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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BARNESCHI GIANLUCA,
APPELLANTE
E
(c.f. , domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIALE REGINA MARGHERITA, 22 - 00100 ROMA, presso lo studio dell'avv. CELI FEDERICA, che lo rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 86/2022 emessa dal Tribunale di Velletri in data 17/01/2022.
Conclusioni dell'appellante: “previa -se ritenuto rilevante e nei limiti dell'interesse- disapplicazione incidentale “in parte qua” delle illegittime r.g. n. 1 disposizioni del presupposto regolamento del Controparte_1 approvato con delibera 10/2003 e successivamente modificato, riformare integralmente la sentenza n. 86/2022 del Tribunale Civile di Velletri, che ha rigettato la domanda di accertamento negativo e dunque:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della appellante, nonché l'inesistenza di ogni e qualunque presupposto e, conseguentemente, la non debenza, in relazione all'avviso del
[...]
di pagamento, datato 31 marzo 2015, prot. 8119, con il CP_1 quale il Comune la invitava al pagamento della somma di € 517,46, asseritamente relativa a canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e contemporaneamente imposta comunale sulla pubblicità (i.c.p.);
2) conseguentemente, condannare l'appellata al pagamento di tutte le spese e gli oneri, oltre i.v.a. e c.p.a. e accessori, come per legge del doppio grado di giudizio“.
Conclusioni dell'appellata: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 86/2022 del Tribunale di Velletri per i motivi tutti di cui al presente atto;
in via principale rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
[... perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.86/2022 resa dal Tribunale di Velletri;
in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, si insiste nella richiesta di ammissione delle prove già articolate nella memoria ex art. 183 c. VI n.
2 cpc, nel giudizio di primo grado, richiesta reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e poi nella comparsa conclusionale, con vittoria di spese e del compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge“.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: « […] il contenzioso trae origine dalla richiesta del , che chiede pagamento del Controparte_1
C.O.S.A.P. da editore radiofonico, non proprietario di beni nell'area in
r.g. n. 2 questione (area indicata come tutt'altro che pubblica); da cui asserita carenza di legittimazione passiva e attiva in ordine alla richiesta.
La opponente dichiarava di esercita la radiodiffusione sonora circolare in virtù di concessione: i programmi della sua emittente erano peraltro trasmessi da decenni nella zona di Roma e limitrofe da impianti di titolarità terza, operanti da area di proprietà privata in virtù di specifici strumenti contrattuali, in Monte Cavo Vetta (nel Comune di CP_1
.
[...]
Tale sito, utilizzato per il 75% delle trasmissioni destinate all'area dell'Urbe e limitrofe, in quanto di proprietà privata, è interamente recintato e interdetto alla pubblica frequentazione: l'intera zona, inoltre, è soggetta a servitù e ulteriori divieti di accesso, data l'esistenza di istallazioni militari.
Sicché, “de jure et de facto”, l'area non era, né tampoco poteva qualificarsi pubblica, ai fini di quanto previsto dalla normativa rilevante ai fini del giudizio che c'intrattiene.
Viceversa l'ente comunale, senza neanche accertare la titolarità delle strutture ipoteticamente attuanti l'occupazione, ed ignorando la situazione esistente dagli anni '70 del precedente secolo, aveva inizialmente richiesto il pagamento del COSAP solo ad alcuni dei soggetti i cui programmi vengono meramente irradiati da Monte Cavo.
Tra di essi la opponente, che riceveva avviso di pagamento COSAP, datato 31 marzo 2015, prot. 8119, con il quale il Comune la invitava al versamento della somma di € 517,46, quale canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ed anche a titolo di imposta comunale sulla pubblicità
(i.c.p.). Secondo tale avviso, la richiesta afferiva a spazi ed aree pubbliche di immobile sito in via Autostrada – Montecavo n. 1 (testualmente:
“COSAP EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI – SUP. MQ 1 – TARIFFA
MQ 516,46. TOTALE DENUNCIA 516,46”). Si costituiva il CP_2
[... n. 3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 CP_1
““piaccia alla giustizia del Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale e nel merito rigettare le domande proposte dalla perché infondate in fatto ed Parte_1
in diritto, e per l'effetto confermare l'avviso di pagamento Cosap 2015 in oggetto;
in via gradata accertare e dichiarare che la Parte_1
ha occupato territorio nel Comune di e per l'effetto CP_1
condannarla al pagamento della complessiva somma di €. 516,46 oltre spese sostenute ed interessi legali dal 30.04.2015, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito “[…] a) rigetta le domande proposte dalla nei confronti del Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in euro 1.000,00, oltre rimborso CP_1
forfettario, cpa e iva come per legge;
c) pone definitivamente a carico dell'attrice il compenso del CTU…”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]la domanda proposta dalla non Parte_1
è fondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Deve ritenersi acclarata l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'attrice, usufruendo la stessa del manufatto insistente su area di proprietà del Comune.
Tale circostanza è stata accertata, oltreché dal sopralluogo eseguito il
31.01.2002 dal Geom. , anche dalla relazione di servizio Parte_2 effettuata dal Maresciallo e dal Maresciallo Persona_1 [...] del Corpo di Polizia Locale del Comune di;
Per_2 CP_1 relazione confermata poi dalla certificazione del 13.05.2014 rilasciata dal
Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di CP_1
L'analisi coerente, logica e priva di contraddizioni effettuata dal CTU nominato nel corso del giudizio ha confermato che l'area su cui sorge il
r.g. n. 4 manufatto “de quo” è, ed è stata, strada pubblica e, come tale, la titolarità ricade in capo al . Controparte_1
Il CTU chiarisce nel suo elaborato, al quale il Tribunale ritiene di dover fare riferimento, che: “l'area ove ricadono i manufatti ricade oggi sulla particella 1188 del foglio 11 di superficie complessiva 124 mq. qualificata ENTE URBANO. Al catasto Fabbricati la medesima particella non è censita. La visura storica di questa particella, chiarisce che la stessa deriva dalla particella 841 in virtù del tipo mappale del 17/07/1991, ed ancor prima del tipo mappale del 25/01/1991. L'analisi di questi documenti, come si dirà meglio infra, chiarisce la qualifica di viabilità pubblica delle aree ove insiste il manufatto in argomento.
E' evidente poi come non ci sia soluzione di continuità tra il pianoro in argomento e la viabilità coincidente con l'antica strada romana oggi catastalmente denominata Antica strada Consolare via Numiliis;
così come il medesimo percorso continua, ininterrotto, a formare un anello
(altimetricamente sostanzialmente pianeggiante) intorno alla cima del promontorio (forse coincidente, si ipotizza, con la sommità del percorso sacro risalente ad epoca romana)…. Non risulta che vi sia stato alcun assenso da parte del alla cessione della strada Controparte_1 pubblica comunale alla Leasing Immobiliare, società che cedeva la proprietà alla I.D.A. quanto al complesso immobiliare sito in CP_1
comprensivo della strada di accesso alla proprietà. La non
[...] appartenenza della strada Consolare via Numiliis al Demanio dello Stato risulta anche dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia del Demanio in data 16.04.2019, prot. 2019/4343. …. Anche con riferimento all'altro quesito proposto il CTU ha confermato la corretta quantificazione del canone richiesto, richiamando il contenuto del comma 3 dell'articolo 13 del succitato regolamento comunale, che prevede un canone minimo € 516,46 per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi».
a proposto appello. Parte_1
Il ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e r.g. n. 5 repliche.
§ 1. — MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2. — L'appello contiene unico motivo:
“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 63, D.
LGS. 446/1997, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2697 E 2700 C.C., -115 COMMA II E 116 C.P.C. E 111
DELLA COSTITUZIONE”.
Vi si esponeva come la parte opposta non avrebbe dimostrato -come le incombeva - che l'area in questione appartenesse al proprio demanio, o al proprio patrimonio indisponibile.
Nella vicenda che ci occupa si verificava infatti la compresenza della carenza di legittimazione attiva (per carenza dei requisiti di legge) e della carenza di legittimazione passiva (per estraneità della intimata).
Ciò risultava irrimediabilmente ostativo alle pretese, dato quanto costituito ex art. 63, D. Lgs. 446/1997, e sarebbe bastato all'accoglimento della domanda attorea in primo grado (come affermato anche da altre sentenze dello stesso Tribunale di Velletri, nn. 223-224-352-1720/2018,
1010-1499/2021, allegate).
Tale norma, infatti, vincola l'applicazione del COSAP alla appartenenza del bene oggetto di occupazione al “demanio o patrimonio indisponibile” dell'ente che pretende il pagamento del canone. (ex plurimis:
Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 14133/2002 e l'ordinanza 17296/2019):
1.Sostiene la appellante, quanto al presupposto oggettivo, che si erano espresse sul punto le sentenze 223-224/2018 dello stesso Tribunale Civile di Velletri, rese a definizione di giudizi afferenti identica fattispecie: “Nel merito, alcuna efficacia privilegiata rivestono gli atti di accertamento della
Polizia Locale di Infatti l'art. 2700 c.c. circoscrive CP_1
l'efficacia sino a querela di falso dell'atto pubblico alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Conseguentemente le valutazioni circa la natura pubblica dell'area di
r.g. n. 6 cui si controverte effettuate dalla polizia locale, non possono ritenersi assistite da alcuna fede privilegiata. Ai fini della decisione necessita, quindi, verificare l'appartenenza o meno delle aree oggetto delle richieste di corresponsione della Cosap, al ”. Controparte_1
È pertanto evidente dal disposto letterale come l'ente possa imporre il pagamento del canone solo per i beni ricompresi nel proprio demanio o patrimonio indisponibile. È ben vero che la norma sopra citata consente anche l'imposizione di un canone per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, purché, peraltro, l'occupazione riguardi “tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti”. Nel difetto, quindi, di tutte le condizioni di legge, non risultando pur nella diversità delle conclusioni tratte dai tre consulenti che le aree siano comprese nel demanio o nel patrimonio indisponibile del di ovvero situate CP_1 CP_1
comunque all'interno del centro abitato, l'imposizione di un canone concessorio per il loro utilizzo appare ingiustificata.
Ne consegue l'accoglimento della domanda d'accertamento negativo formulata dall'appellante ed il rigetto della subordinata riconvenzionale di parte convenuta, con relative conseguenze sull'aggravio delle spese di causa e di consulenza”.
La sentenza di prime cure meritava dunque riforma per aver superficialmente presupposto che siano assoggettate al COSAP le occupazioni di qualunque area (in ipotesi) pubblica e non solo di quelle solamente appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente locale.
2.E quanto al presupposto soggettivo afferma la medesima appellante che, come emerge anche nella circolare n. 32 in data 28 febbraio 2000 del
Ministero delle Finanze, “i soggetti tenuti al pagamento del canone devono essere esclusivamente individuati nelle aziende che effettuano in concreto le occupazioni in questione, vale a dire quelle nei cui confronti vengono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione. Non possono considerarsi assoggettate al canone le aziende che utilizzano cavi,
r.g. n. 7 condutture e qualsiasi altro manufatto la cui occupazione è realizzata da altre società che, in forza di apposite convenzioni, ne consentono l'uso a terzi, i quali non sono tenuti al pagamento del canone perché non si rinviene nei loro confronti il presupposto giuridico che ne legittima
l'applicazione”. Tutta l'area di Monte Cavo, utilizzata per le trasmissioni degli impianti radiotelevisivi, gestita e contrattualizzata dalla società
I.D.A., era quindi di proprietà privata e d'impossibile fruizione pubblica, essendo interamente recintata, di impossibile accesso ai non autorizzati. Per accedervi infatti è necessario sottoporsi ad identificazione presso i responsabili della sorveglianza, delegati della , che limitano CP_3
l'ingresso alla via d'accesso tramite apposita sbarra.
§ 3. — L'appello è fondato.
2.Si ritiene invero fondato il motivo di gravame attinente al presupposto soggettivo per la applicazione del canone, il che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, esimerebbe la Corte dalla disamina del motivo antecedente, relativo alla natura giuridica dell'area su cui insistono i manufatti per cui è causa.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene.
Ed invero, “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art.31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un
“quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione
r.g. n. 8 all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”; in tale contesto, “appare irrilevante la fruizione dei benefici di tale attività da parte di altri soggetti in forza dei più svariati rapporti giuridici;
tale circostanza determinerebbe, se presa in considerazione, una moltiplicazione esponenziale dei soggetti passivi «fruitori» di una sola occupazione e finirebbe, paradossalmente, con il coinvolgere addirittura il consumatore utente finale, che in ultima analisi fruisce del servizio prestato”.
Per l'effetto, “chi beneficia, ai titoli più svariati, del risultato dell'attività espletata da chi occupa lo spazio pubblico e intrattiene il rapporto di concessione con la Pubblica Amministrazione” (o qui il rapporto di presunta concessione conseguente all'occupazione abusiva)
“appare del tutto estraneo alla relazione materiale con il bene pubblico, assoggettato attraverso la concessione ex art.823 cod. civ. all'esercizio di diritti a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti per legge;
tale circostanza determinerebbe, se presa in considerazione, una moltiplicazione esponenziale dei soggetti passivi “fruitori” di una sola occupazione e finirebbe, paradossalmente, con il coinvolgere addirittura il consumatore-utente finale che in ultima analisi fruisce del servizio prestato” (così Cass. ord., 17296 del 27/06/2019).
§ 4. — Tali principi, condivisi da questa Corte (già con la propria sentenza n.2800/24, tra le stesse parti e su analoghe questioni), conducono nel caso di specie a ritenere il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante rispetto alla pretesa impositiva.
Non è controverso tra le parti che non sia Parte_1
proprietaria del box n. 6 e del traliccio n. 8, la cui ubicazione sul suolo
(asseritamente) pubblico costituisce il presupposto impositivo della pretesa r.g. n. 9 creditoria vantata da nei confronti dell'appellante. CP_1
Il dato risulta in primo luogo dal contratto di locazione intercorso tra l'odierna appellante e la società in data 1 giugno 2001, in forza CP_3
del quale la locatrice IDA, dichiarandosi proprietaria di un'area in Monte
Cavo Vetta, dava atto che sulla stessa insistevano numerosi “installazioni radio televisive costituite da tralicci in ferro, antenne radiotelevisive e ripetitori”, manufatti dalla stessa installati “in loco” precedentemente alla sottoscrizione del contratto di locazione e di sua proprietà; tanto premesso, la suddetta società concedeva in godimento a “quota Parte_1
parte del prefabbricato distinto con il N. 6… oltre l'utilizzo del traliccio posto in prossimità del detto fabbricato” , dando espressamente atto del fatto che tali manufatti erano utilizzati anche da altri emittenti per le relative trasmissioni (si rimanda al documento C del fascicolo di primo grado di . Parte_1
Tanto premesso in fatto, in applicazione dei principi esposti, deve ritenersi che il soggetto passivo della Cosap non sia individuabile nell'odierna appellante. non è come detto il soggetto che ha Parte_1
originariamente realizzato le strutture irradianti, per effetto delle quali si è realizzata l'abusiva occupazione di suolo (asseritamente) pubblico, che erano preesistenti rispetto alla concessione del loro utilizzo in suo favore.
Tale soggetto non appare dunque potersi ritenere la concessionaria “di fatto” del bene pubblico, posto appunto che, parafrasando la richiamata pronuncia della S.C., non si tratta del soggetto che ha instaurato “la relazione materiale con il bene pubblico”, ma di soggetto che ha beneficiato a posteriori, in forza di un rapporto obbligatorio con l'originario occupante, “del risultato dell'attività espletata da chi occupa lo spazio pubblico” ritraendone tra l'altro il relativo beneficio economico, e cioè il corrispettivo della concessione in godimento dei manufatti alle varie r.g. n. 10 emittenti radiotelevisive che li utilizzano per le rispettive trasmissioni.
In altro termini, si ritiene che il soggetto passivo dell'imposizione sia il soggetto che ha posto originariamente in essere l'occupazione di suolo pubblico, restando poi irrilevante, a tal fine, il fatto che il bene cui inerisce l'occupazione sia stato successivamente concesso in godimento a terzi, ad esempio in forza di un contratto di locazione (come nel caso specie), a titolo derivativo e sulla base di pattuizioni “inter partes” cui l'amministrazione è estranea (in argomento, Cass., 27.7.2012, n. 13482; nello stesso senso, seppure con riguardo alla Tosap, Cass., 21.12.2007, n.
27049).
La S.C.C., con ordinanza 17296/19 ha così osservato in caso analogo, sempre relativo ad impianto tele/radiofonico di proprietà di un soggetto, ma utilizzato da altro soggetto, in assenza di contratto o concessione all'uopo:
“….
7. Il presupposto del canone così quantificato è, anche nell'ambito della norma in analisi, la realizzazione di occupazioni permanenti di spazi pubblici, mediante cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Deve pagare il Cosap, cioè, chi realizza l'occupazione e quindi assume di diritto o di fatto la veste di concessionario all'uso speciale ed esclusivo del bene pubblico.
8. Il ricorrente, infine, sostiene che la diversa natura giuridica della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del Cosap
(puntualizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite n.61 del 7/1/2016) non determinava alcuna conseguenza, visto che comunque tanto il canone, quanto la tassa, sono basati sul medesimo presupposto di fatto, ossia
l'occupazione di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile [….]”.
La conclusione è del resto congruente con la considerazione che gli stessi manufatti concessi un uso ad , ovvero, come detto, il box 6 e Parte_1 traliccio n. 8, ubicati in Monte Cavo Vetta, sono utilizzati da numerose r.g. n. 11 altre emittenti per le rispettive esigenze. Il dato, oltre che dal contratto di locazione sopra menzionato, risulta dalla svolta c.t.u. del primo grado, dalla quale emerge che tutti i prefabbricati ed i tralicci insistenti nell'area per cui
è causa (e per quanto qui interessa, quelli di cui al n. 6 ed 8) sono stati concessi in uso ad una pluralità di emittenti, che utilizzano contemporaneamente i suddetti manufatti per le rispettive trasmissioni radiotelevisive, dal che pure discende la conclusione dell'incongruenza di addebitare ad una sola di esse (per l'intero) il corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area che il assume essere di sua proprietà. CP_1
L'uso del manufatto edificato su suolo asseritamente pubblico, dunque, non è affatto “esclusivo”, in capo all'odierna appellante, come invece ritenuto dalla S.C. al fine dell'individuazione del rapporto di concessione “di fatto” con l'ente pubblico, il che pure concorre a sostenere l'interpretazione qui prospettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che difetti il presupposto soggettivo necessario ai fini dell'imposizione del canone, posto appunto che il soggetto che ha realizzato materialmente l'occupazione dell'area e che è proprietario dei relativi manufatti, e che dunque potrebbe in ipotesi assumere la veste di concessionario presunto dell'uso, non è l'odierna appellante.
1.Ma anche quanto all'ulteriore motivo di gravame, costituito dall'accertamento della natura non patrimoniale o demaniale pubblica dell'area di sedime delle installazioni in oggetto, si rileva che una recente sentenza della Suprema Corte resa in caso analogo relativo ad una altra emittente radiofonica (la n.29455 del 26.12.2024.), ha statuito che
“il non può richiedere il pagamento Controparte_1 del COSAP agli editori radiofonici per l'uso di Monte Cavo Vetta, un sito di proprietà privata cruciale per la trasmissione radiotelevisiva. posto nel territorio del Comune di in località Monte Cavo CP_1
Vetta, dal quale gli impianti radiotelevisivi servono un'area di circa 5.000.000 utenti… Da un quarantennio la società privata proprietaria dell'area (proprietà confermata anche da specifiche e risalenti sentenze di Cassazione) aveva definito con i vari soggetti utenti e/o manutentori, contratti di locazione per l'utilizzo dei box e dei tralicci multiutenti sui quali si trovano gli impianti d'antenna… L'accoglimento del primo motivo di ricorso, sopra indicato aveva reso inutile l'esame dei plurimi ulteriori.”.
r.g. n. 12 Dopo pronunciamenti alterni in primo e secondo grado, la Cassazione – per la prima investita della questione- in accoglimento del ricorso della società titolare di un'emittente radiofonica nazionale, ha stabilito infatti che la richiesta del non fosse fondata, non avendo l'ente stesso CP_1 provato la decisiva appartenenza delle aree in questione al demanio comunale o al proprio patrimonio indisponibile.
Anche in relazione all'ulteriore presente motivo di gravame, il presente appello deve considerarsi fondato.
Spese di lite dei due gradi secondo soccombenza, come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n.4182/2022, R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiara la non debenza, da parte di Parte_1
delle somme richieste nei suoi confronti dal per i Controparte_1
titoli di cui è causa;
2. condanna l'appellato al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
43,00 per esborsi ed euro mille per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
condanna l'appellato al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
64,50 per esborsi ed euro mille per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 9/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 13