Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 162 della legge fall. non pone limite alcuno alla verifica, da parte del tribunale, delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 160 della legge medesima, nel doveroso rispetto del diritto di difesa del debitore, la cui partecipazione al procedimento è garantita attraverso la convocazione in camera di consiglio (divenuta obbligatoria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972). Nè può ritenersi che la funzione di vaglio preliminare rimessa al tribunale consista in un giudizio di sola legittimità, atteso che essa esige anche l'apprezzamento nel merito della serietà delle garanzie offerte dal debitore e la valutazione della sufficienza dei beni ceduti, rispettivamente nelle ipotesi di cui al n. 1 e al n. 2 del secondo comma dell'art. 160 citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10913 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. RA MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MY MARKET Sas di IA NI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, NI IA, AN UA, nonché AN UA quale titolare della DITTA AN S. & F. di NO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso l'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO, rappresentati e difesi dall'avvocato RA BRUSCHETTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA SpA, quale cessionario delle attività e passività della SICILCASSA SpA, in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 90, presso l'avvocato GIUSEPPE MIUCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO CACCIOLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
DE RA RL, ER LU Srl, BANCA MONTE PASCHI di SIENA SpA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 07208/00 proposto da:
DE RA RL, nella qualità di CURATORE DEL FALLIMENTO MY MARKET di IA NI & C. e dei soci illimitatamente responsabili IA NI e UA SA, quest'ultimo titolare della ditta AN S. & F. di NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 220, presso lo studio CANFORA, l'avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE STURNIOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MY MARKET di IA NI & C. Sas, NI IA, AN UA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 412/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 20/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Antonuccio, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Sturniolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina con decreto 1 febbraio 1996 a norma dell'art. 162 legge fallimentare dichiarava inammissibile la domanda di concordato (per cessione dei beni, a norma dell'art. 16, comma 2, sub 2), l.f.) proposta dalla società in accomandita semplice "My Market di AN IC e C." e dai soci illimitatamente responsabili AN TA (accomandataria) e AL CU (accomandante che aveva ammesso di essersi ingerito nella amministrazione sociale) e con sentenza in pari data dichiarava il fallimento della società e dei soci (del CU anche quale imprenditore individuale con ditta "CU S.e F. di IN CU).
Con sentenza 27 giugno 1997 il Tribunale di Messina rigettava le opposizioni alla dichiarazione di fallimento separatamente proposte della società in a. s. My Market e dai soci e da AL CU anche in proprio - e poi riunite - nei confronti del curatore, nonché dei creditori società a r.l. "Market Blue", spa Sicilcasa e s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, rilevando in particolare: che nell'attivo del concordato sociale non poteva esser computato il patrimonio personale di AL CU fatto oggetto di contestuale cessione in funzione del concordato individuale dello stesso, sicché, dovendosi prescindere da tale patrimonio, l'attivo disponibile risultava inferiore al fabbisogno del concordato sociale;
che tra i debiti della società non era stato dichiarato un ulteriore credito dell'INPS per circa 200 milioni di lire;
che, quanto alla proposta di concordato individuale del CU, ostava alla sua ammissibilità la omessa indicazione nel passivo dei debiti gravanti sul CU quale socio illimitatamente responsabile e quale fideiussore dei creditori sociali;
che in ogni caso l'esecuzione del concordato personale del CU avrebbe assorbito l'intero suo patrimonio destinato a soddisfare i creditori chirografari anche oltre la percentuale minima e lo avrebbe reso indisponibile in funzione del concordato sociale perciò inammissibile per insufficienza dell'attivo"; e il conseguente fallimento sociale avrebbe comportato il fallimento del socio CU e la risoluzione del suo concordato personale.
La Corte d'appello di Messina, con la sentenza pubblicata il 20 settembre 1999, ha rigettato le impugnazioni proposte contro la decisione del Tribunale dalla sas My Market, dai soci illimitatamente responsabili, nonché da AL CU quale imprenditore individuale, compensando interamente le spese tra le parti costituite (appellanti, curatore del fallimento e Banco di Sicilia spa quale cessionario di attività e passività della spa Sicilcase in liquidazione coatta amministrativa).
Con riguardo al primo motivo dell'appello, le Corte di merito rilevava che in sede di valutazione della ammissibilità della proposta di concordato (artt. 162 e 163 legge fallimentare) il Tribunale è tenuto a verificare, con cognizione presa, la ricorrenza delle previste condizioni, sicché la approfondita analisi della consistenza dei beni offerti ai creditori, compiuta nella specie dal Tribunale, non poteva ritenersi estranea alla fase del giudizio sulla ammissibilità della domanda, ne' aveva in alcun modo sacrificato il diritto di difesa dei debitori proponenti che avevano partecipato all'ampia istruttoria ed erano stati quindi posti in grado di fornire note esplicative richieste dal Collegio e di formulare deduzioni integrative. Rigettando il secondo motivo dell'appello (con il quale era stata dedotta la violazione dell'art. 184 l.f. secondo cui il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili), la Corte rilevava che nella specie si era trattato di due contestuali proposte di concordato preventivo per cessione dei beni e che il CU quale socio illimitatamente responsabile della "My Market", dovendo come tale rispondere delle obbligazioni sociali con l'intero suo patrimonio, era tenuto a mettere tutti i propri beni a disposizione per l'esecuzione del concordato sociale e non poteva distrarne neppure una parte per l'adempimento delle obbligazioni assunte come imprenditore individuale, ne' il suo personale patrimonio poteva essere offerto per l'esecuzione dei due distinti concordati, sicché dovevano condividersi le conclusioni del Tribunale in ordine alla funzionale imcompatibilità delle due proposte, pur a prescindere da ogni considerazione attinente alla valutazione dei beni offerti in cessione. Giudicando infondato anche il terzo motivo di impugnazione, la Corte condivideva l'apprezzamento delle poste attive di entrambe le proposte tuttavia compiuto dal Tribunale e indicava, in particolare, le ragioni per cui non poteva essere computato nell'attivo concordatario della società l'asserito credito di regresso di AN IC nei confronti di AL CU da lui garantito con fideiussione.
Contro questa sentenza la società in a.s. My Market di AN IC e C., AN IC e AL CU anche quale imprenditore individuale hanno proposto ricorso per cassazione argomentando cinque motivi di impugnazione. Il curatore del fallimento, resistendo con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con unico motivo attinente al regolamento delle spese, interamente compensate tra le parti dalla Corte di merito. Ha resistito con controricorso anche la spa Banca di Sicilia. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere riuniti a norma dell'art. 335 C.P.C.
2. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 162 l.f., in relazione agli artt. 171 e segg., 174 e segg., 179 e segg. l.f.", nonché vizio di motivazione e criticano la sentenza per avere la Corte di merito ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, in sede di giudizio sulla ammissibilità della proposta di concordato, aveva inteso esaurire ogni accertamento sulla sussistenza delle condizioni, anticipando così quelle valutazioni rimesse alla successiva fase della procedura (attraverso gli approfondimenti del commissario e nel contraddittorio tra debitore e creditori) e in pratica vanificando il diritto di difesa dei proponenti. Il motivo è infondato.
La formulazione testuale dell'art. 162 legge fallimentare non pone infatti limite alcuno alla verifica delle condizioni soggettive (primo comma del precedente art. 160) ed oggettive (secondo comma dello stesso articolo) per l'ammissione alla procedura, nel doveroso rispetto del diritto di difesa del debitore, la cui partecipazione al procedimento è garantita attraverso la convocazione in camera di consiglio (divenuta necessaria a seguito dell'intervento correttivo della Corte Costituzionale - con la sentenza 27 giugno 1972 n. 110 - sull'art. 162 l.f. che rimetteva alla valutazione discrezionale del Tribunale la esigenza di sentire il debitore). E che nella specie l'esercizio del diritto di difesa della società proponente e dei soci sia stato in concreto assicurato, la sentenza dà atto, riferendo che ai "debitori infatti fu dato di presenziare a varie udienze, di formulare deduzioni integrative, di presentare note difensive muniti dell'opportuna assistenza tecnica e di fornire per iscritto gli elementi richiesti dal collegio con finalità esplicative del contenuto delle domande iniziali". Nè può condividersi il rilievo dei ricorrenti secondo cui la pronuncia di inammissibilità ex art. 162 l.f. dovrebbe fondarsi su un giudizio quisitamente di legittimità, vero essendo al contrario che la funzione di vaglia preliminare rimessa al Tribunale esige - anche - l'apprezzamento nel merito della "serietà" delle garanzie offerte - nella ipotesi sub 1 del comma 2 dell'art. 160 - e la valutazione di sufficienza dei beni ceduti - nella ipotesi di cui al n. 2 dello stesso comma -: sicché la conclusione negativa al riguardo che abbia condotto il Tribunale alla dichiarazione del fallimento potrà essere censurata non già perché espressione di una considerazione (non sommaria ma) penetrante nel merito, bensì in ragione della sua intrinseca erroneità e della sua infondatezza.
3. È necessario premettere all'esame congiunto del secondo e del terzo motivo del ricorso (che argomentano una unitaria censura diretta alla autonoma valutazione di inammissibilità della proposta di concordato del debitore - imprenditore individuale - AL CU) il richiamo alla ragione per cui la Corte di merito ha ritenuto - innanzitutto - inammissibile la proposta di concordato della società in a.s. My Market, nella forma della cessione dei beni così del patrimonio sociale come di quelli personali dei soci (e anche dell'accomandante CU che per sua stessa ammissione si era inserito nella gestione della società, perciò assumendo illimitata responsabilità).
Ebbene, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, la Corte d'Appello ha giudicato inammissibile la proposta di concordato della società perché della cessione dei beni offerta dal socio AL CU (ed integrazione della proposta originaria) non poteva tenersi conto, avendo lo stesso CU (imprenditore in proprio e pure esso insolvente) offerto la cessione dei medesimi beni come condizione della distinta e simultanea proposta del proprio - personale - concordato e perciò a tal fine integralmente destinati. La sentenza impugnata dà atto che il Tribunale aveva indicato due distinte ragioni per cui la impossibilità (funzionale, si direbbe) di considerare l'offerta di cessione dei beni personali del CU, ai fini del concordato "sociale", comportava la inammissibilità di questo concordato: una prima ragione in linea di diritto ed altra ulteriore in linea di apprezzamento in concreto della sufficienza del patrimonio sociale e di quello della socia accomandataria (escluso l'apporto del CU) a soddisfare il fabbisogno concordatario.
La Corte di merito condivide anche la prima ragione in diritto e (richiamando la sentenza di questa Corte n. 12405 del 1995, unica pronuncia che contrasta con l'indirizzo - altrimenti - uniforme della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito con la sentenza n. 11343 del 2001) ritiene che la proposta di concordato per cessione dei beni di società di persona esiga pure l'offerta dei beni del patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabile, sicché nella specie la indisponibilità del patrimonio del socio CU, da lui offerto in cessione ai propri personali creditori, comporterebbe il difetto di una condizione di ammissibilità del concordato della società. E se è vero che tale conclusione in diritto non può essere condivisa giacché nella ipotesi di concordato della società di persona per cessione dei beni la condizione sub 2) del comma 2 dell'art. 160 l.f. riguarda tutti - e soltanto - i beni esistenti nel patrimonio della società (in essa identificandosi "il debitore" e dunque "l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza", secondo l'incipit dello stesso art. 160), mentre la offerta di cessione anche dei beni del patrimonio dei soci può costituire una (eventuale) garanzia integrativa (conferendo alla proposta il carattere di concordato misto), i giudici di merito hanno verificato tuttavia in concreto la "capienza" dei beni dei soli patrimoni della società e della socia accomandataria AN IC e al riguardo hanno motivatamente espresso una valutazione di insufficienza rispetto al fabbisogno concordatario (sicché pure per tale - autonoma - ragione il concordato della società doveva ritenersi inammissibile). Afferma la sentenza a pagina 14 (prime righe) che quella valutazione di insufficienza del patrimonio offerto in cessione - escluso l'apporto del CU - non era stata messa in discussione con l'atto di appello;
e qui si deve constatare che i ricorrenti non solo non censurano una tale affermazione del giudice di appello (indicando, in ipotesi, lo specifico motivo di impugnazione che avesse sviluppato rilievi critici sul punto), ma neppure contestano, sotto il profilo dell'eventuale vizio di motivazione, il fondamento dell'argomento nel merito, svolto dal Tribunale e condiviso dalla Corte d'Appello.
4. E, infatti, su un diverso ordine di argomenti sono sviluppati il secondo e il terzo motivo del ricorso che deducono la violazione dell'art. 184 l.f. (in relazione agli artt. 61 l.f., 1941, 1955, 2304 e 2315 C.C.), nonché vizio di motivazione per avere la Corte di merito negato l'effetto liberatorio del concordato della società "nei confronti dei soci illimitatamente responsabili" (pur se, come nella specie, fideiussori verso taluni creditori sociali)e perciò erroneamente affermato che pure nella proposta di concordato del CU come imprenditore individuale dovevano essere indicati al passivo tutti i debiti della società e la omissione al riguardo era ragione di inammissibilità della proposta.
La unitaria censura così prospettata, che attiene alla pronuncia di inammissibilità della istanza di concordato del CU, è inammissibile. In essa infatti i ricorrenti criticano un argomento che è svolto, si, nella motivazione della sentenza impugnata, ma non ne costituisce la ragione fondante, ravvisata invece nella ritenuta inammissibilità del concordato della società (nel difetto della disponibilità del patrimonio personale del socio CU, la cui cessione era stata giudicata condizione necessario in linea di diritto e in ogni caso in concreto al fine di soddisfare il fabbisogno concordataria): sicché dal conseguente fallimento della società sarebbe derivato ex art. 147 l.f. il fallimento - per estensione - del socio illimitatamente responsabile CU (e correttamente perciò il Tribunale aveva considerato, delle due simultanee proposte di concordato, con priorità quella della società).
Ne consegue, ovviamente, la preclusione all'esame delle censure sviluppate nei due motivi, in effetti aderenti alla pressoché totalitaria giurisprudenza di questa Corte nonché alla prevalente dottrina.
5. Inammissibili sono infine pure i motivi quarto e quinto che criticano l'apprezzamento riduttivo, compiuto dai giudici di merito, in ordine alle "poste attive" indicate nell'una e nell'altra proposta di concordato, ma non censurano specificamente l'effettiva ragione della decisione secondo cui la prudente valutazione dei beni compresi nel patrimonio della società e in quello della socia accomandataria AN IC (esclusa la considerazione dell'apporto del patrimonio del socio CU perché, destinato alla funzione di garanzia generica nei confronti dei suoi personali creditori, era stato fatto oggetto della offerta di cessione a loro favore al fine di un distinto concordato) induceva ad escludere in concreto la sufficienza rispetto al fabbisogno concordatario. In particolare il quinto motivo censura indi s criminatamente con riguardo ad entrambe le proposte l'apprezzamento dei cespiti attivi realizzabili "aziende" e "immobili"), senza distinguere cioè, come sarebbe stato necessario per rispondere al rilievo di insufficienza dell'attivo del concordato "sociale" (escluso l'apporto patrimoniale del CU) tra beni compresi nel patrimonio della società e della accomandataria IC e beni del patrimonio personale del CU. Senza dire infine che gli stessi quarto e quinto motivo sono per altra e più generale ragione inammissibili, perché censurano la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello nel merito della "sufficienza" dei patrimoni offerti e destinati a soddisfare "il fabbisogno concordatario" e quella valutazione, cui è contrapposto un diverso apprezzamento dei medesimi elementi di fatto, adeguatamente argomentata, è insindacabile in questa sede di legittimità.
6. Il ricorso principale, affidato a motivi in parte inammissibili e in parte infondato, deve essere rigettato.
7. Nel ricorso incidentale il curatore del fallimento critica il regolamento delle spese del giudizio di appello che la Corte di merito ha integralmente compensato tra le parti in ragione della "particolare complessità della materia oggetto del contendere". Una tale censura, diretta al discrezionale apprezzamento dei giudici di merito in ordine alla ricorrenza di giusti motivi che legittimano la deroga al principio di soccombenza (dettato dall'art. 91, primo comma, c.p.c.), è inammissibile e il ricorso incidentale è perciò,
esso stesso, inammissibile.
8. La soccombenza reciproca è giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l'incidentale, compensando interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002