Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
Il fatto che il pubblico ministero debba trasmettere prima al g.i.p. e poi al tribunale del riesame i decreti autorizzativi che legittimano le intercettazioni, pena l'inutilizzabilità di esse, non comporta che il tribunale del riesame, dinanzi al quale nulla sia eccepito dalla parte, debba motivare sulla presunta carenza di motivazione dell'ordinanza autorizzatoria delle intercettazioni stesse. Ed invero, il procedimento penale è caratterizzato da una serie di situazioni potenzialmente causa di inutilizzabilità di atti, rispetto alle quali il giudice che nulla di irregolare rilevi ed avanti al quale nessuna eccezione sia sollevata, non è tenuto a motivare in negativo al fine di dar conto dell'accertamento della regolarità degli atti stessi. Ne consegue che non può per la prima volta essere proposta dinanzi alla Corte di cassazione la questione relativa alla valutazione della motivazione con la quale il g.i.p. abbia accolto la richiesta d intercettazione del P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/1998, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 22.05.1998
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 3019
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N.13919/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) BRUSAFERRI DOMENICO n. il 14.02.1969
avverso ordinanza del 26.11.1997 TRIB. LIBERTA, di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. MARCHESE ANTONIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. NT Albano, che chiede il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv.ti Rinzi e Taddei, che chiedono annullamento con rinvio.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 26.11.97 il Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame confermava la misura della custodia cautelare in carcere imposta a Brusaferri Domenico dal G.i.p. dello stesso Tribunale con provvedimento 30.10.97, in relazione all'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso.
I gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione della misura erano ravvisati nelle seguenti circostanze:
- accertata faida in corso tra le due organizzazioni ("ndrine") facenti capo ai RD ed ai LD, concretatasi in una serie di delitti finalizzati al predominio della prima, scalzando la seconda, sul territorio della Locride, incidendo anche sulle elezioni del Sindaco di Locri in relazione alle quali si era tentato di controllare il voto con la forza intimidatrice ed influenzando lo spoglio delle schede;
- stretta frequentazione da parte di Brusaferri degli appartenenti al clan RD;
- serie di danneggiamenti consumati tra il dicembre 1993 e l'ottobre 1995 ai danni di autovetture dei Carabinieri, impegnati in indagini sulle cosche;
- in particolare, incendio dell'autovettura del Carabiniere Scuderi, e successivo arresto e condanna per tale reato del Brusaferri, di GG MO e del minore RD RE, in precedenza arrestato dallo stesso Carabiniere Scuderi;
- conversazione intercettata tra RD NT e TA ON, dalla quale emergevano la preoccupazione del primo di ulteriori arresti collegati alla vicenda dell'incendio del l'autovettura, e rassicurazioni del secondo, che rilevava che per quel fatto già quattro dei loro erano stati arrestati;
- altra conversazione tra i due, nella quale RD riferisce di una riunione tenuta con i rappresentanti del Consorzio di Bonifica relativa agli utili da trarsi da una certa spartizione di lavori ed alla destinazione degli utili stessi, in parte in favore dei "figli in galera", otto i suoi secondo il RD (che evidentemente non alludeva a figli propri), tra i quali era da individuarsi il Brusaferri.
II- Nel ricorso proposto dalla difesa del Brusaferri si deduce violazione degli artt. 267, 125 c. 3 e 271 c.p.p. in relazione alle intercettazioni utilizzate, in quanto:
- i decreti di autorizzazione e di proroga recepivano in modo acritico le richieste del P.M.;
- l'ordinanza impugnata non aveva svolto alcun controllo circa la ritualità dei decreti autorizzativi.
Quale secondo motivo si deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. e si contesta il significato attribuito dal giudice alle conversazioni intercettate, di terrore equivoco.
Quale terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 309 c. 10 c.p.p. per deposito della motivazione dell'ordinanza ad oltre, cinque giorno dalla pronuncia del separato dispositivo, come prescritto dall'art. 128 c.p.p. III- Il ricorso è infondato.
Sul primo motivo si rileva che non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità la questione relativa alla valutazione della motivazione con la quale il G.i.p. ha accolto le richieste del P.M. in ordine alle intercettazioni, e che l'assenza di qualsiasi rilievo sul punto in sede di riesame esonerava il Tribunale da un controllo espresso e motivato sulla regolarità e conseguente utilizzabilità delle intercettazioni stesse. La circostanza che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 3 del 1996 e n. 21 del 1997, il pubblico ministero debba trasmettere prima al g.i.p. e poi al tribunale del riesame i decreti autorizzativi che legittimano le intercettazioni pena la inutilizzabilità di esse a norma dell'art. 271 c.p.p., non comporta che l'organo del riesame avanti al quale nulla sia eccepito debba motivare sul punto. il procedimento penale è infatti caratterizzato da una serie di situazioni potenzialmente causa di inutilizzabilità di atti, rispetto alle quali il giudice, che nulla di irregolare rilevi ed avanti al quale nessuna eccezione sia sollevata, non è tenuto a motivare in negativo al fine di dar conto dell'accertamento della regolarità degli atti stessi.
Nel caso di specie, l'omissione di qualsiasi rilievo difensivo sulla acquisizione dei decreti autorizzativi e sulla motivazione di essi legittima il silenzio sul tema da parte del Tribunale del riesame, e rende tardiva la doglianza sulla entità e sul tenore della motivazione dei decreti stessi proposta in questa sede dalla difesa. Il secondo motivo è improponibile in sede di legittimità, poiché con esso si contesta nel merito il significato delle conversazioni intercettate.
Il terzo motivo è infondato, in considerazione della natura ordinatoria del termine di cinque giorni dalla deliberazione previsto dall'art. 128 c.p.p. Il ricorso proposto deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. ter N. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998