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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1507/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1507.2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Quaratino;
ATTORE
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Linda Giovanna Vacchiano;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in accoglimento della presente opposizione revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione, ex R.D. 14.04.1910
n.639 emesso in data 26.01.2021 dal Dirigente del SETTORE LAVORI PUBBLICI –
PATRIMONIO- CIMITERO INFORMATICA del COMUNE , Ing. Controparte_2
, notificato a mezzo pec in data 11.02.2021, in quanto inammissibile, in Controparte_4 diritto, nonché prescritto, e infondato nel merito, e, per l'effetto, dichiarare non dovute tutte le somme richieste;
c) sempre nel merito, ed in ragione della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il al pagamento, in favore Controparte_2
pagina 1 di 10 del , della somma di euro 31.017,82, ovvero di quella diversa che Controparte_1 dovesse risultare in corso di giudizio, quale corrispettivo per i costi ed i relativi esborsi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti insistenti nell'area di
, di esclusiva competenza ed onere del . d) con Controparte_1 Controparte_2 vittoria di spese, competenze e di onorari del presente giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.”. Per il convenuto: “in via preliminare, dichiarare l'avvenuta e regolare notifica degli atti costitutivi del procedimento sanzionatorio e, per l'effetto, rigettare la domanda di prescrizione sollevata da parte attrice;
• in via preliminare, dichiarare l'azione inammissibile per le ragioni sopra meglio esposte;
• nel merito, in via principale rigettare la domanda, in quanto inammissibile, improcedibile nonchè infondata in fatto e diritto, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
• in via preliminare, dichiarare altresì inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, spiegata in violazione del disposto di cui all'art. 167 c.p.c.; • nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
in persona del suo Presidente p.t., proponeva opposizione avverso atto di
[...] ingiunzione, ex R.D. 14.04.1910 n. 639 notificato a mezzo pec in data 11.2.2021, con il quale il chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
141.290,00, oltre interessi maturati e maturandi, e spese della instaurata procedura pagina 2 di 10 quantificati in euro 120,00 relativamente alla manutenzione del verde con riferimento all'area degli insediamenti produttivi di . A sostegno della domanda eccepiva: a) Controparte_1 inammissibilità del procedimento ingiunzionale ex r.d. 14.04.1910 n. 639; b) Carenza di legittimazione attiva;
c) prescrizione del presunto credito;
d) contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di manutenzione del verde pubblico dell'area di
[...]
, per le quali il richiede il pagamento del corrispettivo, CP_1 Controparte_2 unilateralmente determinato in euro 141.290,00; inoltre, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale, in quanto riteneva di essere lui stesso creditore nei confronti del
[...]
e chiedeva il pagamento della somma di € 31.017,82 per gli interventi di Controparte_2 manutenzione straordinaria eseguiti agli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie di proprietà e competenza dell'Ente opposto, effettuati tra gli anni dal 2012 al 2017. Più in particolare, il ) Controparte_1 deduceva che con deliberazione n. 48 del 23 novembre 1999, il Consiglio Comunale di aveva provveduto all'approvazione del Piano di Insediamenti Produttivi Controparte_2
(P.I.P.) in località nel territorio del Comune di , ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art.24 della legge 28 febbraio 1985 n.47; successivamente in data 20.3.2000 il Comune di stipulava una convenzione con la Agro .T.U.), in virtù della Controparte_2 Parte_1 delibera del Consiglio Comunale di n. 36 del 28 luglio 1999, con la quale la Controparte_2
veniva incaricata di: a) procedere all'esproprio, ovvero, se possibile, alla Parte_2 acquisizione bonaria dei suoli individuati;
b) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) ricercare, selezionare ed assegnare lotti industriali alle imprese interessate;
d) dare attuazione di ogni altro scopo previsto dallo statuto sociale della società nell'ambito delle aree indicate al comma 5 dell'art.4 dello statuto dell' “ ”. Nel 2001 la Parte_2 [...]
approvava la graduatoria definitiva delle imprese che avevano partecipato al Parte_2
Bando per l'assegnazione dei lotti previsti dal P.I.P. in località . Di lì a poco Controparte_1 venivano stipulati gli atti di assegnazione tra e le società risultate Parte_2 assegnatarie e nel 2003 veniva costituito tra le aziende assegnatarie il Controparte_1
( ), giusto atto per Notar Controparte_1 Persona_1
31376 e racc.ta 10230. Nel 2007, il sottoscriveva con il Controparte_1 [...]
un primo protocollo d'intesa, avente durata di anni tre anni, per disciplinare i Controparte_2 rapporti relativi alla gestione dell'area di . Il secondo, veniva sottoscritto in Controparte_1 data 24.1.2011, sempre con un termine di validità di tre anni con scadenza nel 2014.
pagina 3 di 10 Parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del procedimento ingiunzionale ex r.d. 14.04.1910 n. 639, in quanto tale tipologia di procedimento può essere azionato solo nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di delimitazione unilaterale dell'ente, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo. Nel caso in esame il Controparte_2
chiedeva l'importo di € 141.290,00 senza specificare come lo stesso fosse stato
[...] determinato ed in ragione di quali fonti, fatti o parametri obiettivi predeterminati, potendosi desumere dall'ingiunzione di pagamento, ad avviso dell'opponente, che tale somma veniva richiesta per le spese sostenute in sostituzione del per le attività di pulizia e CP_1 ripristino degli impianti di prima pioggia a servizio dell'area PIP di nonchè Controparte_1 per il pagamento delle spese sostenute dal per la manutenzione Controparte_2 delle aree a spazi verdi dell'area PIP in questione. La richiesta di pagamento risultava, quindi, generica atteso che il aveva inoltrato in data 7.1.2021 messa in Controparte_2 mora (prot. 723/2021), a cui aveva fatto riscontro quella inviata dall'opponente a mezzo pec in data 16.1.2021 con la quale chiedeva di dettagliare con specifica imputazione le spese per le quali l'Ente in questione aveva a suo dire anche “redatto apposita rendicontazione”.
Parte opponente, inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Controparte_2
, poiché nel protocollo d'intesa del 16.1.2007 il si impegnava ad effettuare
[...] CP_1 la manutenzione degli spazi verdi dell'area PIP “previa stipula di apposito contratto di durata eguale a quella del presento accordo –con facoltà di rinnovo- facendo ricorso alla
[...]
già affidataria del del servizio di manutenzione del verde Parte_3 CP_2 pubblico di e con assunzione della relativa spesa, nei limiti della cifra pari Controparte_1 ad euro 14.800,00 annui, oltre IVA, di cui al preventivo della n. Parte_3
512 del 25.10.2005”, contratto che non era mai stato stipulato e, quindi, se fosse stato eseguito il servizio, solo la avrebbe potuto richiedere il pagamento del Parte_3 dovuto. Il rilevava, poi, la prescrizione del credito in quanto afferente a presunte CP_1 prestazioni asseritamente eseguite negli anni 2007/2014, le quali rientrerebbero nella species dei contratti di servizi a prestazione periodica di cui all'art. 1677 c.c. con ciò ritenendo applicabile la specifica previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che stabilisce la prescrizione quinquennale. Infine, parte opponente, spiegava domanda riconvenzionale ritenendo di essere lui stesso creditore nei confronti del della somma di € Controparte_2
pagina 4 di 10 31.017,82 e ciò in ragione delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti agli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie di proprietà e competenza dell'Ente opposto, come da documentazione (fatture) allegata agli atti.
Con comparsa depositata in data 14.7.2021 si costituiva il , in Controparte_2 persona del Sindaco p.t., che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione in quanto l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del
R.D. n. 639/1910 soggiace a termini e disciplina specifica, ovvero quella dettata dalla L. n.
689/1981, come novellata dalla L. n. 150/2011. Parte opposta contestava l'eccepita inammissibilità del procedimento di ingiunzione ex RD n. 639/1910 adottato dall'Ente per il recupero delle somme richieste al , in virtù dell'inadempimento degli Controparte_1 obblighi dallo stesso assunti in forza della convenzione stipulata con l'Ente per la manutenzione, tra l'altro, del verde presso l'area di . Il Controparte_1 Controparte_2
precisava che il titolo su cui si fonda l'obbligo di manutenzione del verde in capo al
[...]
era proprio la convenzione di assegnazione lotto del 2002, la quale Controparte_1 disponeva l'obbligo di costituzione del da parte dei soggetti assegnatari dei lotti e
CP_1 vincolava il così costituito alla realizzazione delle attività nella stessa
CP_1 dettagliatamente individuate ed integrate dallo statuto del stesso. Tutti gli atti
CP_1 adottati dal Comune di d'intesa con il (protocolli d'intesa Controparte_2 Controparte_1 del 2007 e del 2011) costituivano, pertanto, un'integrazione specificativa degli obblighi stabiliti nella convenzione di assegnazione lotto del 2002. I protocolli d'intesa del 2007 e del 2011 non erano altro che disposizioni di dettaglio e di specificazione delle attività ripartite, che nulla aggiungevano agli obblighi già costituiti in capo al all'atto della convenzione del
CP_1
2002; in questi protocolli d'intesa era prevista in modo specifico la previsione di costo per la manutenzione del verde del P.I.P. , i quali individuavano al loro interno una Controparte_1 specifica ed oggettiva previsione di costo annuale in applicazione del disposto normativo in materia, cui le parti si sarebbero dovute attenere per lo svolgimento dell'attività di manutenzione di che trattasi e proprio su tale specificazione di calcolo si basava la nota prot.
n. 25427 del 17.06.2014 trasmessa a mezzo pec, con la quale si chiedeva al CP_1
il pagamento delle somme per la manutenzione del verde, a seguito
[...] dell'inadempimento agli obblighi imposti al dalla Convenzione di assegnazione CP_1 lotto del 2002, come integrata e specificata dai protocolli d'intesa richiamati, e relativi al periodo intercorrente tra il 16.1.2007 ed il 24.1.2014 che avevano, di fatto, determinato un pagina 5 di 10 intervento autonomo dell'Ente in merito. Intimazioni, queste, reiterate con nota prot. n. 53255 del 23.11.2017, nonché con nota prot. n. 47007 del 16.09.2020 e con nota prot. n. 348 del
04.01.2021, a cui era seguita formale diffida ad adempiere con nota prot. 723 del 07.01.2021.
Inoltre, il sosteneva la propria legittimazione attiva evidenziando Controparte_2 che i protocolli d'intesa erano stati stipulati tra l'Ente ed il , di guisa, la CP_1 [...] era un soggetto terzo e del tutto estraneo, non legittimato a chiedere Parte_3
l'adempimento. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda in toto, ed in particolare eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale promossa dall'opponente, in quanto la domanda riconvenzionale è uno strumento processuale attribuito dall'ordinamento giuridico alla disponibilità del convenuto ed in tal caso, il non è qualificabile in alcun CP_1 modo come convenuto, né in senso formale né in senso sostanziale.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o tardività dell'opposizione; invero, l'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 dispone:” Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede
l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso”. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di opposizione avverso ingiunzioni di pagamento afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, né per la sua inosservanza è sancita decadenza
o inammissibilità. Pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” (cfr. Corte di Cassazione,
06/05/2021 n. 12031). In tal caso, l'opponente ha spiegato opposizione nei termini di legge, ovvero in data 12.3.2021 e, quindi, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione dell'11.2.2021.
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva del , nel merito, la Controparte_2 domanda merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, con la sentenza n. 3341 dell'11 febbraio 2009, la Corte aveva ritenuto che il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 fosse un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, pagina 6 di 10 nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assumeva la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui gravava l'onere della prova, il quale si atteggiava con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne conseguiva che l'Amministrazione opposta, che rivestiva la posizione di parte convenuta, poteva, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale (anche
Cass., sez. 1, 19 gennaio 2006, n. 1054). Successivamente, l'orientamento della Cassazione, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.
21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass. 26/09/2019, n. 24040), è stato completamente ribaltato: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. Vi è stata, dunque, un'equiparazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente qualificazione della pubblica amministrazione come attrice in senso sostanziale (Cass., sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16470, seppure in ambito di ingiunzione doganale;
Cass., sez. 1, 26 settembre 2019, n. 24040). In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma, involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, ovvero l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, ordinanza n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989;), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (sull'onus probandi, Cass. 08/04/2021, n. 9381), a mente della quale neppure rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di pagina 7 di 10 titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie;
nello stesso senso, v. Cass. 16/05/2016, n. 9989).
Il caso in esame si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in quanto il , in persona del Sindaco p.t., avrebbe dovuto provare i fatti Controparte_2 costitutivi della propria pretesa, ovvero dimostrare, mediante idonea documentazione, di aver effettuato i lavori per la manutenzione del verde di cui chiedeva il pagamento;
diversamente parte opposta nei propri scritti difensivi, chiariva che la somma intimata era stata richiesta per la manutenzione del verde “avendo provveduto di fatto ad una mera operazione aritmetica del costo del servizio prescritto nel protocollo d'intesa per il periodo temporale della perdurata inerzia, ai fini della quantificazione degli importi di cui all'ingiunzione impugnata”, quindi basandosi unicamente su un'ipotetica previsione dei costi inserita all'interno dei protocolli d'intesa, ma non supportata da adeguata documentazione che fosse idonea a provare non solo l'esecuzione della prestazione, ma anche i costi sostenuti. Dunque, la somma intimata nell'ingiunzione non è supportata da elementi probatori, quali fatture, tali da giustificare la richiesta di un tale importo.
La genericità della richiesta di pagamento era stata già evidenziata dall'opponente a seguito della messa in mora (prot. 723/2021) che il Comune di aveva inoltrato in Controparte_2 data 7.1.2021 al , a cui aveva fatto riscontro quella inviata dall'opponente, a mezzo CP_1 pec del 16.1.2021, con la quale si richiedeva, per l'appunto, di dettagliare con specifica imputazione le spese per le quali l'Ente aveva anche “redatto apposita rendicontazione”. A tale richiesta, però, non seguiva alcun riscontro.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, in quanto “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione pagina 8 di 10 implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977).
In ogni caso, va disattesa l'eccezione di prescrizione, in quanto trova applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc, non rientrando le prestazioni oggetto del protocollo d'intesa nella species dei contratti di servizi a prestazioni periodiche.
A tal riguardo, è bene chiarire che secondo recenti orientamenti giurisprudenziali “il protocollo
d'intesa può avere natura ed efficacia negoziale e non solo politico-programmatica” (Cass.
Civ. Sez. III, sent. n. 16327 del 21.6.2018); in ogni caso le prestazioni oggetto dei protocolli d'intesa del 2007 e 2014 non presentano i caratteri propri del “contratto di somministrazione”, in quanto difettano dei requisiti della “prestazioni continuative e periodiche” e “dietro corrispettivo fisso e predeterminato”, elementi costitutivi del contratto di somministrazione.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, la stessa va rigettata.
Con domanda riconvenzionale l'opponente, ritenendo di essere lui stesso creditore nei confronti del , chiedeva il pagamento della somma di € 31.017,82, Controparte_2 in ragione delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti agli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie di proprietà e competenza dell'Ente opposto, somma che veniva precisata e dettagliatamente specificata nella comparsa conclusionale.
A tal proposito, occorre richiamare il protocollo d'intesa del 2007 e del 2011 che escludeva a carico del l'attività di sollevamento e depurazione delle acque e Controparte_2 delle reti fognarie;
L'Ente, infatti, rimaneva investito soltanto delle seguenti attività: “a) manutenzione straordinaria della rete stradale, alla gestione ed alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale, facendo anche fronte ai costi dei relativi consumi;
b) a potenziare ed a migliorare secondo le indicazioni del
la segnaletica stradale per consentire una ottimale individuazione dell'area da parte CP_1 dei clienti delle imprese e degli utenti della strada;
c) definire, d'intesa con , progetti CP_1 ed azioni mirate alla crescita degli elementi di contesto favorevoli all'attività di impresa”, tra le quali non rientrava la manutenzione degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie, di cui il chiedeva il pagamento per le attività svolte. CP_1
In considerazione della natura tecnica della decisione e della complessità della materia trattata appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali. pagina 9 di 10
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per le motivazioni di seguito indicate e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione ex R.D. 14.04.1910 n.639 emessa in data 26.01.2021 dal
Dirigente del SETTORE Parte_4
, notificata a mezzo pec in data 11.2.2021;
[...]
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
2) In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
17.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1507.2021 del ruolo generale, promossa da:
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Quaratino;
ATTORE
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Linda Giovanna Vacchiano;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “in accoglimento della presente opposizione revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione, ex R.D. 14.04.1910
n.639 emesso in data 26.01.2021 dal Dirigente del SETTORE LAVORI PUBBLICI –
PATRIMONIO- CIMITERO INFORMATICA del COMUNE , Ing. Controparte_2
, notificato a mezzo pec in data 11.02.2021, in quanto inammissibile, in Controparte_4 diritto, nonché prescritto, e infondato nel merito, e, per l'effetto, dichiarare non dovute tutte le somme richieste;
c) sempre nel merito, ed in ragione della spiegata domanda riconvenzionale, condannare il al pagamento, in favore Controparte_2
pagina 1 di 10 del , della somma di euro 31.017,82, ovvero di quella diversa che Controparte_1 dovesse risultare in corso di giudizio, quale corrispettivo per i costi ed i relativi esborsi sostenuti per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti insistenti nell'area di
, di esclusiva competenza ed onere del . d) con Controparte_1 Controparte_2 vittoria di spese, competenze e di onorari del presente giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.”. Per il convenuto: “in via preliminare, dichiarare l'avvenuta e regolare notifica degli atti costitutivi del procedimento sanzionatorio e, per l'effetto, rigettare la domanda di prescrizione sollevata da parte attrice;
• in via preliminare, dichiarare l'azione inammissibile per le ragioni sopra meglio esposte;
• nel merito, in via principale rigettare la domanda, in quanto inammissibile, improcedibile nonchè infondata in fatto e diritto, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
• in via preliminare, dichiarare altresì inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, spiegata in violazione del disposto di cui all'art. 167 c.p.c.; • nel merito, rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto, con tutto ciò che ne consegue anche in punto di spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
in persona del suo Presidente p.t., proponeva opposizione avverso atto di
[...] ingiunzione, ex R.D. 14.04.1910 n. 639 notificato a mezzo pec in data 11.2.2021, con il quale il chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
141.290,00, oltre interessi maturati e maturandi, e spese della instaurata procedura pagina 2 di 10 quantificati in euro 120,00 relativamente alla manutenzione del verde con riferimento all'area degli insediamenti produttivi di . A sostegno della domanda eccepiva: a) Controparte_1 inammissibilità del procedimento ingiunzionale ex r.d. 14.04.1910 n. 639; b) Carenza di legittimazione attiva;
c) prescrizione del presunto credito;
d) contestazione circa l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di manutenzione del verde pubblico dell'area di
[...]
, per le quali il richiede il pagamento del corrispettivo, CP_1 Controparte_2 unilateralmente determinato in euro 141.290,00; inoltre, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale, in quanto riteneva di essere lui stesso creditore nei confronti del
[...]
e chiedeva il pagamento della somma di € 31.017,82 per gli interventi di Controparte_2 manutenzione straordinaria eseguiti agli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie di proprietà e competenza dell'Ente opposto, effettuati tra gli anni dal 2012 al 2017. Più in particolare, il ) Controparte_1 deduceva che con deliberazione n. 48 del 23 novembre 1999, il Consiglio Comunale di aveva provveduto all'approvazione del Piano di Insediamenti Produttivi Controparte_2
(P.I.P.) in località nel territorio del Comune di , ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art.24 della legge 28 febbraio 1985 n.47; successivamente in data 20.3.2000 il Comune di stipulava una convenzione con la Agro .T.U.), in virtù della Controparte_2 Parte_1 delibera del Consiglio Comunale di n. 36 del 28 luglio 1999, con la quale la Controparte_2
veniva incaricata di: a) procedere all'esproprio, ovvero, se possibile, alla Parte_2 acquisizione bonaria dei suoli individuati;
b) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) ricercare, selezionare ed assegnare lotti industriali alle imprese interessate;
d) dare attuazione di ogni altro scopo previsto dallo statuto sociale della società nell'ambito delle aree indicate al comma 5 dell'art.4 dello statuto dell' “ ”. Nel 2001 la Parte_2 [...]
approvava la graduatoria definitiva delle imprese che avevano partecipato al Parte_2
Bando per l'assegnazione dei lotti previsti dal P.I.P. in località . Di lì a poco Controparte_1 venivano stipulati gli atti di assegnazione tra e le società risultate Parte_2 assegnatarie e nel 2003 veniva costituito tra le aziende assegnatarie il Controparte_1
( ), giusto atto per Notar Controparte_1 Persona_1
31376 e racc.ta 10230. Nel 2007, il sottoscriveva con il Controparte_1 [...]
un primo protocollo d'intesa, avente durata di anni tre anni, per disciplinare i Controparte_2 rapporti relativi alla gestione dell'area di . Il secondo, veniva sottoscritto in Controparte_1 data 24.1.2011, sempre con un termine di validità di tre anni con scadenza nel 2014.
pagina 3 di 10 Parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del procedimento ingiunzionale ex r.d. 14.04.1910 n. 639, in quanto tale tipologia di procedimento può essere azionato solo nel caso in cui il credito sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di delimitazione unilaterale dell'ente, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo. Nel caso in esame il Controparte_2
chiedeva l'importo di € 141.290,00 senza specificare come lo stesso fosse stato
[...] determinato ed in ragione di quali fonti, fatti o parametri obiettivi predeterminati, potendosi desumere dall'ingiunzione di pagamento, ad avviso dell'opponente, che tale somma veniva richiesta per le spese sostenute in sostituzione del per le attività di pulizia e CP_1 ripristino degli impianti di prima pioggia a servizio dell'area PIP di nonchè Controparte_1 per il pagamento delle spese sostenute dal per la manutenzione Controparte_2 delle aree a spazi verdi dell'area PIP in questione. La richiesta di pagamento risultava, quindi, generica atteso che il aveva inoltrato in data 7.1.2021 messa in Controparte_2 mora (prot. 723/2021), a cui aveva fatto riscontro quella inviata dall'opponente a mezzo pec in data 16.1.2021 con la quale chiedeva di dettagliare con specifica imputazione le spese per le quali l'Ente in questione aveva a suo dire anche “redatto apposita rendicontazione”.
Parte opponente, inoltre, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del Controparte_2
, poiché nel protocollo d'intesa del 16.1.2007 il si impegnava ad effettuare
[...] CP_1 la manutenzione degli spazi verdi dell'area PIP “previa stipula di apposito contratto di durata eguale a quella del presento accordo –con facoltà di rinnovo- facendo ricorso alla
[...]
già affidataria del del servizio di manutenzione del verde Parte_3 CP_2 pubblico di e con assunzione della relativa spesa, nei limiti della cifra pari Controparte_1 ad euro 14.800,00 annui, oltre IVA, di cui al preventivo della n. Parte_3
512 del 25.10.2005”, contratto che non era mai stato stipulato e, quindi, se fosse stato eseguito il servizio, solo la avrebbe potuto richiedere il pagamento del Parte_3 dovuto. Il rilevava, poi, la prescrizione del credito in quanto afferente a presunte CP_1 prestazioni asseritamente eseguite negli anni 2007/2014, le quali rientrerebbero nella species dei contratti di servizi a prestazione periodica di cui all'art. 1677 c.c. con ciò ritenendo applicabile la specifica previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che stabilisce la prescrizione quinquennale. Infine, parte opponente, spiegava domanda riconvenzionale ritenendo di essere lui stesso creditore nei confronti del della somma di € Controparte_2
pagina 4 di 10 31.017,82 e ciò in ragione delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti agli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie di proprietà e competenza dell'Ente opposto, come da documentazione (fatture) allegata agli atti.
Con comparsa depositata in data 14.7.2021 si costituiva il , in Controparte_2 persona del Sindaco p.t., che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione in quanto l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del
R.D. n. 639/1910 soggiace a termini e disciplina specifica, ovvero quella dettata dalla L. n.
689/1981, come novellata dalla L. n. 150/2011. Parte opposta contestava l'eccepita inammissibilità del procedimento di ingiunzione ex RD n. 639/1910 adottato dall'Ente per il recupero delle somme richieste al , in virtù dell'inadempimento degli Controparte_1 obblighi dallo stesso assunti in forza della convenzione stipulata con l'Ente per la manutenzione, tra l'altro, del verde presso l'area di . Il Controparte_1 Controparte_2
precisava che il titolo su cui si fonda l'obbligo di manutenzione del verde in capo al
[...]
era proprio la convenzione di assegnazione lotto del 2002, la quale Controparte_1 disponeva l'obbligo di costituzione del da parte dei soggetti assegnatari dei lotti e
CP_1 vincolava il così costituito alla realizzazione delle attività nella stessa
CP_1 dettagliatamente individuate ed integrate dallo statuto del stesso. Tutti gli atti
CP_1 adottati dal Comune di d'intesa con il (protocolli d'intesa Controparte_2 Controparte_1 del 2007 e del 2011) costituivano, pertanto, un'integrazione specificativa degli obblighi stabiliti nella convenzione di assegnazione lotto del 2002. I protocolli d'intesa del 2007 e del 2011 non erano altro che disposizioni di dettaglio e di specificazione delle attività ripartite, che nulla aggiungevano agli obblighi già costituiti in capo al all'atto della convenzione del
CP_1
2002; in questi protocolli d'intesa era prevista in modo specifico la previsione di costo per la manutenzione del verde del P.I.P. , i quali individuavano al loro interno una Controparte_1 specifica ed oggettiva previsione di costo annuale in applicazione del disposto normativo in materia, cui le parti si sarebbero dovute attenere per lo svolgimento dell'attività di manutenzione di che trattasi e proprio su tale specificazione di calcolo si basava la nota prot.
n. 25427 del 17.06.2014 trasmessa a mezzo pec, con la quale si chiedeva al CP_1
il pagamento delle somme per la manutenzione del verde, a seguito
[...] dell'inadempimento agli obblighi imposti al dalla Convenzione di assegnazione CP_1 lotto del 2002, come integrata e specificata dai protocolli d'intesa richiamati, e relativi al periodo intercorrente tra il 16.1.2007 ed il 24.1.2014 che avevano, di fatto, determinato un pagina 5 di 10 intervento autonomo dell'Ente in merito. Intimazioni, queste, reiterate con nota prot. n. 53255 del 23.11.2017, nonché con nota prot. n. 47007 del 16.09.2020 e con nota prot. n. 348 del
04.01.2021, a cui era seguita formale diffida ad adempiere con nota prot. 723 del 07.01.2021.
Inoltre, il sosteneva la propria legittimazione attiva evidenziando Controparte_2 che i protocolli d'intesa erano stati stipulati tra l'Ente ed il , di guisa, la CP_1 [...] era un soggetto terzo e del tutto estraneo, non legittimato a chiedere Parte_3
l'adempimento. Chiedeva, infine, il rigetto della domanda in toto, ed in particolare eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda riconvenzionale promossa dall'opponente, in quanto la domanda riconvenzionale è uno strumento processuale attribuito dall'ordinamento giuridico alla disponibilità del convenuto ed in tal caso, il non è qualificabile in alcun CP_1 modo come convenuto, né in senso formale né in senso sostanziale.
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o tardività dell'opposizione; invero, l'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 dispone:” Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede
l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso”. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “in tema di opposizione avverso ingiunzioni di pagamento afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, né per la sua inosservanza è sancita decadenza
o inammissibilità. Pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” (cfr. Corte di Cassazione,
06/05/2021 n. 12031). In tal caso, l'opponente ha spiegato opposizione nei termini di legge, ovvero in data 12.3.2021 e, quindi, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione dell'11.2.2021.
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva del , nel merito, la Controparte_2 domanda merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.
Invero, con la sentenza n. 3341 dell'11 febbraio 2009, la Corte aveva ritenuto che il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 fosse un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato, pagina 6 di 10 nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assumeva la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui gravava l'onere della prova, il quale si atteggiava con differenti modalità a seconda del diverso valore probatorio dei documenti prodotti a sostegno dell'ordinanza-ingiunzione; ne conseguiva che l'Amministrazione opposta, che rivestiva la posizione di parte convenuta, poteva, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, proporre domanda riconvenzionale (anche
Cass., sez. 1, 19 gennaio 2006, n. 1054). Successivamente, l'orientamento della Cassazione, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass.
21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto privato (cfr. Cass. 26/09/2019, n. 24040), è stato completamente ribaltato: il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. Vi è stata, dunque, un'equiparazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente qualificazione della pubblica amministrazione come attrice in senso sostanziale (Cass., sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16470, seppure in ambito di ingiunzione doganale;
Cass., sez. 1, 26 settembre 2019, n. 24040). In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma, involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, ovvero l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, ordinanza n. 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989;), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (sull'onus probandi, Cass. 08/04/2021, n. 9381), a mente della quale neppure rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di pagina 7 di 10 titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie;
nello stesso senso, v. Cass. 16/05/2016, n. 9989).
Il caso in esame si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in quanto il , in persona del Sindaco p.t., avrebbe dovuto provare i fatti Controparte_2 costitutivi della propria pretesa, ovvero dimostrare, mediante idonea documentazione, di aver effettuato i lavori per la manutenzione del verde di cui chiedeva il pagamento;
diversamente parte opposta nei propri scritti difensivi, chiariva che la somma intimata era stata richiesta per la manutenzione del verde “avendo provveduto di fatto ad una mera operazione aritmetica del costo del servizio prescritto nel protocollo d'intesa per il periodo temporale della perdurata inerzia, ai fini della quantificazione degli importi di cui all'ingiunzione impugnata”, quindi basandosi unicamente su un'ipotetica previsione dei costi inserita all'interno dei protocolli d'intesa, ma non supportata da adeguata documentazione che fosse idonea a provare non solo l'esecuzione della prestazione, ma anche i costi sostenuti. Dunque, la somma intimata nell'ingiunzione non è supportata da elementi probatori, quali fatture, tali da giustificare la richiesta di un tale importo.
La genericità della richiesta di pagamento era stata già evidenziata dall'opponente a seguito della messa in mora (prot. 723/2021) che il Comune di aveva inoltrato in Controparte_2 data 7.1.2021 al , a cui aveva fatto riscontro quella inviata dall'opponente, a mezzo CP_1 pec del 16.1.2021, con la quale si richiedeva, per l'appunto, di dettagliare con specifica imputazione le spese per le quali l'Ente aveva anche “redatto apposita rendicontazione”. A tale richiesta, però, non seguiva alcun riscontro.
Ne deriva che i profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni proposte, in quanto “In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione pagina 8 di 10 implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell'assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente” (Corte di Cassazione civile, Ordinanza 9 novembre 2022 n. 32977).
In ogni caso, va disattesa l'eccezione di prescrizione, in quanto trova applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cc, non rientrando le prestazioni oggetto del protocollo d'intesa nella species dei contratti di servizi a prestazioni periodiche.
A tal riguardo, è bene chiarire che secondo recenti orientamenti giurisprudenziali “il protocollo
d'intesa può avere natura ed efficacia negoziale e non solo politico-programmatica” (Cass.
Civ. Sez. III, sent. n. 16327 del 21.6.2018); in ogni caso le prestazioni oggetto dei protocolli d'intesa del 2007 e 2014 non presentano i caratteri propri del “contratto di somministrazione”, in quanto difettano dei requisiti della “prestazioni continuative e periodiche” e “dietro corrispettivo fisso e predeterminato”, elementi costitutivi del contratto di somministrazione.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, la stessa va rigettata.
Con domanda riconvenzionale l'opponente, ritenendo di essere lui stesso creditore nei confronti del , chiedeva il pagamento della somma di € 31.017,82, Controparte_2 in ragione delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti agli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie di proprietà e competenza dell'Ente opposto, somma che veniva precisata e dettagliatamente specificata nella comparsa conclusionale.
A tal proposito, occorre richiamare il protocollo d'intesa del 2007 e del 2011 che escludeva a carico del l'attività di sollevamento e depurazione delle acque e Controparte_2 delle reti fognarie;
L'Ente, infatti, rimaneva investito soltanto delle seguenti attività: “a) manutenzione straordinaria della rete stradale, alla gestione ed alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale, facendo anche fronte ai costi dei relativi consumi;
b) a potenziare ed a migliorare secondo le indicazioni del
la segnaletica stradale per consentire una ottimale individuazione dell'area da parte CP_1 dei clienti delle imprese e degli utenti della strada;
c) definire, d'intesa con , progetti CP_1 ed azioni mirate alla crescita degli elementi di contesto favorevoli all'attività di impresa”, tra le quali non rientrava la manutenzione degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque e delle reti fognarie, di cui il chiedeva il pagamento per le attività svolte. CP_1
In considerazione della natura tecnica della decisione e della complessità della materia trattata appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali. pagina 9 di 10
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per le motivazioni di seguito indicate e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione ex R.D. 14.04.1910 n.639 emessa in data 26.01.2021 dal
Dirigente del SETTORE Parte_4
, notificata a mezzo pec in data 11.2.2021;
[...]
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
2) In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
17.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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