Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 2
In tema di impugnazione, la disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, prevede che sia la Corte di cassazione stessa a dichiarare la inammissibilità dell'appello, nel caso di annullamento, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, della sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione. Ne consegue che compete alla cancelleria della Corte provvedere alla notificazione prevista dal comma terzo della medesima disposizione, finalizzata alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione e l'incombente va eseguito sia nei confronti del Pubblico Ministero presso il Tribunale che del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, entrambi legittimati alla presentazione del gravame.
È ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 cod. proc. pen., ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova; ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la illegittimità della rinnovazione delle dichiarazioni che i coimputati nel medesimo reato avevano reso a proprio carico, in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c). La Corte, nell'escludere che la fattispecie concreta richiedesse l'avviso e che quindi la rinnovazione dell'atto fosse necessaria, ha enunciato il principio di diritto indicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2006, n. 23627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23627 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 20/06/2006
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 700
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 6593/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e da:
1) VA NO;
2) VE NA;
3) IL BA;
4) AV IR;
5) RI MO;
6) TA IN;
7) D'UO DI;
8) BA AR;
9) UO ZO;
10) CA ES;
11) LU ON;
12) SI AN AN;
13) D'ES IO;
14) D'ES ZO;
15) AR TO;
16) PO AL;
avverso la sentenza in data 04/04/2005 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott. MELONI V. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di AR S. limitatamente alla determinazione della pena;
annullamento nei confronti di UO V., SI AN A., PO P. e VA L. con rinvio alla Corte di appello per gli adempimenti di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, n. 3; inammissibilità dei ricorsi del P.G. nei confronti di
D'ES IO e D'ES ZO;
inammissibilità dei ricorsi di CA F., LU A., AV C., D'UO F., TA E. e VE E.; rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori degli imputati avvocati Ascari, Bisazza Terracini, Buongiovanni, Coppi, DEl'Orfano, Ducci, Gaito, Inserra, Lepre, Ricciulli, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti impugnano la sentenza pronunciata in data 4 aprile 2005 dalla Corte di appello di Napoli, avente ad oggetto l'associazione di stampo mafioso denominata clan D'ES, operante nel territorio di Castellammare di Stabia e dedita - secondo la prospettazione accusatoria - ad un'azione di controllo camorristico in vari settori ed al traffico di sostanze stupefacenti (di qui la contestazione, ad alcuni dei presunti partecipi, dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 in concorso), insieme ad una serie di reati (estorsioni)
posti in essere dagli affiliati nonché da alcuni altri associati i quali, dopo una prima fase di collaborazione con la giustizia nella quale avevano effettuato rivelazioni sulla struttura e sulle attività del sodalizio, avevano abbandonato le località ove vivevano sotto protezione per fare ritorno in Castellammare e, costituito un autonomo nuovo gruppo - il cosiddetto "clan dei pentiti" - capeggiato da Di OM RA, ripreso a delinquere in concorrenza con quello originario per poi ricominciare a collaborare con l'autorità dopo l'esecuzione anche nei loro confronti delle ordinanze di custodia cautelare fondate pure sulle loro iniziali propalazioni.
Le sentenze di primo e di secondo grado fondano dunque le proprie conclusioni - oltre che su precedenti giudicati attraverso i quali è stata ricostruita la storia del clan D'ES anche con riferimento alla faida interna al gruppo fra coloro che erano rimasti fedeli al capo storico D'ES HE ed i seguaci di AT RI UM, che del primo aveva assunto il ruolo durante un periodo di detenzione sulla valorizzazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate anche nel dibattimento dai predetti collaboratori di giustizia.
A questo proposito si deve in limine evidenziare, poiché la gran parte dei ricorrenti prospetta questioni inerenti all'acquisizione della prova:
che il Tribunale, con ordinanze assunte nel contraddittorio, ha deliberato di allegare al fascicolo per il dibattimento i verbali delle dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari dal collaboratore NE AN, il quale si era più volte rifiutato di sottoporsi all'esame, ritenendo verificate le condizioni di intimidazione previste dall'art. 500 c.p.p., n. 4 che consentono la droga alla formazione della prova nel contraddittorio;
ed ha acquisito altresì i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori, già imputati nel medesimo processo la cui posizione è stata stralciata, AS ER e AR ZO, dei quali era stata verificata mediante accertamento peritale l'incapacità attuale, ma non all'epoca degli interrogatori, di stare in giudizio;
che la Corte di appello, già ritiratasi per deliberare all'esito del giudizio di secondo grado, con ordinanza in data 7 aprile 2004 - preso atto delle eccezioni difensive di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate nel dibattimento dai collaboratori AV IR, TA ON, LU ON e IN LF per l'omissione degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c), e considerato quanto rilevato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 191 del 2003 con la quale, dichiarandosi la manifesta infondatezza della questione proposta dal giudice rimettente, non si esclude un'interpretazione che consenta di ritenere applicabile la disciplina degli avvisi, oltre che all'interrogatorio, anche all'istituto dell'esame - ha disposto la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per assumere l'esame dei predetti, al quale ha proceduto previo avvertimento ex art. 64 c.p.p., n. 3;
che la stessa Corte, con ordinanza del 26 aprile 2004, ha rigettato le eccezioni difensive con le quali si deduceva la violazione del contraddittorio sulla rinnovazione previsto dall'art. 603 c.p.p., n. 5 e si instava per la revoca della precedente ordinanza, osservando come la rinnovazione dell'istruttoria fosse stata deliberata all'esito della discussione finale nella quale si era dibattuta anche la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni non precedute dall'avviso de quo e come, altresì, la rinnovazione di un atto di prova "nullo" risulti preclusa soltanto nel caso di prova inutilizzabile per violazione dei divieti probatori.
2. Il procuratore generale denuncia:
2.1 - violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato a D'ES ZO e D'ES IO;
rileva il ricorrente che era stato contestato agli imputati ruolo di capo del sodalizio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ma che il Tribunale ha applicato le pene previste per la semplice partecipazione senza escludere le ipotesi più gravi, sicché il giudice di secondo grado, investito dell'appello del pubblico ministero, avrebbe dovuto tenere conto di quanto sopra. La censura è improponibile in questa sede, non essendo stata dedotta davanti al giudice di appello la qui prospettata violazione di legge;
nè tale doglianza - atteso l'onere di specificità dei motivi che incombe sulle parti - può ritenersi implicitamente compresa nella generica denuncia di inadeguatezza della pena rispetto alla gravità dei fatti formulata dal procuratore distrettuale antimafia nell'impugnazione di merito.
2.2 - violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato a AR TO in ordine al capo 16 della rubrica (tentata estorsione in danno La ON); rileva il ricorrente che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, abbia trascurato di calcolare l'aumento per la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La doglianza è fondata;
ed invero la Corte di appello, nel calcolare la pena in diminuzione "trattandosi di reato tentato e per adeguare la sanzione al fatto", ha omesso di computare l'aumento per la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta sussistente ed operante dal giudice di primo grado (v. f. 201 sentenza del Tribunale) e non esclusa dal provvedimento gravato, il quale deve pertanto essere annullato in parte qua.
3. I ricorrenti:
CA ES, ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), ha concordato la pena nel giudizio di appello,
previa rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli attinenti all'entità della sanzione.
Denuncia violazione dell'art. 129 c.p.p. non avendo i giudici di appello indicato le ragioni per le quali non sono pervenuti all'immediato proscioglimento.
LU ON, dichiarato colpevole di due episodi di estorsione aggravata posti in continuazione (capi 25 e 26), ha concordato la sanzione nel giudizio di appello.
Denuncia genericamente vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere fissata in misura più congrua in considerazione del comportamento processuale. AV IR è stato dichiarato colpevole del delitto di estorsione in danno De NO (capo 39), concessa la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. Denuncia:
violazione dell'art. 191 c.p.p. in relazione all'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c); lamenta il ricorrente che la Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, abbia fondato la sua decisione sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia, cioè su prove viziate in maniera radicale nella loro formazione per la violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c), come tali insuscettibili di rinnovazione anche seguendo le forme di rito.
manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.
IL BA è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1) e art. 629 c.p. (estorsione in danno Scarpato).
Denuncia a mezzo del difensore avv. Inserra: - violazione dell'art. 111 Cost., art. 192 c.p.p., n. 3, art. 195 c.p.p., n. 3, art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, nonché vizio della motivazione;
rileva innanzi tutto come la Corte di appello, modificando la statuizione del Tribunale sul punto, avesse ritenuto inutilizzabili le propalazioni accusatorie dei coimputati perché non precedute dagli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c), valutandole quindi nulle - in dispregio delle patologie normativamente previste - per poi rinnovarle con il medesimo oggetto attraverso un meccanismo di recupero del tutto irrituale, anche in violazione del principio del doppio grado di giudizio, non potendo l'inutilizzabilità essere sanata dalla sola circostanza che i collaboratori escussi avessero confermato quanto già rivelato;
deduce, altresì, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore NE AN, acquisite ai sensi dell'art. 500 c.p.p., n. 4, osservando come la motivazione della sentenza gravata debba considerarsi, sul punto, inesistente perché fondata sul mero rinvio per relationem alla ordinanza del Tribunale, la cui giustificazione si palesa "assai scadente", essendosi il primo giudice limitato a prendere atto che il propalante nel corso di un diverso processo aveva riferito, subito dopo essere stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, di avere ricevuto minacce per quanto rivelato agli inquirenti e quanto avrebbe potuto rivelare, senza alcun accertamento sulla natura delle intimidazioni e se esse riguardassero anche il processo in corso, essendo anzi possibile ritenere, alla luce di quanto narrato dallo stesso NE G., che l'attività minatoria fosse stata limitata all'altro processo. vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità;
rileva il ricorrente come la difesa avesse eccepito nell'atto di gravame la viziata collaborazione dei soggetti escussi ai sensi dell'art. 210 c.p.p., manifestando dubbi e perplessità circa la piena autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie con specifico riferimento alla sottrazione dal programma di protezione di alcuni "pentiti" ed il ritorno alle rispettive località di origine per riprendere le attività delinquenziali, all'esistenza di audiocassette nelle quali veicolare il contenuto delle singole dichiarazioni, alla ricostituzione di un nuovo gruppo denominato "clan dei pentiti", allo svolgimento di numerose riunioni, nel corso delle quali i singoli narranti si aggiornavano vicendevolmente sul contenuto delle dichiarazioni già rese all'autorità giudiziaria, ma siano mancate concrete e minuziose repliche da parte dei giudici di merito idonee a comprovare la stabilità della scelta collaborativa, l'entità di ogni singolo contributo e la valenza delle dichiarazioni confessorie, specie con riferimento alla circolarità delle informazioni;
lamenta, altresì, l'omessa presa in considerazione della produzione documentale, effettuata nell'udienza del 29/12/2004 davanti alla corte di appello, concernente visura fallimentare relativa alla ditta della presunta persona offesa, atta a dimostrare come essa versasse in stato di fallimento ancor prima della richiesta estorsiva, con la conseguente inverosimiglianza della medesima e ricadute favorevoli, sul piano probatorio, anche in ordine alla dichiarazione di responsabilità per l'appartenenza al sodalizio camorristico nella veste di alter ego di VA GI, derivata peraltro dalla circostanza, non rilevabile dagli atti processuali e dunque non verificabile, che quest'ultimo fosse stato condannato per vari reati. Illustra ulteriormente queste ultime doglianze con motivi aggiunti. BA AR è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1) e art. 629 c.p. (estorsione in danno Passaro); la corte di appello ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e conseguentemente ridotto la pena irrogata dal primo giudice.
Denuncia con il ricorso principale:
nullità delle ordinanze dibattimentali pronunciate dalla Corte di appello in data 7 e 26 aprile 2004 per violazione dell'art. 603 c.p.p., n. 5; deduce il ricorrente che la prima delle ordinanze predette - con cui si disponeva la rinnovazione del dibattimento - sia stata assunta dopo che il giudice si era ritirato in camera di consiglio, quindi in assenza del contraddittorio fra le parti e che, altresì, con la seconda sia stata erroneamente respinta l'eccezione di invalidità di quella precedente, formulata per tale motivo dalla difesa;
nullità della sentenza per violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c); rileva che la corte di appello, pur accogliendo l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori, disponendone la rinnovazione ha di fatto posto nel nulla tale decisione;
osserva in proposito che se le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado erano inutilizzabili perché non precedute dal rituale avviso, i relativi verbali dovevano essere considerati tamquam non essent, sicché il giudice di secondo grado non avrebbe potuto servirsene ai fini del rinnovato esame dei propalanti, richiamandosi ad essi per condurre l'audizione;
nullità per violazione dell'art. 500 c.p.p., n. 4 e art. 512 c.p.p. in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dai collaboratori NE G., AR e LI;
rileva, con riferimento al NE G., come non sia emerso in alcun modo nel dibattimento che il dichiarante sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro, nonché, in relazione agli altri propalanti, che l'impossibilità degli stessi di stare in giudizio per incapacità, ritenuta non esistente nella fase delle indagini preliminari in cui le dichiarazioni accusatorie furono rilasciate, si sia fondata su una perizia senza che fosse esperito il tentativo di disporre una loro audizione protetta e sia stata considerata imprevedibile una patologia che non comportava impossibilità di ripetere l'atto; - vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle chiamate in correità; deduce che la corte di appello abbia "liquidato con estrema superficialità" la problematica concernente l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei diversi collaboratori, con speciale riferimento all'assenza di riscontri esterni alle diverse dichiarazioni accusatorie, del tutto generiche e prive del supporto di elementi di fatto atti a dimostrare lo stabile e consapevole inserimento dell'imputato nell'organizzazione criminale, non desumibile dal coinvolgimento in un singolo episodio delittuoso;
in relazione al quale, peraltro, le affermazioni d'accusa sono minate da motivi di astio e rancore da parte dei propalanti, non tenuti in considerazione dalla corte di merito che si è appiattita sulle posizioni del giudice di primo grado.
Con motivi aggiunti il ricorrente ulteriormente illustra le censure concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori per l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3 e denuncia altresì la violazione degli artt. 524 e 525 c.p.p., osservando in proposito come la chiusura della discussione segni l'inizio della fase deliberativa sicché il giudice, una volta ritiratosi in camera di consiglio, può solo emettere sentenza e non disporre, come è avvenuto nella specie, l'assunzione di nuove prove. D'ES IO è stato dichiarato colpevole nel giudizio di primo grado dei reati di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 73 (capi 13 e 14); la corte di appello ha ridotto la sanzione "per adeguare la pena al fatto". Denuncia con ricorso a firma del difensore avv. Fariello SI:
violazione degli artt. 526, 513 e 192 c.p.p.; rileva come le dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato ed acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. non possano essere utilizzate verso terzi senza il loro consenso "non solo quale chiamata di correo ma, altresì, nella loro veste confessoria circa la partecipazione dello stesso dichiarante al fatto-reato contestato, quale elemento di riscontro ad altra chiamata di correo", anche ai soli fini della verifica di attendibilità intrinseca di questa;
deduce, in proposito, che la corte di appello ha fondato la propria convinzione circa la responsabilità sulla base delle dichiarazioni de relato di AR ER, valutate veritiere in quanto confermate dalle dichiarazioni confessorie del coimputato Di OM RA, acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. e dunque inutilizzabili contra alios anche ai soli fini di riscontro oggettivo;
mancanza della motivazione in relazione al disposto dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, i quali hanno utilizzato le propalazioni al fine di combattere una guerra contro il clan avverso;
rileva come la corte di appello abbia fornito sul punto solo laconiche giustificazioni e che le doglianze difensive fondate su emergenze probatorie siano state disattese senza richiamarne alcuna di segno opposto;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; rileva il ricorrente come manchi qualsiasi riscontro non solo fattuale ma altresì individualizzante ad ogni singola chiamata in reità o correità.
Denuncia ancora con ricorso a firma del difensore avv. DEl'Orfano:
vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità dei propalanti, essendosi lo strumento collaborativo, come dedotto con il gravame di merito, estrinsecato in una serie di pentimenti a catena con anomalo mantenimento di plurimi contatti tra gli stessi collaboratori;
rileva il ricorrente come l'intento calunnioso delle dichiarazioni accusatorie emerga dalla considerazione che il gruppo contrapposto ai D'ES è tornato a delinquere contro gli ex amici poi divenuti avversari e che la corte di appello, sul punto, abbia mancato di fornire adeguate giustificazioni, espressamente riconoscendo da un lato l'esistenza di una faida fra i gruppi fedeli ai D'ES ed a AT UM RI, per poi, da un altro, contraddittoriamente affermare che il contrasto fra il clan D'ES ed il gruppo capeggiato da Di OM RA "non si è manifestato in alcun atto di contrapposizione"; osserva altresì come manchi risposta - in ragione del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado - ai rilievi difensivi circa il periodo di detenzione al quale l'imputato era stato sottoposto e sia stata omessa ogni considerazione della circostanza che i collaboratori TA ON e LU ON nulla avevano riferito nei suoi confronti in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 nelle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, i cui verbali sono stati acquisiti su impulso della difesa;
violazione dell'art. 500 c.p.p., n. 4 e vizio della motivazione in relazione all'acquisizione da parte del Tribunale delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da NE AN con ordinanza in data 07/11/2002, che non può considerarsi adeguatamente motivata in quanto si limita a prendere in considerazione episodi costrittivi non riferibili all'oggetto del procedimento in corso, senza alcun accertamento della minaccia nella sua storica obbiettività fondandosi essa sulle sole attestazioni del propalante che avrebbe pertanto dovuto essere esaminato nel contraddittorio;
inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di cui è stata disposta la rinnovazione, la quale deve essere considerata tamquam non esset in quanto lesiva della garanzia del doppio controllo di merito sulla prova a carico ed in quanto l'esame dei predetti è stato condotto dal presidente del collegio che ha sollecitato la conferma di quanto in precedenza riferito, con violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio: il contenuto narrativo così recuperato era stato invero dichiarato inutilizzabile dalla corte di appello con ordinanza, mai revocata, sicché di esso era inibita ogni forma di riviviscenza, anche per l'impossibilità di rendere ulteriori accuse nei confronti della stessa persona per quanti abbiano reso in precedenza accuse inutilizzabili. Rileva a questo proposito il ricorrente, altresì, che la norma di portata generale di cui all'art. 185 c.p.p. impone la regressione del processo allo stato in cui si è compiuto l'atto invalido, che nella specie deve individuarsi nella sentenza emessa sulla base di prove inutilizzabili, con la conseguenza che il giudice di appello mai avrebbe potuto disporre la rinnovazione degli atti di prova inutilizzabili perché illegittimamente acquisiti dal giudice di primo grado.
D'ES ZO è stato dichiarato colpevole nel giudizio di primo grado dei reati di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1), D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi 13 e 14), art. 648 c.p. (capo
15, ricettazione del provento di rapina a bisca clandestina); la corte di appello in parziale riforma ha ridotto la pena. Denuncia con ricorso a firma del difensore avv. Fariello SI:
violazione degli artt. 526, 513 e 192 c.p.p.;
mancanza della motivazione in relazione al disposto dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti.
Le doglianze sono del tutto analoghe ai primi due motivi di ricorso formulati dal medesimo difensore in favore del coimputato D'ES IO;
vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata - specie a riguardo dei delitti associativi - sul presupposto della parentela in linea diretta con D'ES HE;
prive di riscontro e contraddittorie sono infatti le dichiarazioni dei collaboratori NE IC, il quale riferisce genericamente di un unico contatto con l'imputato, di AV AR, che solo in dibattimento lo ha nominato, di LU IO e IN LF, le cui dichiarazioni de relato sono inutilizzabili per la mancata escussione della fonte di riferimento. Denuncia ancora con ricorso a firma del difensore avv. Gaito:
vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie;
osserva il ricorrente come la difesa avesse eccepito nel gravame di merito la viziata collaborazione dei soggetti escussi ex art. 210 c.p.p., manifestando dubbi e perplessità circa la piena autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie, ma sia mancata in proposito nella sentenza impugnata la predisposizione di un solido apparato argomentativo idoneo a sorreggere una congrua motivazione, ed in particolare l'esame delle ragioni che avrebbero potuto indurre la scelta collaborativa, essendo intravedibile la natura calunniosa delle propalazioni proprio per la circostanza che i dichiaranti tornarono a delinquere contrapponendosi ai D'ES: la Corte di appello, tuttavia, pur riconoscendo l'esistenza di una "faida", ha contraddittoriamente ritenuto che la lotta tra il clan D'ES e quello c.d. "dei pentiti" non si fosse manifestata in alcun atto di contrapposizione vero e proprio;
allo stesso modo, sostiene il ricorrente, manca adeguata risposta, in ragione del mero rinvio alle argomentazioni del primo giudice, alla dedotta assenza di coesione, concretezza e coerenza intrinseca delle dichiarazioni di NE AN, ritenute confermate da quelle, evanescenti, di AV AR e LU ON, nonché alla denunciata circolazione delle informazioni tra i propalanti, che ne inficia l'attendibilità intrinseca e l'idoneità a fungere da riscontro reciproco. inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IN LF, NE AN, AV IR, TA ON e LU ON;
rileva il ricorrente che l'impianto accusatorio a suo carico è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore IN, il quale ha riferito su quanto appreso intorno al traffico di stupefacenti da tale "Peppe merdella", non esaminato - pur risultando aliunde identificato - nonostante le richieste della difesa: la dichiarazione de relato, tuttavia, riconosciuta espressamente inutilizzabile dalla corte di appello, è stata comunque ritenuta idonea a riscontrare il narrato del collaboratore NE G.; sottolinea ancora il ricorrente la costante discordanza intrinseca delle dichiarazioni IN che, se se diversamente e saggiamente vagliate, avrebbe dovuto condurre ad un sereno giudizio di inattendibilità;
deduce, ancora, che la difesa aveva eccepito la nullità sia dell'ordinanza acquisitiva ex art. 500 c.p.p., n. 4 delle dichiarazioni rese da NE AN nel coso delle indagini preliminari sia di quella recettiva della richiesta di sentire il dichiarante nel contraddittorio, non potendosi evincere dalle relative motivazioni in modo appagante e persuasivo le circostanze e l'attualità finalistica delle minacce asseritamene subite dal collaboratore in occasione di altro processo;
e che la corte di appello ha risposto ancora una volta per relationem, senza chiarire la natura delle intimidazioni, peraltro non riconducibili al ricorrente, e gli elementi concreti atti a dimostrarle, essendo mancata qualsiasi indagine volta ad accertare l'esistenza della minaccia nella sua storica obbiettività e la sua rilevanza nell'attuale processo, non essendo consentita alcuna estensione automatica, palesandosi sul punto una mera congettura priva di riscontro il narrato del collaboratore TA;
deduce, infine, che la rinnovazione degli esami dei collaboratori di giustizia, ai quali nel corso del giudizio di primo grado non erano stati rivolti gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3, deve essere considerata tamquam non esset in quanto lesiva della garanzia del doppio controllo di merito sulla prova a carico ed in quanto l'esame dei predetti è stato condotto dal presidente del collegio che ha sollecitato la conferma di quanto in precedenza riferito, con violazione del principio della formazione della prova nel contraddittorio: il contenuto narrativo così recuperato era stato invero dichiarato inutilizzabile dalla corte di appello con ordinanza mai revocata, sicché di esso era inibita ogni forma di riviviscenza, anche per l'impossibilità di rendere ulteriori accuse nei confronti della stessa persona per quanti abbiano reso in precedenza accuse inutilizzabili. Rileva a questo proposito il ricorrente, altresì, che la norma di portata generale di cui all'art. 185 c.p.p. impone la regressione del processo allo stato i cui si è compiuto l'atto invalido, che nella specie deve individuarsi nella sentenza emessa sulla base di prove inutilizzabili, con la conseguenza che il giudice di appello mai avrebbe potuto disporre la rinnovazione degli atti di prova inutilizzabili perché illegittimamente acquisiti dal giudice di primo grado. Con motivi aggiunti osserva, altresì, che dalla motivazione del provvedimento impugnato nulla si evince con riguardo al delitto associativo di cui al capo 1), essendo stata data come presupposta l'associazione camorristica e la consapevole adesione ad essa dell'imputato, ne' valutato lo specifico segmento temporale della sua esistenza indicato nel capo di imputazione;
che la indeterminatezza dell'imputazione di cui al capo 14), in cui si contestano ipotesi di cessione di stupefacenti prive delle coordinate spazio-temporali, ha determinato una oggettiva lesione del diritto di difesa, l'impossibilità di ricollegare le dichiarazioni dei collaboratori ad un singolo episodio, l'assenza di prova di anche uno solo di essi per l'assenza di riscontri individualizzanti;
che la solo parziale sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie di cui al capo 15) (ricettazione) avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenerne l'inattendibilità.
D'UO DI è stato dichiarato colpevole del reato di estorsione in danno DE IO (capo 41); la corte di appello ha confermato la decisione di primo grado.
Denuncia a mezzo del difensore violazione della legge penale e dell'art. 192 c.p.p.; rileva il ricorrente come solo un collaboratore di giustizia abbia effettuato la chiamata in correità nei suoi confronti e la persona offesa non abbia indicato alcun elemento a carico;
mancano, pertanto, i riscontri individualizzanti perché gli indizi assurgano al rango di prova.
RI MO è stato dichiarato dal Tribunale colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 14); la corte di appello, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, ha affermato la sua penale responsabilità anche in ordine al delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 13) Denuncia a mezzo del difensore avv. Inserra: - violazione dell'art. 111 Cost., artt. 192 e 195 c.p.p., art. 500 c.p.p., n. 4, art. 64 c.p.p., n. 3 e vizio della motivazione, con riferimento all'utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori la cui assunzione è stata irritualmente rinnovata nel giudizio di appello e di quelle di NE AN, rilasciate nelle indagini preliminari ed acquisite ai sensi dell'art. 500 c.p.p., n. 4; nonché con riferimento alla valutazione di attendibilità dei propalanti, nonostante la circolarità delle informazioni tra di loro. Le argomentazioni poste a sostegno della denunciata violazione di legge sono del tutto analoghe a quelle formulate dal medesimo difensore in favore del ricorrente IL G., in precedenza descritte ed alle quali si rinvia.
Deduce altresì che il giudice di primo grado aveva escluso la sua responsabilità per il delitto associativo sulla base del riconoscimento che la piccola attività di spaccio fosse da lui svolta in un'ottica puramente opportunistica ed individuale, mediante rifornimento presso i gruppi che nei diversi momenti storici avevano il predominio sul territorio;
rileva come la Corte di appello, confermata l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., abbia contraddittoriamente ritenuto l'appartenenza al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti sulla indimostrata considerazione che non potessero essere coinvolti nello spaccio soggetti estranei all'organizzazione, senza tenere conto che gli organi addetti al servizio di protezione gli avevano consentito di seguire il collaboratore AR ER nella località protetta, a riprova della sua estraneità all'associazione.
AR TO è stato dichiarato colpevole in entrambi i gradi di giudizio del delitto di estorsione tentata in danno La ON (capo 16).
Denuncia a mezzo del difensore mancanza ed illogicità della motivazione per il travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, vizio denunciato specificamente con l'atto di gravame nel quale, mediante indicazione ed alligazione degli atti (verbale del dibattimento, ff. 115 e 116), erano stati rappresentati alla Corte di appello tutti gli elementi dai quali avrebbe dovuto rilevare il travisamento commesso dal Tribunale;
in particolare deduce il ricorrente che il primo giudice, "senza compiere una corretta interpretazione delle fonti probatorie", ha trascurato l'esame di una prova acquisita al processo affermando, nonostante la circostanza fosse stata espressamente esclusa dalla persona offesa, che egli fosse presente nel momento in cui il fratello AR ER formulò la richiesta estorsiva;
rileva che a tale articolata deduzione la corte di appello non ha fornito risposta alcuna reiterando l'errore ed affermando che la richiesta venne formulata da AR ER in presenza del fratello AR TO, dato storico smentito dalla stessa persona offesa. Il giudice dell'impugnazione non ha, pertanto, correttamente fotografato la realtà fattuale emersa dal processo, perché ha affermato l'esistenza di una circostanza decisiva che, al contrario, risulta inesistente;
privi di univoco significato si rivelano infatti gli ulteriori elementi posti a carico dell'imputato ed individuati in sentenza nell'avere egli accompagnato la p.o. presso il fratello ed avere partecipato ad un successivo colloquio.
TA IN è stato dichiarato colpevole in entrambi i gradi di giudizio del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1). Denuncia a mezzo del difensore:
nullità dell'ordinanza dibattimentale con la quale è stata disposta la rinnovazione del dibattimento in grado di appello perché emessa in assenza del contraddittorio fra le parti in violazione dell'art. 603 c.p.p., n. 5;
violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3 in quanto il collegio, pur dichiarando inutilizzabili le dichiarazioni di alcuni collaboratori, ha di fatto utilizzato, ai fini dell'esame degli stessi, i verbali ritenuti inutilizzabili;
violazione dell'art. 192 c.p.p.; rileva il ricorrente come la difesa avesse evidenziato - senza ottenere congrua risposta - la mancanza di credibilità dei c.d. "pentiti" in quanto gli stessi hanno trascorso un lungo periodo in contatto fra di loro e deciso di lasciare le sedi "protette" per fare ritorno in Castellammare e compire una serie di reati, precostituendo le dichiarazioni accusatorie e continuando a delinquere durante la collaborazione;
ne' vale affermare, secondo il ricorrente, che la sostanziale uniformità delle versioni fornite nella prima e nella seconda fase della collaborazione siano segno di genuinità degli apporti, viziati da contatti che risalgono ai primordi della collaborazione e sono sintomo di spiccata attitudine a frodare lo Stato, e ciò a prescindere dalla genericità e contraddittorietà dei riscontri incrociati;
mancanza della motivazione;
deduce il ricorrente che sia meramente apparente la giustificazione dell'affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo, non comprendendosi come possa essere stata attribuita credibilità alle propalazioni dalle quali sono emersi incoerenza ed inquinamento.
VE NA è stato dichiarato dal Tribunale colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1); la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e conseguentemente ridotto la pena. Denuncia a mezzo del difensore:
vizio della motivazione, per non avere la corte di appello fornito adeguata risposta alle varie doglianze difensive prospettate con i motivi di appello ed in sede di discussione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori, limitandosi ad un mero richiamo delle motivazioni fornite sul punto dal Tribunale;
vizio della motivazione in relazione all'art. 418 c.p.; rileva il ricorrente come palesemente carente si mostri la motivazione nella parte in cui ritiene non configurabile il solo delitto di assistenza agli associati, consistendo essa ancora una volta nel mero rinvio alla decisione di primo grado.
Le doglianze sono ulteriormente illustrate con motivi aggiunti. UO ZO, assolto nel giudizio di primo grado, è stato condannato dalla Corte di appello, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1).
Denuncia a mezzo dei difensori:
Inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., n. 3 bis c.p.p. delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da AV IR, TA ON, IN LF e LU ON per omissione dell'avviso previsto dall'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c); osserva il ricorrente come la Corte di appello, prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale n. 191 del 2003, abbia disposto, sul presupposto dell'inutilizzabilità di quelli già svolti, la rinnovazione degli esami dibattimentali dei predetti collaboratori previa formulazione del prescritto avvertimento;
rileva in proposito come, tuttavia, ciò non sia sufficiente a superare il problema della inutilizzabilità, atteso che la decisione di primo grado ha utilizzato e valutato materiale di prova non utilizzabile e che, trattandosi di prove illegittimamente acquisite, esse non potevano essere oggetto di sanatoria postuma senza stravolgere la ratio di garanzia (per il chiamante e per i chiamati) sottesa all'art. 64 c.p.p.;
violazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità ed all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo;
rileva il ricorrente come la sentenza impugnata abbia sovvertito il giudizio assolutorio formulato dal giudice di primo grado - il quale aveva ritenuto dubbie ed intrinsecamente contraddittorie le propalazioni dei collaboranti attraverso il recepimento del tutto acritico sia delle argomentazioni formulate dal pubblico ministero nel suo atto di gravame sia delle valutazioni - richiamate per relationem - circa la generale attendibilità dei chiamanti in correità espresse nella sentenza del Tribunale.
A questo proposito evidenzia come la sentenza di primo grado, pur avendo richiamato condivisibili principi generali in tema di valutazione delle chiamate in correità, ne abbia fatto erronea applicazione non fornendo adeguata risposta alla questione circa la conciliabilità delle condotte dei propalanti (che dopo un'iniziale fase di collaborazione si erano sottratti al programma di protezione e avevano ripreso le attività delinquenziali in contrapposizione al clan D'ES) e l'espressione di un giudizio positivo sulla loro generale attendibilità intrinseca, definitivamente minata in radice, sul piano strettamente logico, da un comportamento il più grave astrattamente immaginabile per un "pentito", cioè l'interruzione del rapporto collaborativo con l'autorità allo specifico fine di riprendere in pieno l'attività criminale;
ne', d'altro canto, le decisioni di merito hanno dimostrato l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la decisione di abbandonare il programma di protezione (da parte di Di OM HE e dei suoi accoliti) fosse stata verosimilmente motivata dal progetto di sostituirti al clan D'ES nel controllo del territorio stabiese, sicché non risulta esclusa la possibilità che le accuse rivolte nei confronti dei componenti di quest'ultimo siano espressione non di leale collaborazione con la giustizia bensì di un disegno calunniatorio;
rileva, altresì, come a minare ulteriormente l'attendibilità intrinseca, e complessiva di tutti i collaboratori vi sia l'ulteriore circostanza riconosciuta dalla sentenza di primo grado, ma del tutto trascurata dalla Corte di appello, del reciproco scambio fra i dichiaranti delle versioni da fornire all'autorità giudiziaria, in relazione alla quale si mostra meramente congetturale l'affermazione che detto scambio concernesse massimamente i reati dei quali i collaboratori si erano reciprocamente accusati e non la responsabilità di altri, così come è erronea e parziale l'altra affermazione, secondo cui tutti hanno sostanzialmente confermato le originarie dichiarazioni, in quanto non tiene conto che alcuni appartenenti al clan (IN LF, AV AR e TA LF) hanno deciso di collaborare dopo l'abbandono del programma di protezione da parte di coloro che già avevano rilasciato dichiarazioni accusatorie e dopo le riunioni in cui si era verificato lo scambio di informazioni.
Quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo deduce il ricorrente che la sentenza del Tribunale, pur viziata nella attribuzione di generale attendibilità ai c.d. "pentiti", aveva comunque correttamente ritenuto le dichiarazioni accusatorie, prevalentemente de relato, vaghe, generiche e prive dei necessari elementi di riscontro;
osserva in proposito come la Corte di appello, per sovvertire tale decisione, avrebbe dovuto operare un compiuto ed approfondito confronto fra tali argomentazioni e quelle contenute nell'atto di appello, individuando argomenti in fatto e diritto idonei a ribaltare le conclusioni raggiante in primo grado: ma così non è avvenuto, atteso che la motivazione della sentenza di appello si è limitata a riprodurre testualmente e letteralmente, senza alcuna significativa variazione, l'atto di appello del pubblico ministero, alla conclusione della cui riscrittura si è limitata ad affermare di condividerlo e farlo proprio, e di ritenere pertanto "inesatta" la decisione del Tribunale.
Simile modus procedenti, ad avviso del ricorrente, non consente di conoscere se il giudice di secondo grado abbia criticamente valutato, alla luce delle argomentazioni della prima decisione, le considerazioni svolte nell'atto di gravame nel quale l'impugnante invocava semplicemente - riproducendole - un diverso apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie senza sfiorare minimamente gli argomenti logico-giuridici in base ai quali le predette dichiarazioni erano state ritenute inidonee a fondare la responsabilità, quali la loro natura de relato, la loro evidente contraddittorietà circa il movente del duplice omicidio asseritamene commesso dall'imputato per conto dell'associazione, al ruolo specifico da lui ricoperto nel sodalizio, la cui mancata individuazione si palesa viceversa coerente con la ricostruzione della struttura del clan - nella quale non troverebbe spazio la figura di "referente esterno" che si vorrebbe attribuire all'imputato - quale descritta dal giudice di primo grado ma ignorata da quello di appello.
violazione dell'art. 62 bis c.p. nonché vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla considerazione dei "precedenti penali" e della "caratura criminale emergente dagli atti"; osserva in proposito il ricorrente che la sua personalità non può essere desunta dall'azione omicidiaria di cui hanno riferito i collaboratori, oggetto di separato giudizio, sicché la statuizione negativa della Corte di appello si pone in contraddizione logica con l'emergere di un suo ruolo secondario nel sodalizio.
Con motivi aggiunti prodotti ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, n. 5 indica specificamente gli atti, del processo, già
richiamati nel ricorso, in relazione ai quali la sentenza impugnata è incorsa in travisamento del fatto oltre che in vizio di illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.
PO AL, assolto nel giudizio di primo grado, è stato condannato dalla Corte di appello, in accoglimento del gravame del pubblico ministero, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1).
Denuncia a mezzo del difensore:
mancanza della motivazione con riferimento all'art. 546 c.p.p., n. 1, lett. e), art. 192 c.p.p., art. 416 bis c.p; rileva il ricorrente,
innanzi tutto, come i giudici di appello, rinnovata l'acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori, non abbiano provveduto ad un nuovo esame della loro attendibilità soggettiva ed oggettiva, essendosi limitati ad un mero rinvio a quanto ritenuto in proposito dal Tribunale, i cui giudizi valutativi, tuttavia, dovevano ritenersi travolti dalla dichiarata inutilizzabilità; osserva, altresì, come la Corte territoriale abbia valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, le dichiarazioni accusatorie LU e TA, del tutto generiche ed inidonee a riscontrarsi reciprocamente specie in riferimento all'individuazione del ruolo operativo attribuito all'imputato; deduce che, in proposito, sono state travisate le risultanze delle prove, atteso che il LU, secondo quanto risulta dal verbale dibattimentale che in sede di legittimità può essere esaminato attesa la natura del vizio, si era espresso in termini del tutto ipotetici circa l'attività di occultamento di armi che la sentenza ha ipotizzato essere stata svolta dal ricorrente. Al di là della generica indicazione dell'inserimento nel sodalizio criminoso, pertanto, la Corte di appello non ha individuato ruolo svolto e contributo offerto dall'imputato al sodalizio;
e a tale approfondimento tanto più il giudice di appello era tenuto in ragione dell'assoluzione pronunciata in primo grado - sia per il reato associativo che per un episodio di estorsione prospettato, nell'ottica accusatoria, quale materiale estrinsecazione del vincolo criminoso - a seguito del vaglio critico non solo delle dichiarazioni LU e TA (cioè quelle valorizzate dal giudice del gravame) ma anche di quelle rese da AV IR, AV AR e IN LF, dunque alla stregua dell'analitico controllo di un materiale probatorio ben più ampio di quello posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
VA NO, assolto nel giudizio di primo grado, è stato condannato dalla Corte di appello, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1).
Denuncia a mezzo del difensore:
violazione dell'art. 416 bis c.p. e art. 192 c.p.p.; rileva il ricorrente come la Corte di appello sia pervenuta all'affermazione di responsabilità semplicemente riproducendo le dichiarazioni dei "pentiti", senza tuttavia argomentare in ordine alla loro attendibilità ed in merito alla circostanza che nessuna delle generiche vicende da essi narrate sulla partecipazione dell'imputato a presunti incontri tra affiliati sia mai stata oggetto di riscontro oggettivo: sul punto la motivazione si palesa pertanto del tutto carente, atteso che neppure è affrontato il tema della ricerca e della valutazione dei riscontri, quanto meno per verificarne il sostegno incrociato, peraltro inesistente;
deduce, altresì, che la sua qualità di "sostituto" del padre in seno al clan D'ES sia stata data per scontata dalla Corte di appello, che avrebbe viceversa dovuto adeguatamente giustificare il ribaltamento della sentenza di primo grado;
violazione dell'art. 133 c.p. e vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, del tutto priva di giustificazione in riferimento ai criteri di legge.
SI AN AN, assolto nel giudizio di primo grado, è stato condannato dalla Corte di appello, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero, per il delitto di cui al capo 16 (tentata estorsione La ON).
Denuncia a mezzo del difensore vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 56 e 629 c.p.; osserva in proposito come il Tribunale fosse pervenuto alla pronuncia assolutoria attraverso l'esame analitico di tutte le risultanze dibattimentali e la Corte di appello, sulla base dell'atto di gravame, contenuto in poche righe, proposto dal pubblico ministero abbia riformato in pejus la decisione di primo grado trascurando, da un lato, tutti i chiari segni dell'inattendibilità dei collaboratori, e, da un altro, le incongruenze delle dichiarazioni accusatorie utilizzate a suo carico, la incontrollabilità del narrato de relato di AV AR, la circostanza che numerosi altri "pentiti" e la stessa persona offesa non lo indicano tra i responsabili del fatto.
4. Le posizioni dei vari ricorrenti saranno nel prosieguo singolarmente esaminate secondo la già esposta sequenza, propria dalla sentenza impugnata, e cioè in primis saranno valutate quelle degli imputati patteggianti nel secondo giudizio quindi, in ordine alfabetico, quelle degli imputati condannati dal Tribunale ed appellanti, infine, sempre in ordine alfabetico, quelle degli imputati assolti in primo grado e dichiarati colpevoli dalla corte territoriale in accoglimento del gravame del pubblico ministero. È opportuna tuttavia la trattazione unitaria e preliminare delle questioni che, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti e spesso sovrapponibili nel loro tenore testuale, sono state proposte in quasi tutti i ricorsi.
4.1 Viene in rilievo, in primo luogo, la denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori nella loro rinnovata audizione disposta dal giudice di appello con l'ordinanza in data 7 aprile 2004. Osserva il collegio che tutte le doglianze a questo proposito formulate sono infondate per una pluralità di ragioni. Si deve affermare, innanzi tutto, che nel caso di specie ai collaboratori AV IR, TA ON, LU ON e IN LF non erano dovuti gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c), come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Si tratta infatti, come risulta dalla lettura della decisione di primo grado ed in particolare dall'esame specifico della posizione di ciascuno di essi effettuata dal Tribunale, di imputati di reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), (tutti affiliati al "clan D'ES, ancorché giudicati separatamente) e dunque di soggetti radicalmente incompatibili, secondo quanto dispone l'art. 197 c.p.p., n. 1, lett. a), con l'ufficio di testimone sicché ad essi non spettava ricevere l'avvertimento de quo (sez. 1^, 7/12/2004, Pepe, rv. 230645; sez. 2^, 25/10/2005, Piscopo, rv. 232595; sez. 1^, 18/10/2005, Sberna, rv. 232448; sez. 5^, 14/06/2005, Franchino, rv. 233036); e tale regola si applica - come ha già precisato questa Corte - sia che le persone imputate in procedimento connesso ex art. 12 c.p.p., lett. a), rendano le dichiarazioni eteroaccusatorie in altro procedimento sia che le rendano nello stesso procedimento in cui sono imputate, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1998, dichiarato l'illegittimità dell'art. 210 c.p.p. nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri (sez. 1^, 10/11/2005, Benenati, rv. 233374). Tale, dirimente argomento permetterebbe anche di prescindere dall'altra, rilevante considerazione circa la irrilevanza, ai fini che qui interessano, dell'interpretazione equiparatrice dell'interrogatorio all'esame dibattimentale che ha indotto il giudice di secondo grado a rinnovare gli atti de quibus, derivata dalle argomentazioni contenute in un'ordinanza della Corte costituzionale (n. 191 del 2003) dichiarativa di manifesta infondatezza, la quale, non inscrivendosi nel filone delle sentenze interpretative di rigetto e non avendo enucleato una determinata conclusione come l'unica conforme a Costituzione, non appare certo vincolante, alla stregua di quanto affermato da sez. un., 31 marzo 2004, Pezzella, per il giudice ordinario (nello stesso senso ed in riferimento alla medesima ordinanza costituzionale v. sez. 2^, 18/11/2005, Aglieri;
sez. 1^, 10/11/2005, Benenati); e questa Corte ha già avuto modo di scostarsi motivatamente dal predetto percorso ermeneutico ribadendo la sostanziale diversità funzionale e strutturale riscontrabile tra interrogatorio ed esame (sez. 5^, 14/06/2005, Franchino). In ogni caso anche a voler ammettere in linea teorica la condivisibilità della possibile interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale, si deve rilevare come comunque essa non possa operare nel caso di specie, che ricade sotto il regime delle norme transitorie di cui alla L. n. 63 del 2001, art. 26 in virtù delle quali (commi 3, 4 e 5) la necessità di rinnovare l'interrogatorio dell'imputato o dell'indagato che abbia reso dichiarazioni erga alios sorge solo nell'ipotesi in cui il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari al momento dell'entrata in vigore della legge (sez. 6^, 27/03/2003, Pinto, rv. 225252; così anche sez. 2^, 18/11/2005, Aglieri); e non può non sottolinearsi l'intima coerenza di tale conclusione con quanto prescrive l'art. 210 c.p.p., "nuovo" comma 6 secondo cui (esclusa l'assunzione della qualità di testimone da parte dell'imputato in connessione "forte"), si prevede che in occasione dell'esame sia dato l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., lett. c), all'imputato in connessione "debole" ovvero in reato collegato che non abbia reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'ordinanza dispositiva della rinnovazione degli esami da parte del giudice di secondo grado, previa formulazione dell'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c), si palesa inutiliter data;
e non è ultroneo notare in proposito come la Corte territoriale, pur sostanzialmente aderendo alle eccezioni difensive, si sia significativamente astenuta dal dichiarare l'inutilizzabilità degli esami dibattimentali denunciati come invalidi, limitandosi a disporne la ripetizione;
ripetizione che comunque - e ciò si sottolinea per rispondere alle doglianze difensive che anche sul punto hanno attinto il provvedimento impugnato - appare del tutto corretta sotto il profilo formale e sostanziale, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, da un lato, debba considerarsi pienamente utilizzabile l'atto, ritualmente assunto, che dalle dichiarazioni raccolte in violazione di legge derivi o mutui il contenuto anche attraverso una generica conferma di esse (sez. 6^, 13/01/1998, De Matteis, rv. 210322; sez. 1^, 13/11/2002, Fiore, rv. 222714; sez. 2^, 19/12/2005, Ancora, rv. 233367) e come, da un altro, sia ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 c.p.p., ma dalla violazione - come si deduce essere avvenuto nella specie - di regole attinenti all'assunzione della prova (sez. 5^, 13/12/2005, Brangian, rv. 233027). Vero è che, secondo una decisione di questa Corte richiamata dalle difese, "il giudice d'appello, a norma dell'art. 604 c.p.p., comma 5, può ordinare la rinnovazione degli atti nulli solo quando la sentenza di primo grado sia fondata su atti affetti da una delle invalidità previste dagli artt. 179 e 180 c.p.p., mentre deve escludersi che possa ricorrervi in presenza di prove inutilizzabili perche illegittimamente acquisite" (sez. 3^, 24 maggio 2000, Iodice, rv. 217800): ma tale pronuncia, relativa peraltro a un caso in cui in appello era stata rinnovata una soltanto delle prove di cui s'era data illegittima lettura in primo grado, afferma non condivisibilmente un principio incondizionato senza considerare il profilo genetico dell'inutilizzabilità; non v'è dubbio infatti che, quando tale sanzione processuale derivi da un divieto probatorio, a norma dell'art. 191 c.p.p., n. 1, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non potrebbe permettere l'acquisizione di una prova di per sè inammissibile: ma quando l'inutilizzabilità deriva invece dalla violazione di regole attinenti alle formalità di assunzione, deve riconoscersi al giudice d'appello il potere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, allo scopo di assumere quella prova nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. E ciò è indubitabilmente avvenuto - sia pure, come già chiarito, ad abundantiam - nel caso di specie in cui, peraltro, essendo stata la ordinanza dispositiva della rinnovazione adottata all'esito della discussione, non può in alcun modo sospettarsi l'esistenza di una originaria compressione dei diritti di interlocuzione della difesa garantiti dall'art. 603 c.p.p., n. 5 ovvero la violazione degli artt. 524 e 525 c.p.p.
(denunciata, quest'ultima, nei motivi aggiunti formulati dal ricorrente BA G.) sul presupposto dell'impossibilità del giudice già ritiratosi per deliberare di disporre l'assunzione di nuove prove, atteso che è costante nella giurisprudenza di legittimità il riconoscimento di siffatta potestà (sez. 6^, 14/11/2003, Rosa, rv. 228258; sez. 6^, 4/05/2004, Vigna, rv. 229451;
sez. 4^, 23/02/2005, Maiorana, rv. 231729). Solo per completezza si deve precisare in conclusione che - atteso il disposto dell'art. 197 bis c.p.p., comma 6, - la posizione di imputati in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. a), e non di testimoni assistiti, dei collaboratori il cui esame è stato reiterato, non incide ne' ha alcun modo inciso sulle regole di valutazione delle loro dichiarazioni, comunque fissate dall'art. 192 c.p.p., n. 3. 4.2 Gli imputati hanno anche contestato l'acquisizione ex art. 500 c.p.p., n. 4 delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da
NE AN, disposta dal Tribunale con ordinanza del 7/11/2002. Le doglianze sul punto sono infondate.
Osserva il collegio, in proposito, come l'ordinanza dibattimentale de qua, alla quale la Corte di appello si è correttamente riportata, si palesi del tutto immune dai vizi denunciati, avendo il Tribunale compiutamente descritto la vicenda procedimentale concernente i ripetuti tentativi di esame del collaboratore, mai riusciti anche nell'occasione in cui il predetto si è presentato (in videoconferenza) davanti all'organo giudicante, logicamente valutando i verbali, offerti dal pubblico ministero, in cui sono state riferite dal propalante le minacce finalizzate alla ritrattazione, ed infine effettuando, a proposito di tali dichiarazioni, la necessaria verifica di attendibilità ed espressamente dando atto della superfluità, stante la situazione profilatasi, di ulteriori esperimenti finalizzati all'audizione. Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito e le argomentazioni che le sorreggono si manifestano dunque del tutto coerenti con l'insegnamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'acquisizione ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, delle dichiarazioni predibattimentali del testimone,
gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinché non deponga ovvero deponga il falso, debbono raggiungere un quantum di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che, pur senza realizzare la condizione della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", possa far presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compromesso la genuinità della deposizione dibattimentale (sez. 6^, 8/07/2005, Garacci, rv. 232050;
sez. 6^, 23/03/2005, Iannizzi, rv. 231860); esse si fondano invero su quei parametri di ragionevolezza e di persuasività nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste: e poiché gli effetti di quest'ultima, si sono riverberati sul procedimento in corso, è del tutto privo di significanza che le minacce, come sostenuto dalle difese, fossero finalizzate al alterare la prova in altro processo ovvero siano state riferite nell'ambito di diverso processo (la cui connessione o il cui collegamento con il presente non è tuttavia revocato in dubbio) o non provenissero dagli attuali imputati. 4.3 È pure comune da parte dei ricorrenti la denuncia concernente il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni dei c.d. "pentiti", per l'esistenza di una doppia fase della collaborazione intervallata da una ripresa delle attività criminali mediante la costituzione di un "nuovo gruppo" e dalla circolazione delle informazioni fra i propalanti;
si lamenta altresì, in proposito, l'assenza di risposta adeguata alle censure formulate in proposito con il gravame di merito.
Anche tali doglianze sono infondate.
Si deve rilevare infatti come il giudice di primo grado avesse affrontato espressamente la questione, risolvendola in senso favorevole alla non incidenza delle predette vicende sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie ed escludendo l'intento calunniatorio di queste sulla base della constatazione che non si fosse verificata la dedotta contrapposizione - che avrebbe potuto qualificare il "pentimento" come strumento di lotta - fra il clan D'ES e la nuova compagine costituitasi intorno a tale Di OM;
e che comunque non si fossero riscontrate discrasie fra quanto riferito dai medesimi soggetti nella prima fase della collaborazione - allorché dunque non era stato fondato il nuovo gruppo criminale - e la seconda, in cui la propalazione calunniatrice avrebbe avuto fondamento in una lotta per lei supremazia territoriale. A fronte di tale argomentazione, certamente non priva di plausibilità e tanto meno affetta da intima contraddizione, gli imputati hanno proposto al giudice di appello deduzioni sostanzialmente riproducenti le questioni già affrontate e risolte da quello di primo grado;
di ciò da atto esplicitamente la sentenza impugnata (f. 56), la quale ha dunque correttamente richiamato la decisione del Tribunale per farla integralmente propria;
ne' può domandarsi a questa Corte la rinnovazione della valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, che il giudice di primo grado ha effettuato in linea generale e poi singolarmente per ciascuno di essi, con approfondimento particolare in riferimento ai rispettivi profili psicologici, alla coerenza del narrato, all'assenza di motivi di rancore nei confronti dei D'ES.
Giova soltanto ricordare, a questo proposito, come del tutto inconferente si dimostri l'argomento difensivo, contenuto in vari ricorsi, che sottolinea la contraddizione consistente nell'aver prima la Corte di appello riconosciuto l'esistenza di una "faida" tra gruppi sorti dall'originario clan (f. 47) e quindi escluso la contrapposizione fra il sodalizio dei "pentiti" ed i D'ES; ed invero mentre nel primo caso il richiamo alla "faida" è stato effettuato in riferimento alla defezione del gruppo facente capo a tale AT, che a quanto risulta aveva inteso sostituirsi ai vertici del clan al momento della loro detenzione, nel secondo l'assenza di atti di contrapposizione e l'inesistenza di una strategia di danneggiamento verso i D'ES è riferita al diverso e successivamente costituitosi "clan dei pentiti", di cui al presente processo, facente capo a tale Di OM.
Deve osservarsi in conclusione, altresì, come i ricorrenti, denunciata in linea generale ed indistintamente l'inattendibilità dei collaboratori per le anzidette ragioni, abbiano omesso di indicare le ragioni di critica specifica alla valutazione delle singole dichiarazioni accusatorie rilasciate nei confronti di ciascuno di essi e di evidenziare, in relazione alla tecnica del rinvio per relationem alla decisione di primo grado seguita dalla sentenza gravata, le ragioni per le quali la relatio debba ritenersi imperfecta e cioè inadeguata rispetto a quanto dedotto in riesame con il gravame di merito (sez. 3^, 12/01/1982, Portinari, rv. 153340).
5. Le doglianze proposte da CA ES sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'impugnazione, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4 non è tenuto a motivare ne' sulla prova di colpevolezza ne' sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. atteso che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di gravame sulla responsabilità, la sua cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati (sez. 6^, 11/06/2003, Mele, rv. 226698; conf. mass. uff. nn. 218115, 220428, 226707).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
6. Le doglianze proposte da LU ON sono manifestamente infondate in quanto alla parte non è consentito porre in discussione, con la proposizione del ricorso per cassazione, i termini del negozio processuale sulla pena stipulato con il p.m. e ratificato dal giudice ai sensi dell'art. 599 c.p.p. (sez. un., 28/01/2004, Gallo, rv. 226715). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
7. Il ricorso proposto da AV IR deve essere rigettato. La prima doglianza, concernente la violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3, è infondata per le ragioni esposte nella parte generale al paragrafo 4.1; si profila, altresì, al limite della genericità, atteso che la responsabilità dell'imputato è stata fondata sulle proprie dichiarazioni autoaccusatorie - di cui non è in discussione la ritualità di assunzione essendosi la parte sottoposta volontariamente o avendo comunque consentito all'esame - le quali sono state riscontrate da quelle convergenti del fratello (e coimputato) AV AR, il cui esame non è neppure investito del sospetto della denunciata inutilizzabilità in quanto comunque il Tribunale formulò al dichiarante l'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., n. 3 (sent. Tribunale, f. 9).
La seconda doglianza è pure generica, per l'assenza del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato e comunque, reiterando essa in forma sintetica le deduzioni in linea di fatto sviluppate nel gravame di merito, prospetta censure non consentite in questa sede.
8. Il ricorso proposto da IL BA deve essere rigettato.
Già si è evidenziata, nella trattazione delle questioni comuni a quasi tutti i ricorsi, l'infondatezza delle denunce concernenti la violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3, lett. c), la violazione dell'art. 500 c.p.p., n. 4, la "viziata collaborazione" dei c.d. "pentiti" (motivi primo e prima parte del secondo).
Si deve aggiungere in proposito, con particolare riferimento alla posizione del ricorrente, come le doglianze investano l'attendibilità del narrato dei collaboratori nella sua globalità in ragione della circolarità delle informazioni e dell'intento calunnioso che le animerebbe, senza la specifica indicazione critica di quali dichiarazioni abbiano attinto l'imputato e con quale valenza decisiva;
e si deve rimarcare altresì la mancanza di collegamento tra i motivi di ricorso e le censure proposte con l'atto di appello, del tutto generiche sul punto e comunque non involgenti l'attendibilità intrinseca delle propalazioni, ma solo la ritenuta carenza di riscontri esterni.
Quanto alle ulteriori deduzioni difensive illustrate anche con memoria osserva il collegio come la incidentale affermazione - che si assume non suffragata da documentazione esistente in atti - effettuata dalla Corte di appello circa l'intervenuta condanna per gravi reati di tale VA GI, esponente di spicco del clan di cui l'imputato sarebbe stato l'alter ego, si mostra del tutto irrilevante in relazione alla globale giustificazione dell'affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo, fondata sulle plurime convergenti dichiarazioni accusatorie (AV G., AV C., TA A., LU, IN, NE G.) che indicano lo svolgimento all'interno del sodalizio, da parte dell'IL G., non solo del predetto ruolo di alter ego di soggetto comunque collocato dai propalanti ai vertici del gruppo (sicché si palesa del tutto indifferente che costui risulti o meno essere stato effettivamente condannato per vari reati) ma anche di altre specifiche attività.
Peraltro è solo il caso di accennare alla circostanza che l'originaria deduzione difensiva, rimasta comunque indimostrata, tendeva ad accreditare - al fine di elidere il rilievo penale della funzione di alter ego - che il predetto VA L. fosse stato assolto dal delitto associativo, e non che non risultasse documentata la sua condanna.
Quanto al lamentato mancato esame, da parte del giudice di appello, della produzione documentale concernente lo stato di fallimento del soggetto passivo della contestata estorsione, osserva il collegio come la documentazione de qua non risulti ritualmente prodotta, ma solo "depositata" dal difensore in sede di discussione finale (verbale ud. dib. 29/12/04), senza che a tale deposito abbia fatto seguito alcun provvedimento di acquisizione;
non incombeva dunque sul giudice alcun onere di valutazione, e ciò a prescindere dalla considerazione che dalla motivazione concernente il delitto di estorsione emerge chiaramente - a fronte delle dichiarazioni dei propalanti ritenute convergenti per la dovizia di particolari coincidenti - la implicita reiezione della deduzione difensiva.
9. Il ricorso proposto da BA AR deve essere rigettato. Già si è detto (paragrafi 4.1 e 4.2) per quali ragioni la Corte ritiene insussistenti le denunciate violazioni dell'art. 603 c.p.p., n. 5, art. 64 c.p.p., n. 3, art. 500 c.p.p., n.
4. Risulta inoltre formulata per la prima volta in questa sede la denuncia di violazione dell'art. 512 c.p.p. in ordine all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali AR e LI;
la deduzione difensiva si palesa in ogni caso improponibile perché involgente valutazioni di merito in ordine al giudizio di irripetibilità dell'atto istruttorio e comunque meramente assertiva, dunque priva del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato.
Infondate, poi, si palesano le doglianze concernenti l'affermazione di responsabilità; ed invero la Corte di appello ha specificamente indicato gli elementi di accusa esistenti nei confronti dell'imputato, e cioè le plurime e convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori (e non solo di AR V. e AV G., indicati dall'imputato come aventi motivi di rancore), sicché la prospettazione di una loro diversa e più favorevole valutazione non può trovare ingresso in questa sede.
10. I ricorsi proposti da D'ES IO devono essere rigettati.
Con riferimento all'atto di gravame a firma del difensore avv. Fariello SI si osserva: il primo motivo è del tutto generico:
non indica infatti a quale imputazione la censura si riferisce, e dal testo dei provvedimenti di merito non si evince la circostanza che nei confronti del ricorrente siano state utilizzate dichiarazioni de relato di AR E., riscontrate, da quelle di Di OM R.; anche il secondo motivo è privo del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato il quale - come si è già evidenziato al paragrafo 4.3 - ha affrontato e correttamente risolto, anche per relationem, le questioni concernenti l'attendibilità dei collaboratori;
ne' vengono indicate dal ricorrente quali siano le deduzioni difensive "basate su evenienze probatorie" che sono state pretermesse o apoditticamente disattese dai giudici di merito;
il terzo motivo svolge, poi, questioni in pura linea di fatto e comunque manifestamente infondate, atteso che i giudici di merito hanno correttamente effettuato, ai fini della conferma "esterna", il riscontro incrociato delle convergenti chiamate in correità o in reità, tenendo espressamente conto, nella loro valutazione, anche del rilievo difensivo concernente i periodi di detenzione sofferti dall'imputato.
Con riferimento all'atto di gravame a firma del difensore avv. DEl'Orfano, osserva la Corte come infondate debbano ritenersi, per le ragioni esposte ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, le doglianze concernenti la generale assenza di credibilità dei collaboratori, l'acquisizione ex art. 500 c.p.p., n. 4 delle dichiarazioni NE G., l'inutilizzabilità degli esami dei collaboratori di cui è stata disposta la rinnovazione nel giudizio di appello. Si è pocanzi detto, altresì, come la Corte di appello abbia espressamente esaminato, per disattenderlo, il rilievo difensivo concernente i periodi di detenzione dell'imputato; si deve solo aggiungere, per esaurire i temi trattati nel ricorso, che la doglianza concernente l'omessa presa in considerazione, da parte della Corte di appello, degli acquisiti verbali delle dichiarazioni predibattimentali di TA ON e LU ON, i quali non avrebbero accusato allora il ricorrente dei delitti in tema di stupefacenti, è priva di specificità, in quanto non spiega a questa Corte, così lasciando al giudice di legittimità il compito di effettuare un propria valutazione di merito, il decisivo rilievo della deduzione difensiva assunta pretermessa, il cui implicito rigetto si desume comunque dal complessivo apparato motivazionale. 10. Le doglianze formulate nei ricorsi proposti in favore di D'ES ZO sono fondate nei limiti che saranno successivamente chiariti.
Con riferimento all'atto di gravame a firma del difensore avv. Fariello SI si osserva:
il primo motivo, nel quale sostanzialmente si deduce che la conferma esterna alle propalazioni di AR ER sia stata individuata nella confessione resa da Di OM, inutilizzabile erga alios, è privo del necessario requisito di specificità; ed invero, a fronte delle plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie (NE G., AV G., LU A.) sulle quali si è essenzialmente fondata l'affermazione di responsabilità, ed all'espressa valutazione di genericità, da parte dei giudici di merito, di quelle del AR, sarebbe stato preciso onere della parte - viceversa non assolto - quello di specificare quale decisiva funzione avrebbero assunto, nell'ambito del quadro probatorio così ricostruito, le propalazioni denunciate come illegittimamente corroborate, e ciò a prescindere dalla fondatezza, o meno dell'eccezione procedurale proposta. Le ragioni di infondatezza del secondo motivo, concernente la "viziata collaborazione" dei c.d. "pentiti", sono già state esposte al paragrafo 4.3.
Il terzo motivo, concernente il vizio della motivazione circa l'affermazione di responsabilità, sarà esaminato congiuntamente a quello, avente il medesimo oggetto, formulato nel secondo atto di impugnazione.
Con riferimento all'atto di gravame a firma del difensore avv. Gaito si osserva:
Le ragioni di infondatezza delle doglianze concernenti l'attendibilità dei collaboratori, l'acquisizione ex art. 500 c.p.p., n. 4 delle dichiarazioni predibattimentali di NE
AN e la violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3 sono state esposte ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3., ai quali si rinvia.
Infondata è pure la denuncia di inutilizzabilità delle dichiarazioni IN, nella parte in cui riferiscono quanto appreso da tale "Peppe merdella", fonte primaria non escussa nel dibattimento nonostante la sua individuazione e la richiesta di parte;
hanno infatti correttamente i giudici di merito chiarito come il narrato del IN non potesse essere utilizzato nella parte in cui riferiva le lamentele del suddetto EP circa il prezzo cui era costretto a pagare lo stupefacente all'imputato, ma potesse legittimamente fungere da riscontro alle propalazioni NE G. nella parte in cui, riferendo fatti oggetto di scienza propria, indicava il EP come uno spacciatore: ed a questi limiti di utilizzazione gli stesi giudici si sono attenuti.
Quanto alla completezza e coerenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, posta in discussione in entrambi i ricorsi, si deve rilevare come in riferimento al delitto associativo concernente il traffico di stupefacenti, ai relativi reati fine ed alla ricettazione (capi 13, 14, 15), i giudici di merito, le cui sentenze conformi si integrano reciprocamente, abbiano esaustivamente esaminato l'intero materiale a disposizione logicamente pervenendo alla conclusione di colpevolezza attraverso l'esame incrociato di una serie di convergenti dichiarazioni accusatorie la cui valenza non può essere posta in discussione davanti a questa Corte, che non è certo chiamata a condividere il ragionamento probatorio ma solo a sindacarne plausibilità e rispondenza alle regole della logica comune;
e comunque nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Diverso discorso è da farsi a proposito della ritenuta partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica sempre facente capo al clan D'ES. Ed invero tutte le dichiarazioni accusatorie riportate nelle sentenze di primo e secondo grado e valorizzate dai giudici di merito nei confronti dell'imputato attengono all'attività di traffico di sostanze stupefacenti, quasi che l'appartenenza dell'imputato anche all'altro settore criminale gestito dal sodalizio non abbisognasse di dimostrazione ma fosse conseguenza necessaria derivante, in base ad una sorta di automatismo, dalla struttura familiare di questo. Orbene, se è vero che il clan D'ES, come assai efficacemente descritto nella sentenza di primo grado, si era dato una struttura su tre livelli al cui vertice si trovavano i membri dello stesso nucleo familiare, l'affermazione di responsabilità penale per il delitto associativo avrebbe richiesto, più che la constatazione di uno status di appartenenza alla famiglia, la dimostrazione un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio che non poteva essere presunto sulla base del semplice rapporto di parentela;
ne' tanto meno, attesa la corretta distinzione effettuata dai giudici di merito, sia in linea teorica che in sede di applicazione concreta dei principi, fra associazione camorristica ed associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, l'intraneità alla prima poteva essere automaticamente derivata dall'appartenenza alla seconda. E la sostanziale indifferenza - come fosse cioè un dato scontato - mostrata dal provvedimento impugnato in ordine alla giustificazione della condanna per il capo 1) dell'imputazione è deducibile anche dalla considerazione che neppure l'episodio della ricettazione (capo 15), pure astrattamente idoneo a tal fine, sia stato valorizzato ed interpretato in chiave dimostrativa dell'attività mafiosa: ma tale operazione interpretativa delle prove e ricostruttiva delle condotte non spetta a questa Corte ma al giudice del merito, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio in parte qua, fermo il passaggio in giudicato delle altre statuizioni.
11. Le doglianze proposte da D'UO DI sono manifestamente infondate;
ed invero, oltre che al riscontro sul fatto consistente nelle ammissioni della persona offesa dal delitto di estorsione, i giudici di merito hanno valorizzato - quale conferma esterna individualizzante alle dichiarazioni accusatorie di AV - le propalazioni LU circa la partecipazione dell'imputato alla spartizione del provento del reato;
propalazioni circa l'utilizzazione e la valutazione delle quali il ricorrente ha omesso ogni critica, così connotando anche di genericità la propria impugnazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
12. Il ricorso di RI MO deve essere rigettato. Sull'infondatezza delle censure concernenti la violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3 e art. 500 c.p.p., n. 4, nonché la "viziata collaborazione" dei c.d. "pentiti", si rinvia alla trattazione generale di tali argomenti svolta ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3. Infondate si palesano, altresì, le doglianze concernenti la giustificazione dell'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, esclusa dal giudice di primo grado ma ritenuta nel secondo giudizio;
la Corte di appello, invero, ha valorizzato le plurime dichiarazioni accusatorie di vari collaboratori per inferirne, con deduzione priva di vizi logici o giuridici e pertanto incensurabile in questa sede, che la stabile e non discussa attività di spaccio fosse svolta dall'imputato nell'interesse o comunque in posizione di intraneità al clan, e ciò non sulla base di un'affermazione apodittica bensì sul presupposto dell'approfondito esame - peraltro ampiamente effettuato anche dal giudice di primo grado della struttura e dell'organizzazione del sodalizio, il quale non avrebbe potuto consentire lo svolgimento di un lavoro "autonomo" all'interno del proprio territorio.
12. Il ricorso di AR TO merita accoglimento. Rileva il collegio come l'imputato avesse, nei motivi di appello, compiutamente indicato al giudice del gravame il travisamento della prova compiuto dal giudice di primo grado, il quale aveva affermato, contrariamente a quanto dichiarato nel dibattimento dalla persona offesa dal reato, che egli si trovasse presente al colloquio nel corso del quale il fratello AR ER aveva effettuato la richiesta estorsiva. A detta articolata e documentata deduzione la Corte di appello non ha fornito risposta alcuna, letteralmente trascrivendo sul punto la decisione di primo grado e pertanto reiterando l'affermazione - senza peraltro indicare la fonte del suo convincimento contrario alla dedotta emergenza - che l'imputato fosse presente allorché venne illecitamente domandato il pagamento di una somma di denaro: circostanza, questa, quanto meno seriamente revocata in dubbio dalla prova favorevole richiamata nel gravame. Evidente, pertanto, la mancanza della motivazione sulla deduzione difensiva, che impone l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
Sarà compito della Corte di appello rivalutare l'intero quadro probatorio, verificando valenza e significato delle dichiarazioni della persona offesa richiamate nell'atto di parte, in una con gli ulteriori elementi di accusa valorizzati nel provvedimento impugnato;
dovrà inoltre il giudice di merito tenere conto, qualora addivenisse alla conferma della statuizione di condanna, che la sentenza è stata annullata nei confronti del AR, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, anche in relazione alla determinazione della pena (v. paragrafo 2.2).
13. Il ricorso proposto da TA IN deve essere rigettato. Quanto all'infondatezza delle censure concernenti la violazione dell'art. 603 c.p.p., n. 5, art. 64 c.p.p., n. 3 nonché la "viziata collaborazione" dei c.d. "pentiti", si rinvia alla trattazione generale di tali argomenti svolta ai paragrafi 4.1 e 4.3. Infondate si palesano, altresì, le doglianze relative alla giustificazione dell'affermazione di responsabilità; i giudici di merito hanno infatti valorizzato e logicamente apprezzato le plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, di cui non può domandarsi a questa Corte una rinnovata e più favorevole valutazione.
14. Il ricorso proposto da VE NA deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Osserva, infatti il collegio, quanto al primo motivo, come le doglianze difensive formulate con il gravame di merito fossero la semplice e generica reiterazione delle questioni già sottoposte al Tribunale e da questo affrontate e risolte, e come in ogni caso il giudice di secondo grado abbia ampiamente ripercorso sotto il profilo soggettivo (attendibilità dei propalanti) ed oggettivo (riscontri incrociati) il complesso degli elementi di prova che disegnano l'imputato come il referente in Germania del clan D'ES;
sarebbe stato pertanto onere del ricorrente dedurre specificamente a quali nuove questioni ritualmente prospettatele la Corte di appello non abbia fornito risposta o si sia limitata ad un insufficiente rinvio alla decisione del Tribunale: ciò non è avvenuto, sicché l'impugnazione si palesa, oltre che manifestamente infondata, anche affetta da genericità.
Manifestamente infondato e parimenti generico è pure il secondo motivo di ricorso concernente la denunciata violazione dell'art. 418 c.p. (peraltro neppure dedotta con l'atto di appello), atteso che la
Corte di appello ha specificamente affrontato la questione per concludere, conformemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sez. 6^, 29/11/1995, Passaro), che la continua disponibilità dell'imputato a prestare assistenza a favore dei componenti del sodalizio che si trovassero all'estero, perché assicurata indifferentemente a chiunque di essi ne avesse bisogno e dunque a vantaggio dell'associazione nel suo complesso, dovesse correttamente qualificarsi, sotto il profilo giuridico, quale attività partecipativa dell'associazione medesima e non meramente favoreggiatrice o ausiliatrice dei singoli associati. La collocazione del sodalizio criminoso nel territorio nazionale esclude, altresì, che si possa parlare in proposito di reato commesso all'estero, come ventilato dalla difesa nella discussione;
in questa sede (sez. 1^, 4/10/1988 Barozzi rv. 181222). L'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi aggiunti (art. 585 c.p.p., n. 4). 15. I ricorsi di UO ZO, PO AL, VA NO, SI AN AN, condannati in grado di appello in accoglimento del gravame del pubblico ministero, sono fondati. Deve premettersi all'esame delle singole posizioni l'esposizione dei principi da tempo fissati nella giurisprudenza di legittimità circa il contenuto dell'obbligo motivazionale che grava sul giudice di appello che riformi in toto la decisione di primo grado;
in particolare si è precisato sul punto che la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi completamente a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (sez. 1^, 16/12/1994, Felice, rv. 201487; sez. 2^, 12/12/2002, PM/Contrada, rv. 225564); e le stesse sezioni unite hanno ribadito tale insegnamento, affermando (sez. un., 12/07/2005, Mannino, rv. 231679) come il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado abbia l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza ed incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. A tali principi non si è attenuta la sentenza gravata nel riformare in toto la decisione di primo grado in accoglimento della impugnazione del pubblico ministero.
16. Quanto al ricorso proposto da UO ZO si deve rilevare, disattese per le ragioni indicate al paragrafo 4.1 le eccezioni procedurali concernenti la violazione dell'art. 64 c.p.p., n. 3, come fondata si palesi la denuncia di vizio della motivazione alla luce dei principi più su esposti.
Ed invero la Corte di appello, anziché svolgere la necessaria revisione critica delle valutazioni compiute dal primo giudice, si è limitata a trascrivere letteralmente i motivi di appello proposti dal pubblico ministero ed a concludere sinteticamente nel senso di farli propri e di ritenere "inesatta" la valutazione dei fatti operata dal Tribunale;
ma detti motivi, lungi dal confutare specificamente gli argomenti addotti dal primo giudice, consistono nella mera elencazione delle dichiarazioni accusatorie rilasciate nei confronti dell'imputato - che il Tribunale aveva invece partitamente analizzato chiarendo le ragioni della loro non conducenza ai fini della dimostrazione dell'ipotesi accusatoria - senza alcuna ricostruzione critica del complesso quadro probatorio e, soprattutto, senza l'indicazione, desunta da clementi concreti, del ruolo dinamico e funzionale che sarebbe stato svolto dall'imputato all'interno del sodalizio, atteso che si palesa del tutto congetturale la sua partecipazione ad un omicidio, oggetto di separato giudizio, commesso nell'interesse del clan.
La sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua. 17. Quanto al ricorso proposto da PO AL si deve rilevare come la Corte di appello, a fronte dell'analitica valutazione di un ampio compendio probatorio effettuata dal Tribunale che aveva pronunciato assoluzione sia per il delitto associativo che per il reato-fine contestato all'imputato, si sia limitata a prendere in considerazione solo alcune delle dichiarazioni dei collaboratori (LU e TA ON) già esaminate dal giudice di primo grado, affermandone apoditticamente la conducenza verso la conferma dell'ipotesi accusatoria, del tutto trascurando la considerazione, contenuta nella prima sentenza, secondo cui il fondamento probatorio degli elementi di accusa raccolti mostrasse concretezza a sostegno della partecipazione del PO P. al c.d. "nuovo gruppo" costituito dal Di OM, costituente tuttavia materia estranea al presente procedimento;
alla carenza consistente nell'esame solamente parziale del complessivo quadro probatorio sul quale il Tribunale aveva fondato la propria decisione si è così aggiunta la totale assenza di puntuale revisione critica delle ragioni dell'assoluzione ("ritiene la Corte che i primi giudici abbiano sottovaluti gli elementi di accusa emersi a carico dell'imputato": et de hoc satis), insieme alla pretermissione di ogni valutazione circa la compatibilità fra la condanna in ordine al reato associativo e la conclusione liberatoria, per il reato-fine.
Fondate si palesano pertanto le deduzioni difensive, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua. 18. Analoghe considerazioni devono essere svolte a proposito del ricorso di VA NO;
si deve rilevare infatti come la Corte di appello - secondo la medesima "tecnica" motivazionale adottata nei casi appena esaminati - abbia omesso di svolgere il necessario percorso di rivisitazione critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione liberatoria adottata dal giudice di primo grado, limitandosi ad un'elencazione delle dichiarazioni accusatorie - già ritenute inidonee dal primo giudice a giustificare l'affermazione di responsabilità - per attribuire ad esse un diverso significato dimostrativo, senza però confutare specificamente gli argomenti della motivazione della prima sentenza e senza dare conto delle ragioni della relativa incompletezza ed incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato;
ne' si può trascurare che la convergenza generale delle propalazioni valorizzate dal giudice di secondo grado sembrano inerire piuttosto (senza che sia stata tratta alcuna conclusione in ordine alla possibile sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato) ad un'eventuale appartenenza dell'imputato al sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e non a quello di stampo camorristico per cui è intervenuta condanna, che pertanto appare fondarsi esclusivamente sulla narrata partecipazione del prevenuto ad alcuni colloqui in ordine alla valenza dimostrativa dei quali, in termini di ruolo e funziona da lui svolti all'interno del clan, la Corte non ha adeguatamente argomentato ai fini del totale ribaltamento della decisione assolutoria.
La fondatezza delle deduzioni difensive impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua. 19. Fondato è pure il ricordo proposto da SI AN AN. Osserva il collegio come anche in questo caso la Corte di appello abbia fornito una giustificazione del tutto generica - in perfetta corrispondenza con la genericità del gravame del pubblico ministero - rispetto alla motivazione della decisione riformata, non avendo tenuto in alcun conto, per rivisitarle criticamente, le specifiche argomentazioni del Tribunale in particolare sulla data dell'episodio (precedente le riunioni del "nuovo gruppo"), sulla conclusione che si trattò di un affare interno alla famiglia AR, sulla genericità delle dichiarazioni TA, sulla natura de relato delle dichiarazioni AV.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua. 20. Ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero nei confronti della sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale;
compete pertanto alla Cancelleria di questa Corte provvedere alla notificazione prevista dal comma 3 della medesima disposizione e finalizzata all'eventuale proposizione, da parte del pubblico ministero, del ricorso per cassazione.
Tale notificazione, attesa la globale riformulazione del sistema delle impugnazioni derivato dalla predetta novella, spetta a tutti gli uffici del pubblico ministero titolari della potestà di impugnazione delle sentenze del Tribunale e, pertanto, anche al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, non potendosi desumere dalla mancata proposizione da parte di tale ufficio, a suo tempo, del gravame di merito, l'acquiescenza anche rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione, consentito dalla normazione successiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR TO nonché nei confronti di D'ES ZO, limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di D'ES ZO relativamente agli altri reati per i quali è intervenuta condanna, con gli effetti di cui all'art. 624 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UO ZO, SI AN AN, PO AL e VA NO ed in conseguenza dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli avverso la sentenza emessa in data 28/02/2003 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dei predetti;
manda alla Cancelleria di notificare copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli ed al Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ai fini di quanto disposto dalla L. n. 46 del 2006, art. 10. Rigetta i ricorsi di AV IR, IL BA,
BA AR, D'ES IO, RI MO e TA IN;
dichiara inammissibili i ricorsi di CA ES, D'UO DI, LU ON, VE NA e condanna in solido tutti i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché CA ES, D'UO DI, LU ON e VE NA al versamento della somma di Euro 600,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006