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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 385 /2024, promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
n° 19 codice fiscale C.F._1
DEBITORE ISTANTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 2-12-2024, la signora ha avanzato la domanda di apertura Parte_1
della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor che espone una Persona_1 valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che la debitrice ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a
Rufina.
pagina 1 di 5 Risulta, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La signora infatti, non è un'imprenditrice, ma svolge attività di lavoratrice dipendente a tempo Pt_1
indeterminato presso la società Malesci Istituto Farmacologico spa a far data dal 13-1-2005 con qualifica di impiegata di categoria D2.
Dalla ricostruzione compiuta dalla debitrice e confermata dal gestore, la stessa versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che la signora , che non possiede né beni immobili né beni mobili registrati, ha il Pt_1
seguente attivo:
- beni mobili di arredamento dell'immobile ove vive in forza di un contratto di locazione;
- la retribuzione lorda annua di € 29.394.40 equivalente ad uno stipendio netto mensile di € 1.954,09 circa;
- un credito per TFR di € 31.482,97 ( di cui € 2.837,94 nei confronti dell'attuale datore di lavoro ed €
28.645,03 versato ad un fondo) che non è esigibile in costanza del rapporto di lavoro e che, in caso di cessazione dello stesso, potrebbe rappresentare un attivo sopravvenuto;
- un credito di complessivi € 27.200 verso l'ex marito per assegni di mantenimento non versati nonostante l'accordo di separazione prevedesse il versamento di un assegno di mantenimento di € 300 ed un credito di € 13.800 per rimborsi non erogati a fronte di spese sostenute dalla signora Pt_1
sempre in base agli accordi di separazione: si tratta di crediti di difficile esigibilità e, come tali , non valorizzati, atteso che il debitore è nullatenente e fallito;
- un saldo di conto corrente acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena che alla data del 17-9-
2024 ammontava ad € 333,04 ed un altro saldo di conto acceso presso le per l'importo di CP_1
€ 4,54.
A fronte di tale attivo la signora ha passività per complessivi € 126.582,43 di cui: Pt_1
- € 796,75 in prededuzione per l'OCC;
- € 1141,92 in privilegio ex art 2751 bis n° 2 c.c. per l'advisor;
pagina 2 di 5 - € 30.869 in chirografo nei confronti di : si tratta di un credito in forza della CP_2
concessione di due finanziamenti, uno con data stipula 5/5/2022, della durata complessiva di 96 mesi e l'altro stipulato l'1/6/2023, della durata complessiva di 120 mesi;
- € 93.774,76 nei confronti di Yoda SPV srl, quale cessionaria di : si tratta del Controparte_3
credito per mutuo ipotecario contratto in data 1-2-2006 che residua a fronte della procedura di esecuzione immobiliare n° 278/2020 RG Es. intrapresa dalla banca in conseguenza dell'inadempimento dei debitori e nel corso della quale la creditrice è stata soddisfatta solo parzialmente.
Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dal solo stipendio mensile di € 1.954,09, su cui gravano due trattenute mensili per complessivi € 830,00 dovute alle quote di rimborso dei due finanziamenti della e alla quota del pignoramento fatto dalla YODA CP_2 per il recupero del residuo credito dopo la vendita dell'appartamento, la signora non è in grado Pt_1
neppure di sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto da lei e dalla figlia minore ) che ammontano ad € 1650. Per_2
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- del fallimento dell'attività economica dell'ex marito della ricorrente che ha dovuto, così, mantenere integralmente il proprio nucleo familiare;
- dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del marito;
- dalla necessità di accedere ad alcuni finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio per far fronte ai debiti accumulati e alle spese di vita.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
pagina 3 di 5 Il liquidatore è nominato in persona diversa dal gestore atteso che quest'ultimo non risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della nei confronti di Controparte_4 Parte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...] codice fiscale
C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore la dottoressa Adriana Cisotta;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
pagina 4 di 5 DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 5-2-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 385 /2024, promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
n° 19 codice fiscale C.F._1
DEBITORE ISTANTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 2-12-2024, la signora ha avanzato la domanda di apertura Parte_1
della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor che espone una Persona_1 valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che la debitrice ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a
Rufina.
pagina 1 di 5 Risulta, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La signora infatti, non è un'imprenditrice, ma svolge attività di lavoratrice dipendente a tempo Pt_1
indeterminato presso la società Malesci Istituto Farmacologico spa a far data dal 13-1-2005 con qualifica di impiegata di categoria D2.
Dalla ricostruzione compiuta dalla debitrice e confermata dal gestore, la stessa versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che la signora , che non possiede né beni immobili né beni mobili registrati, ha il Pt_1
seguente attivo:
- beni mobili di arredamento dell'immobile ove vive in forza di un contratto di locazione;
- la retribuzione lorda annua di € 29.394.40 equivalente ad uno stipendio netto mensile di € 1.954,09 circa;
- un credito per TFR di € 31.482,97 ( di cui € 2.837,94 nei confronti dell'attuale datore di lavoro ed €
28.645,03 versato ad un fondo) che non è esigibile in costanza del rapporto di lavoro e che, in caso di cessazione dello stesso, potrebbe rappresentare un attivo sopravvenuto;
- un credito di complessivi € 27.200 verso l'ex marito per assegni di mantenimento non versati nonostante l'accordo di separazione prevedesse il versamento di un assegno di mantenimento di € 300 ed un credito di € 13.800 per rimborsi non erogati a fronte di spese sostenute dalla signora Pt_1
sempre in base agli accordi di separazione: si tratta di crediti di difficile esigibilità e, come tali , non valorizzati, atteso che il debitore è nullatenente e fallito;
- un saldo di conto corrente acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena che alla data del 17-9-
2024 ammontava ad € 333,04 ed un altro saldo di conto acceso presso le per l'importo di CP_1
€ 4,54.
A fronte di tale attivo la signora ha passività per complessivi € 126.582,43 di cui: Pt_1
- € 796,75 in prededuzione per l'OCC;
- € 1141,92 in privilegio ex art 2751 bis n° 2 c.c. per l'advisor;
pagina 2 di 5 - € 30.869 in chirografo nei confronti di : si tratta di un credito in forza della CP_2
concessione di due finanziamenti, uno con data stipula 5/5/2022, della durata complessiva di 96 mesi e l'altro stipulato l'1/6/2023, della durata complessiva di 120 mesi;
- € 93.774,76 nei confronti di Yoda SPV srl, quale cessionaria di : si tratta del Controparte_3
credito per mutuo ipotecario contratto in data 1-2-2006 che residua a fronte della procedura di esecuzione immobiliare n° 278/2020 RG Es. intrapresa dalla banca in conseguenza dell'inadempimento dei debitori e nel corso della quale la creditrice è stata soddisfatta solo parzialmente.
Appare di tutta evidenza che, a fronte dell'attivo rappresentato sostanzialmente dal solo stipendio mensile di € 1.954,09, su cui gravano due trattenute mensili per complessivi € 830,00 dovute alle quote di rimborso dei due finanziamenti della e alla quota del pignoramento fatto dalla YODA CP_2 per il recupero del residuo credito dopo la vendita dell'appartamento, la signora non è in grado Pt_1
neppure di sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare ( composto da lei e dalla figlia minore ) che ammontano ad € 1650. Per_2
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- del fallimento dell'attività economica dell'ex marito della ricorrente che ha dovuto, così, mantenere integralmente il proprio nucleo familiare;
- dal mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del marito;
- dalla necessità di accedere ad alcuni finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio per far fronte ai debiti accumulati e alle spese di vita.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
pagina 3 di 5 Il liquidatore è nominato in persona diversa dal gestore atteso che quest'ultimo non risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della nei confronti di Controparte_4 Parte_1
nata a [...] il [...] e residente a [...] codice fiscale
C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore la dottoressa Adriana Cisotta;
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
pagina 4 di 5 DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 5-2-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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