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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 18.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6901 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Arturo Barbato ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso con il quale l'epigrafata ricorrente rivendica dall' – alle cui Controparte_2 dipendenze ha lavorato fino al 07.07.2020, data del suo collocamento in pensione – il diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 6.051,86, di cui € 4.755,38 per
“differenza periodo di malattia” ed € 1.296,58 per “indennità sostitutiva di ferie”, deve dichiararsi nullo, non avendo ella indicato i fatti sui quali fonda la sua domanda, così come invece richiede l'art. 414 c.p.c., che onera il ricorrente di specificare non solo l'oggetto della domanda (petitum mediato), ma anche i fatti sui quali la stessa si fonda con le relative conclusioni (causa petendi e petitum immediato), allo scopo, per un verso, di
1 consentire al convenuto di prendere una posizione precisa in ordine alle domande di controparte e di articolare puntualmente ed esaurientemente le proprie difese e, per altro verso, di mettere il giudice in condizione di intendere fin dall'inizio i termini della controversia.
La mancanza o l'assoluta incertezza di uno di tali requisiti determina la nullità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado della controversia.
Ebbene, come ha opportunamente rilevato la difesa dell'Ente datoriale convenuto, la ricorrente “… ha rappresentato che “Con nota prot. N. 30308 del 03.08.2020 e nota prot.
N. 47902 del 03.12.2020, la Ragioneria dello Stato comunicava all' Controparte_2
che la sig.ra risultava debitrice della somma di euro 3.470,21 Parte_1 derivante da arretrati vari a debito … nonché della somma di euro 785,23 per debito di otto giorni indennità di mancato preavviso, per complessivi euro 4.255,44 (…) La sig.ra
ha, inoltre, indicato di essere stata ricoverata presso l'Azienda Ospedaliera “A. Pt_1
Cardarelli” in data 29 novembre 2018 … e di essersi sottoposta nell'anno 2019 a cicli di chemioterapia e radioterapia, rispettivamente, per complessivi sedici e trenta giorni.
Nel ricorso è altresì riferito, senza la specifica del periodo cui afferisce il rimborso, che con la busta paga del mese di gennaio 2020 è stata riconosciuta in favore della ricorrente la somma di € 4.766,77 per differenze indennità per malattia … Inoltre, la sig.ra ha rappresentato che “Da gennaio 2020 fino a luglio 2020 venivano Pt_1
addebitate ritenute mensili di euro 438,53 relative a periodi di assenza per malattia accertati nel corso dell'anno 2019 (…) Ed ancora, la ricorrente ha riferito che “Con missiva del 04.07.2022, l … comunicava alla sig.ra che la Controparte_2 Parte_1
Ragioneria dello Stato aveva provveduto a quantificare il debito residuo in euro
2.223,72 in luogo dell'iniziale debito di euro 4.255,44 (…) Infine … ha dedotto quanto segue “Con diffida del 05.07.2021, la sig.ra … intimava all' Parte_1 [...]
, il pagamento della somma di euro 6.051,86 …” (cfr. memoria CP_2 CP_2
).
[...]
La ricorrente, insomma, rivendica il pagamento dell'importo di € 4.755,38 per “differenza periodo di malattia” ed € 1.296,58 per “indennità sostitutiva di ferie”, ma non indica puntualmente alcun elemento, di fatto o di diritto, che permetta di comprendere a che titolo si ritiene creditrice di dette “differenze” retributive. Manca, infatti, in ricorso finanche l'indicazione esatta dei giorni in relazione ai quali l'istante chiede il riconoscimento del
2 trattamento economico dell'intera retribuzione per le assenze a titolo di malattia, ovvero a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute;
sicché la causa petendi della sua pretesa creditoria resta indefinita, con conseguente impossibilità per la controparte di contestarne, a ragion veduta, la sussistenza.
Deve perciò rilevarsi che, nel caso di specie, non vi sono gli elementi minimi per poter qualificare correttamente la domanda e valutarla nel merito: infatti, la carenza di allegazione riscontrata, ovvero la genericità su punti qualificanti dell'istanza, implica la violazione dell'art. 414 c.p.c., a mente del quale in ricorso deve leggersi una compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a sostegno della domanda.
Secondo la più recente interpretazione effettuata in argomento dalla Suprema Corte, che questo giudice condivide e fa sua, nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito (cfr. in tal senso Cass Sez. L. sent n. 12746 del 20/05/2008 est. ; Cass Sez. L. sent n. Parte_2
Per_ 2732 del 5/02/2008 est. ; Cass Sez. 3 sent n. 13005 del 31/05/2006 est. ), Per_1
neppure per respingere la domanda perché non provata. La stessa giurisprudenza richiamata ha precisato che il vizio in esame, essendo causa di nullità insanabile dell'atto,
è rilevabile anche d'ufficio.
Né alla riferita carenza espositiva del ricorso si può ovviare mercé i documenti acquisiti, il cui contenuto non risolve affatto le carenze espositive, né dà in alcun modo conto e prova della concreta natura del credito per cui è causa;
fermo restando che i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima domanda, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile per nullità del ricorso introduttivo;
il che impedisce di valutare il merito della lite, ivi includendo la fondatezza della domanda riconvenzionale – avente ad oggetto l'accertamento del debito erariale a carico della sig.ra e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 2.223,72 – Pt_1
proposta dalla parte convenuta.
3 La definizione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 19.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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