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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°3512 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 03/06/2024
da
( , con l'avv. DESTRI MATTEO Parte_1 C.F._1
ricorrente nei confronti di
( ) , con Controparte_1 C.F._2
l'avv. CERUTTI CARLA
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“I) disporre la modifica del regime di collocamento delle minori
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Per_1
e nata a [...] il C.F._3 Parte_2
06/07/2018 C.F. , con nuova assegnazione della casa C.F._4 2
famigliare presso il nuovo immobile, sito in LE, via Luciano dal
Cero, Condominio Corte Lucia, con immediata liberazione dell'attuale abitazione assegnata alla resistente con precedente Provvedimento;
con conseguente revoca dell'assegnazione della casa famigliare e conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento;
II) in ragione di quanto richiesto al punto sub 1) prevedere una riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura pari ad € 300,00 oltre spese straordinarie, così come stabilite nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di
Verona Sezione Terza sottoscritto il 07.03.2014 e che si riportano:
- Spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo
accordo: spesa mensa scolastica;
tasse scolastiche sino alle scuole di II
grado richieste da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto
pubblico.
- Spese scolastiche da documentare che richiedono preventivo accordo:
tasse scolastiche richieste da istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
- Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici
- altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori, spese per l'ottenimento della patente di guida, baby sitter,
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campi scuola estivi, acquisto di un computer o telefono cellulare, acquisto di motorino o autovettura.
- il genitore che anticiperà le spese avrà il diritto di ricevere la quota parte dell'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione della spesa sostenuta;
- per le spese in cui è richiesto il consenso di entrambi i genitori, quello che propone la spesa dovrà inviare all'altro (a mezzo mail) richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto,
entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà,
quindi, essere suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
III) prendere atto che la IG.ra si obbliga al trasferimento, a Parte_3
proprie spese (da intendersi sia notarili che relative all'istanza da presentare al Giudice Tutelare), della nuda proprietà relativa all'immobile sito in LE, via Luciano dal Cero, Condominio Corte Lucia a favore delle nipoti nata a [...] il [...] C.F. Persona_1
e nata a [...] il C.F._3 Parte_2
06/07/2018 C.F. ; inoltre, previo trasferimento della C.F._4
IG.ra , la IG.ra si obbliga alla costituzione in favore della stessa CP_1 Pt_3
del diritto di usufrutto vitalizio del predetto immobile. Parimenti il Dott.
rientrerà in possesso dell'appartamento attualmente occupato dalla Per_1
IG.ra , sito in LE Via Catullo 39 int.2 e ne resterà nel pieno CP_1
ed esclusivo godimento, mediante costituzione in proprio favore del diritto di usufrutto sul predetto bene;
IV) prendere atto che il trasferimento non potrà avvenire prima della chiusura del termine dell'anno scolastico, e, in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31/07/2024; l'appartamento dovrà essere organizzato per ospitare la IG.ra e le figlie (cucina, camere da letto, CP_1
salotto, tendone esterno etc.) e le utenze dovranno essere già state attivate,
con la collaborazione della IG.ra , che sarà intestataria delle CP_1
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medesime. Il trasloco dei beni che potranno essere asportati dovrà essere effettuato a spese della IG.ra in solido con il Dott. , Parte_3 Parte_1
i quali si assumeranno anche il costo delle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie.
In via istruttoria, chiede essere ammessa prova per testi, premessa formula
«vero che» sulle circostanze di cui ai nn. 3,4,5,6,7 e 8 del presente atto,
indicando come testi:
• residente in [...]; Parte_3
• , residente in [...]; Tes_1
Si producono, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti:1)
Provvedimento reso in data 22/03/2022, nel procedimento n. 2514/2021
R.G.V.G TRIBUNALE DI VERONA;
2) certificazione di acquisto nuova abitazione;
3) denuncia querela;
4) Sentenza n. 423/24 emessa in data
19/02/2024, nel procedimento n. 4751/2023; 5) certificato di residenza delle minori 6) dichiarazione fiscale ultimi tre anni del ricorrente;
7) piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
per quanto concerne copia degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e copia della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali il ricorrente dichiara di non esserne in possesso;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. ”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito
Rigettarsi le domande tutte formulate da parte ricorrente perché
infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria
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Ci si oppone sin d'ora alla ammissione delle istanze istruttorie per testi non essendoci una indicazione specifica dei fatti in capitoli separati;
nella denegata ipotesi di eventuale loro ammissione, si chiede l' abilitazione alla prova contraria.
Si rileva sin d'ora l'inattendibilità ed inammissibilità della IG.ra quale testimone, in quanto madre del ricorrente e proprietaria Parte_3
dell'immobile sito in LE (VR) via Luciano dal Cero di cui si discute.
Si chiede di ordinare al Sig. di integrare la produzione Parte_1
della documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12 c.p.c. avendo lo stesso proposto domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento senza aver prodotto idonea documentazione.
Si chiede di ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il Sig. ha installato delle telecamere Parte_1
all'interno del vano scale dell'abitazione di via Catullo 39/2 assegnata alla
IG.ra puntandole verso la porta;
Controparte_1
2. Vero che il 4 e l'8.03.2023 il IG. minacciava la IG.ra Parte_1
, attendendola nel corridoio della sua Controparte_1
abitazione, dicendole, alla presenza delle minori “Ti voglio morta. Finchè
non sarai sottoterra bruciata non sarò tranquillo” dandole poi della
“puttana” e sputandole addosso;
3. Vero che il giorno 05.11.2023 il IG. presentatosi a casa della Per_1
IG.ra , ha iniziato ad inveire contro di Controparte_1
lei, prendere a calci la porta di ingresso, danneggiandola e lanciava sul pianerottolo due massi di legno per danneggiare la telecamera di videosorveglianza che egli stesso aveva fatto installare;
4. Vero che, il giorno 05.11.2023, dopo l'allontanamento dei
Carabinieri, il IG. si ripresentava presso l'abitazione della IG.ra Per_1
staccando dalla ringhiera la cassetta porta lettere e seguitando a CP_1
5 6
prendere a pugni le persiane della camera da letto dell'abitazione assegnata alla stessa;
5. Vero che la IG.ra si occupa da sola delle necessità di cura, CP_1
educative e di salute delle minori e;
Per_1 Parte_2
6. Vero che il IG. si disinteressa completamente delle Parte_1
figlie minori, e sin dall'allontanamento dalla casa familiare Per_1 Pt_2
avvenuto nei primi mesi dell'anno 2022;
7. Vero che il IG. non vede le sue figlie, e Parte_1 Per_1 Pt_2
dal dicembre 2022;
8. Vero che il IG. non ha mai chiesto alla IG.ra Parte_1 CP_1
di vedere le minori, e dal Dicembre 2022; Firmato Da: Per_1 Pt_2
Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: Testimone_2
5bfe6eb037deeca2
9. Vero che il IG. non ha mai chiesto alla IG.ra Parte_1 CP_1
notizie sulle condizioni di salute delle minori, e dal Dicembre Per_1 Pt_2
2022;
10. Vero che il 05.07.2023 la IG.ra trovava nel giardino della CP_1
propria abitazione degli operai che avevano appena montato una struttura metallica, alta circa 2 metri, installata su tutto il passaggio che porta dall'ingresso stradale alla palazzina e sul giardino comune agli altri appartamenti;
11. Vero che la suddetta struttura metallica impedisce alla IG.ra ed alle minori, e , l'accesso al parco della villa di CP_1 Per_1 Parte_2
proprietà dei e toglie luce ed aria all'abitazione assegnata alla Per_1
ricorrente;
12. Vero che la suddetta struttura, dal 05.07.2023 è ancora presente;
Si indicano come testimoni: la IG.ra residente in [...]
Catullo 39 int. 3, LE;
il Brig. Ca. l' CP_2 Controparte_3 CP_4
il ed il Mar. Magg. Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di LE (VR);
[...]
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la Dott.ssa e la dott.ssa presso il Consultorio Persona_2 Persona_3
Familiare di LE (VR).
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sulla capitolazione avversaria eventualmente ammessa.
Si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. al Sig. di Parte_1
integrare la produzione della documentazione richiesta dall'art. 473 bis 12 e bis 17 c.p.c. avendo lo stesso proposto domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento senza aver prodotto idonea documentazione.”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Il Tribunale di Verona con provvedimento reso in data
22/03/2022 ha così statuito, su accordo delle parti, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie nata a [...] il Persona_1
12/03/2015 e nata a [...] il Parte_2
06/07/2018: affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, e tempi di permanenza con il padre;
assegnazione della casa familiare sita in via Catullo 39
a Verona alla madre;
a carico del padre, contributo al mantenimento ordinario pari ad € 300,00, da corrispondersi mensilmente, entro il giorno cinque, soggetto a rivalutazione
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona (doc. 1 di parte ricorrente).
Con successiva sentenza n. 423/24 emessa in data 19/02/2024, nella contumacia del padre, questo Tribunale modificava le condizioni, disponendo l'affidamento esclusivo delle minori alla madre e l'aumento dell'assegno di mantenimento ad €
1.000 oltre rivalutazione Istat, cifra da intendersi comprensiva anche delle spese straordinarie eccetto quelle mediche urgenti ed indifferibili, modifica giustificata dal disinteresse del padre nei confronti delle figlie, dall'assenza di contribuzione diretta e dalla riduzione del reddito della madre.
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2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che vi sarebbe l'interesse proprio e della propria famiglia di origine a rientrare in possesso dell'abitazione familiare assegnata alla resistente, al fine di garantire assistenza al padre del medesimo affetto da morbo di Parkinson e consentire allo stesso ricorrente di intraprendere la propria attività lavorativa, tenuto conto anche che l'assegnazione della casa é stata causa di conflitti, anche con denunce penali. Ha aggiunto che la propria madre aveva acquistato un immobile sito a LE via Luciano del Cero e che era disponibile a trasferirne la nuda proprietà alle minori e a costituire il diritto di usufrutto in favore della resistente.
La resistente allegava che il IG. era inadempiente sia Pt_1 agli obblighi personali che a quelli di mantenimento, era persona instabile ed aggressiva e che l'intera famiglia del ricorrente aveva posto in essere atti emulativi, costringendola ad un'azione possessoria, accolta dal Tribunale
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare, la riduzione ad € 300 del contributo complessivo al mantenimento di entrambe le minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assunzione da parte della IG. dell' Parte_3 obbligo di trasferire a proprie spese la nuda proprietà dell'immobile di LE, via Luciano del Cero, alle minori e a costituire a favore della resistente l'usufrutto vitalizio sul medesimo immobile, con rilascio della casa coniugale da parte della resistente, con spese di trasloco a carico del ricorrente e della IG. Pt_3
La resistente si opponeva all'accoglimento delle domande e ne chiedeva il rigetto.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Ai sensi dell'art. 337 sexies, I comma, c.c. “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
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dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.”
Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore. (Cass. Sez. 1, 02/08/2023, n.
23501, Rv. 668691 - 01)
5. MERITO
Ritiene il Collegio che debbano escludersi sopravvenienze tali da giustificare la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta nell'interesse delle figlie minori – di cui la più piccola affetta da monoparesi sinistra e malformazione al piede Pt_2 sinistro - a mantenere l'habitat domestico, rispetto al quale è recessivo l'interesse del nonno paterno – che non consta essere privo di abitazione – e del padre
Peraltro, il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione dell'usufrutto implicano il consenso della resistente, la quale non ha aderito alla proposta;
né tale mancanza di consenso può essere superata da una decisione giudiziale.
Deve inoltre essere valorizzato che tale rifiuto non è ingiustificato, in quanto, oltre all'interesse delle figlie, la resistente ha evidenziato il fondato timore, visto il protratto inadempimento del padre, di non essere in grado di sostenere le spese condominiali del nuovo alloggio, una volta trasferite.
Quanto alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato il peggioramento della propria situazione economica rispetto alla decisione del 19.2.2024, non impugnata, né la doglianza relativa alla mancata partecipazione al precedente procedimento per non aver avuto notizia del ricorso, è fondata, posto che la notifica era stata ritualmente eseguita
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avendo lo stesso rifiutato la ricezione. Egli peraltro non ha contestato di svolgere l'attività di fisioterapista e di appartenere ad una facoltosa famiglia che gestisce una catena di supermercati. A ciò si aggiunga che non ha adempiuto all'obbligo di produrre tutti i documenti di cui all'art. 473 bis
12 e indicati nel decreto di fissazione dell'udienza sulla sua situazione economica. Ciò va valutato a suo sfavore ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. (Dovere di leale collaborazione - Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96).
Tutte le domande vanno pertanto respinte.
6. SPESE di LITE
Per il principio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite liquidate secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, istruttoria, con la formulazione di istanze istruttore e il deposito di copiosa documentazione), delle questioni mediamente complesse trattate, della manifesta fondatezza delle difese della resistente e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) RESPINGE le domande di parte ricorrente;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 7197 per compensi, oltre IVA,
CPNA e spese generali.
Verona, 03/12/2024
La Presidente est. Antonella Guerra
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