Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10913
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 162 della legge fall. non pone limite alcuno alla verifica, da parte del tribunale, delle condizioni oggettive e soggettive per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 160 della legge medesima, nel doveroso rispetto del diritto di difesa del debitore, la cui partecipazione al procedimento è garantita attraverso la convocazione in camera di consiglio (divenuta obbligatoria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1972). Nè può ritenersi che la funzione di vaglio preliminare rimessa al tribunale consista in un giudizio di sola legittimità, atteso che essa esige anche l'apprezzamento nel merito della serietà delle garanzie offerte dal debitore e la valutazione della sufficienza dei beni ceduti, rispettivamente nelle ipotesi di cui al n. 1 e al n. 2 del secondo comma dell'art. 160 citato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10913
    Data del deposito : 25 luglio 2002

    Testo completo