Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria d'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2008, n. 24688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24688 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 968
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 037807/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YA ME, N. IL 01/01/1978;
avverso SENTENZA del 04/06/2007 TRIBUNALE di PISTOIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Di Casola Carlo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 4 giugno 2007 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato YY AM colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. per non avere ottemperato all'ordine legalmente impartito per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico di presentarsi all'ufficio stranieri della Questura di Pistoia in data 18.9.2002 e lo ha condannato alla pena di Euro 100,00 di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato lamentando soltanto la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La impugnazione è inammissibile perché proposta unicamente per fare valere la prescrizione senza indicazione della data in cui ciò sarebbe avvenuto e del regime applicabile posto che la sentenza è stata pronunciata dopo la entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Essa infatti, in quanto privo;
di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza impugnata e quindi meramente apparente, si appalesa inidonea ad instaurare il rapporto di impugnazione e viola comunque anche il criterio della specificità dei motivi enunciato dall'art. 581 c.p.p., lett. c), esulando dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 c.p.p. (v. Cass. sez. un. 27.6.2001, Cavalera).
In tale situazione non può dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione neppure se fosse maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, non essendo stata dedotta ne' rilevata nel giudizio di merito (v. Cass. sez. un. 22 marzo 2005, Bracale).
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008