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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2388/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Giancarlo Tricoli che lo rappresenta e difende giusta procura giusta procura redatta in separato foglio e allegata all'atto di citazione per farne parte integrante.
-ATTORE-
CONTRO con sede legale in Campobello di Licata in via Verga n.4, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore Sig. nato a [...] il Controparte_2
02.02.1965, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Manganello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 131 C.P.C.
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità contrattuale della società convenuta, per l'allegato inadempimento della stessa costituito dall'avere venduto nell'anno 2011 alla sig.ra sua dante causa, un Controparte_3 impianto fotovoltaico diverso da quello pattuito in quanto privo del certificato europeo del
Factory inspection, e la conseguente condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, per il mancato riconoscimento della tariffa incentivante del 10% che il GSE avrebbe dovuto corrispondere in caso di pannelli fotovoltaici muniti della certificazione del Factory inspection, quantificato in € 6.000,00. Ha instato, inoltre, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.000,00, causati dal calo di rendimento dei pannelli fotovoltaici negli anni 2020 e 2021 oltre interessi. In premessa, a sostegno delle formulate domande ha allegato che;
a) “ l'impianto fotovoltaico per cui è causa, installato sul tetto dell'immobile sito nella via Nicotera, 120, a Campobello di Licata, secondo il preventivo del
8 marzo 2011, avrebbe dovuto produrre circa 8.000 kwh per anno per un totale di anni 20 con un riconoscimento di una tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro /kWh come prevista dalla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici GSE spa”; b) “Al fine di ottenere il riconoscimento della predetta tariffa l'impianto installato avrebbe dovuto rispettare i requisiti richiesti dal DM 5 maggio 2011 secondo cui l'impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere realizzato, per non meno del 60% dei componenti, all'interno di paesi facenti parte dell'Unione Europea (c.d. Factory Inspection)”; c) La predetta tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro / Kwh, in effetti, veniva temporaneamente concessa dal GSE, con riserva da parte della predetta società di effettuare le opportune verifiche sulla regolarità dell'impianto, che con provvedimento del 03.02.2014 notificato alla sig.ra Controparte_3
comunicava che la richiesta di maggiorazione del 10% di cui al DM 5 maggio 2011
[...]
non poteva essere accolta “poiché dall'analisi della documentazione esaminata è emerso che
i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento "elenco dei moduli fotovoltaici" non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea essendo pertanto privi del pocanzi richiamato attestato di Factory Inspection.”; 4) a causa della non conformità dell'impianto commissionato con quello effettivamente realizzato,
l'attore ha subito una diminuzione della tariffa del 10% e quindi pari a 0,3390 euro/kWh che ha portato ad una inevitabile diminuzione degli incassi annui sino ad oggi registrati con una perdita economica annuale pari ad € 300,00 che moltiplicata per tutta la durata dell'incentivo è pari ad € 6.000,00. Ha instato inoltre per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.000,00, causati dal calo di rendimento dei pannelli fotovoltaici negli anni 2020 e 2021 oltre interessi. In premessa, a sostegno delle formulate domande ha allegato che;
a) “ l'impianto fotovoltaico per cui è causa, installato sul tetto dell'immobile sito nella via Nicotera, 120, a Campobello di Licata, secondo il preventivo del 8 marzo 2011, avrebbe dovuto produrre circa 8.000 kwh per anno per un totale di anni 20 con un riconoscimento di una tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro /kWh come prevista dalla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici GSE spa”; b) “Al fine di ottenere il riconoscimento della predetta tariffa l'impianto installato avrebbe dovuto rispettare i requisiti richiesti dal DM 5 maggio 2011 secondo cui l'impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere realizzato, per non meno del 60% dei componenti, all'interno di paesi facenti parte dell'Unione Europea (c.d.
Factory Inspection)”; c) La predetta tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro / Kwh, in effetti, veniva temporaneamente concessa dal GSE, con riserva da parte della predetta società di effettuare le opportune verifiche sulla regolarità dell'impianto, che con provvedimento del 03.02.2014 notificato alla sig.ra comunicava che la Controparte_3
richiesta di maggiorazione del 10% di cui al DM 5 maggio 2011 non poteva essere accolta
“poiché dall'analisi della documentazione esaminata è emerso che i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento "elenco dei moduli fotovoltaici" non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea essendo pertanto privi del pocanzi richiamato attestato di Factory Inspection.”; 4) a causa della non conformità dell'impianto commissionato con quello effettivamente realizzato, l'attore ha subito una diminuzione della tariffa del 10% e quindi pari a 0,3390 euro/kWh che ha portato ad una inevitabile diminuzione degli incassi annui sino ad oggi registrati con una perdita economica annuale pari ad € 300,00 che moltiplicata per tutta la durata dell'incentivo è pari ad € 6.000,00; 5) dai rilevamenti registrati la produzione dell' impianto che, secondo il preventivo di installazione, avrebbe dovuto essere di circa 8.000,00 KWh annuali, dai rilevamenti registrati, ha subito, un calo nell'anno 2020 essendo stata pari a Kwh 6.841 e nell'anno 2021nel quale si è addirittura dimezzata essendo stato rilevato il valore di 4.955,00 Kwh. Indi, ha assunto la violazione da parte della egli obblighi di correttezza e buona fede nascenti da contratto Controparte_1
e la conseguente responsabilità di tipo contrattuale ex art 1218 c.c., per avere la società convenuta fornito un prodotto non conforme a quello pattuito. La società convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande attoree ed a tal uopo ha evidenziato: 1) che il rapporto contrattuale di cui al preventivo del 8.3.2011, essendo sorto antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011, aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto con le caratteristiche tecniche previste dalla normativa in vigore;
2) che l'impianto per cui è causa essendo entrato in funzione prima del 1.6.2011 non era soggetto alle prescrizioni in punto di factory inspection. Conseguentemente ha eccepito
“l'insussistenza della responsabilità contrattuale della per mancato CP_1 riconoscimento da parte della GSE della tariffa incentivante del 10% ai sensi del DM 5 maggio 2011” per avere “ venduto un impianto fotovoltaico con le caratteristiche pattuite e previste nel preventivo di installazione sottoscritto in data 8.03.2011, evidenziando a tal fine che il decreto che ha introdotto la possibilità di richiedere l'incentivo è stato pubblicato in data 12 maggio 2011, data successiva al preventivo sottoscritto in data 8.03.2011 e che tale decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011. Infine, ha allegato che l'attore “prima di evidenziare eventuali responsabilità del venditore avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di decadenza del GSE.” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata assunta in decisione senza la concessione dei termini ed art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica. Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato. Il G.S.E. S.p.A. ovvero il Gestore dei servizi energetici - che è una società per azioni di proprietà pubblica, che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia, che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi previsti dal
Conto Energia ed effettua attività di verifica e controllo - nella fattispecie ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione del 10% di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011- prevista per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione all'interno dell'Unione Europea risultante da un attestazione di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'origine del prodotto (Factory
InpsectionAttestation) – perché dalla documentazione pervenuta è emerso che i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento “ elenco dei moduli fotovoltaici” allegato alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti relative all'impianto in oggetto, non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea così come descritta all'interno della regola sequenziale riportata nell'attestato di Factory Insepction relativo ai moduli installati per la realizzazione dell'impianto ( v. doc. 4 allegato all'atto di citazione). Ora, la mancata utilizzazione nella realizzazione degli impianti di componenti per non meno del 60% all'interno dell'Unione Europea è stata prevista quale condizione per il riconoscimento della maggiorazione tariffaria dall'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011 che è entrato in vigore il 13 maggio 2011 e che si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011. Da quanto rilevato discende che l'impianto fotovoltaico, di cui al caso di specie, essendo stato venduto, prima del D.M. 12 maggio 2011 ed entrato in esercizio prima del 31 maggio 2011, non doveva avere le caratteristiche tecniche previste da tale decreto. Invero, i decreti legislativi e i decreti ministeriali si applicano ai prodotti e ai processi avviati dopo la loro entrata in vigore, pertanto l'impianto per cui è causa era conforme alla normativa vigente nel momento in cui è stato venduto. I pannelli fotovoltaici, nel caso che ci occupa, essendo stati venduti prima del 12 maggio 2011 dovevano rispettare le normative tecniche e i requisiti di sicurezza in vigore al momento della loro produzione e commercializzazione. Da tanto consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del lucro cessante. Parimenti infondata la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni per il calo dei rendimenti negli anni 2020 e 2021. Invero, il risarcimento non può essere chiesto solo sulla base del rilevato calo dei rendimenti atteso che può trovare causa in molteplici fattori esterni che non sono soltanto l'orientamento e l'inclinazione dei pannelli ma anche l'irraggiamento, la temperatura esterna e la pulizia dei pannelli. La chiesta CTU non è stata ammessa poiché non può essere disposta solo perché una parte ha fatto una generica allegazione. È il principio del "dispositivo" e della "domanda" che limita il potere del giudice: la CTU può essere ammissibile solo per valutare fatti già allegati e provati (o su cui le parti non abbiano contestato l'esito), e non per supplire alla carenza probatoria di una parte o per condurre indagini esplorative.
Le domande dell'attore vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande dell'attore;
-condanna l'attore alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2388/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Giancarlo Tricoli che lo rappresenta e difende giusta procura giusta procura redatta in separato foglio e allegata all'atto di citazione per farne parte integrante.
-ATTORE-
CONTRO con sede legale in Campobello di Licata in via Verga n.4, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore Sig. nato a [...] il Controparte_2
02.02.1965, rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Manganello, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 131 C.P.C.
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità contrattuale della società convenuta, per l'allegato inadempimento della stessa costituito dall'avere venduto nell'anno 2011 alla sig.ra sua dante causa, un Controparte_3 impianto fotovoltaico diverso da quello pattuito in quanto privo del certificato europeo del
Factory inspection, e la conseguente condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, per il mancato riconoscimento della tariffa incentivante del 10% che il GSE avrebbe dovuto corrispondere in caso di pannelli fotovoltaici muniti della certificazione del Factory inspection, quantificato in € 6.000,00. Ha instato, inoltre, per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.000,00, causati dal calo di rendimento dei pannelli fotovoltaici negli anni 2020 e 2021 oltre interessi. In premessa, a sostegno delle formulate domande ha allegato che;
a) “ l'impianto fotovoltaico per cui è causa, installato sul tetto dell'immobile sito nella via Nicotera, 120, a Campobello di Licata, secondo il preventivo del
8 marzo 2011, avrebbe dovuto produrre circa 8.000 kwh per anno per un totale di anni 20 con un riconoscimento di una tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro /kWh come prevista dalla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici GSE spa”; b) “Al fine di ottenere il riconoscimento della predetta tariffa l'impianto installato avrebbe dovuto rispettare i requisiti richiesti dal DM 5 maggio 2011 secondo cui l'impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere realizzato, per non meno del 60% dei componenti, all'interno di paesi facenti parte dell'Unione Europea (c.d. Factory Inspection)”; c) La predetta tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro / Kwh, in effetti, veniva temporaneamente concessa dal GSE, con riserva da parte della predetta società di effettuare le opportune verifiche sulla regolarità dell'impianto, che con provvedimento del 03.02.2014 notificato alla sig.ra Controparte_3
comunicava che la richiesta di maggiorazione del 10% di cui al DM 5 maggio 2011
[...]
non poteva essere accolta “poiché dall'analisi della documentazione esaminata è emerso che
i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento "elenco dei moduli fotovoltaici" non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea essendo pertanto privi del pocanzi richiamato attestato di Factory Inspection.”; 4) a causa della non conformità dell'impianto commissionato con quello effettivamente realizzato,
l'attore ha subito una diminuzione della tariffa del 10% e quindi pari a 0,3390 euro/kWh che ha portato ad una inevitabile diminuzione degli incassi annui sino ad oggi registrati con una perdita economica annuale pari ad € 300,00 che moltiplicata per tutta la durata dell'incentivo è pari ad € 6.000,00. Ha instato inoltre per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 2.000,00, causati dal calo di rendimento dei pannelli fotovoltaici negli anni 2020 e 2021 oltre interessi. In premessa, a sostegno delle formulate domande ha allegato che;
a) “ l'impianto fotovoltaico per cui è causa, installato sul tetto dell'immobile sito nella via Nicotera, 120, a Campobello di Licata, secondo il preventivo del 8 marzo 2011, avrebbe dovuto produrre circa 8.000 kwh per anno per un totale di anni 20 con un riconoscimento di una tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro /kWh come prevista dalla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici GSE spa”; b) “Al fine di ottenere il riconoscimento della predetta tariffa l'impianto installato avrebbe dovuto rispettare i requisiti richiesti dal DM 5 maggio 2011 secondo cui l'impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere realizzato, per non meno del 60% dei componenti, all'interno di paesi facenti parte dell'Unione Europea (c.d.
Factory Inspection)”; c) La predetta tariffa incentivante pari alla misura di 0,3730 euro / Kwh, in effetti, veniva temporaneamente concessa dal GSE, con riserva da parte della predetta società di effettuare le opportune verifiche sulla regolarità dell'impianto, che con provvedimento del 03.02.2014 notificato alla sig.ra comunicava che la Controparte_3
richiesta di maggiorazione del 10% di cui al DM 5 maggio 2011 non poteva essere accolta
“poiché dall'analisi della documentazione esaminata è emerso che i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento "elenco dei moduli fotovoltaici" non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea essendo pertanto privi del pocanzi richiamato attestato di Factory Inspection.”; 4) a causa della non conformità dell'impianto commissionato con quello effettivamente realizzato, l'attore ha subito una diminuzione della tariffa del 10% e quindi pari a 0,3390 euro/kWh che ha portato ad una inevitabile diminuzione degli incassi annui sino ad oggi registrati con una perdita economica annuale pari ad € 300,00 che moltiplicata per tutta la durata dell'incentivo è pari ad € 6.000,00; 5) dai rilevamenti registrati la produzione dell' impianto che, secondo il preventivo di installazione, avrebbe dovuto essere di circa 8.000,00 KWh annuali, dai rilevamenti registrati, ha subito, un calo nell'anno 2020 essendo stata pari a Kwh 6.841 e nell'anno 2021nel quale si è addirittura dimezzata essendo stato rilevato il valore di 4.955,00 Kwh. Indi, ha assunto la violazione da parte della egli obblighi di correttezza e buona fede nascenti da contratto Controparte_1
e la conseguente responsabilità di tipo contrattuale ex art 1218 c.c., per avere la società convenuta fornito un prodotto non conforme a quello pattuito. La società convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato in toto le domande attoree ed a tal uopo ha evidenziato: 1) che il rapporto contrattuale di cui al preventivo del 8.3.2011, essendo sorto antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011, aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto con le caratteristiche tecniche previste dalla normativa in vigore;
2) che l'impianto per cui è causa essendo entrato in funzione prima del 1.6.2011 non era soggetto alle prescrizioni in punto di factory inspection. Conseguentemente ha eccepito
“l'insussistenza della responsabilità contrattuale della per mancato CP_1 riconoscimento da parte della GSE della tariffa incentivante del 10% ai sensi del DM 5 maggio 2011” per avere “ venduto un impianto fotovoltaico con le caratteristiche pattuite e previste nel preventivo di installazione sottoscritto in data 8.03.2011, evidenziando a tal fine che il decreto che ha introdotto la possibilità di richiedere l'incentivo è stato pubblicato in data 12 maggio 2011, data successiva al preventivo sottoscritto in data 8.03.2011 e che tale decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011. Infine, ha allegato che l'attore “prima di evidenziare eventuali responsabilità del venditore avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di decadenza del GSE.” La causa, istruita con produzioni documentali, è stata assunta in decisione senza la concessione dei termini ed art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica. Orbene, le domande attoree sono infondate e pertanto vanno rigettate per quanto di seguito osservato. Il G.S.E. S.p.A. ovvero il Gestore dei servizi energetici - che è una società per azioni di proprietà pubblica, che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia, che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi previsti dal
Conto Energia ed effettua attività di verifica e controllo - nella fattispecie ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della maggiorazione del 10% di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011- prevista per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione all'interno dell'Unione Europea risultante da un attestazione di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'origine del prodotto (Factory
InpsectionAttestation) – perché dalla documentazione pervenuta è emerso che i numeri di serie dei moduli fotovoltaici, riportati nel documento “ elenco dei moduli fotovoltaici” allegato alla richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti relative all'impianto in oggetto, non forniscono riscontro circa la decodifica dei siti di produzione europea così come descritta all'interno della regola sequenziale riportata nell'attestato di Factory Insepction relativo ai moduli installati per la realizzazione dell'impianto ( v. doc. 4 allegato all'atto di citazione). Ora, la mancata utilizzazione nella realizzazione degli impianti di componenti per non meno del 60% all'interno dell'Unione Europea è stata prevista quale condizione per il riconoscimento della maggiorazione tariffaria dall'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011 che è entrato in vigore il 13 maggio 2011 e che si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011. Da quanto rilevato discende che l'impianto fotovoltaico, di cui al caso di specie, essendo stato venduto, prima del D.M. 12 maggio 2011 ed entrato in esercizio prima del 31 maggio 2011, non doveva avere le caratteristiche tecniche previste da tale decreto. Invero, i decreti legislativi e i decreti ministeriali si applicano ai prodotti e ai processi avviati dopo la loro entrata in vigore, pertanto l'impianto per cui è causa era conforme alla normativa vigente nel momento in cui è stato venduto. I pannelli fotovoltaici, nel caso che ci occupa, essendo stati venduti prima del 12 maggio 2011 dovevano rispettare le normative tecniche e i requisiti di sicurezza in vigore al momento della loro produzione e commercializzazione. Da tanto consegue il rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del lucro cessante. Parimenti infondata la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni per il calo dei rendimenti negli anni 2020 e 2021. Invero, il risarcimento non può essere chiesto solo sulla base del rilevato calo dei rendimenti atteso che può trovare causa in molteplici fattori esterni che non sono soltanto l'orientamento e l'inclinazione dei pannelli ma anche l'irraggiamento, la temperatura esterna e la pulizia dei pannelli. La chiesta CTU non è stata ammessa poiché non può essere disposta solo perché una parte ha fatto una generica allegazione. È il principio del "dispositivo" e della "domanda" che limita il potere del giudice: la CTU può essere ammissibile solo per valutare fatti già allegati e provati (o su cui le parti non abbiano contestato l'esito), e non per supplire alla carenza probatoria di una parte o per condurre indagini esplorative.
Le domande dell'attore vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande dell'attore;
-condanna l'attore alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò