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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 15/05/2025 e vertente tra
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CANTU' ADRIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Desio, via Serao, n. 14, giusta procura in calce all'atto di citazione,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to ANDREOLA TECLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Valfurva (SO), in via Freita, n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
sulle conclusioni precisate dalle parti nella medesima udienza.
FATTO E DIRITTO 1. Successivamente all'espletamento del procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, e con atto di citazione notificato in data 11/10/2024, Parte_1 evocava in giudizio chiedendo Controparte_1 la condanna di quest'ultima società al pagamento del risarcimento dei danni arrecati al bene locatole, dei canoni impagati e dell'importo dovuto per il periodo dei lavori necessari, oltre interessi legali, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citata, Controparte_1 inizialmente non si costituiva. Mutato il rito da ordinario a locatizio, concessi i termini ex art. 426 c.p.c., la causa veniva assegnata al sottoscritto
1 Giudicante in data 31/01/2025 (in sostituzione in via definitiva del dott. , che disponeva la notifica dell'ordinanza Persona_1 di mutamento del rito alla resistente non costituitasi. Realizzato quest'ultimo incombente, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle domande avanzate. La causa veniva istruita, previa acquisizione del fascicolo n. 5430/2023 r.g., mediante espletamento del richiesto interrogatorio formale e, quindi, decisa tramite lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini che seguono. Siffatta parte ha dimostrato, mediante il deposito del relativo contratto, la locazione intercorsa con la resistente (segnatamente evidenziandosi nel doc. 9 la medesimezza di soggetto, pur a fronte di una diversa denominazione sociale), nonché lo scoppio costituente la fonte dei danni arrecati dalla subconduttrice, tramite il doc. 2 allegato alla citazione. A fronte di ciò, deve condannarsi al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni, ancora parzialmente insoddisfatto. Infatti, ancorché questi ultimi siano stati causati dall'autoclave utilizzata da nell'immobile locato (così la CTU CP_2 espletata nel procedimento n. 5430/2023 r.g., nonché il doc. 1 allegato alla citazione), stante il rapporto di sublocazione con l'odierna resistente (così il doc. 7 allegato all'atto introduttivo e il doc. 2 allegato alla comparsa), è quest'ultima parte ad essere responsabile solidale per la medesima obbligazione risarcitoria: depongono in tal senso i principi di Cass. Sez. 3, sent. del 04/06/2009, n. 12896, Rv. 608385 – 01, a fortiori valevoli nell'ipotesi di sublocazione, visti, oltre all'art. 1588 c.c., la comune disciplina prevista dall'art. 36 della L. n. 392 del 1978, l'applicabilità di quest'ultima anche per le obbligazioni risarcitorie (come siffatta pronuncia indica), nonché l'osservanza del relativo beneficio dell'ordine, come – quantomeno
- da doc. 5 e 7 allegati all'atto introduttivo.
2.1. Le prospettazioni della resistente circa il processo di verificazione dello scoppio de quo non escludono la responsabilità di detta parte. Premesso che, secondo la CTU espletata, anche a fronte delle pur sollevate osservazioni del CTP, si è concluso che
“con elevata probabilità, lo scoppio è avvenuto perché il portello ha ceduto perché non adeguatamente serrato”, precisandosi che “la dizione “adeguatamente serrato” si riferisce al fatto che durante il processo di impregnazione è venuto meno la forza di serraggio idraulico delle guarnizioni di tenuta superiore e inferiore” e che
“non è stato possibile accertare con certezza il motivo per cui è venuto meno il serraggio;
presumibilmente si tratta di un guasto meccanico al cilindro pneumatico del sistema di apertura e chiusura del portello della macchina o di un guasto elettrico alla elettrovalvola di comando dei cilindri pneumatici” (così pag.
7-8 della CTU), da un lato, non è stato allegato e provato che tali disfunzioni non fossero percepibili da esteriori segni sul
2 macchinario proprio alla data della attivazione e dell'incidente del 04/07/2023, mentre, dall'altro, tale inosservanza degli oneri di allegazione e prova determina un mancato superamento della presunzione relativa di responsabilità, gravante sul conduttore (anche principale e sublocatore) ex art. 1588 c.c. La giurisprudenza su quest'ultima disposizione è, del resto, chiara. La Suprema Corte ha evidenziato che “Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto” (così Cass. Sez. 3, sent. del 05/02/2014, n. 2619, Rv. 629855 - 01), non venendo meno a ciò nella pronuncia di Cass. Sez. 3, sent. del 19/06/2015, n. 12706, Rv. 635774 – 01 dove, anzi, ha avuto modo di ribadire in motivazione come sia onerato il conduttore della “possibilità (…) di provare la derivazione del danno da causa a lui [ed al terzo] non imputabile”.
2.1.1. Quanto indicato al punto 2.1. della presente motivazione non è smentito A. dalla vigenza di una sublocazione, dovendo applicarsi analogicamente alla presenza del subconduttore la disciplina dell'art. 1588, comma secondo, c.c. e, conseguentemente, la giurisprudenza suesposta, B. da Cass. Sez. 3, sent. del 19/06/2015, n. 12706, Rv. 635774 – 01 laddove eccettua la responsabilità risarcitoria nell'ipotesi in cui il terzo faccia un uso della cosa espressamente non consentito o vietato dal conduttore, rimanendo prive di allegazione e prova condotte di questi in tal senso, C. dai controlli mensili dell'autoclave asseritamente posti in essere in base al doc. 6 della resistente, in osservanza della prescrizione manualistica di cui a pag. 88 della CTU, visto che tale documentazione non attesta la situazione esteriore del macchinario successivamente al 09/06/2023, data dell'ultimo esame, e più precisamente nella giornata dell'incidente e dell'ultimo azionamento del 04/07/2023, così non dimostrando se in quest'ultima data si avessero o meno dei percepibili segnali esteriori che avrebbero dovuto portare all'astensione dall'utilizzo del macchinario, tanto più che, ancorché per escludere la presenza di “alcun corpo estraneo”, prima di ogni avviamento è necessario comunque
“[v]erificare la corretta funzione delle ganasce di serraglio della portella”, secondo la relativa manualistica (così pag. 86 della CTU).
2.2. Quanto suesposto rende superfluo trarre ulteriori argomenti di prova dalle note difensive di parte resistente, depositate in data 21/03/2025, laddove, pur evidenziando l'asserita carenza di propria responsabilità, ammettono che “ad oggi – non è stato chiarito in capo a quale soggetto sia da imputare lo scoppio dell'autoclave”, così confermandosi la riespansione della
3 presunzione relativa di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c., valevole anche nei casi dubbi.
3. Per quanto attiene alla quantificazione dei danni risarcibili e, più specificatamente, dei pregiudizi arrecati ai beni locati, considerati a) l'esaustività della CTU espletata nel procedimento n. 5430/2023 r.g., in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, anche alla luce di mancanza di prove circa la – dedotta in sede di osservazioni – vetustà di quanto danneggiato, b) la rinvenibilità, a pag. 12 di tale relazione peritale, dei seguenti “costi per il ripristino” di quanto danneggiato:
c) l'intervenuta detrazione, da quest'ultimo ammontare capitale, della cifra già ricevuta di € 126.000,00, secondo quanto indicato a pag. 3 della citazione, d) il limite della domanda ex art. 112 c.p.c. alla richiesta somma capitale di € 92.731,72, oltre interessi su quest'ultima cifra (come di seguito indicati), visto che siffatta disposizione, applicandosi per le singole voci richieste (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 07/05/2021, n. 12159, Rv. 661324 - 01) osta al riconoscimento della non chiesta rivalutazione o di un maggior ammontare di interessi, non venendo meno il principio della domanda solo in ragione dell'orientamento che assume la liquidabilità d'ufficio di questi ultimi accessori;
e) i principi di Sez. Un., sent. del 17/02/95, n. 1712 circa il computo degli interessi come sottoindicati, f) la stima del CTU in data 17/02/2024, g) il tasso degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 della domanda giudiziale del presente giudizio ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024, considerate (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la
4 posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) l'impossibilità di anticipare la decorrenza ex art. 1284, comma 4, c.c. alla data dell'instaurazione dell'anteriore procedimento a cognizione sommaria, vista la mancanza di una norma indicante la salvezza degli effetti della corrispondente domanda sino all'avvio del giudizio di merito, similmente a quanto sancito dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 in tema di responsabilità sanitaria, (E) la limitazione della previsione degli interessi convenzionali al solo ritardo nel pagamento di canoni ed oneri accessori dovuti negozialmente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 92.731,72, oltre IVA e contributi previdenziali per come indicati sub b), oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su detta somma complessiva da devalutarsi dalla data del 17/02/2024 di stima del CTU sino alla data dello scoppio del 04/07/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/07/2023 sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo.
3.1. A deconto di tale quantificazione non depone fondatamente l'eccezione, sollevata dalla resistente, di degrado o comunque di vetustà del fabbricato, tenuto in considerazione come non solo lo stesso non è stato indicato in condizioni contestabili sia al momento della stipula della locazione, sia in occasione della conclusione della sublocazione (così rispettivamente doc. 1 e 2 della resistente), ma anche come non è stato osservato l'onere di allegazione e prova sancito dalla giurisprudenza a proposito dell'art. 1590 c.c., secondo la quale, comprovato il deterioramento tra la consegna della cosa locata e la restituzione al termine della locazione (qui conclamato dalla deflagrazione, dalle relative fotografie e dal vaglio peritale), “sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (così Cass. Sez. 3, ord. del 15/03/2018, n. 6387, Rv. 648463 - 01). Del resto, la prospettazione di una percentuale di perdita di valore di quanto locato si basa su una stima del tutto unilaterale e priva di elementi tratti dalla fattispecie concreta.
3.2. Un minor importo non può nemmeno essere tratto dall'asserita iniziativa della resistente nello smaltimento dei rifiuti di cui al doc. 8 di tale parte: quest'ultimo documento indica una serie di voci di smaltimento differenti da quelle dei “rifiuti provenienti dalla demolizione”, considerati dal CTU nel proprio computo dei danni risarcibili, e l'interrogatorio formale
5 espletato non ha sovvertito tale conclusione, tanto più dovendosi confrontare la mera “conferma” della relativa circostanza (di cui al primo capitolo di prova orale) con le successive e più puntali precisazioni a chiarimento.
4. Per quanto attiene ai due ratei di canoni impagati fino al rilascio in data 16/03/2024, a fronte del deposito del contratto locatizio, di quanto attestante la sua registrazione, della allegazione di tale inadempimento e della mancanza di eccezioni o prove fondatamente inficianti quest'ultimo, parte resistente deve essere condannata al pagamento di quanto così non corrisposto, senza, tuttavia, considerare l'aggiornamento ISTAT in considerazione della riduzione della domanda, da parte della ricorrente, nelle note difensive depositate in data 20/03/2025, nonché della mancanza di prova di apposite richieste ex art. 32 della L. n. 392 del 1978. Del resto, la clausola di cui all'art. 4, comma secondo, del contratto locatizio, sancente l'automaticità di siffatto aggiornamento, è sostituita automaticamente, ex art. 1339 cc., dalla succitata disposizione normativa: secondo la giurisprudenza, infatti, “L'aggiornamento scatta, dunque, se e in quanto richiesto e, conseguentemente, nella misura richiesta”, perché tale art. 32 detta “solo un limite massimo alla misura dell'aggiornamento richiesto, ma non indica affatto anche un limite minimo né intende determinare in modo fisso e inderogabile la misura dell'aggiornamento in guisa tale da prevederlo quale effetto automatico della mera richiesta di aggiornamento”, cui peraltro si accompagna la prescrizione che “al locatore può essere consentito solo di effettuare una successiva richiesta di aggiornamento del canone, da valere però per i canoni ad essa successivi, non certo per quelli precedenti e già scaduti” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021, Rv. 662414 - 01). Conseguentemente, visti quanto suesposto, la natura di valuta dell'obbligazione de qua, gli interessi convenzionali previsti all'art. 4, la riscuotibilità dei medesimi nei limiti dell'ammontare della domanda degli “interessi legali”, i principi sub g) circa l'esegesi di detta domanda, la previsione negoziale di rate trimestrali anticipate di € 6.250,00, oltre IVA, ed il limite dell'importo capitale della domanda ridotta in € 13.969,13, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 12.500,00, oltre IVA (e, comunque, in misura non maggiore di € 13.969,13), oltre interessi - al tasso previsto all'art. 4 del contratto locatizio, se inferiore a quello legale (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024), altrimenti in quest'ultima misura – sui singoli ratei, oltre IVA, dovuti, dalle date di scadenza di questi ultimi sino al soddisfo.
4.1. La voce de qua, del resto, non è inficiata dall'asserito accordo transattivo sul punto, prospettato dalla resistente: tale allegazione è rimasta priva di ammissibile prova, anche alla luce
6 dell'esito negativo dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ricorrente su tale circostanza.
5. Tenuto in considerazione quanto indicato in quest'ultimo periodo, deve inoltre aggiungersi il risarcimento del danno derivato dall'impossibilità di rilocare il bene per i sessanta giorni necessari per il ripristino dei locali (come computati dalla pag. 12 della CTU) e richiesti in detta misura temporale da parte ricorrente. Pertanto, considerato stavolta il rateo trimestrale del canone nella misura di € 8.457,04, segnatamente comprensiva dell'aggiornamento ISTAT (visto che la posta de qua, da un lato, non è l'obbligazione avente scaturigine dal contratto, bensì il valore locatizio altrimenti ottenibile dall'immobile, mentre, dall'altro, non è stato interessato dalla riduzione della domanda di parte ricorrente), divisa tale cifra per tre e moltiplicato il relativo risultato per due mensilità, delimitato quanto emergente da tale operazione matematica alla richiesta somma di € 5.638,00, esclusa l'IVA in quanto non dovuta per gli importi risarcitori de quibus (così, in tema di occupazione indebita, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22592 del 03/10/2013, Rv. 628098 – 01) e richiamati i principi giuridici di cui alle lettere sopraelencate, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 5.638,00, oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/05/2024 di esigibilità della stessa (due mesi dopo la restituzione dell'immobile) sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo.
6. In ogni caso, i suesposti importi cui è condannata al pagamento la resistente non possono eccedere la domanda della ricorrente - per come interpretata nei termini sopraindicati anche circa i relativi accessori -, visto il limite di cui all'art. 112 c.p.c.
7. Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico della
[...]
esse si liquidano in favore della Controparte_1 Parte_1
considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 e
[...] l'importo delle domande accolte, in € 786,00 per spese vive ed in
€ 12.985,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione del suo svolgimento con una breve discussione), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
7.1. Le spese processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g., seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico della esse si Controparte_1 liquidano in favore della considerati le Parte_1 tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande
7 accolte, l'insussistenza di difese così significativamente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 286,00 per spese vive ed in € 3.827,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 992,00, fase istruttoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
7.2. Per le stesse ragioni, le spese di CTU del pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g., liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza della
[...] e devono essere poste Controparte_1 definitivamente a carico di quest'ultima, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) Accertate e dichiarate le responsabilità e il versamento indicati in parte motiva, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 dei seguenti importi, nei limiti della domanda di quest'ultima parte:
€ 92.731,72, oltre IVA e contributi previdenziali per come indicati a pag. 12 della CTU, oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su detta somma complessiva da devalutarsi dalla data del 17/02/2024 sino alla data del 04/07/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/07/2023 sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo,
€ 12.500,00, oltre IVA (e, comunque, in misura non maggiore di € 13.969,13), oltre interessi - al tasso previsto all'art. 4 del contratto locatizio, se inferiore a quello legale (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024), altrimenti in quest'ultima misura – sui singoli ratei, oltre IVA, dovuti, dalle date di scadenza di questi ultimi sino al soddisfo,
€ 5.638,00, oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/05/2024 sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo;
2) Rigetta nel resto;
8 3) Condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio di merito, che liquida in € 786,00 per spese vive ed in € 12.985,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge;
4) Condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali del Parte_1 pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, che liquida in € 286,00 per spese vive ed in € 3.827,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge;
5) Pone le spese di CTU del pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, definitivamente a carico di con i CP_1 Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori;
6) Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo, il 15/05/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 15/05/2025 e vertente tra
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CANTU' ADRIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Desio, via Serao, n. 14, giusta procura in calce all'atto di citazione,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to ANDREOLA TECLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Valfurva (SO), in via Freita, n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
sulle conclusioni precisate dalle parti nella medesima udienza.
FATTO E DIRITTO 1. Successivamente all'espletamento del procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, e con atto di citazione notificato in data 11/10/2024, Parte_1 evocava in giudizio chiedendo Controparte_1 la condanna di quest'ultima società al pagamento del risarcimento dei danni arrecati al bene locatole, dei canoni impagati e dell'importo dovuto per il periodo dei lavori necessari, oltre interessi legali, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente citata, Controparte_1 inizialmente non si costituiva. Mutato il rito da ordinario a locatizio, concessi i termini ex art. 426 c.p.c., la causa veniva assegnata al sottoscritto
1 Giudicante in data 31/01/2025 (in sostituzione in via definitiva del dott. , che disponeva la notifica dell'ordinanza Persona_1 di mutamento del rito alla resistente non costituitasi. Realizzato quest'ultimo incombente, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle domande avanzate. La causa veniva istruita, previa acquisizione del fascicolo n. 5430/2023 r.g., mediante espletamento del richiesto interrogatorio formale e, quindi, decisa tramite lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini che seguono. Siffatta parte ha dimostrato, mediante il deposito del relativo contratto, la locazione intercorsa con la resistente (segnatamente evidenziandosi nel doc. 9 la medesimezza di soggetto, pur a fronte di una diversa denominazione sociale), nonché lo scoppio costituente la fonte dei danni arrecati dalla subconduttrice, tramite il doc. 2 allegato alla citazione. A fronte di ciò, deve condannarsi al pagamento del Controparte_1 risarcimento dei danni, ancora parzialmente insoddisfatto. Infatti, ancorché questi ultimi siano stati causati dall'autoclave utilizzata da nell'immobile locato (così la CTU CP_2 espletata nel procedimento n. 5430/2023 r.g., nonché il doc. 1 allegato alla citazione), stante il rapporto di sublocazione con l'odierna resistente (così il doc. 7 allegato all'atto introduttivo e il doc. 2 allegato alla comparsa), è quest'ultima parte ad essere responsabile solidale per la medesima obbligazione risarcitoria: depongono in tal senso i principi di Cass. Sez. 3, sent. del 04/06/2009, n. 12896, Rv. 608385 – 01, a fortiori valevoli nell'ipotesi di sublocazione, visti, oltre all'art. 1588 c.c., la comune disciplina prevista dall'art. 36 della L. n. 392 del 1978, l'applicabilità di quest'ultima anche per le obbligazioni risarcitorie (come siffatta pronuncia indica), nonché l'osservanza del relativo beneficio dell'ordine, come – quantomeno
- da doc. 5 e 7 allegati all'atto introduttivo.
2.1. Le prospettazioni della resistente circa il processo di verificazione dello scoppio de quo non escludono la responsabilità di detta parte. Premesso che, secondo la CTU espletata, anche a fronte delle pur sollevate osservazioni del CTP, si è concluso che
“con elevata probabilità, lo scoppio è avvenuto perché il portello ha ceduto perché non adeguatamente serrato”, precisandosi che “la dizione “adeguatamente serrato” si riferisce al fatto che durante il processo di impregnazione è venuto meno la forza di serraggio idraulico delle guarnizioni di tenuta superiore e inferiore” e che
“non è stato possibile accertare con certezza il motivo per cui è venuto meno il serraggio;
presumibilmente si tratta di un guasto meccanico al cilindro pneumatico del sistema di apertura e chiusura del portello della macchina o di un guasto elettrico alla elettrovalvola di comando dei cilindri pneumatici” (così pag.
7-8 della CTU), da un lato, non è stato allegato e provato che tali disfunzioni non fossero percepibili da esteriori segni sul
2 macchinario proprio alla data della attivazione e dell'incidente del 04/07/2023, mentre, dall'altro, tale inosservanza degli oneri di allegazione e prova determina un mancato superamento della presunzione relativa di responsabilità, gravante sul conduttore (anche principale e sublocatore) ex art. 1588 c.c. La giurisprudenza su quest'ultima disposizione è, del resto, chiara. La Suprema Corte ha evidenziato che “Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto” (così Cass. Sez. 3, sent. del 05/02/2014, n. 2619, Rv. 629855 - 01), non venendo meno a ciò nella pronuncia di Cass. Sez. 3, sent. del 19/06/2015, n. 12706, Rv. 635774 – 01 dove, anzi, ha avuto modo di ribadire in motivazione come sia onerato il conduttore della “possibilità (…) di provare la derivazione del danno da causa a lui [ed al terzo] non imputabile”.
2.1.1. Quanto indicato al punto 2.1. della presente motivazione non è smentito A. dalla vigenza di una sublocazione, dovendo applicarsi analogicamente alla presenza del subconduttore la disciplina dell'art. 1588, comma secondo, c.c. e, conseguentemente, la giurisprudenza suesposta, B. da Cass. Sez. 3, sent. del 19/06/2015, n. 12706, Rv. 635774 – 01 laddove eccettua la responsabilità risarcitoria nell'ipotesi in cui il terzo faccia un uso della cosa espressamente non consentito o vietato dal conduttore, rimanendo prive di allegazione e prova condotte di questi in tal senso, C. dai controlli mensili dell'autoclave asseritamente posti in essere in base al doc. 6 della resistente, in osservanza della prescrizione manualistica di cui a pag. 88 della CTU, visto che tale documentazione non attesta la situazione esteriore del macchinario successivamente al 09/06/2023, data dell'ultimo esame, e più precisamente nella giornata dell'incidente e dell'ultimo azionamento del 04/07/2023, così non dimostrando se in quest'ultima data si avessero o meno dei percepibili segnali esteriori che avrebbero dovuto portare all'astensione dall'utilizzo del macchinario, tanto più che, ancorché per escludere la presenza di “alcun corpo estraneo”, prima di ogni avviamento è necessario comunque
“[v]erificare la corretta funzione delle ganasce di serraglio della portella”, secondo la relativa manualistica (così pag. 86 della CTU).
2.2. Quanto suesposto rende superfluo trarre ulteriori argomenti di prova dalle note difensive di parte resistente, depositate in data 21/03/2025, laddove, pur evidenziando l'asserita carenza di propria responsabilità, ammettono che “ad oggi – non è stato chiarito in capo a quale soggetto sia da imputare lo scoppio dell'autoclave”, così confermandosi la riespansione della
3 presunzione relativa di responsabilità di cui all'art. 1588 c.c., valevole anche nei casi dubbi.
3. Per quanto attiene alla quantificazione dei danni risarcibili e, più specificatamente, dei pregiudizi arrecati ai beni locati, considerati a) l'esaustività della CTU espletata nel procedimento n. 5430/2023 r.g., in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, anche alla luce di mancanza di prove circa la – dedotta in sede di osservazioni – vetustà di quanto danneggiato, b) la rinvenibilità, a pag. 12 di tale relazione peritale, dei seguenti “costi per il ripristino” di quanto danneggiato:
c) l'intervenuta detrazione, da quest'ultimo ammontare capitale, della cifra già ricevuta di € 126.000,00, secondo quanto indicato a pag. 3 della citazione, d) il limite della domanda ex art. 112 c.p.c. alla richiesta somma capitale di € 92.731,72, oltre interessi su quest'ultima cifra (come di seguito indicati), visto che siffatta disposizione, applicandosi per le singole voci richieste (così, ex multis, Cass. Sez. 3, sent. del 07/05/2021, n. 12159, Rv. 661324 - 01) osta al riconoscimento della non chiesta rivalutazione o di un maggior ammontare di interessi, non venendo meno il principio della domanda solo in ragione dell'orientamento che assume la liquidabilità d'ufficio di questi ultimi accessori;
e) i principi di Sez. Un., sent. del 17/02/95, n. 1712 circa il computo degli interessi come sottoindicati, f) la stima del CTU in data 17/02/2024, g) il tasso degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 della domanda giudiziale del presente giudizio ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024, considerate (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del 2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la
4 posizione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi, (D) l'impossibilità di anticipare la decorrenza ex art. 1284, comma 4, c.c. alla data dell'instaurazione dell'anteriore procedimento a cognizione sommaria, vista la mancanza di una norma indicante la salvezza degli effetti della corrispondente domanda sino all'avvio del giudizio di merito, similmente a quanto sancito dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017 in tema di responsabilità sanitaria, (E) la limitazione della previsione degli interessi convenzionali al solo ritardo nel pagamento di canoni ed oneri accessori dovuti negozialmente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 92.731,72, oltre IVA e contributi previdenziali per come indicati sub b), oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su detta somma complessiva da devalutarsi dalla data del 17/02/2024 di stima del CTU sino alla data dello scoppio del 04/07/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/07/2023 sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo.
3.1. A deconto di tale quantificazione non depone fondatamente l'eccezione, sollevata dalla resistente, di degrado o comunque di vetustà del fabbricato, tenuto in considerazione come non solo lo stesso non è stato indicato in condizioni contestabili sia al momento della stipula della locazione, sia in occasione della conclusione della sublocazione (così rispettivamente doc. 1 e 2 della resistente), ma anche come non è stato osservato l'onere di allegazione e prova sancito dalla giurisprudenza a proposito dell'art. 1590 c.c., secondo la quale, comprovato il deterioramento tra la consegna della cosa locata e la restituzione al termine della locazione (qui conclamato dalla deflagrazione, dalle relative fotografie e dal vaglio peritale), “sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile” (così Cass. Sez. 3, ord. del 15/03/2018, n. 6387, Rv. 648463 - 01). Del resto, la prospettazione di una percentuale di perdita di valore di quanto locato si basa su una stima del tutto unilaterale e priva di elementi tratti dalla fattispecie concreta.
3.2. Un minor importo non può nemmeno essere tratto dall'asserita iniziativa della resistente nello smaltimento dei rifiuti di cui al doc. 8 di tale parte: quest'ultimo documento indica una serie di voci di smaltimento differenti da quelle dei “rifiuti provenienti dalla demolizione”, considerati dal CTU nel proprio computo dei danni risarcibili, e l'interrogatorio formale
5 espletato non ha sovvertito tale conclusione, tanto più dovendosi confrontare la mera “conferma” della relativa circostanza (di cui al primo capitolo di prova orale) con le successive e più puntali precisazioni a chiarimento.
4. Per quanto attiene ai due ratei di canoni impagati fino al rilascio in data 16/03/2024, a fronte del deposito del contratto locatizio, di quanto attestante la sua registrazione, della allegazione di tale inadempimento e della mancanza di eccezioni o prove fondatamente inficianti quest'ultimo, parte resistente deve essere condannata al pagamento di quanto così non corrisposto, senza, tuttavia, considerare l'aggiornamento ISTAT in considerazione della riduzione della domanda, da parte della ricorrente, nelle note difensive depositate in data 20/03/2025, nonché della mancanza di prova di apposite richieste ex art. 32 della L. n. 392 del 1978. Del resto, la clausola di cui all'art. 4, comma secondo, del contratto locatizio, sancente l'automaticità di siffatto aggiornamento, è sostituita automaticamente, ex art. 1339 cc., dalla succitata disposizione normativa: secondo la giurisprudenza, infatti, “L'aggiornamento scatta, dunque, se e in quanto richiesto e, conseguentemente, nella misura richiesta”, perché tale art. 32 detta “solo un limite massimo alla misura dell'aggiornamento richiesto, ma non indica affatto anche un limite minimo né intende determinare in modo fisso e inderogabile la misura dell'aggiornamento in guisa tale da prevederlo quale effetto automatico della mera richiesta di aggiornamento”, cui peraltro si accompagna la prescrizione che “al locatore può essere consentito solo di effettuare una successiva richiesta di aggiornamento del canone, da valere però per i canoni ad essa successivi, non certo per quelli precedenti e già scaduti” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021, Rv. 662414 - 01). Conseguentemente, visti quanto suesposto, la natura di valuta dell'obbligazione de qua, gli interessi convenzionali previsti all'art. 4, la riscuotibilità dei medesimi nei limiti dell'ammontare della domanda degli “interessi legali”, i principi sub g) circa l'esegesi di detta domanda, la previsione negoziale di rate trimestrali anticipate di € 6.250,00, oltre IVA, ed il limite dell'importo capitale della domanda ridotta in € 13.969,13, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 12.500,00, oltre IVA (e, comunque, in misura non maggiore di € 13.969,13), oltre interessi - al tasso previsto all'art. 4 del contratto locatizio, se inferiore a quello legale (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024), altrimenti in quest'ultima misura – sui singoli ratei, oltre IVA, dovuti, dalle date di scadenza di questi ultimi sino al soddisfo.
4.1. La voce de qua, del resto, non è inficiata dall'asserito accordo transattivo sul punto, prospettato dalla resistente: tale allegazione è rimasta priva di ammissibile prova, anche alla luce
6 dell'esito negativo dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ricorrente su tale circostanza.
5. Tenuto in considerazione quanto indicato in quest'ultimo periodo, deve inoltre aggiungersi il risarcimento del danno derivato dall'impossibilità di rilocare il bene per i sessanta giorni necessari per il ripristino dei locali (come computati dalla pag. 12 della CTU) e richiesti in detta misura temporale da parte ricorrente. Pertanto, considerato stavolta il rateo trimestrale del canone nella misura di € 8.457,04, segnatamente comprensiva dell'aggiornamento ISTAT (visto che la posta de qua, da un lato, non è l'obbligazione avente scaturigine dal contratto, bensì il valore locatizio altrimenti ottenibile dall'immobile, mentre, dall'altro, non è stato interessato dalla riduzione della domanda di parte ricorrente), divisa tale cifra per tre e moltiplicato il relativo risultato per due mensilità, delimitato quanto emergente da tale operazione matematica alla richiesta somma di € 5.638,00, esclusa l'IVA in quanto non dovuta per gli importi risarcitori de quibus (così, in tema di occupazione indebita, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22592 del 03/10/2013, Rv. 628098 – 01) e richiamati i principi giuridici di cui alle lettere sopraelencate, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di
➢ € 5.638,00, oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/05/2024 di esigibilità della stessa (due mesi dopo la restituzione dell'immobile) sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo.
6. In ogni caso, i suesposti importi cui è condannata al pagamento la resistente non possono eccedere la domanda della ricorrente - per come interpretata nei termini sopraindicati anche circa i relativi accessori -, visto il limite di cui all'art. 112 c.p.c.
7. Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico della
[...]
esse si liquidano in favore della Controparte_1 Parte_1
considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 e
[...] l'importo delle domande accolte, in € 786,00 per spese vive ed in
€ 12.985,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria
€ 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione del suo svolgimento con una breve discussione), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
7.1. Le spese processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g., seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico della esse si Controparte_1 liquidano in favore della considerati le Parte_1 tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande
7 accolte, l'insussistenza di difese così significativamente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 286,00 per spese vive ed in € 3.827,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva € 992,00, fase istruttoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
7.2. Per le stesse ragioni, le spese di CTU del pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g., liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, seguono la prevalente soccombenza della
[...] e devono essere poste Controparte_1 definitivamente a carico di quest'ultima, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) Accertate e dichiarate le responsabilità e il versamento indicati in parte motiva, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 dei seguenti importi, nei limiti della domanda di quest'ultima parte:
€ 92.731,72, oltre IVA e contributi previdenziali per come indicati a pag. 12 della CTU, oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su detta somma complessiva da devalutarsi dalla data del 17/02/2024 sino alla data del 04/07/2023 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/07/2023 sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo,
€ 12.500,00, oltre IVA (e, comunque, in misura non maggiore di € 13.969,13), oltre interessi - al tasso previsto all'art. 4 del contratto locatizio, se inferiore a quello legale (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024), altrimenti in quest'ultima misura – sui singoli ratei, oltre IVA, dovuti, dalle date di scadenza di questi ultimi sino al soddisfo,
€ 5.638,00, oltre interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'11/10/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo detta data dell'11/10/2024) su tale somma anno per anno da rivalutarsi dalla data del 16/05/2024 sino alla data della lettura del dispositivo, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., sull'importo così complessivamente spettante, dalla data della lettura del dispositivo e sino al soddisfo;
2) Rigetta nel resto;
8 3) Condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio di merito, che liquida in € 786,00 per spese vive ed in € 12.985,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge;
4) Condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese processuali del Parte_1 pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, che liquida in € 286,00 per spese vive ed in € 3.827,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge;
5) Pone le spese di CTU del pregresso procedimento di ATP, n. 5430/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato ed ivi emesso decreto, definitivamente a carico di con i CP_1 Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori;
6) Fissa in 30 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Bergamo, il 15/05/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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