Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2006, n. 23627
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Sentenza 20 giugno 2006

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In tema di impugnazione, la disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, prevede che sia la Corte di cassazione stessa a dichiarare la inammissibilità dell'appello, nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, della sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione. Ne consegue che compete alla cancelleria della Corte provvedere alla notificazione prevista dal comma terzo della medesima disposizione, finalizzata alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione e l'incombente va eseguito sia nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale che del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, entrambi legittimati alla presentazione del gravame.

È ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 cod. proc. pen., ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova; ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la illegittimità della rinnovazione delle dichiarazioni che i coimputati nel medesimo reato avevano reso a proprio carico, in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c). La Corte, nell'escludere che la fattispecie concreta richiedesse l'avviso e che quindi la rinnovazione dell'atto fosse necessaria, ha enunciato il principio di diritto indicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2006, n. 23627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23627
    Data del deposito : 20 giugno 2006

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