Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco MARRONE Presidente del 16/02/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. CALABRESE " N.795
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N.41660/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AZ IO, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 4.8.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZO Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Vito Galluffo per il ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 12.7.1999, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo applicava a AZ IO, indagato per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché per una serie di reati-fine, la misura della custodia cautelare in carcere.
A seguito di richiesta riesame dell'interessato, il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 4.8.1999, confermava l'ordinanza impugnata sul rilievo che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del AZ, sia in relazione all'associazione mafiosa sia in relazione ad alcuni reati-fine, desumibili, oltre che dall'apporto conoscitivo di collaboratori di giustizia, anche e soprattutto dalle risultanze di indagini di polizia giudiziaria, in particolare da intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché sul rilievo della pericolosità sociale dell'indagato, da ritenersi sussistente, oltre che in forza della presunzione legale di cui all'art. 275 c.p.p., anche in concreto, considerata l'eccezionale gravità del fatto. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto per cassazione il ricorso per cassazione il AZ, il quale deduce:
1) la illegittimità dei decreti autorizzativi le intercettazioni perché mancanti di motivazione, con conseguente loro inutilizzabilità; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati nonché in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari;
3) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale gravità ed omessa valutazione sulla gravità delle condizioni di salute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione al primo motivo di ricorso, con cui si denuncia la illegittimità dei decreti autorizzativi le intercettazioni telefoniche e ambientali perché mancanti di motivazione, occorre rilevare che esso, oltre che proporre censure generiche in quanto non si specificano i singoli decreti che si assumono immotivati, proprie censure neppure dedotte in sede di riesame, caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile infatti, per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione, precedentemente ma i denunciato come nel caso di specie è avvenuto, del decreto di autorizzazione (cfr. Cass., Sez. I, 12.11.1998, Azzolina, RIV 212127; Cass., Sez. I, 22.5.1998, Brusaferri, RIV 211017).
Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, è destituito di fondamento.
L'impugnata ordinanza ha adeguatamente e logicamente motivato in relazione alla sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato circa la sua partecipazione all'associazione criminosa di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", elencando i dati probatori pregnanti emergenti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, alcune delle quali specificamente richiamate ed analizzate, dalle quali emerge in modo inequivoco l'appartenenza del AZ alla struttura e all'attività del sodalizio criminoso e in relazione reati fini rubricati ai capi 24) e 25) dell'imputazione. Altrettanto adeguatamente e logicamente motivata risulta la sussistenza delle esigenze cautelari, attesoché l'impugnata ordinanza, pur potendo arrestarsi dinanzi alla presunzione legale di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, terzo comma, c.p.p., evidenzia come detta pericolosità risulti in concreto positivamente fondata in relazione a tutte esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., considerato che la gravità del fatto è già di per sè altamente sintomatica di un concreto pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa specifica, trattandosi di un evento delittuoso non occasionale, bensì inserito nella strategia di un'associazione rispetto alla quale gli affiliati si legano con un vincolo tendenzialmente perpetuo.
Altrettanto destituito di fondamento è il motivo di ricorso con cui si lamenta manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. L'impugnata ordinanza ha infatti preso in considerazione la circostanza che l'indagato è un ultrasettantenne, ma ha adeguatamente motivato in merito alla presenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità, evidenziando la posizione di costui all'interno dell'organizzazione criminosa, il numero delle attività criminose che lo hanno visto direttamente coinvolto e la qualità di tali condotte nell'ambito della struttura associativa: posizione di rilievo che trova puntuale conferma nell'intercettazione ambientale n. 3 del 5.9.1998, dalla quale emerge come il vertice dell'organizzazione si sia rivolto al AZ per trovare un rifugio al pericoloso latitante ZO RG e come l'indagato, per quanto preoccupato, abbia chiesto al suo interlocutore dove approntare il nascondiglio.
Per quanto concerne, infine, la dedotta emissione di motivazione in relazione alla gravità delle condizioni di salute dell'indagato, la censura è inammissibile in questa sede, trattandosi di materia che esula dall'oggetto della cognizione del giudice del riesame. Ciò premesso il ricorso, in quante infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000