Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 1231
CASS
Sentenza 8 aprile 1999

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Le intercettazioni telefoniche effettuate sulla base di decreto autorizzativo motivato "per relationem" non rientrano nell'ambito previsionale dell'art.271 cod.proc.pen. e, pertanto, non ricadono nel divieto di utilizzabilità ivi previsto. Peraltro, il decreto così motivato può integrare un possibile vizio di inidonea o insufficiente motivazione che, in quanto tale, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito ne' può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità attesoché l'assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla congruità della motivazione dei decreti in questione sottende la mancanza di qualsiasi censura in sede di riesame ed impedisce al giudice di legittimità una pronuncia che comporterebbe necessariamente l'esame del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 1231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1231
    Data del deposito : 8 aprile 1999

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