Sentenza 5 maggio 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/05/2025, n. 8652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8652 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11082 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione -OMISSIS- della Commissione Centrale ex art. 10 legge n. 82/1991, notificata il successivo 09/08/24;
della nota -OMISSIS- n. -OMISSIS-/H.4/ll Sez./NC, della circolare 06/03/19 n. -OMISSIS-/H.4/Sez.2^/1739/19/NC e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota informativa relativa all’applicabilità dell’istituto della capitalizzazione delle misure assistenziali del Ministero dell’Interno, Dipartimento di PS, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Centrale di Protezione,
nonché per la condanna della PA all’ostensione e consegna degli atti richiesti in accesso con le istanze 20/08 e 30/08/24;
-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\10\2024:
per l’annullamento, nei limiti del proprio interesse,
della deliberazione -OMISSIS- della Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/1991 (notificata il successivo 09/08/24);
della nota -OMISSIS- n. -OMISSIS-/H.4/II Sez./NC, della circolare 06/03/19 n. -OMISSIS-/H.4/Sez.2^/1739/19/NC, di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, tra cui la nota informativa relativa all’applicabilità dell’istituto della capitalizzazione delle misure assistenziali del Ministero dell’Interno Dipartimento di PS, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Centrale di Protezione,
nonché la condanna della PA all’ostensione e consegna degli atti richiesti in accesso con le istanze 20/08 e 30/08/24.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, collaboratore di giustizia, impugna la delibera in epigrafe della Commissione centrale che, nella riunione del -OMISSIS-, ha statuito “ di erogare al collaboratore della giustizia -OMISSIS- e al suo nucleo familiare una somma pari alla capitalizzazione delle misure di assistenza percepite, riferita al periodo di cinque anni, per agevolarne il reinserimento sociale, a condizione che il medesimo si intesti l’immobile in quanto sono stati accertati a suo carico debiti elevati verso l’Erario ”.
In data 18 maggio 2024 era stato inoltrato alla Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/91, il progetto di reinserimento socioeconomico lavorativo presentato dall’odierno ricorrente, il quale, già all’atto della formulazione dell’istanza, ha manifestato l’intendimento di intestare il cespite alla convivente -OMISSIS-.
Nella circostanza, tuttavia, la formulazione dell’istanza volta ad intestare a “terzi” il cespite in acquisizione ha posto in risalto che l’intendimento sotteso alla richiesta fosse quello di eludere i diritti di terzi creditori, sottraendo il bene immobile a possibili atti esecutivi.
All’atto della notifica della predetta delibera, avvenuta in data 9 agosto 2024 l’interessato, seppur dichiarando di firmare “il presente atto senza acquiescenza né rinuncia alcuna”, ha inteso comunque presentare, in data 20 agosto 2024, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, istanza di remissione del debito derivante da spese di giustizia per la quota a ciò riconducibile dell’importo complessivo dell’esposizione debitoria.
2.- Egli impugna la delibera per i seguenti motivi:
I. violazione e falsa applicazione artt. 22 e ss. legge n. 241/1990; violazione artt. 24 e 113 Cost. ;
II. violazione e falsa applicazione art. 13, comma V, L. n. 82/1991 e art. 10, commi 14 e 15 del D. M. Interno 23/04/04 n. 161. Falsa applicazione art. 48Bis DPR n. 602/1973; violazione art. 1243 cc, sviamento.
3.- Con motivi aggiunti deduce poi:
III. falsa applicazione art. 48 Bis DPR n. 602/1973, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione art. 3 c.4-5 D.M. 40/2008;
IV. falsa applicazione art. 48 Bis DPR n. 602/1973, sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione art. 13, comma V, L. n. 82/1991 e art.10, commi 14 e 15 del D. M. Interno 23/04/04 n. 161; sviamento.
4.- Si è costituita l’amministrazione con la difesa erariale, che deposita memoria e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
La causa è stata discussa all’udienza del 25 marzo 2025 ed è passata in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
Afferma il ricorrente che l’art. 48 bis DPR 602/1973 non prevede alcun diritto del soggetto pubblico erogante somme in favore di un debitore di altri enti pubblici di compensare il credito del privato col (presunto) debito dello stesso, ma solo la possibilità di “sospendere” il pagamento e segnalare “.. la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione...”.
La scelta del Ministero di operare la compensazione credito – debiti andrebbe oltre il dato normativo perché:
- da un lato assume carattere definitivo, non risultando menzione del fatto che la mancata erogazione è solo temporanea e strumentale all’esercizio del potere di esazione da parte del soggetto competente che non è il Ministero dell’Interno né la Commissione Centrale ex art.10 legge15/03/1991 n. 82;
- dall’altro esercita un potere che la legge non gli riconosce e quindi si pone al di là della legge cui assume di dare attuazione.
La circostanza è rilevante secondo il ricorrente in quanto il carattere definitivo della mancata erogazione delle somme priva il creditore dello Stato del diritto di difesa nelle sedi competenti e comprende crediti che possono anche essere non più dovuti.
Il ricorrente richiama poi l’art. 3, commi 4 e 5 D.M. 18/01/08 n. 40, che prevede la sospensione del pagamento per un termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione da parte di Agenzia del debito nei confronti dello Stato, decorso il quale “...il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”. Nel caso tale termine è spirato, sicchè il ricorrente ha diritto al pagamento dell’intera somma liquidatagli.
Sostiene infine che la natura e la finalità del contributo di mantenimento riconosciuto al collaboratore di giustizia e, quindi la sua capitalizzazione al termine della collaborazione quale contributo non rientrano tra i ‘pagamenti’ soggetti alla procedura di cui all’art. 48 bis (e, per vero, non lo è stato sino ad un recente passato) né è rinvenibile alcuna norma che -direttamente o indirettamente – costituisca valida base normativa per l’applicazione dell’art. 48 bis a tali pagamenti.
6.- L’Avvocatura dello Stato resiste e ritiene il ricorso nel merito infondato in quanto ai sensi dell’art. 48 bis Dpr 602/1973 i “soggetti pubblici”, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 5.000 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La richiesta viene effettuata tramite il servizio di verifica inadempimenti, al fine di controllare se il beneficiario del pagamento risulti moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 5.000 euro. L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. Qualora risulti che il soggetto beneficiario non sia inadempiente oppure l’Agente della Riscossione non fornisca alcuna risposta nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, il pagamento potrà essere effettuato da parte della Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui venga riscontrata la presenza di inadempienze, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare alla Pubblica Amministrazione:
- l’ammontare del debito per il quale si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti;
- l’intenzione di provvedere alla notifica dell’ordine di versamento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 (c.d. “pignoramento presso terzi”).
In tal caso, l’amministrazione deve sospendere il pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’Agente della Riscossione e per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione. Se durante il suddetto periodo di sospensione e prima della notifica dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che facciano venire meno l’inadempimento o ne riducano l’ammontare, l’Agente della Riscossione lo comunica alla P.A., indicando l’importo che quest’ultima può erogare al beneficiario. Decorsi i 60 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la P.A. provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.
La difesa erariale chiarisce ancora con memoria che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 1° marzo2018 ha ridotto da € 10.000,00 ad € 5.000,00 il limite minimo di importo dei pagamenti da cui deriva l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di applicare le previsioni di cui all’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, che richiedono la preventiva verifica della regolarità fiscale di cui all’art. 80 comma 4 del D.lgs.50/2016 ed aggiunge che peraltro non è pertinente il richiamo all’art. 3 c. 4 e 5 del DM 40/2018.
7.- Ritiene il Collegio che le censure, che sono qui trattate unitariamente, sono infondate.
Le censure poste a fondamento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti partono dal presupposto che nella fattispecie la Commissione ex art. 10 legge 82/1991 abbia condizionato l’erogazione della capitalizzazione al previo pagamento dei debiti tributari gravanti sulla parte ricorrente operando, in tal modo, un’inammissibile compensazione non prevista dalla normativa vigente.
Tale presupposto, però, non risulta veritiero in quanto, allo stato, nessuna compensazione è stata operata direttamente dalla Commissione Centrale, che si è limitata ad imporre l’intestazione del cespite al collaboratore quale beneficiario della misura assistenziale erogabile dallo Stato a garanzia dei “terzi” creditori, lasciando alle parti del rapporto obbligatorio (debitore esecutato e Agenzia delle Entrate) la gestione delle esposizioni debitorie.
8. L’intestazione del cespite direttamente a favore del collaboratore, poi, risulta coerente con la finalità di reinserimento sociale, a favore dello stesso, cui è preordinata la cd capitalizzazione ex art. 13 c. 45 legge 82/1991, finalità che potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale intestazione a terzi dei cespiti acquistati con il contributo statale; ne deriva l’infondatezza della censura rubricata sub V nel ricorso per motivi aggiunti la quale, per altro, parte dal non condivisibile presupposto per cui il provvedimento avrebbe operato già, a monte, la compensazione.
9.- In ordine all’istanza di accesso agli atti richiesti dal ricorrente deve ritenersi che la domanda non è fondata, atteso che si tratta di documenti che sono già nella piena disponibilità dell’interessato, con riguardo ai debiti verso lo Stato, come confermato dall’elenco di cartelle esattoriali prodotte dal -OMISSIS- in sede di istanza di remissione delle spese di mantenimento in luogo di pena.
10.- Le ragioni esposte conducono alla reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
11.- Le spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda e del quadro normativo, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.