Art. 1.
Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 febbraio 1992, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 , ha durata trentennale dalla prima assegnazione".
Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 19 febbraio 1992, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all' articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 , ha durata trentennale dalla prima assegnazione".