universitario a seguito del quale ha iniziato una carriera brillante occupandosi anche della crescita delle figlie , altrettanto incontestato, sembra che la famiglia abbia vissuto - durante la vita coniugale- presso una casa di proprietà della famiglia del il quale , successivamente Pt_1
ha aiutato la ad incrementare la propria attività lavorativa e, in sede di separazione dopo CP
9 avere provveduto a titolo di compensazione di ogni rapporto patrimoniale intercorso con la moglie a versarle la somma di € 7.000,00 , si è assunto l'onere di mantenere esclusivamente entrambe le figlie .
Ebbene, oltre che non provata la rinuncia di occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, la può ritenersi ricompensata oltre che con l'importo accettato CP di € 7.000,00 - riconosciutole in sede di separazione - anche con l'esonero del mantenimento e delle spese ordinarie e straordinarie sostenute dal per le figlie già a far data Pt_1 dall'omologa della separazione e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica .
Successivamente alla separazione la CP
- si è adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa come farmacista dipendente e, pur essendole stata riconosciuta una invalidità lavorativa, non ha documentato se per la stessa invalidità percepisce sovvenzioni economiche;
- in data 14.02.2020 – come documentato dal ha venduto un immobile a Milano di cui _1 era proprietaria per l'importo di €265.000,00;
- vive a Milano in una casa di proprietà e sostiene il pagamento mensile di un mutuo di € 949,00 con un capitale residuo ancora da versare di € 139.000,00 ed è proprietaria in quota con l'appellante dell'immobile sito in Civita Castellana per il quale può richiedere il versamento di un canone;
- ha ereditato insieme alla sorella , a seguito della morte della madre, un immobile al Circeo per il quale sostiene che siano necessarie spese di ristrutturazione , non documentate e provate;
- ha documentato per il 2023 -periodo d'imposta 2022 - un reddito lordo comprensivo dell'assegno divorzile di € 40.330,00 che detratte le imposte è pari ad un mensile € 3.283,00 .
Di contro il successivamente alla separazione : Pt_1
- ha cessato gli incarichi a suo tempo avuti dall'Università di Tor Vergata, dall'Ospedale Israelitico di Roma e dalla Casa di Cura AN.
- ha documentato per il 2023 - periodo d'imposta 2022 - un reddito di € 22.632,00 lordo che detratte le imposte è pari ad un mensile di € 1.849,00 ;
10 - è proprietario dell'abitazione in Foligno ed in quota con la dello studio medico sito in CP
Civita Castellana ed in quota con il fratello di una serie di terreni di famiglia che non producono reddito – circostanza non contestata .
In base a quanto sopra rilevato si condivide quanto argomentato dal Tribunale in relazione alla circostanza che , entrambe le posizioni economiche e reddituali delle parti presentano delle criticità
e risultano essere lacunose , non credibili e poco trasparenti atteso che gli impegni di spesa non sono compatibili con i redditi dagli stessi prodotti .
La Corte ritiene che la sig.ra : CP
• non abbia diritto ad alcun assegno sotto il profilo assistenziale poiché è emerso che i suoi redditi sono aumentati, pur in presenza di un'invalidità accertata, rispetto al momento della separazione ed inoltre ha un patrimonio immobiliare acquisito dopo la separazione ed ha già monetizzato un bene immobile come documentato dal;
Pt_1
• non abbia diritto ad alcun assegno in funzione compensativa – perequativa avendo conseguito il titolo di farmacista in epoca antecedente al matrimonio, avendo lavorato insieme al marito nell'ambulatorio polispecialistico nell'interesse della famiglia e comunque anche a suo beneficio avendo costituito la ditta “ della Controparte_2
Contr dott.ssa divenuta poi la per vendita di prodotti e preparati pubblicizzati ed CP
utilizzati anche dai clienti del poliambulatorio;
non ha dimostrato di avere perduto una possibilità di carriera alternativa e non ha documentato l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;
dopo la separazione è stata esonerata dal mantenimento delle figlie fino alla loro indipendenza economica i cui oneri ordinari e straordinari sono stati sostenuti in modo assolutamente prevalente dal . Pt_1
Quindi in conclusione non esiste né una componente assistenziale né una componente compensativa – perequativa dell'assegno di divorzio che dovrà essere revocato a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado .
Ritiene la Corte all'esito del presente gravame di dover disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della misura della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Milano , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, contro avverso la sentenza n. 2632/2024 del 15.02.2024 ,
[...] Controparte_1 pubblicata l'8.3.2024 e notificata in pari data così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto revoca l'assegno di divorzio dell'importo mensile di € 450,00 disposto in favore della sig.ra con decorrenza dalla pubblicazione del Controparte_1
provvedimento di primo grado;
2. accoglie la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza appellata e per l'effetto
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge per lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Foligno in data 24/3/1984 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Foligno - A. 1984 -N 6- P I)
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado e del presente gravame
Così deciso in Milano, 19.09.2024
Il giudice ausiliario est. Il Presidente
Dott.ssa Sandra CASSONI Dott.ssa Anna Maria PIZZI
12
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Anna Maria PIZZI Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 1023-2024 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 05.04.2024
DA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
38, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Teglia, del Foro di CodiceFiscale_1
Perugia presso il cui studio ha eletto domicilio in Foligno, Via Nazario Sauro 4/B giusta procura allegata in atti
Appellante
nei confronti di
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], assistita e difesa dall'Avv. Laura Mainardi del Foro di
Monza, presso il cui studio in Monza, Via degli Zavattari n. 1, ha eletto domicilia giusta procura allegata in atti
Appellata
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2632/2024 del 15.02.2024 , pubblicata l'8.3.2024, notificata l'8.3.2024 resa dal Tribunale di Milano all'esito del procedimento rg 34847/22
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della impugnata sentenza n. 2632/24 del 15.2.24, pubblicata l'8.3.24, notificata in pari data, resa dal Tribunale di
Milano in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n. 34847/22 R.G. pendente tra
e , IN VIA PRINCIPALE quanto al punto 4) _1 Controparte_1
mandare al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della emananda sentenza di appello, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG); quanto al punto 2), tenuto conto delle argomentazioni dedotte, dichiarare che Controparte_1 non ha titolo per percepire l'assegno di divorzio e per l'effetto riformare la sentenza menzionata nelle premesse e revocare l'attribuzione posta a carico di dell'assegno di _1
divorzio a favore di . IN VIA SUBORDINATA limitatamente al punto 4) Controparte_1 della impugnata sentenza ridurre comunque l'importo del suddetto assegno in termini più equi e rispondenti alla reale situazione patrimoniale degli ex coniugi;
ammettere le istanze istruttorie già richieste in primo grado richieste, con particolare riguardo alla valutazione dell'asse ereditario caduto in successione a seguito del decesso di . Con vittoria di spesa “ Persona_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
In Via preliminare: - Parzialmente aderendo alla domanda del Dr. ordinare la Pt_1 trasmissione dell'emenanda sentenza all'Ufficio del Comune di Foligno, affinchè trascriva
l'avvenuto scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 24 Marzo 1984 e trascritto nei registri del medesimo Comune al numero 6 parte uno anno 1984; - In subordine, disporsi che le parti procedano con il deposito di istanza per la correzione dell'errore materiale nella parte in cui il Tribunale di Milano, con sent. N. 2632/24 ha mandato al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Perugia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
In ulteriore Via preliminare : in assenza dei requisiti ex D.L. 110/23 previsti per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno;
In Via Principale: confermare la sentenza oggetto di gravame n. 2632/24 – Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda;
In Via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie come formulate in atti depositati nel giudizio di prime cure;
In ogni caso: con vittoria di spese “
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
2 Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età Deduce che non vi è interesse a concludere dal parte di questo Ufficio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. , con ricorso iscritto a ruolo in data 23/09/2022 ha adito il Tribunale _1
di Milano per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile , con con revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie. Controparte_1
2. Si è costituita la sig.ra che, aderendo alla domanda di divorzio , ha chiesto l'attribuzione CP
di un assegno di divorzio .
3. Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. . 2632/24 pubblicata l'8.3.2024, ha così stabilito :
* DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Foligno in data 24/3/1984
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Foligno - A. 1984 -N 6- P I)
[...]
Parte_2
* PONE a carico del signor un assegno di divorzio per la signora ella misura di Pt_1 CP
euro 450,00 mensili, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
* CONDANNA parte ricorrente a rifondere le spese di lite di controparte in relazione alla fase di reclamo pari ad euro 1.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante parte.
4. il Sig. , con ricorso depositato il 05.04.2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
suddetta sentenza lamentando:
4.1“ERRONEITA' E/O NULLITA' DELLA SENTENZA nella parte in cui si dispone , a cura della
Cancelleria la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Perugia affinchè provvede alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge laddove , invero, è palese che il matrimonio sia stato annotato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Foligno, in provincia di Perugia motivo per il quale chiede la correzione dell'errore materiale
4.2 CARENZA E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE sul motivo sostiene l'appellante che il Giudice di primo grado dapprima definisce “non completa e trasparente” e, in altro punto della sentenza, “largamente lacunosa e non credibile”, la sua situazione economico patrimoniale salvo
3 poi non motivare in maniera esaustiva il perché di tale affermazione e quindi, solo un'adeguata istruttoria avrebbe consentito di appurare l'effettiva sua condizione.
Ad avviso dell'appellante non è stata data contezza della reale situazione patrimoniale delle parti, né è stata minimamente affrontata la questione relativa all'apporto della moglie alla creazione del patrimonio familiare e tali carenze inficiano tutto il provvedimento.
Sostiene il di aver ampiamente dedotto e soprattutto prodotto, in ordine al proprio status Pt_1
patrimoniale, documentando la propria consistente riduzione del reddito e comunque la progressione negativa degli incassi, scesi negli ultimi anni anche a seguito della concomitante e graduale cessazione degli incarichi , a suo tempo avuti, dall'Università di Tor Vergata, dall'Ospedale Israelitico di Roma e dalla Casa di Cura AN .
Osserva il he il Tribunale : Pt_1
A) ha esaminato la situazione della giungendo, anche in questo caso, a stabilire che “la CP
rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della stessa non è esente da criticità ed a tal riguardo osserva che , mentre i suoi dati sono certi e documentalmente provati quelli dell'appellata sono volatili ed aleatori o, peggio, ancora, deliberatamente omessi avendo lo stesso
Giudice di primo grado rilevato che non vi è traccia della destinazione del ricavato della vendita dell'immobile a Milano ed inoltre e si dimentica di rilevare che la non ha contestato di CP
essere proprietaria di un altro appartamento.
B) riferisce di un mutuo a carico della di circa € 830,00 mensili, ma non rileva come CP nell'atto di compravendita - da lui prodotto - si faccia menzione dell'estinzione del mutuo;
la circostanza porta a ritenere o che la abbia estinto il mutuo con la vendita di uno di due CP
appartamenti e quindi su di lei non grava nulla, o il mutuo originario (estinto con parte del netto ricavo della vendita) era di oltre € 1.600,00 mensili e quindi le capacità economiche della stessa sono ben più sostanziose;
C) nessun accertamento è stato fatto in merito all'eredità ricevuta dalla o ad eventuali CP
giacenze esistenti al momento del decesso della madre .
4.3 SULL'ONERE DELLA PROVA Sul motivo l'appellante evidenzia che la non ha CP assolto l'onere della prova su di lei gravante, finalizzato ad attestare la propria situazione economica rispetto a quella del marito né, soprattutto, ha provato il proprio contributo al menage coniugale, né il pregiudizio sofferto, in funzione delle esigenze familiari, per la propria realizzazione professionale;
ella non ha provato quegli elementi che incredibilmente il Tribunale
4 ha ritenuto rilevanti per adottare il solo criterio compensativo ai fini della attribuzione dell'assegno divorzile.
Dichiara il che la non dice la verità poiché ella è stata abilitata all'esercizio Pt_1 CP
della professione di farmacista nel 1983 e quindi prima del matrimonio e durante gli anni di convivenza ha avuto molteplici occasioni di promozione professionale;
ha aperto una partita IVA nel 1991 , come già documentato in corso di causa, ed ha aperto altresì una ditta per commercializzare i prodotti e i preparati da vendere ai clienti dell'ex marito, denominata
, divenuta poi .. Controparte_2 CP_3
Evidenzia il di avere , nel corso della vita coniugale, aiutato la crearsi un Pt_1 CP percorso professionale (a proposito del criterio compensativo) , “dirottando” i propri clienti verso l'attività commerciale della ex moglie, che avrebbe dovuto pagarsi i propri contributi .
Afferma in conclusione l'appellante che la anche a seguito del decesso della madre CP [...]
ha sensibilmente migliorato la propria situazione, mentre nulla è emerso in merito alla Per_1
prova sia del suo contributo al menage familiare e sia della mortificazione delle aspettative professionali della stessa;
inoltre ella ha giacenze e delle proprietà immobiliari sicuramente produttive di ulteriore reddito.
4.4 CONTRADDITTORIETA' E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE sul motivo osserva il he il provvedimento, oggetto del presente gravame, appare contraddittorio, se non Pt_1
addirittura mancante sul punto decisivo laddove enuclea una serie di circostanze, evidenzia seri dubbi sulla attendibilità del materiale probatorio acquisito, salvo poi attribuire comunque alla che nulla ha provato, un assegno, adottando il criterio compensativo. E' evidente quindi, a CP parere dell'appellante , che il provvedimento impugnato sconta un difetto di approfondimento, che si trasforma in una vera e propria carenza di motivazione, in suo pregiudizio;
nulla ad esempio dice il Giudice in merito alla somma da lui attribuita alla in sede di separazione (€ 7.000,00), a CP
titolo di compensazione di ogni rapporto patrimoniale intercorso tra i coniugi durante la convivenza matrimoniale”.
Dichiara l'appellante di essersi occupato in via esclusiva delle figlie che oggi sono affermate nel mondo del lavoro , sia dal punto di vista materiale che pedagogico e la circostanza, non contestata, è stata sottolineata anche dal Tribunale, il quale però, non ha fatto discendere, da tale premessa, le conseguenze sperate, ovvero la revoca in favore della ell'assegno di divorzio. CP
Conclude quindi chiedendo
5 1. la correzione dell'errore materiale disponendo che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza di appello, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG);
2. la revoca dell'assegno di divorzio posto a suo carico ed in favore di CP
[...]
5. Si è costituita in data 7 giugno 2024, la Sig. che in via preliminare: Controparte_1
5.1 ha condiviso la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza per come indicata dall'appellante;
5.2 ha eccepito il mancato rispetto da parte della difesa dei criteri indicati nel D.L. 110/23 Pt_1 per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.
5.3 nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello poiché ella, giovane neo laureata in farmacia e con diploma in Erboristeria, già inserita nel mondo del lavoro, ha sposato il allorquando Pt_1
era ancora uno studente in medicina al quarto anno, senza lavoro e focalizzato sulla fine dei suoi studi, oltre che arso dall'ambizione di crearsi una posizione in ambito sanitario.
Dichiara la di aver mantenuto la famiglia ed il marito che, grazie al suo sacrificio, ha CP
potuto terminare il proprio percorso universitario e cominciare una carriera che poi è decollata , sia nel privato che in ambito accademico;
quindi ella ha offerto all'appellante sia un aiuto di natura professionale (avendo la stessa messo a disposizione del tutte le sue conoscenze e Pt_1
competenze professionali) che anche casalingo con la gestione della famiglia, aiuto che peraltro non è stato contestato ed è proseguito negli anni, fino alla separazione,
Sostiene inoltre l'appellata , sulla base della documentazione prodotta ed in assenza di eccezioni, che il ha sempre tratto esclusivo vantaggio economico dalla gestione dell'immobile Pt_1
oggetto di comunione, ovvero dello stabile sito in Civita Castellana, piazza Marconi 1, ad oggi tuttora sede della sua attività professionale;
mai infatti l'appellante ha condiviso con lei – comproprietaria- i ricavi delle locazioni delle postazioni sanitarie, così come si è incamerato i proventi delle consulenze offerte alle sue pazienti, proprio grazie al suo supporto professionale .
Dopo la separazione ella ha trovato occupazione come farmacista dipendente prima a Cervia, con contratto stagionale, poi a Forlì e, successivamente a Milano.
6 È di tutta evidenza che sussiste una disparità di reddito tra le parti in costanza di matrimonio
(essendosi peraltro il arrogato il diritto esclusivo sui propri guadagni, nonostante l'apporto Pt_1 professionale della moglie) oltre all'avvenuto concreto apporto dell'appellata al marito.
Documentale poi il fatto che il sia proprietario della abitazione in Foligno e dello studio Pt_1
medico in Civita Castellana, oltre pro-quota di una serie di terreni di famiglia ed, intestatario, con il fratello, di un fondo di investimento per circa euro 100,000 dichiarati;
di contro ella, trasferitasi a
Milano e contraendo un mutuo tuttora in essere, ha acquistato due bilocali attigui.
Con riferimento alla eredità ricevuta a seguito del decesso della madre dichiara la che CP
insieme alla sorella non hanno ancora deciso la destinazione dei beni dismessi che, ad oggi, risultano solo foriere di spese.
Conclude aderendo alla domanda di correzione di errore materiale della sentenza ed in assenza dei requisiti ex D.L. 110/23 previsti per la redazione dell'atto introduttivo, emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno;
in via principale: confermare la sentenza oggetto di gravame n.
2632/24 – Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare l'appello .
6. La Corte di Appello di Milano ha fissato la trattazione in modalità cartolare dell'appello per l'udienza del 02.07.2024 poi rinviata, a causa dell'impedimento del giudice ausiliario relatore, alla udienza del 19.09.2024, ove il Collegio, in assenza delle parti per la disposta trattazione cartolare, lette le note depositate dalle parti, si è riservata per la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto . _1
Questa Corte preliminarmente ritiene :
1. che può essere accolta la richiesta dell'appellante di correzione di errore materiale della sentenza nella parte in cui è stato disposta la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia anziché del
Comune di Foligno ove è stato celebrato ed annotato il matrimonio .
2. di rigettare l'eccezione preliminare dell'appellata rilevando che il DL 110/2023 si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 e che il presente gravame , sebbene depositato il
05.04.2024 , è comunque riferito ad un giudizio di primo grado introdotto in data 21.09.2022 e che
, comunque l'appello risponde ai criteri informatici, ai parametri ed agli schemi indicati dal citato
DL .
7 A parere di questa Corte la causa è sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Lamenta l'odierno appellante, con quattro distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di Milano , nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio, avrebbe errato nel ritenere provato, da parte della il CP
proprio contributo al menage coniugale o comunque il pregiudizio sofferto, in funzione delle esigenze familiari, per la propria realizzazione professionale .
Osserva in proposito questa Corte che, come noto e come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che all'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, presupponendo il riconoscimento dell'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
Il Tribunale , all'esito dell'istruttoria, sulla base di una esigenza compensativa e perequativa , ha ritenuto fondato il diritto della Signora a percepire una contribuzione dal CP Pt_1
avente natura di assegno divorzile.
A parere della Corte non sussistono i presupposti per disporre, in favore della il richiesto CP
assegno divorzile avente natura compensativa -perequativa , ove si consideri che :
8 * sigg.ri e hanno contratto matrimonio con rito civile _1 Controparte_1
a Foligno il 24.03.1984 e, dalla loro unione sono nate due figlie , ( 22.8.1985) ed Per_2
Alessandra, ( 03.07.1988) ;
* la risulta essersi laureata in farmacia prima del matrimonio ed ha sempre lavorato CP durante la vita coniugale;
nel 1991 ha aperto una partita IVA e poi la ditta “ Contr
divenuta poi la per vendita di prodotti e Controparte_2
preparati;
* la convivenza matrimoniale tra il e la è durata 18 anni (dal 1984 al 2002, Pt_1 CP data della separazione), periodo in relazione al quale non vi è prova dell'avvenuto incremento o consolidamento del patrimonio familiare ad opera della;
CP
* nel 1995, avendo la famiglia incrementato in modo sostanziale le entrate economiche, di comune accordo in regime di comunione dei beni, le parti acquistarono a Civita Castellana, piazza Marconi
1, un altro studio, ad oggi tuttora sede dell'attività professionale del;
Pt_1
* i coniugi sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Perugia in data 28.4.2005 ed hanno sottoscritto l'accordo di separazione poi omologato in data 25.5.2005 ove , tra le condizioni concordate , era previsto a carico del Pt_1
A) un assegno da versare alla dell'importo di € 1.000,00 mensili , a titolo di contributo per CP il suo mantenimento della stessa;
B) l'obbligo a provvedere all'integrale mantenimento, alla educazione e alla istruzione delle due figlie, oggi laureate che hanno trovato una stabile occupazione e sono economicamente autosufficienti;
All'esito dell'istruttoria , effettivamente manca la prova, da parte della dell'eventuale CP
rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio – circostanza anche appurata dal Tribunale - nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge .
Sebbene sia incontestato che la con il proprio lavoro, per i primi due anni del matrimonio CP
abbia mantenuto la famiglia ed il consentendogli di terminare -nel 1986 - il percorso Pt_1
universitario a seguito del quale ha iniziato una carriera brillante occupandosi anche della crescita delle figlie , altrettanto incontestato, sembra che la famiglia abbia vissuto - durante la vita coniugale- presso una casa di proprietà della famiglia del il quale , successivamente Pt_1
ha aiutato la ad incrementare la propria attività lavorativa e, in sede di separazione dopo CP
9 avere provveduto a titolo di compensazione di ogni rapporto patrimoniale intercorso con la moglie a versarle la somma di € 7.000,00 , si è assunto l'onere di mantenere esclusivamente entrambe le figlie .
Ebbene, oltre che non provata la rinuncia di occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, la può ritenersi ricompensata oltre che con l'importo accettato CP di € 7.000,00 - riconosciutole in sede di separazione - anche con l'esonero del mantenimento e delle spese ordinarie e straordinarie sostenute dal per le figlie già a far data Pt_1 dall'omologa della separazione e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica .
Successivamente alla separazione la CP
- si è adoperata per la ricerca di un'occupazione lavorativa come farmacista dipendente e, pur essendole stata riconosciuta una invalidità lavorativa, non ha documentato se per la stessa invalidità percepisce sovvenzioni economiche;
- in data 14.02.2020 – come documentato dal ha venduto un immobile a Milano di cui _1 era proprietaria per l'importo di €265.000,00;
- vive a Milano in una casa di proprietà e sostiene il pagamento mensile di un mutuo di € 949,00 con un capitale residuo ancora da versare di € 139.000,00 ed è proprietaria in quota con l'appellante dell'immobile sito in Civita Castellana per il quale può richiedere il versamento di un canone;
- ha ereditato insieme alla sorella , a seguito della morte della madre, un immobile al Circeo per il quale sostiene che siano necessarie spese di ristrutturazione , non documentate e provate;
- ha documentato per il 2023 -periodo d'imposta 2022 - un reddito lordo comprensivo dell'assegno divorzile di € 40.330,00 che detratte le imposte è pari ad un mensile € 3.283,00 .
Di contro il successivamente alla separazione : Pt_1
- ha cessato gli incarichi a suo tempo avuti dall'Università di Tor Vergata, dall'Ospedale Israelitico di Roma e dalla Casa di Cura AN.
- ha documentato per il 2023 - periodo d'imposta 2022 - un reddito di € 22.632,00 lordo che detratte le imposte è pari ad un mensile di € 1.849,00 ;
10 - è proprietario dell'abitazione in Foligno ed in quota con la dello studio medico sito in CP
Civita Castellana ed in quota con il fratello di una serie di terreni di famiglia che non producono reddito – circostanza non contestata .
In base a quanto sopra rilevato si condivide quanto argomentato dal Tribunale in relazione alla circostanza che , entrambe le posizioni economiche e reddituali delle parti presentano delle criticità
e risultano essere lacunose , non credibili e poco trasparenti atteso che gli impegni di spesa non sono compatibili con i redditi dagli stessi prodotti .
La Corte ritiene che la sig.ra : CP
• non abbia diritto ad alcun assegno sotto il profilo assistenziale poiché è emerso che i suoi redditi sono aumentati, pur in presenza di un'invalidità accertata, rispetto al momento della separazione ed inoltre ha un patrimonio immobiliare acquisito dopo la separazione ed ha già monetizzato un bene immobile come documentato dal;
Pt_1
• non abbia diritto ad alcun assegno in funzione compensativa – perequativa avendo conseguito il titolo di farmacista in epoca antecedente al matrimonio, avendo lavorato insieme al marito nell'ambulatorio polispecialistico nell'interesse della famiglia e comunque anche a suo beneficio avendo costituito la ditta “ della Controparte_2
Contr dott.ssa divenuta poi la per vendita di prodotti e preparati pubblicizzati ed CP
utilizzati anche dai clienti del poliambulatorio;
non ha dimostrato di avere perduto una possibilità di carriera alternativa e non ha documentato l'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge;
dopo la separazione è stata esonerata dal mantenimento delle figlie fino alla loro indipendenza economica i cui oneri ordinari e straordinari sono stati sostenuti in modo assolutamente prevalente dal . Pt_1
Quindi in conclusione non esiste né una componente assistenziale né una componente compensativa – perequativa dell'assegno di divorzio che dovrà essere revocato a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado .
Ritiene la Corte all'esito del presente gravame di dover disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della misura della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Milano , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _1
, contro avverso la sentenza n. 2632/2024 del 15.02.2024 ,
[...] Controparte_1 pubblicata l'8.3.2024 e notificata in pari data così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto revoca l'assegno di divorzio dell'importo mensile di € 450,00 disposto in favore della sig.ra con decorrenza dalla pubblicazione del Controparte_1
provvedimento di primo grado;
2. accoglie la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza appellata e per l'effetto
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno (PG) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge per lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Foligno in data 24/3/1984 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di
Foligno - A. 1984 -N 6- P I)
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado e del presente gravame
Così deciso in Milano, 19.09.2024
Il giudice ausiliario est. Il Presidente
Dott.ssa Sandra CASSONI Dott.ssa Anna Maria PIZZI
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