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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Incidente su strada non illuminata: chi è responsabile?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14189 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "14189", "szdec": "3", "datdep": ["20230523"], "kind": "snciv", "datdec": "20230222", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snciv2023314189S", "anno": "2023", "filename": ["./20230523/snciv@s30@a2023@n14189@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1851/2020 R.G. proposto da : COMUNE PALERMO, domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE EP -ricorrente-
contro
SPATARO ROSA, US ROSALIA, US MATTEO, US TERESA, US EP -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2024/2019 depositata il 16/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Rilevato che il Comune di Palermo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2024 del 2019 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - EP, OS, AT, SA, OSlia RA, in proprio e quali eredi di OM RA, avevano convenuto in giudizio l\u2019ente deducente per chiedere il risarcimento dei danni per la morte del congiunto OM RA avvenuta mentre era alla guida della propria autovettura, a Palermo, e si era schiantato contro un muro posto sul lato destro della carreggiata e non segnalato;
- gli attori avevano indicato che la causa dell\u2019incidente era da rinvenire nelle cattive condizioni della strada, priva di segnaletica, d\u2019illuminazione pubblica e invasa, lungo il margine destro, da cespugli;
- il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo il concorso di responsabilit\u00e0 della vittima nella misura della met\u00e0, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la mancanza d\u2019illuminazione dei luoghi, il margine destro della carreggiata privo della delimitazione con striscia continua orizzontale, e la mancanza di segnalazione del muro che, nascosto da una folta vegetazione, determinava un restringimento, sulla destra, della carreggiata, affatto prevedibile ed evitabile, in uno, per converso, alla velocit\u00e0 del mezzo, del tutto inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, escludevano il caso fortuito e, conclusivamente, giustificavano la decisione del giudice di primo grado;
sono rimasti intimati gli originari attori;
il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051, cod. civ., poich\u00e9 la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare e tener conto dei rilievi della polizia municipale, dal cui verbale risultava che non vi era un restringimento della carreggiata, larga quattro metri, n\u00e9, dunque, obbligo di segnalazione per l\u2019amministrazione, tenuto altres\u00ec conto che la presenza di un muretto delimitante la carreggiata viaria era spesso ricorrente in vie cittadine, e fermo restando che, al pari dell\u2019assenza d\u2019illuminazione, si trattava di caratteristiche che interessavano l\u2019intero asse stradale nonch\u00e9 conosciute dalla vittima che lo percorreva abitualmente per fare ritorno nella propria abitazione, e che, nell\u2019occasione, viaggiava a 108 km/h ovvero a velocit\u00e0 abnorme per il luogo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 2051, cod. civ., poich\u00e9 la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l\u2019eccessiva velocit\u00e0 della vittima era stata fattore eziologico assorbente come ritenuto dallo stesso perito giudiziale oltre che dalla polizia municipale;
Considerato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
\u00e8 opportuno premettere alcune considerazioni sulla responsabilit\u00e0 custodiale;
1. nel 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare l\u2019intervento nomofilattico in tema di responsabilit\u00e0 per cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;
il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici;
nel 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a esprimersi intorno a criticit\u00e0 e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimit\u00e0; \u00e8 pertanto importante un intervento chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre;
2. non \u00e8 ulteriormente discutibile che la responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell\u2019affermazione di fattispecie di responsabilit\u00e0 emancipate dal principio \u201cnessuna responsabilit\u00e0 senza colpa\u201d, dei criteri di accertamento del nesso causale e dell\u2019esigibilit\u00e0 (da parte dei consociati) di un\u2019attivit\u00e0 di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa Sezione, hanno ribadito che \u00abLa responsabilit\u00e0 di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalit\u00e0 tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode\u00bb;
3. all\u2019affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, cos\u00ec sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) \"l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilit\u00e0 che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicch\u00e9 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosit\u00e0 o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima\"; b) \"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacit\u00e0 di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso\"; c) \"il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, \u00e8 connotato da imprevedibilit\u00e0 e inevitabilit\u00e0, da intendersi per\u00f2 da un punto di vista oggettivo e della regolarit\u00e0 causale (o della causalit\u00e0 adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere\"; d) \"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, \u00e8 connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e dev\u2019essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidariet\u00e0 espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto pi\u00f9 la situazione di possibile danno \u00e8 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto pi\u00f9 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, bench\u00e9 astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarit\u00e0 causale\";
4. i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l\u2019attuale statuto della responsabilit\u00e0 del custode, il cui fondamento, nell\u2019opzione ricostruttiva esposta, riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno \u00e8 in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza \u00e8 quella che muove dall\u2019accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l\u2019evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l\u2019imputazione in capo al custode dell\u2019obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell\u2019art. 2051 cod. civ., provando il caso fortuito) \u2013 quanto in negativo (l\u2019inaccettabilit\u00e0 di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l\u2019irrilevanza della prova di una sua condotta diligente);
5. nel confermare tali principi, in ossequio all\u2019insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello funzionale degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la \u201cres\u201d, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
6. va osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l\u2019atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (solo descrittivamente definita) \"interruzione del nesso tra cosa e danno\", bens\u00ec alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la \u201cres\u201d, deprivata della sua efficienza di causalit\u00e0 materiale, senza peraltro cancellarne l\u2019efficienza causale sul piano strettamente naturalistico;
ci\u00f2 tanto nell\u2019ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalit\u00e0 concorrente di tali condotte, poich\u00e9, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della \u201cres\u201d, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sar\u00e0 in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi);
7. il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell\u2019illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacit\u00e0 preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cio\u00e8 il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria sulla cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un \u201cgiudizio\u201d utilizzato per allocare funzionalmente i costi del danno, dev\u2019essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilit\u00e0; costituisce, difatti, un \u201cproprium\u201d della responsabilit\u00e0 civile il presentarsi \u201ca geometria variabile, perch\u00e9 moltiplica le sue possibilit\u00e0 a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare princip\u00ee anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilit\u00e0 nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)\u201d;
8. l\u2019irrilevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, \u00e8 condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilit\u00e0 pur sempre nel fatto dell\u2019uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinch\u00e9 la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilit\u00e0 in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ci\u00f2 sia avvenuto perch\u00e9 la cosa non \u00e8 stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilit\u00e0 il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si \u00e8 verificato in modo non prevedibile n\u00e9 superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
9. ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilit\u00e0 \u2013 esclusa espressamente, come si \u00e8 detto, dalla gi\u00e0 ricordata pronuncia delle Sezioni Unite \u2013 \u00e8 indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilit\u00e0 del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione;
la capacit\u00e0 di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialit\u00e0 dannose, difatti, non \u00e8 elemento costitutivo della fattispecie di responsabilit\u00e0, bens\u00ec elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della \u201cratio legis\u201d; l\u2019intento di responsabilizzare il custode della \u201cres\u201d o di controbilanciare la signoria di fatto legittimata dall\u2019ordinamento affinch\u00e9 ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l\u2019obbligazione risarcitoria (Cass.01/02/2018, n. 2480, \u00a7 \u00a7 11 e 12) possono essere, cio\u00e8, criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, pur non essendo elementi costitutivi della regola di fattispecie n\u00e9 elementi di cui tener conto per escludere l\u2019obbligazione risarcitoria in capo al custode;
10. non \u00e8 stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perch\u00e9 l\u2019art. 2051 cod. civ. si \u00e8 limitato a tradurre l\u2019espressione francese \u201csous sa garde\u201d che appariva nell\u2019art. 1384, 1\u00b0 comma, Code Napoleon;
questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto gi\u00e0 occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilit\u00e0 rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non \u00e8 che un particolare tipo di \u201cdiligentia\u201d; b) quella \u201ccustodiendae rei\u201d, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilit\u00e0; c) quella pi\u00f9 recente che individua il concetto di custodia nella responsabilit\u00e0 oggettiva;
a quest\u2019ultima, che \u201csi concretizza in un criterio oggettivo di responsabilit\u00e0, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilit\u00e0 per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l\u2019evento\u201d, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell\u2019art. 2051 cod. civ.; 11. non pu\u00f2 mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l\u2019articolo 2051, cod. civ., attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, n\u00e9 possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la propriet\u00e0, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non \u00e8 elemento costitutivo della responsabilit\u00e0, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicch\u00e9 responsabile ex art. 2051, cod. civ., pu\u00f2 ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla \u201cres\u201d, atteso che rileva esclusivamente la relazione di mero fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l\u2019applicazione dell\u2019art. 2051 cod. civ., si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651; 12. l\u2019indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (\u00e8 bens\u00ec vero) di considerare il fortuito tanto come limite della responsabilit\u00e0 per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilit\u00e0; nondimeno, quando il caso fortuito \u00e8 evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in relazione al contesto e alla \u201cratio legis\u201d; per quanto non decisivo, orienta tal senso anche il tenore letterale dell\u2019art. 2051 cod. civ (\u201cCiascuno \u00e8 responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito\u201d) se confrontato con quello dell\u2019art. 2050 cod. civ. (\u201cChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit\u00e0 pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, \u00e8 tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno\u201d), dell\u2019art. 2053 cod. civ. (\u201cIl proprietario di un edificio o di altra costruzione \u00e8 responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non \u00e8 dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione\u201d), dell\u2019art.2054 cod. civ. (\u201cIl conducente di un veicolo senza guida di rotaie \u00e8 obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno\u201d); 13. il contenuto della prova liberatoria non solo \u00e8 stato tipizzato dal legislatore, ma \u00e8 stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria \u00e8 costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l\u2019art. 2052 cod. civ. \u201cIl proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, \u00e8 responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito\u201d) \u00e8 segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cuiall\u2019art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto a evitare il danno n\u00e9 la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l\u2019imprevedibilit\u00e0 e l\u2019inevitabilit\u00e0 dell\u2019evento dannoso, tantomeno che l\u2019intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimit\u00e0, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all\u2019art. 2049 cod. civ. e all\u2019 art. 114 cod. consumo); premessi questi principi di massima, pu\u00f2 passarsi ad esaminare la fattispecie oggetto della presente controversia;
nell\u2019ipotesi, va innanzi tutto espunto il profilo, potenzialmente incidente, della conoscenza della strada da parte della vittima, fatto affermato in ricorso (pag. 15) senza che sia stato riportato quando e come sarebbe stato allegato e dimostrato, con conseguente aspecificit\u00e0 del gravame \u201cparte qua\u201d (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); la Corte di merito ha osservato che hanno concorso a conformare la fattispecie la pericolosit\u00e0 della condotta del conducente, in specie la velocit\u00e0 rispetto ai luoghi, e le carenze dell\u2019amministrazione, quali la mancata illuminazione e segnaletica laterale destra del muretto (pure a prescindere, dunque, dall\u2019eventuale restringimento viario); la sentenza gravata descrittivamente richiama elementi di colpa dell\u2019amministrazione per delineare in realt\u00e0 la sussistenza della custodia, affermando, infatti, di assumere la prospettiva sussuntiva della responsabilit\u00e0 ex art. 2051, cod. civ., fatta poi propria anche dalle censure;
la statuita responsabilit\u00e0 custodiale, di natura oggettiva, ha cos\u00ec determinato un\u2019imputazione, in ritenuto concorso con quanto posto in essere dal danneggiato;
nella descritta chiave ricostruttiva, la condotta colposa della vittima, che non adott\u00f2 le normali cautele esigibili in rapporto alle circostanze, \u00e8 stata plausibilmente ritenuta incidente in misura paritaria ma non assorbente;
ora, nel contesto dato, le censure mirano semplicemente a una revisione in fatto della portata eziologica del comportamento del conducente, estranea alla presente sede di legittimit\u00e0; non deve disporsi sulle spese non essendovi state difese delle parti intimate;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi"], "relatore": ["PORRECA PAOLO"], "presidente": ["SPIRITO ANGELO"], "decision_date": "2023-05-23", "hearing_date": "2023-02-22", "short_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14189 del 23/05/2023", "long_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14189 del 23/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:14189CIV), udienza del 22/02/2023,Presidente
SPIRITO ANGELO
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contro
SPATARO ROSA, US ROSALIA, US MATTEO, US TERESA, US EP -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2024/2019 depositata il 16/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Rilevato che il Comune di Palermo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2024 del 2019 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - EP, OS, AT, SA, OSlia RA, in proprio e quali eredi di OM RA, avevano convenuto in giudizio l\u2019ente deducente per chiedere il risarcimento dei danni per la morte del congiunto OM RA avvenuta mentre era alla guida della propria autovettura, a Palermo, e si era schiantato contro un muro posto sul lato destro della carreggiata e non segnalato;
- gli attori avevano indicato che la causa dell\u2019incidente era da rinvenire nelle cattive condizioni della strada, priva di segnaletica, d\u2019illuminazione pubblica e invasa, lungo il margine destro, da cespugli;
- il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo il concorso di responsabilit\u00e0 della vittima nella misura della met\u00e0, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la mancanza d\u2019illuminazione dei luoghi, il margine destro della carreggiata privo della delimitazione con striscia continua orizzontale, e la mancanza di segnalazione del muro che, nascosto da una folta vegetazione, determinava un restringimento, sulla destra, della carreggiata, affatto prevedibile ed evitabile, in uno, per converso, alla velocit\u00e0 del mezzo, del tutto inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, escludevano il caso fortuito e, conclusivamente, giustificavano la decisione del giudice di primo grado;
sono rimasti intimati gli originari attori;
il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051, cod. civ., poich\u00e9 la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare e tener conto dei rilievi della polizia municipale, dal cui verbale risultava che non vi era un restringimento della carreggiata, larga quattro metri, n\u00e9, dunque, obbligo di segnalazione per l\u2019amministrazione, tenuto altres\u00ec conto che la presenza di un muretto delimitante la carreggiata viaria era spesso ricorrente in vie cittadine, e fermo restando che, al pari dell\u2019assenza d\u2019illuminazione, si trattava di caratteristiche che interessavano l\u2019intero asse stradale nonch\u00e9 conosciute dalla vittima che lo percorreva abitualmente per fare ritorno nella propria abitazione, e che, nell\u2019occasione, viaggiava a 108 km/h ovvero a velocit\u00e0 abnorme per il luogo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 2051, cod. civ., poich\u00e9 la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l\u2019eccessiva velocit\u00e0 della vittima era stata fattore eziologico assorbente come ritenuto dallo stesso perito giudiziale oltre che dalla polizia municipale;
Considerato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
\u00e8 opportuno premettere alcune considerazioni sulla responsabilit\u00e0 custodiale;
1. nel 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare l\u2019intervento nomofilattico in tema di responsabilit\u00e0 per cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;
il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici;
nel 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a esprimersi intorno a criticit\u00e0 e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimit\u00e0; \u00e8 pertanto importante un intervento chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre;
2. non \u00e8 ulteriormente discutibile che la responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell\u2019affermazione di fattispecie di responsabilit\u00e0 emancipate dal principio \u201cnessuna responsabilit\u00e0 senza colpa\u201d, dei criteri di accertamento del nesso causale e dell\u2019esigibilit\u00e0 (da parte dei consociati) di un\u2019attivit\u00e0 di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa Sezione, hanno ribadito che \u00abLa responsabilit\u00e0 di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalit\u00e0 tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode\u00bb;
3. all\u2019affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, cos\u00ec sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) \"l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilit\u00e0 che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicch\u00e9 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosit\u00e0 o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima\"; b) \"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacit\u00e0 di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso\"; c) \"il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, \u00e8 connotato da imprevedibilit\u00e0 e inevitabilit\u00e0, da intendersi per\u00f2 da un punto di vista oggettivo e della regolarit\u00e0 causale (o della causalit\u00e0 adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere\"; d) \"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, \u00e8 connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e dev\u2019essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidariet\u00e0 espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto pi\u00f9 la situazione di possibile danno \u00e8 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto pi\u00f9 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, bench\u00e9 astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarit\u00e0 causale\";
4. i principi appena evocati sanciscono in via definitiva l\u2019attuale statuto della responsabilit\u00e0 del custode, il cui fondamento, nell\u2019opzione ricostruttiva esposta, riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno \u00e8 in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza \u00e8 quella che muove dall\u2019accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l\u2019evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l\u2019imputazione in capo al custode dell\u2019obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell\u2019art. 2051 cod. civ., provando il caso fortuito) \u2013 quanto in negativo (l\u2019inaccettabilit\u00e0 di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l\u2019irrilevanza della prova di una sua condotta diligente);
5. nel confermare tali principi, in ossequio all\u2019insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello funzionale degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la \u201cres\u201d, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode;
6. va osservato, in proposito, che sia il fatto (fortuito) che l\u2019atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (solo descrittivamente definita) \"interruzione del nesso tra cosa e danno\", bens\u00ec alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 cod. pen., che relega al rango di mera occasione la relazione con la \u201cres\u201d, deprivata della sua efficienza di causalit\u00e0 materiale, senza peraltro cancellarne l\u2019efficienza causale sul piano strettamente naturalistico;
ci\u00f2 tanto nell\u2019ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalit\u00e0 concorrente di tali condotte, poich\u00e9, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della \u201cres\u201d, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sar\u00e0 in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi);
7. il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell\u2019illecito e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacit\u00e0 preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cio\u00e8 il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria sulla cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un \u201cgiudizio\u201d utilizzato per allocare funzionalmente i costi del danno, dev\u2019essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilit\u00e0; costituisce, difatti, un \u201cproprium\u201d della responsabilit\u00e0 civile il presentarsi \u201ca geometria variabile, perch\u00e9 moltiplica le sue possibilit\u00e0 a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare princip\u00ee anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilit\u00e0 nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)\u201d;
8. l\u2019irrilevanza della colpa, quale criterio per risalire al responsabile, \u00e8 condizione necessaria ma non sufficiente per attribuire alla responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 2051 cod. civ. natura oggettiva;
essa fa giustizia di quei modelli che evocano la presunzione di colpa, la quale individua il fondamento della responsabilit\u00e0 pur sempre nel fatto dell\u2019uomo - il custode - venuto meno al suo dovere di controllo e vigilanza affinch\u00e9 la cosa non abbia a produrre danno a terzi (Cass. 20/05/1998, n. 5031), ma non anche della teoria del riconoscimento di una presunzione di responsabilit\u00e0 in capo al custode, giustificata ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si presume che ci\u00f2 sia avvenuto perch\u00e9 la cosa non \u00e8 stata adeguatamente custodita (fatto ignoto); da tale presunzione di responsabilit\u00e0 il custode si libererebbe dimostrando, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, che il danno si \u00e8 verificato in modo non prevedibile n\u00e9 superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
9. ritenere che sul custode gravi una presunzione di responsabilit\u00e0 \u2013 esclusa espressamente, come si \u00e8 detto, dalla gi\u00e0 ricordata pronuncia delle Sezioni Unite \u2013 \u00e8 indice di una resistenza ad emanciparsi dalla colpa che, infatti, viene evocata in via surrettizia non per fondare, in via di regola, la responsabilit\u00e0 del custode, ma (comunque) per escluderla in via di eccezione;
la capacit\u00e0 di vigilare la cosa, di mantenerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialit\u00e0 dannose, difatti, non \u00e8 elemento costitutivo della fattispecie di responsabilit\u00e0, bens\u00ec elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla stregua di canone interpretativo della \u201cratio legis\u201d; l\u2019intento di responsabilizzare il custode della \u201cres\u201d o di controbilanciare la signoria di fatto legittimata dall\u2019ordinamento affinch\u00e9 ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l\u2019obbligazione risarcitoria (Cass.01/02/2018, n. 2480, \u00a7 \u00a7 11 e 12) possono essere, cio\u00e8, criteri di spiegazione del criterio scelto per allocare il danno, pur non essendo elementi costitutivi della regola di fattispecie n\u00e9 elementi di cui tener conto per escludere l\u2019obbligazione risarcitoria in capo al custode;
10. non \u00e8 stata fornita una definizione normativa della custodia da parte del legislatore del 1942 perch\u00e9 l\u2019art. 2051 cod. civ. si \u00e8 limitato a tradurre l\u2019espressione francese \u201csous sa garde\u201d che appariva nell\u2019art. 1384, 1\u00b0 comma, Code Napoleon;
questa Corte (Cass., Sez. Un., 11/11/1991, n. 12019) ha, tuttavia, avuto gi\u00e0 occasione di rilevare le diverse accezioni della portata della custodia come criterio di determinazione della responsabilit\u00e0 rinvenienti dalle fonti romane e ha ritenuto di poterle raggruppare nelle seguenti categorie: a) quella che si riallaccia alla configurazione giustinianea per cui la custodia non \u00e8 che un particolare tipo di \u201cdiligentia\u201d; b) quella \u201ccustodiendae rei\u201d, la quale rimane un criterio soggettivo di responsabilit\u00e0; c) quella pi\u00f9 recente che individua il concetto di custodia nella responsabilit\u00e0 oggettiva;
a quest\u2019ultima, che \u201csi concretizza in un criterio oggettivo di responsabilit\u00e0, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilit\u00e0 per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l\u2019evento\u201d, ha ricondotto quella rilevante ai sensi dell\u2019art. 2051 cod. civ.; 11. non pu\u00f2 mettersi in dubbio che, per individuare il responsabile, non debba farsi riferimento alla custodia di fonte contrattuale (Cass. 18/02/2000, n. 1859; Cass. 20/10/2005, n. 20317), siccome l\u2019articolo 2051, cod. civ., attiene ai rapporti con i terzi danneggiati dalla cosa oggetto di custodia, n\u00e9 possono nutrirsi riserve circa il fatto che, trattandosi di una relazione meramente fattuale, non sia giustificato un mero rinvio ad altri istituti come la propriet\u00e0, i diritti reali minori, il possesso, la semplice detenzione;
la relazione giuridica con la cosa non \u00e8 elemento costitutivo della responsabilit\u00e0, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 cod. civ., sicch\u00e9 responsabile ex art. 2051, cod. civ., pu\u00f2 ben essere un soggetto diverso da quello che abbia un titolo giuridico sulla \u201cres\u201d, atteso che rileva esclusivamente la relazione di mero fatto di natura custodiale, a prescindere finanche dal se essa sia titolata;
l\u2019applicazione dell\u2019art. 2051 cod. civ., si arresta soltanto dinanzi alle cose insuscettibili di custodia in termini oggettivi (acqua, aria): Cass. 20/02/2006, n. 3651; 12. l\u2019indeterminatezza della nozione di caso fortuito, talvolta declinato in termini di polivalenza, consente (\u00e8 bens\u00ec vero) di considerare il fortuito tanto come limite della responsabilit\u00e0 per colpa quanto come limite della causa di imputazione della responsabilit\u00e0; nondimeno, quando il caso fortuito \u00e8 evocato espressamente da una norma, come in questo caso, la sua nozione deve essere riempita di contenuto in relazione al contesto e alla \u201cratio legis\u201d; per quanto non decisivo, orienta tal senso anche il tenore letterale dell\u2019art. 2051 cod. civ (\u201cCiascuno \u00e8 responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito\u201d) se confrontato con quello dell\u2019art. 2050 cod. civ. (\u201cChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivit\u00e0 pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, \u00e8 tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno\u201d), dell\u2019art. 2053 cod. civ. (\u201cIl proprietario di un edificio o di altra costruzione \u00e8 responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non \u00e8 dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione\u201d), dell\u2019art.2054 cod. civ. (\u201cIl conducente di un veicolo senza guida di rotaie \u00e8 obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno\u201d); 13. il contenuto della prova liberatoria non solo \u00e8 stato tipizzato dal legislatore, ma \u00e8 stato differenziato secondo la regola di fattispecie di volta in volta presa in considerazione;
quando la prova liberatoria \u00e8 costituita dalla ricorrenza del caso fortuito (cfr. anche l\u2019art. 2052 cod. civ. \u201cIl proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, \u00e8 responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito\u201d) \u00e8 segno che il legislatore non ha voluto che il custode (o il responsabile di cuiall\u2019art. 2052 cod. civ.) possa liberarsi provando di avere tenuto un comportamento diligente volto a evitare il danno n\u00e9 la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato nonostante la diligenza da lui esigibile, data l\u2019imprevedibilit\u00e0 e l\u2019inevitabilit\u00e0 dell\u2019evento dannoso, tantomeno che l\u2019intervento del caso fortuito abbia reso oggettivamente impossibile la custodia (utili indicazioni a supporto, ma con carattere di minore prossimit\u00e0, possono trarsi anche dalle ipotesi in cui il legislatore non ha previsto la prova liberatoria, come nelle ipotesi di cui all\u2019art. 2049 cod. civ. e all\u2019 art. 114 cod. consumo); premessi questi principi di massima, pu\u00f2 passarsi ad esaminare la fattispecie oggetto della presente controversia;
nell\u2019ipotesi, va innanzi tutto espunto il profilo, potenzialmente incidente, della conoscenza della strada da parte della vittima, fatto affermato in ricorso (pag. 15) senza che sia stato riportato quando e come sarebbe stato allegato e dimostrato, con conseguente aspecificit\u00e0 del gravame \u201cparte qua\u201d (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); la Corte di merito ha osservato che hanno concorso a conformare la fattispecie la pericolosit\u00e0 della condotta del conducente, in specie la velocit\u00e0 rispetto ai luoghi, e le carenze dell\u2019amministrazione, quali la mancata illuminazione e segnaletica laterale destra del muretto (pure a prescindere, dunque, dall\u2019eventuale restringimento viario); la sentenza gravata descrittivamente richiama elementi di colpa dell\u2019amministrazione per delineare in realt\u00e0 la sussistenza della custodia, affermando, infatti, di assumere la prospettiva sussuntiva della responsabilit\u00e0 ex art. 2051, cod. civ., fatta poi propria anche dalle censure;
la statuita responsabilit\u00e0 custodiale, di natura oggettiva, ha cos\u00ec determinato un\u2019imputazione, in ritenuto concorso con quanto posto in essere dal danneggiato;
nella descritta chiave ricostruttiva, la condotta colposa della vittima, che non adott\u00f2 le normali cautele esigibili in rapporto alle circostanze, \u00e8 stata plausibilmente ritenuta incidente in misura paritaria ma non assorbente;
ora, nel contesto dato, le censure mirano semplicemente a una revisione in fatto della portata eziologica del comportamento del conducente, estranea alla presente sede di legittimit\u00e0; non deve disporsi sulle spese non essendovi state difese delle parti intimate;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi"], "relatore": ["PORRECA PAOLO"], "presidente": ["SPIRITO ANGELO"], "decision_date": "2023-05-23", "hearing_date": "2023-02-22", "short_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14189 del 23/05/2023", "long_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14189 del 23/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:14189CIV), udienza del 22/02/2023,Presidente
SPIRITO ANGELO
Relatore PORRECA PAOLO", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:14189CIV", "session_full_name": "terza", "decision_kind_full_name": "CIVILE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230523/snciv@s30@a2023@n14189@tS.clean.pdf"}