Sentenza 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
Inammissibile
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Commentario • 1
- 1. Sull’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiutiAlessandro Orlandi · https://www.diritto.it/ · 20 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02039/2026REG.PROV.COLL.
N. 04995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4995 del 2025, proposto dalla società Brema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Giuseppe Scuglia e Valentino Peterle, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Domenichelli in Padova, Galleria G. Berchet, n. 8;
contro
il Comune di Monselice, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Farina, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni, n. 29;
nei confronti
della società CC CI S.n.c. di CC CA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, n. 6;
dell’impresa individuale Econea di MA EA e della Cna Padova - Associazione Territoriale di Padova, non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza n. 456 del 2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monselice e della società CC CI S.n.c. di CC CA e C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. NI HI e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società Brema S.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 456 del 2025 di questa Sezione del Consiglio di Stato, pubblicata il 22 gennaio 2025, per il presunto errore di fatto che sarebbe stato commesso “ nella lettura ” dell’art. 193, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, consistito nell’attribuzione a tale disposizione di un “ contenuto totalmente diverso ed, anzi opposto, rispetto al suo tenore letterale ”.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dall’ordinanza adottata dal Sindaco di Monselice (PD) ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, recante l’ordine rivolto al signor EA CA e ai legali rappresentanti della società CC CI S.n.c., in solido con la Brema S.r.l. (società di autotrasporti operante nel settore della logistica e dei trasporti generici non iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) di rimuovere e smaltire 141 “ big bags ” contenenti rifiuti plastici depositati nell’area di proprietà della società CC CI S.n.c.. A fronte dell’adozione di tale ordinanza, la società Brema S.r.l., responsabile del trasporto, ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. Veneto, chiedendone l’annullamento ed evidenziando di aver effettuato il trasporto sul presupposto che si trattasse di “ materia prima secondaria ” e non di rifiuti, come espressamente dichiarato dalla produttrice Replastics S.r.l. nei documenti di trasporto, sui quali aveva fatto affidamento.
Il T.a.r. Veneto, con la sentenza n. 873 del 2023, ha respinto il ricorso ritenendo sussistente la responsabilità della società ricorrente in virtù del principio della “ responsabilità condivisa ” nella gestione dei rifiuti.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Brema S.r.l. e questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 456 del 2025, ha respinto l’appello, osservando che il trasportatore, pur non essendo autorizzato al trasporto di rifiuti, ha comunque l’obbligo di adottare una diligenza rafforzata, in conformità con il principio di responsabilità condivisa che impone a tutti i soggetti coinvolti di verificare la natura del materiale trasportato. Nel caso di specie, peraltro, la dizione “ PVC triturato ” era generica e non sufficiente a escludere la qualifica di rifiuto e, in ogni caso, mancavano le certificazioni UNI e i controlli sulle big bags , sicché la dichiarazione del produttore non era chiara e non poteva essere considerata idonea a esonerare da responsabilità il trasportatore, che avrebbe dovuto acquisire la documentazione tecnica e verificare l’autorizzazione del mittente.
L’ordinanza comunale, inoltre, è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base del verbale del NOE dei Carabinieri e delle analisi dell’ARPAV, che hanno accertato la natura di rifiuti e la pericolosità del materiale, mentre le contestazioni dell’appellante sono state considerate generiche e prive di prova.
4. A fronte della pronuncia della sopra richiamata sentenza di questa Sezione n. 456 del 2025, la Brema S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui ne ha chiesto la revocazione per un asserito errore di fatto.
Più precisamente, con l’unico motivo di ricorso rubricato “ Errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 193, co. 17, del D. Lgs. 152/2006 ”, la Brema S.r.l. ha sostenuto che il Consiglio di Stato sia incorso in un errore di fatto “ nella lettura ” dell’art. 193, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, secondo la ricorrente, la norma “ lungi dallo stabilire un obbligo di verifica in capo al trasportatore, sancisce un principio di non responsabilità del trasportatore autorizzato per quanto riguarda i contenuti del documento di trasporto e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, salvo che per le difformità riscontrabili con la comune diligenza. Tale principio è diametralmente opposto a quanto affermato dal Collegio nella sentenza impugnata, che ha erroneamente letto la disposizione, attribuendole un contenuto totalmente diverso, ed anzi opposto, rispetto al suo tenore letterale La sentenza ha infatti attribuito alla norma un obbligo di verifica in capo al trasportatore, mentre il testo letterale stabilisce esattamente il contrario: il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel documento di trasporto, salvo difformità immediatamente riconoscibili con la comune diligenza ”. Conseguentemente, ad avviso della società Brema S.r.l., se la norma fosse stata correttamente interpretata, “ il ragionamento del Cds sarebbe risultato completamente diverso ”, in quanto, se il trasportatore autorizzato – come tale dotato di competenze specifiche e iscritto al relativo Albo – non risponde del contenuto del formulario, a maggior ragione non dovrebbe risponderne un trasportatore non autorizzato come Brema S.r.l. “ che ha trasportato materiale qualificato e documentato come non rifiuto ”. Tale errore, inoltre, secondo l’appellante, avrebbe inciso in modo determinante sull’intera motivazione della sentenza e da tale svista sarebbero derivate “ ulteriori distorsioni ”.Sotto un diverso profilo, infatti, la società ricorrente ha sostenuto che il Consiglio di Stato non avrebbe adeguatamente considerato la “ peculiare posizione ” della società, che non è “ un operatore del settore dei rifiuti ” ma un’impresa “ di autotrasporti che opera nel settore della logistica e dei trasporti generici ” e ha altresì contestato l’applicazione concreta del principio della “ responsabilità condivisa ” nella gestione dei rifiuti.
5. Si è costituita in giudizio la società CC CI S.n.c., facendo presente di essere estranea al giudizio conclusosi con la sentenza n. 456 del 2025 e rimettendosi alle decisioni del Collegio.
6. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Monselice, eccependo l’inammissibilità del ricorso per revocazione per violazione dell’art. 106, comma 1, c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. in ragione della “ totale insussistenza ” di alcun vizio revocatorio riconducibile all’errore di fatto e richiamando gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato sul punto.
7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 – reputa che il ricorso per revocazione sia inammissibile per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.
7.1. In primo luogo, occorre rilevare che, nel caso di specie, la società ricorrente non ha prospettato un errore di fatto, ma ha sostanzialmente censurato l’interpretazione dell’art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 accolta dal Consiglio di Stato con la sentenza oggetto di revocazione e, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio successiva al risalente precedente citato dalla Brema S.r.l. (ossia Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 1358), l’errore di fatto revocatorio non può riguardare l’attività di interpretazione delle norme di legge; in questo senso, cfr. ex multis , da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4460, secondo cui: “ si deve ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, l'errore revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. investe l'attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, e non può coinvolgere l'attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, rispetto ai quali sono astrattamente configurabili solo errori di diritto che non possono essere denunciati mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento ”. Nel medesimo senso, d’altronde, si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno chiarito quanto segue: “ Deve, perciò, essere ribadito il consolidato principio in base al quale il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione ” (Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2024, n. 29571). Infine, per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si vedano anche Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2025, n. 2576 e Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2025, n. 1906.
7.2. In secondo luogo, il ricorso è inammissibile anche per un’ulteriore e autonoma ragione, essendo ravvisabile un’evidente violazione del principio di autosufficienza, poiché in sede rescissoria non sono state riproposte le censure formulate con l’atto di appello, dal momento che la società ricorrente si è limitata a un richiamo del tutto generico. Sul punto, il Collegio ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui “ nel giudizio di revocazione non è sufficiente un mero richiamo ai motivi contenuti nell'atto di appello senza riformularli specificamente, in quanto il ricorso risulterebbe comunque privo del requisito della c.d. autosufficienza ” (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8355); in senso analogo, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6073, secondo cui nel giudizio di revocazione non è sufficiente “ un mero richiamo ai motivi contenuti nell'atto di appello senza riformularli specificamente ”, in quanto il ricorso risulterebbe comunque “ privo del requisito della c.d. autosufficienza ”.
7.3. Le considerazioni che precedono sono di per sé dirimenti ai fini dell’inammissibilità del ricorso per revocazione, ma va comunque rilevato che il citato art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede espressamente che il trasportatore debba effettuare una verifica secondo la “ comune diligenza ”, in quanto dispone che, nella compilazione del formulario di identificazione, questi non sia responsabile “ per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza ”. Tale disposizione esclude, quindi, la responsabilità del trasportatore a meno che non sia configurabile la violazione della comune diligenza, in piena conformità con i principi affermati dalla sentenza della cui revocazione si tratta, la quale, nel caso di specie, ha per l’appunto ravvisato una violazione dell’ordinaria diligenza da parte della Brema S.r.l..
8. Dalle considerazioni che precedono, discende, dunque, l’inammissibilità del ricorso per revocazione.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con la conseguente condanna della Brema S.r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del Comune di Monselice, potendo, viceversa, essere compensate nei confronti della CC CI S.n.c., che si è limitata a far presente la propria estraneità al giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Brema S.r.l. alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti del Comune di Monselice, che liquida in euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e le compensa nei confronti della CC CI S.n.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
NI HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI HI | NC RI |
IL SEGRETARIO