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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7697/2019 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Americo, Persona_1
Appellante contro
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Alessandro Amato,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 7.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
, in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore , ha evocato in giudizio Persona_1 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Bari, esponendo che il 6.9.2016 alle ore 18:20 circa in
Casamassima il predetto minore, mentre percorreva via Salvo D'Acquisto alla guida della propria bici, veniva attinto da un'autovettura di colore nero non identificata che, nell'effettuare un sorpasso, lo urtava cagionandogli danni. Pertanto, l'attore in I grado ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata in ordine alla produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare nella qualità, al risarcimento di tutti i danni CP_1
conseguenti alle lesioni subite dal minore, per euro 4.167,60, salvo diversi importi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di legge.
La convenuta si è costituita in I grado, contestando l'avversa domanda in punto di an e di quantum ed instando per il rigetto della stessa.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di C.T.U. medico-legale, all'esito il
Giudice di Pace con sentenza n. 2680/2018, depositata il 28.12.2018, ha rigettato la domanda attorea e compensato le spese processuali, ritenendo non raggiunta la prova in punto di an e non avendo l'attore “fornito la prova rigorosa del nesso di causalità tra la condotta dell'auto pirata e le lesioni ('frattura dei denti') patite dal minore”.
Con atto di citazione notificato in data 31.5.2019 , nella Parte_1
qualità, ha interposto gravame avverso la suddetta sentenza, all'uopo deducendo l'erroneità della decisione, in quanto, a fronte della prova dell'an fornita a mezzo del testimone e del giudizio di compatibilità dei danni subìti dal minore come espresso dal
C.T.U., il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la suddetta domanda;
pertanto, in riforma della sentenza, l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda.
nella qualità, si è costituita in giudizio, contestando le avverse difese CP_1
ed instando per il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di I grado e riassunta la causa a seguito dell'interruzione determinata dal decesso del precedente difensore dell'appellata, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 7.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.4.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va rilevato che l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Il Giudice di I grado ha rigettato la domanda sulla scorta della seguente motivazione:
<La domanda proposta non è provata…la giurisprudenza ha precisato che al danneggiato si richiede un minimo di diligenza affinché identifichi, per quanto possibile, il pirata della strada (come annotare la targa o ricordare la marca e il modello dell'auto). La richiesta di risarcimento deve essere corredata di prova come non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, ma anche, al fine di contemperare i contrapposti interessi tra la vittima e la necessità di evitare facili frodi assicurative, la circostanza che il veicolo non sia stato identificato per causa al danneggiato non imputabile (Cass. n.15367/11; Cass. n.8086/95); elementi che consentano al giudice di convincersi circa l'effettivo verificarsi del sinistro. Nel caso che ci occupa i fatti evidenziati dall'attore non incontrano alcun supporto probatorio: l'unico teste ascoltato afferma: ".. notavo due persone alla guida di due Testimone_1
biciclette e ricordo che il minore procedeva in bicicletta e la madre lo seguiva...ho visto un'auto, ricordo una Fiat Panda che, provenendo dal senso opposto di marcia ma nel senso percorso dalla bici, urtava la bici del bambino il quale perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo...ho notato che l'auto ha proseguito regolarmente la sua marcia…non sono riuscito a prendere la targa..."…emergono non pochi dubbi e diverse incongruenze sulla dinamica indicata dal teste come l'omessa indicazione del punto esatto in cui sarebbe avvenuto il fatto;
la direzione di marcia del veicolo rispetto a quella della bici del minore;
la presunta collisione ("urtava") tra i mezzi e i suoi punti d'urto (un'auto in velocità - tale da non poter prendere il numero di targa - avrebbe determinato un evento ben diverso e più grave di quello denunciato)…>>.
Alla luce del corredo probatorio, la motivazione del Giudice di I grado risulta non corretta, avendo l'attore in I grado fornito la dimostrazione della dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sicché deve ritenersi che l'attore abbia assolto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di
I grado, l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c.
Invero, sul punto va osservato che:
- il testimone escusso all'udienza del 20.3.2018, , ha reso – in difetto Testimone_1
di elementi di segno contrario che era onere della convenuta addurre – una versione piana e convincente della dinamica del sinistro, conforme a quella offerta dall'attore;
- non sussistono le criticità della prova testimoniale che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione;
infatti, l'“omessa indicazione del punto esatto in cui sarebbe avvenuto il fatto” è un'affermazione che non tiene conto della circostanza che il testimone abbia indicato correttamente la via in cui è avvenuto il sinistro, né risulta che a specifica domanda a chiarimenti il testimone sia stato omissivo sul punto;
sulla direzione di marcia del veicolo pirata rispetto a quella della bici del minore, dalla dichiarazione resa dal testimone si evince chiaramente che quest'ultimo stesse percorrendo via S. d'Acquisto in direzione opposta rispetto al senso di marcia della bici e dell'auto pirata che seguiva la bici, sì da poter assistere al sinistro;
sulla circostanza dell'avvenuto urto tra la bici e l'auto pirata in fase di sorpasso della prima, la circostanza indicata dal Giudice di prime cure (secondo cui “un'auto in velocità - tale da non poter prendere il numero di targa- avrebbe determinato un evento ben diverso e più grave di quello denunciato”) si fonda su una valutazione priva di riscontri oggettivi;
anzi, il testimone ha affermato di aver visto l'urto e la conseguente caduta della bici, aggiungendo che, a seguito di tanto, effettuò una rapida inversione di marcia per raggiungere il minore e soccorrerlo, essendo egli dolorante, mentre la madre era in evidente stato di agitazione, sì da accompagnali al più vicino presidio medico;
inoltre, il testimone ha affermato che il conducente dell'auto pirata (una Fiat Panda scura) ha proseguito regolarmente la sua marcia tanto da pensare che il predetto conducente non si fosse accorto del sinistro;
- a fronte di tanto ed in mancanza di elementi di segno contrario, la dinamica del sinistro e, in particolare, dell'avvenuto urto tra la bici e l'auto pirata deve ritenersi provata, fermo restando che un riscontro della stessa è evincibile dal referto del P.O. rilasciato pochi minuti dopo il sinistro (cfr. allegato all'atto di citazione in I grado), ove risulta che il minore abbia dichiarato all'operatore sanitario di essere stato urtato da un'auto in movimento mentre era sulla bici, cadendo ed urtando i denti;
pertanto, non sussistono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro, come descritta e provata dall'attore; inoltre, non risultano elementi per escludere la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato, in quanto, alla luce della descritta dinamica, al minore sulla bici non è imputabile alcuna violazione delle regole cautelari, generiche o specifiche, relative alla circolazione stradale e tanto è desumibile dalla versione riferita dal testimone, il quale ha dichiarato che il minore procedeva sulla bici ad andatura regolare, seguito dalla madre, il che sta a significare che il predetto minore procedeva a destra, essendovi anche lo spazio per il sorpasso poi effettuato dall'auto rimasta ignota;
- tra l'altro, la mancata identificazione del veicolo pirata non risulta in alcun modo imputabile al minore ed alla madre che lo accompagnava, tenuto conto dello stato del primo a seguito della caduta (dolorante in terra) e della comprensibile concitazione della seconda;
né, tantomeno, avrebbe potuto richiedersi al testimone di prendere immediata contezza della targa, alla luce della dinamica come descritta e della condotta del medesimo testimone, il quale, accortosi dell'urto, ha effettuato una rapida inversione di marcia per prestare i primi soccorsi al minore.
Pertanto, ritenuto provato l'an del sinistro, occorre procedere alla valutazione dei danni
(c.d. aestimatio). A tal fine, dirimente è la C.T.U. esperita in I grado a firma della dott.ssa Persona_2
e depositata il 18.9.2018 – le cui conclusioni si condividono in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle osservazioni della compagnia di assicurazioni – che ha consentito di accertare:
- la compatibilità eziologica tra le lesioni riportate dal minore (frattura degli elementi dentari 11 e 22) ed il sinistro;
- la sussistenza di un'I.T.P. al 75% di giorni 10 e di un'I.T.P. al 50% di giorni 10;
- la sussistenza di un danno permanente di natura odontoiatrica in parte già emendato ed emendabile del tutto in futuro per una spesa di euro 3.000,00;
- la congruità della spesa medica documentata di euro 30,00.
Orbene, relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e trattandosi di microlesioni (in ordine a cui sussiste l'I.T.P., ma non il danno permanente espresso in punti d'invalidità), deve farsi riferimento alla tabella per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005, come da ultimo aggiornate con D.M. 16.7.2024.
In applicazione, dunque, delle citate tabelle - considerati l'età (14 anni) del minore al momento del fatto e la sussistenza dell'I.T.P. come indicata dal C.T.U. - va liquidato un danno biologico di euro 690,50 al valore attuale, cui aggiungere l'importo di euro
3.000,00 indicato dal C.T.U. per emendare del tutto in futuro il danno odontoiatrico
(somma che rivalutata all'attualità secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.9.2018, data di deposito della perizia, accresce ad euro 3.558,00); il tutto, per un totale di euro 4.248,50, al valore attuale.
Sulla somma come sopra liquidata non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto
(settembre 2016) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995) nonché gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Va, infine, riconosciuto – a titolo di danno patrimoniale (costituente debito di valuta) –
l'importo di euro 30,00 per le spese mediche ritenute congrue dal C.T.U, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la responsabilità del sinistro oggetto di causa va imputata esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta, onde ai sensi dell'art. 283 c. 1 lett. a) D. lgs. n. 209/2005 nella qualità, va condannata CP_1 al risarcimento in favore dell'appellante delle somme sopra indicate. In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellata per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n.
6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi della finca n. 2, in considerazione del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi della finca n. 2, in considerazione del decisum).
Inoltre, per le stesse ragioni, le spese della C.T.U. esperita in I grado e già liquidate con decreto depositato il 26.9.2018 debbono seguire la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2680/2018 del Giudice di
Pace di Bari, dichiara che la responsabilità del sinistro oggetto di causa va imputata esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condanna quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, al risarcimento in favore di , quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , della somma di euro Persona_1
4.248,50, al valore attuale, per il danno non patrimoniale e della somma di euro 30,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di I grado e del presente giudizio di II grado in favore di , nella qualità, liquidate in euro Parte_1
3.817,00 per compensi professionali ed in euro 309,53 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente ed integralmente le spese di C.T.U. in capo ad CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 7.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7697/2019 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
minore , con il patrocinio dell'Avv. Nicola Americo, Persona_1
Appellante contro
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
Alessandro Amato,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 7.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter processuale possono riepilogarsi come segue.
, in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore , ha evocato in giudizio Persona_1 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Bari, esponendo che il 6.9.2016 alle ore 18:20 circa in
Casamassima il predetto minore, mentre percorreva via Salvo D'Acquisto alla guida della propria bici, veniva attinto da un'autovettura di colore nero non identificata che, nell'effettuare un sorpasso, lo urtava cagionandogli danni. Pertanto, l'attore in I grado ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata in ordine alla produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare nella qualità, al risarcimento di tutti i danni CP_1
conseguenti alle lesioni subite dal minore, per euro 4.167,60, salvo diversi importi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura di legge.
La convenuta si è costituita in I grado, contestando l'avversa domanda in punto di an e di quantum ed instando per il rigetto della stessa.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di C.T.U. medico-legale, all'esito il
Giudice di Pace con sentenza n. 2680/2018, depositata il 28.12.2018, ha rigettato la domanda attorea e compensato le spese processuali, ritenendo non raggiunta la prova in punto di an e non avendo l'attore “fornito la prova rigorosa del nesso di causalità tra la condotta dell'auto pirata e le lesioni ('frattura dei denti') patite dal minore”.
Con atto di citazione notificato in data 31.5.2019 , nella Parte_1
qualità, ha interposto gravame avverso la suddetta sentenza, all'uopo deducendo l'erroneità della decisione, in quanto, a fronte della prova dell'an fornita a mezzo del testimone e del giudizio di compatibilità dei danni subìti dal minore come espresso dal
C.T.U., il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la suddetta domanda;
pertanto, in riforma della sentenza, l'appellante ha chiesto l'accoglimento della domanda.
nella qualità, si è costituita in giudizio, contestando le avverse difese CP_1
ed instando per il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo di I grado e riassunta la causa a seguito dell'interruzione determinata dal decesso del precedente difensore dell'appellata, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 7.5.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.4.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va rilevato che l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
Il Giudice di I grado ha rigettato la domanda sulla scorta della seguente motivazione:
<La domanda proposta non è provata…la giurisprudenza ha precisato che al danneggiato si richiede un minimo di diligenza affinché identifichi, per quanto possibile, il pirata della strada (come annotare la targa o ricordare la marca e il modello dell'auto). La richiesta di risarcimento deve essere corredata di prova come non solo le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, ma anche, al fine di contemperare i contrapposti interessi tra la vittima e la necessità di evitare facili frodi assicurative, la circostanza che il veicolo non sia stato identificato per causa al danneggiato non imputabile (Cass. n.15367/11; Cass. n.8086/95); elementi che consentano al giudice di convincersi circa l'effettivo verificarsi del sinistro. Nel caso che ci occupa i fatti evidenziati dall'attore non incontrano alcun supporto probatorio: l'unico teste ascoltato afferma: ".. notavo due persone alla guida di due Testimone_1
biciclette e ricordo che il minore procedeva in bicicletta e la madre lo seguiva...ho visto un'auto, ricordo una Fiat Panda che, provenendo dal senso opposto di marcia ma nel senso percorso dalla bici, urtava la bici del bambino il quale perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo...ho notato che l'auto ha proseguito regolarmente la sua marcia…non sono riuscito a prendere la targa..."…emergono non pochi dubbi e diverse incongruenze sulla dinamica indicata dal teste come l'omessa indicazione del punto esatto in cui sarebbe avvenuto il fatto;
la direzione di marcia del veicolo rispetto a quella della bici del minore;
la presunta collisione ("urtava") tra i mezzi e i suoi punti d'urto (un'auto in velocità - tale da non poter prendere il numero di targa - avrebbe determinato un evento ben diverso e più grave di quello denunciato)…>>.
Alla luce del corredo probatorio, la motivazione del Giudice di I grado risulta non corretta, avendo l'attore in I grado fornito la dimostrazione della dinamica del sinistro e della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, sicché deve ritenersi che l'attore abbia assolto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di
I grado, l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c.
Invero, sul punto va osservato che:
- il testimone escusso all'udienza del 20.3.2018, , ha reso – in difetto Testimone_1
di elementi di segno contrario che era onere della convenuta addurre – una versione piana e convincente della dinamica del sinistro, conforme a quella offerta dall'attore;
- non sussistono le criticità della prova testimoniale che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione;
infatti, l'“omessa indicazione del punto esatto in cui sarebbe avvenuto il fatto” è un'affermazione che non tiene conto della circostanza che il testimone abbia indicato correttamente la via in cui è avvenuto il sinistro, né risulta che a specifica domanda a chiarimenti il testimone sia stato omissivo sul punto;
sulla direzione di marcia del veicolo pirata rispetto a quella della bici del minore, dalla dichiarazione resa dal testimone si evince chiaramente che quest'ultimo stesse percorrendo via S. d'Acquisto in direzione opposta rispetto al senso di marcia della bici e dell'auto pirata che seguiva la bici, sì da poter assistere al sinistro;
sulla circostanza dell'avvenuto urto tra la bici e l'auto pirata in fase di sorpasso della prima, la circostanza indicata dal Giudice di prime cure (secondo cui “un'auto in velocità - tale da non poter prendere il numero di targa- avrebbe determinato un evento ben diverso e più grave di quello denunciato”) si fonda su una valutazione priva di riscontri oggettivi;
anzi, il testimone ha affermato di aver visto l'urto e la conseguente caduta della bici, aggiungendo che, a seguito di tanto, effettuò una rapida inversione di marcia per raggiungere il minore e soccorrerlo, essendo egli dolorante, mentre la madre era in evidente stato di agitazione, sì da accompagnali al più vicino presidio medico;
inoltre, il testimone ha affermato che il conducente dell'auto pirata (una Fiat Panda scura) ha proseguito regolarmente la sua marcia tanto da pensare che il predetto conducente non si fosse accorto del sinistro;
- a fronte di tanto ed in mancanza di elementi di segno contrario, la dinamica del sinistro e, in particolare, dell'avvenuto urto tra la bici e l'auto pirata deve ritenersi provata, fermo restando che un riscontro della stessa è evincibile dal referto del P.O. rilasciato pochi minuti dopo il sinistro (cfr. allegato all'atto di citazione in I grado), ove risulta che il minore abbia dichiarato all'operatore sanitario di essere stato urtato da un'auto in movimento mentre era sulla bici, cadendo ed urtando i denti;
pertanto, non sussistono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro, come descritta e provata dall'attore; inoltre, non risultano elementi per escludere la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato, in quanto, alla luce della descritta dinamica, al minore sulla bici non è imputabile alcuna violazione delle regole cautelari, generiche o specifiche, relative alla circolazione stradale e tanto è desumibile dalla versione riferita dal testimone, il quale ha dichiarato che il minore procedeva sulla bici ad andatura regolare, seguito dalla madre, il che sta a significare che il predetto minore procedeva a destra, essendovi anche lo spazio per il sorpasso poi effettuato dall'auto rimasta ignota;
- tra l'altro, la mancata identificazione del veicolo pirata non risulta in alcun modo imputabile al minore ed alla madre che lo accompagnava, tenuto conto dello stato del primo a seguito della caduta (dolorante in terra) e della comprensibile concitazione della seconda;
né, tantomeno, avrebbe potuto richiedersi al testimone di prendere immediata contezza della targa, alla luce della dinamica come descritta e della condotta del medesimo testimone, il quale, accortosi dell'urto, ha effettuato una rapida inversione di marcia per prestare i primi soccorsi al minore.
Pertanto, ritenuto provato l'an del sinistro, occorre procedere alla valutazione dei danni
(c.d. aestimatio). A tal fine, dirimente è la C.T.U. esperita in I grado a firma della dott.ssa Persona_2
e depositata il 18.9.2018 – le cui conclusioni si condividono in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici, anche con riferimento alle osservazioni della compagnia di assicurazioni – che ha consentito di accertare:
- la compatibilità eziologica tra le lesioni riportate dal minore (frattura degli elementi dentari 11 e 22) ed il sinistro;
- la sussistenza di un'I.T.P. al 75% di giorni 10 e di un'I.T.P. al 50% di giorni 10;
- la sussistenza di un danno permanente di natura odontoiatrica in parte già emendato ed emendabile del tutto in futuro per una spesa di euro 3.000,00;
- la congruità della spesa medica documentata di euro 30,00.
Orbene, relativamente alla liquidazione del danno non patrimoniale e trattandosi di microlesioni (in ordine a cui sussiste l'I.T.P., ma non il danno permanente espresso in punti d'invalidità), deve farsi riferimento alla tabella per le lesioni di lieve entità di cui all'art. 139 D. lgs. n. 209/2005, come da ultimo aggiornate con D.M. 16.7.2024.
In applicazione, dunque, delle citate tabelle - considerati l'età (14 anni) del minore al momento del fatto e la sussistenza dell'I.T.P. come indicata dal C.T.U. - va liquidato un danno biologico di euro 690,50 al valore attuale, cui aggiungere l'importo di euro
3.000,00 indicato dal C.T.U. per emendare del tutto in futuro il danno odontoiatrico
(somma che rivalutata all'attualità secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 18.9.2018, data di deposito della perizia, accresce ad euro 3.558,00); il tutto, per un totale di euro 4.248,50, al valore attuale.
Sulla somma come sopra liquidata non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come visto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto
(settembre 2016) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dal fatto alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. n. 1712/1995) nonché gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Va, infine, riconosciuto – a titolo di danno patrimoniale (costituente debito di valuta) –
l'importo di euro 30,00 per le spese mediche ritenute congrue dal C.T.U, oltre interessi legali dal dì dell'esborso al soddisfo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la responsabilità del sinistro oggetto di causa va imputata esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta, onde ai sensi dell'art. 283 c. 1 lett. a) D. lgs. n. 209/2005 nella qualità, va condannata CP_1 al risarcimento in favore dell'appellante delle somme sopra indicate. In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellata per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n.
6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
(per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi della finca n. 2, in considerazione del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi della finca n. 2, in considerazione del decisum).
Inoltre, per le stesse ragioni, le spese della C.T.U. esperita in I grado e già liquidate con decreto depositato il 26.9.2018 debbono seguire la soccombenza dell'appellata.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 2680/2018 del Giudice di
Pace di Bari, dichiara che la responsabilità del sinistro oggetto di causa va imputata esclusivamente al conducente dell'auto rimasta sconosciuta e, per l'effetto, condanna quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_1
Strada, al risarcimento in favore di , quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , della somma di euro Persona_1
4.248,50, al valore attuale, per il danno non patrimoniale e della somma di euro 30,00 per il danno patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di I grado e del presente giudizio di II grado in favore di , nella qualità, liquidate in euro Parte_1
3.817,00 per compensi professionali ed in euro 309,53 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente ed integralmente le spese di C.T.U. in capo ad CP_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, 7.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore