Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
Le intercettazioni telefoniche effettuate sulla base di decreto autorizzativo motivato "per relationem" non rientrano nell'ambito previsionale dell'art.271 cod.proc.pen. e, pertanto, non ricadono nel divieto di utilizzabilità ivi previsto. Peraltro, il decreto così motivato può integrare un possibile vizio di inidonea o insufficiente motivazione che, in quanto tale, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito ne' può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità attesoché l'assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla congruità della motivazione dei decreti in questione sottende la mancanza di qualsiasi censura in sede di riesame ed impedisce al giudice di legittimità una pronuncia che comporterebbe necessariamente l'esame del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/1999, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 8.4.1999
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N.1231
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N.38577/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CA AC, n. a Reggio Calabria il 19.4.1956, avverso l'ordinanza 18.6.1998 del Tribunale di Reggio Calabria. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, dottor Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 25.5.1999 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava la custodia cautelare in carcere a MO LA indagato per associazione di tipo mafioso. Fondava la decisione essenzialmente sul contenuto di numerose intercettazioni ambientali.
Con ordinanza del 18.6.1999 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava indi richiesta di riesame proposta dal prevenuto. Fondava la decisione oltre che sulle risultanze delle intercettazioni predette particolareggiatamente esaminate, su altri meno incisivi elementi di prova, quali le sue assidue frequentazioni con individui coindagati per identico titolo di reato.
Tramite i propri difensori, ricorre per cassazione l'indagato denunziando.
1.- Vizio di motivazione in relazione all'art 273 c.p.p. e all'art.416 bis c.p.c. perché dal tenore delle conversazioni intercettate, "anche complessivamente considerate, non" emerge "un quadro indiziario di particolare gravità da poter far ritenere l'intraneità del LA alla supposta cosca mafiosa" da nessuna di tali conversazioni emergendo il ruolo di esso LA all'interno dell'associazione o "anche nell'espletamento di un qualsiasi reato fine, che comunque, non proverebbe in ogni caso l'adesione al pactum sceleris". 2.- Vizio di motivazione in relazione agli artt.267, 268, 271 e 295 c.p.p. perché "il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili le intercettazioni ambientali in atti essendo state effettuate sulla scorta di decreti autorizzativi del P.M. e di decreto di convalida e di proroga del GIP del tutto privi di motivazione", tale non potendo dirsi una motivazione per relationem alla richiesta deq1'inauirenti o al decreto emesso in via d'urgenza dal P.M.;
a) perché i primi decreti "erano stati emessi ai sensi dell'art.295 c.p.p. n.3 bis al fine di pervenire alla cattura del latitante NO
PA e la loro motivazione non era stata integrata nemmeno quando gli inquirenti nel corso delle intercettazioni autorizzate "per il detto esclusivo motivo avevano" constatato l'acquisizione di "notizie utili per iniziare alla attività d'indagine per reato associativi";
b) perché in fattispecie non è applicabile la disciplina dettata all'art.270/1 c.p.p., non essendo state le intercettazioni discoste nell'ambito di procedimento diverso, ma solo al fine di cui al ridetto art. 295/3 bis c.p.p..- IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per il suo carattere all'evidenza preliminare e assorbente va anzitutto esaminata la seconda delle due censura levate dal ricorrente.
In proposito va rilevato che, al di là dell'ondivaga terminologia adoperata dal ricorrente, il riferimento a numerose pronunzie di questa Suprema Corte al fine di sostenere che i decreti autorizzativi delle intercettazioni non possono essere motivati per relationem obbliga a ritenere che i decreti in questione sono muniti di una motivazione a parere del ricorrente inidonea o insufficiente, ma tuttavia sussistente.
Il caso esula dunque dalla previsione dell'art.271 c.p.p. e il vizio, se sussistente, non poteva esser rilevato d'ufficio dal giudice di merito e non può esserlo in questa sede perché la mancanza dei decreti in questione e la mancanza di censura alcuna per omessa motivazione in punto sottendono la mancanza di qualsiasi indicazione o rilievo nella richiesta di riesame e impediscono a questa Suprema Corte di esprimere sullo specifico punto un giudizio che comporterebbe di necessità un'inammissibilità della censura - peraltro generica e anche sotto quest'altro profilo inammissibile - in tal senso levata dal ricorrente solo in questa sede (cfr. Cass. I, c.c. 12.11.1998, sentenza 5578, Sciandra).
Sotto gli altri profili denunziati è sufficiente rilevare che l'utilizzazione in altri procedimenti delle conversazioni intercettate non è sottoposta a condizioni o a limitazioni diverse di quelle stabilite dall'art.270 c.p.p., il quale da una parte non prevede alcun obbligo di allargare la motivazione dei decreti di proroga fino a ricomprendervi delitti diversi di quelli per i quali le intercettazioni furono originariamente disposte, e dall'altra, non distinguendo tra procedimenti istruttori e procedimenti esecutivi, non esclude diversa utilizzazione delle intercettazioni disposte per facilitare la cattura di latitanti.
Dovendosi quindi esaminare l'altro motivo di ricorso, anche in considerazione della premessa in diritto della quale esso si sostanzia per buona parte, sembra opportuno qualche precisazione sui concetti d'indizi e di gravità di essi recepiti nel nostro ordinamento processuale.
Se la prova - intesa in senso proprio e non già nella accezione di contesto probatorio - secondo la definizione incidentalmente datane all'art. 189 c.p.p. è "idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti", s'intende, secondo criteri di razionalità e alla stregua degli ordinari procedimenti gnoseologici, per converso e a tenore del principio affermato in via generale nella proposizione principale del secondo comma dell'art.192 c.p.p., l'indizio è, di per sè e isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti: altro significato non può essere infatti attribuito all'espressione "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi". Il principio è sul piano razionale ancorato all'equivocità ontologicamente propria degl'indizi, che, secondo la logica corrente ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità, sul quale fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile, posso no esser posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti.
La differenza tra la prova e l'indizio non è dunque quantitativa, nel senso che l'indizio è mano idoneo della prova ad assicurare l'accertamento dei fatti, ma qualitativa ed ontologica. L'indizio - che per sua natura si presta ad interpretazioni alternative, di guisa che indizio non sarebbe, ma prova, se potesse essere interpretato in un solo modo - acquista infatti valenza probatoria solo se e quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata costituente con la principale la disposizione di legge succitata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sè e partitamente considerato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano esser tutti significativamente riferiti ad una sola causa o ad un solo effetto loro comune (cfr. Cass.I, 1.3.1993, n. 354). Nella prassi dunque, a fronte di una pluralità d'indizi, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi identificandone tutti i collegamenti logici possibili ed accertandone quindi la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che e direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza di sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa. Solo a fini probatori - e non anche in materia di misure cautelari che per legge possano fondare su indici qualificati soltanto galla gravità il giudice deve da ultimo procedere alla sintesi finale accertando se gl'indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono esser collegati ad una sola causa o ad un solo effetto collocati tutti, armonicamente. in unico contesto, dal quale secondo la legge e, ancor prima, secondo logica, e possibile desumere l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto (cfr. Cass. S.U. 4.6.1992, n. 6682). La circostanza, peraltro inveridica alla stregua degli argomenti trattati nelle conversazioni intercettate, che il compendio indiziario da dette conversazioni desunto non sia di "particolare gravità" e dunque del tutto irrilevante, ai sensi dell'art.273/1 c.p.p. legittimando la misura la gravità non ulteriormente qualificata degli indizi.
Allo stesso modo è irrilevante che dalle conversazioni riportate e commentate in ordinanza non risulti il ruolo del LA nell'associazione di appartenenza non tacendosi a lui carico di essere capo o promotore di essa e dovendosi in questa fase del procedimento accertare soltanto se a suo carico sussistono gravi indizi di appartenenza ad un sodalizio mafioso.
Rilevato quindi che tanto il Giudice delle indagini preliminari quanto il Tribunale del riesame hanno escluso la sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza in merito ad un qualche delitto di estorsione, di guisa che vanamente il ricorrente si affanna a dimostrare la sua estraneità alla vicenda, la Corte osserva che, qualunque si sia il vincolo di amicizia corrente fra il LA e il RG, fondante è in fattispecie l'oggettivo contenuto delle conversazioni e specialmente di quella del 11.9.1997 relativa alle strategie da adottare per evitare le scorrerie della microcriminalità nei territori controllati dalle organizzazioni mafiose di appartenenza e nel corso, della quale proprio il LA, dissuaso dal RG, manifesta la volontà di uccidere il presunto autore del furto di un motocarro.
Elementi di giudizio del genere, non contestati dal ricorrente se non genericamente, superano certamente la soglia dell'indizio e trasmodano nel campo di vere e proprie prove di appartenenza mafiosa acquisite ex ore suo, dello stesso indagato.
Correttamente pertanto i Giudici di merito, analizzate accuratamente portata e significato di dette conversazione, hanno ritenuto l'indagato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza e rigettato la sua richiesta di riesame.
Il ricorso deve esser dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..-
Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.-
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999