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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/07/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 241/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Anna Bora Presidente dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.241/2025 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BO) il 05.03.1991 e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv Sabrina Santucci del Foro di Rimini
APPELLANTE nei confronti di
, C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Bentivoglio (BO) il 17/03/1982 e residente in [...] Giugno n. 44 int. 4, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigia
Sagliocca
APPELLATO con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 672/2024 del Tribunale di
Pesaro, pubblicata in data 25.9.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“riformare la sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Pesaro, rideterminando l'importo mensile del contributo economico a carico del sig. da corrispondere alla madre del minore, odierna appellante, CP_1 disponendo un aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, in misura adeguata alle effettive esigenze del minore e alle reali capacità economiche dei genitori e quindi nella misura non inferiore ad € 600,00, ovvero della diversa somma che l'adita Autorità riterrà giusta ed equa, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore come da protocollo del
Tribunale di Pesaro, con assegno unico riconosciuto ed erogato al 100% alla madre come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672 del 22.02.2025 che ne ha previsto l'attribuzione integrale al genitore collocatario del minore.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Erario avendo l'appellante presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i giudizi.”
Dell'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
1)In via principale: respingere l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
avverso la sentenza n. 672/2024 SENT emessa dal Tribunale di Parte_1
Pesaro in data 24/09/2025, in quanto infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza in tutte le sue parti;
2)In ogni caso: con vittoria di spese e compensi
Del Procuratore Generale: conferma della sentenza appellata
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito del giudizio per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio introdotta da , Controparte_1 ha affidato congiuntamente ai genitori il figlio minorenne , con Per_1 domiciliazione presso la madre;
ha regolato il diritto di visita del minore da parte del padre;
ha assegnato la casa familiare, sita in Gradara Via Santo
Stefano 85, alla madre;
ha stabilito che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno di mantenimento di euro 300.00 mensili e che le spese straordinarie sostenute per lo stesso vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ed ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 censurandola nella parte in cui il Tribunale ha quantificato la somma che il dovrà versare a titolo di mantenimento del figlio, ritenendola CP_1 inadeguata rispetto alle condizioni reddituali di essi genitori;
ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, di porre a carico del il versamento della somma mensile di €. 600,00, oltre alle spese CP_1 straordinarie, con assegnazione ad essa appellante, quale genitore collocatario, dell'assegno unico per intero.
Si è costituito in giudizio il che ha contestato le richieste e CP_1 deduzioni avversarie, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
È intervenuto il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett.
h) Dl 18/2020 e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato l'assegno di mantenimento che il padre deve corrispondere per il minore, ritenendo che vi sia stata un'erronea valutazione della situazione abitativa e reddituale di essa appellante e di quella dell'appellato, con conseguente inadeguatezza dell'assegno di mantenimento stabilito.
Al riguardo, va preliminarmente rammentato che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti è volto ad assicurare "una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione" (tra le altre, Cass. n. 21273/2013; Cass. civ. n. 16739/2020).
E' stato, altresì, precisato che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire a tale mantenimento in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno (Cass. civ. n. 4811/2018).
Nella fattispecie in esame, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe, innanzitutto, errato nel ritenere che essa stessa continui ad abitare nella casa coniugale, quando, invece, ha preso in locazione un altro immobile, per il quale deve corrispondere la somma mensile di euro 450.00.
Orbene, l'appellato ha espressamente contestato detta allegazione, sostenendo che la continui a dimorare nella casa coniugale, Pt_1 circostanza che risulta smentita dal contratto di locazione, debitamente registrato prodotto sub 12 nel fascicolo di primo grado.
Ritiene, tuttavia, la Corte che detta circostanza risulti ininfluente ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, atteso che, se
è vero che l'appellante ha un'ulteriore spesa da sostenere, è parimenti vero che la stessa poteva godere della casa familiare in comodato gratuito e, non essendovi prova né allegazione di alcun genere in merito ad eventuali circostanze che possano aver fatto cessare il contratto di comodato, la libera scelta della di trasferirsi in altra abitazione ed i conseguenti oneri Pt_1 economici, non possono essere fatti gravare sull'appellato. Quanto alle condizioni abitative dell'appellato, pure esse fatte oggetto di contestazione, deve rilevarsi che, al momento della sentenza di primo grado, il dimorava unitamente alla propria madre, mentre, a far data CP_1 dal mese di maggio u.s, conduce una propria casa in locazione con un esborso mensile di euro 500.00, come documentato in atti.
Quanto poi alla situazione reddituale delle parti, emerge dagli atti che il percepisce la somma mensile di euro 1500.00, mentre l'appellante, CP_1 libera professionista, ha dedotto di svolgere solo lavori saltuari per provvedere alle esigenze del figlio, dovendosi, al riguardo, evidenziare che la ben potrà riprendere la propria attività lavorativa di interior Pt_1 designer anche in considerazione del fatto che il minore, ormai raggiunta l'età di quattro anni, frequenta l'asilo.
Ne discende che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate che comprovano, allo stato, un divario reddituale tra le parti - atteso che il reddito dell'appellato è sempre stato più elevato rispetto a quello percepito dall'appellante - considerato che il minore è collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, si ritiene congruo, anche in considerazione della nuove spese per l'alloggio che il dovrà sostenere, il contributo mensile a titolo di mantenimento del CP_1 figlio, come stabilito dal giudice di primo grado, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
La censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui, non Pt_1 sussistendo accordo tra le parti, ha ritenuto di suddividere al 50% l'assegno unico.
Al riguardo, va osservato che, ritiene il collegio di condividere la pronuncia da ultimo resa dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I,
22/02/2025, (ud. 21/01/2025, dep. 22/02/2025), n.4672) che, facendo leva sulla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento", ha stabilito che il giudice del merito ben può ritenere, anche in mancanza di accordo, che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Ne discende che, avendo l'assegno unico la precipua funzione di dare sostegno alla genitorialità, lo stesso, nell'interesse del minore, deve essere attribuito all'appellante quale genitore collocatario del minore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni ed alle esigenze immediate di quest'ultimo.
L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: orbene, tenuto conto delle questioni trattate e della reciproca parziale soccombenza, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 672/2024 del Parte_1
Tribunale di Pesaro, pubblicata il 25.9.2024 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: attribuisce per intero alla l'assegno unico universale Parte_1
conferma per il resto la sentenza impugnata compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Ancona il 2.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Anna Bora Presidente dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.241/2025 promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(BO) il 05.03.1991 e residente a [...] rappresentata e difesa dall'Avv Sabrina Santucci del Foro di Rimini
APPELLANTE nei confronti di
, C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Bentivoglio (BO) il 17/03/1982 e residente in [...] Giugno n. 44 int. 4, rappresentato e difeso, dall'Avv. Luigia
Sagliocca
APPELLATO con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 672/2024 del Tribunale di
Pesaro, pubblicata in data 25.9.2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“riformare la sentenza n. 672/2024 del Tribunale di Pesaro, rideterminando l'importo mensile del contributo economico a carico del sig. da corrispondere alla madre del minore, odierna appellante, CP_1 disponendo un aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, in misura adeguata alle effettive esigenze del minore e alle reali capacità economiche dei genitori e quindi nella misura non inferiore ad € 600,00, ovvero della diversa somma che l'adita Autorità riterrà giusta ed equa, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore come da protocollo del
Tribunale di Pesaro, con assegno unico riconosciuto ed erogato al 100% alla madre come da ordinanza della Corte di Cassazione n. 4672 del 22.02.2025 che ne ha previsto l'attribuzione integrale al genitore collocatario del minore.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'Erario avendo l'appellante presentato domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i giudizi.”
Dell'appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
1)In via principale: respingere l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
avverso la sentenza n. 672/2024 SENT emessa dal Tribunale di Parte_1
Pesaro in data 24/09/2025, in quanto infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza in tutte le sue parti;
2)In ogni caso: con vittoria di spese e compensi
Del Procuratore Generale: conferma della sentenza appellata
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza sopra indicata, emessa all'esito del giudizio per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio introdotta da , Controparte_1 ha affidato congiuntamente ai genitori il figlio minorenne , con Per_1 domiciliazione presso la madre;
ha regolato il diritto di visita del minore da parte del padre;
ha assegnato la casa familiare, sita in Gradara Via Santo
Stefano 85, alla madre;
ha stabilito che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno di mantenimento di euro 300.00 mensili e che le spese straordinarie sostenute per lo stesso vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno ed ha, infine, compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , Parte_1 censurandola nella parte in cui il Tribunale ha quantificato la somma che il dovrà versare a titolo di mantenimento del figlio, ritenendola CP_1 inadeguata rispetto alle condizioni reddituali di essi genitori;
ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, di porre a carico del il versamento della somma mensile di €. 600,00, oltre alle spese CP_1 straordinarie, con assegnazione ad essa appellante, quale genitore collocatario, dell'assegno unico per intero.
Si è costituito in giudizio il che ha contestato le richieste e CP_1 deduzioni avversarie, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
È intervenuto il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett.
h) Dl 18/2020 e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato l'assegno di mantenimento che il padre deve corrispondere per il minore, ritenendo che vi sia stata un'erronea valutazione della situazione abitativa e reddituale di essa appellante e di quella dell'appellato, con conseguente inadeguatezza dell'assegno di mantenimento stabilito.
Al riguardo, va preliminarmente rammentato che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti è volto ad assicurare "una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione" (tra le altre, Cass. n. 21273/2013; Cass. civ. n. 16739/2020).
E' stato, altresì, precisato che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire a tale mantenimento in misura rapportata al proprio reddito, dovendosi prevedere la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le loro rispettive risorse, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno (Cass. civ. n. 4811/2018).
Nella fattispecie in esame, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe, innanzitutto, errato nel ritenere che essa stessa continui ad abitare nella casa coniugale, quando, invece, ha preso in locazione un altro immobile, per il quale deve corrispondere la somma mensile di euro 450.00.
Orbene, l'appellato ha espressamente contestato detta allegazione, sostenendo che la continui a dimorare nella casa coniugale, Pt_1 circostanza che risulta smentita dal contratto di locazione, debitamente registrato prodotto sub 12 nel fascicolo di primo grado.
Ritiene, tuttavia, la Corte che detta circostanza risulti ininfluente ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, atteso che, se
è vero che l'appellante ha un'ulteriore spesa da sostenere, è parimenti vero che la stessa poteva godere della casa familiare in comodato gratuito e, non essendovi prova né allegazione di alcun genere in merito ad eventuali circostanze che possano aver fatto cessare il contratto di comodato, la libera scelta della di trasferirsi in altra abitazione ed i conseguenti oneri Pt_1 economici, non possono essere fatti gravare sull'appellato. Quanto alle condizioni abitative dell'appellato, pure esse fatte oggetto di contestazione, deve rilevarsi che, al momento della sentenza di primo grado, il dimorava unitamente alla propria madre, mentre, a far data CP_1 dal mese di maggio u.s, conduce una propria casa in locazione con un esborso mensile di euro 500.00, come documentato in atti.
Quanto poi alla situazione reddituale delle parti, emerge dagli atti che il percepisce la somma mensile di euro 1500.00, mentre l'appellante, CP_1 libera professionista, ha dedotto di svolgere solo lavori saltuari per provvedere alle esigenze del figlio, dovendosi, al riguardo, evidenziare che la ben potrà riprendere la propria attività lavorativa di interior Pt_1 designer anche in considerazione del fatto che il minore, ormai raggiunta l'età di quattro anni, frequenta l'asilo.
Ne discende che, alla luce delle circostanze sopra evidenziate che comprovano, allo stato, un divario reddituale tra le parti - atteso che il reddito dell'appellato è sempre stato più elevato rispetto a quello percepito dall'appellante - considerato che il minore è collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, si ritiene congruo, anche in considerazione della nuove spese per l'alloggio che il dovrà sostenere, il contributo mensile a titolo di mantenimento del CP_1 figlio, come stabilito dal giudice di primo grado, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
La censura poi la sentenza di primo grado nella parte in cui, non Pt_1 sussistendo accordo tra le parti, ha ritenuto di suddividere al 50% l'assegno unico.
Al riguardo, va osservato che, ritiene il collegio di condividere la pronuncia da ultimo resa dalla Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I,
22/02/2025, (ud. 21/01/2025, dep. 22/02/2025), n.4672) che, facendo leva sulla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento", ha stabilito che il giudice del merito ben può ritenere, anche in mancanza di accordo, che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Ne discende che, avendo l'assegno unico la precipua funzione di dare sostegno alla genitorialità, lo stesso, nell'interesse del minore, deve essere attribuito all'appellante quale genitore collocatario del minore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni ed alle esigenze immediate di quest'ultimo.
L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: orbene, tenuto conto delle questioni trattate e della reciproca parziale soccombenza, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 672/2024 del Parte_1
Tribunale di Pesaro, pubblicata il 25.9.2024 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede: attribuisce per intero alla l'assegno unico universale Parte_1
conferma per il resto la sentenza impugnata compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Ancona il 2.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bora