Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 795
CASS
Sentenza 16 febbraio 2000

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In caso di provvedimento applicativo di misura cautelare personale basato sul risultato di intercettazioni telefoniche o ambientali, avverso il quale sia stata esperita la procedura di riesame conclusasi con la conferma di detto provvedimento, non è deducibile per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del riesame, l'inutilizzabilità delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 795
    Data del deposito : 16 febbraio 2000

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