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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. GE AT Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 565/2024 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RB RL, elettivamente domiciliati in VIA BERNARDO DE CANAL, 6 OGGETTO:
46100 MANTOVA presso il suo studio Prestazione d'opera intellettuale APPELLANTI
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. ORIZIO MARCO e Controparte_1 dall'avv. VERGANO STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA
LOGGIA 5 25100 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n.° 427/2024. del Tribunale di Mantova sezione civile in data 12/04/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
”Nel merito: 1) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n.
427/2024 pubblicata in data 17.04.2024, accogliersi integralmente l'appello e per
l'effetto la domanda proposta dagli appellanti in opposizione al decreto ingiuntivo
pagina 1 di 9 avanti il Tribunale di Mantova nella causa R.G. n. 599/2022, con le seguenti conclusioni ivi precisate che pertanto si riportano: “Nel merito: per le causali tutte di cui in narrativa, previo accertamento della carenza dei presupposti di legge per la sua emissione e così della sua illegittimità, dichiararsi la nullità e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Mantova n. 32/2022 del
15.01.2022 – R.G. n. 94/2022.
In ogni caso accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito di
nei confronti di e di per le Parte_3 Parte_1 Parte_4 causali ed i titoli tutti dedotti nel ricorso monitorio in data 12.01.2022”.
2) Per l'effetto condannarsi alle restituzioni conseguenti alla Parte_3 riforma della sentenza appellata per i pagamenti medio tempore compiuti dagli appellanti come di seguito precisati: € 160.000,00 quale somma capitale ingiunta, oltre interessi moratori per € 31.912,33 ed accessori di legge per un totale di €
202.920,33 (al netto della ritenuta d'acconto versata di € 32.000,00); € 2.959,96 a titolo di spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
€ 30.970,19 per le condanne contenute nella sentenza appellata, somma comprensiva di quella di € 14.103,00 oggetto di condanna per lite temeraria e per la restante dovuta a titolo di rifusione delle spese legali liquidate per la soccombenza e così, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo, condannarsi a pagare agli appellanti, in Parte_3 via tra loro solidale e salvo diversa quantificazione, la somma complessiva di €
236.850,48, oltre gli interessi ex d. l.vo n. 231/2022 dalle date dei singoli versamenti distintamente compiuti sino al saldo effettivo.
In ogni caso: con condanna alla integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello per la soccombenza processuale.”
Dell'appellato:
“rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, tutte le domande formulate da Pt_1
e dal Sig. , in quanto inammissibili e, comunque, infondate
[...] Parte_2 in fatto e/o in diritto;
in subordine, condannare gli appellanti Sig. Parte_2
e in solido tra loro, a corrispondere al Dott.
[...] Parte_1 Parte_3 la somma pari ad € 160.000,00 (al lordo di Cassa, Iva e salva la rit. acc., come per legge), oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV c.c. sino al saldo (calcolati dalla pagina 2 di 9 data del 24.03.2020 sino al saldo;
in subordine dalla data di messa in mora,
25.11.2020, sino al saldo), ovvero la diversa somma ritenuta dovuta.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna degli appellanti ex art. 96, commi I e/o III c.p.c.
In via subordinata istruttoria, si richiamano le istanze istruttorie come dedotte in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 20.01.23.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01.03.22 e Parte_1 [...]
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n.° 32/2022 del 15.01.2022 Parte_2 emesso dal Tribunale di Mantova, a favore di per € 160.000 a Parte_3 saldo della prestazione professionale avente ad oggetto il contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento di due avvisi di liquidazione, per oltre un milione di euro.
Deducevano che:
il decreto ingiuntivo era stato erroneamente concesso sulla base di un biglietto post-it
(riservato tra i due soci e non destinato al convenuto) abusivamente sottratto nei locali della società attorea e di una mail a conferma di un presunto riconoscimento di debito;
nessuna accordo ere stato pattuito tra le parti per l'ammontare del compenso richiesto.
Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Argomentava che le parti avevano convenuto e pattuito che, in caso di accoglimento
(poi avvenuto) dei predetti ricorsi in primo grado, il suo compenso sarebbe stato pari ad € 160.000,00 (al lordo di cassa, etc.) ed a conferma di ciò, veniva sottoscritto in data “17.10.19” presso il suo Studio e a lui consegnato il citato biglietto.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava l'opposizione confermava il decreto pagina 3 di 9 ingiuntivo, con condanna degli opponenti a rimborsare le spese di lite e a corrispondere all'opposto la somma di € 14.103,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c..
Rilevava il primo giudice che:
la prestazione professionale svolta non era oggetto di contestazione quanto all'an, essendosi gli opponenti limitati ad affermare di non avere concordato il compenso di
€ 160.000, senza neppure dedurre, quale diverso compenso spetterebbe al convenuto;
nessuna rilevanza poteva avere il fatto che l'accordo fosse stato stilato su un post-it non prevedendo la legge, alcuna prescrizione in ordine al supporto in cui un documento debba essere redatto;
conferma della bontà del documento, si evinceva anche dal comportamento processuale degli opponenti che dopo avere proposto il disconoscimento della conformità della copia all'originale di quel post-it, a seguito della produzione dell'originale, nulla avevano più contestato, omettendo tra l'altro di depositare le memorie istruttorie;
appariva, quindi, definitivamente acquisito che il citato post-it, vergato di pugno dagli attori, era il documento nel quale le parti concordavano il compenso del convenuto per il caso in cui il commercialista avesse vinto la causa Parte_3 instaurata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, tantopiù che l'importo risultava congruo se parametrato all'importanza della prestazione resa che portava alla revoca dei due avvisi (di complessivi euro 1.038.000) e proprio in ragione della specifica pattuizione sull'effettivo risultato;
l'affermazione che il documento in questione non fosse stato consegnato, ma sottratto non solo non era stata provata, ma gli opponenti, non depositando alcuna memoria, non avevano neppure chiesto di farlo;
ulteriore conferma poteva trarsi anche dal fatto che quando il convenuto aveva sollecitato via mail il pagamento del suo compenso (allegando il citato post-it) nessuna contestazione in risposta avevano mosso su di esso gli opponenti che si erano limitati ad utilizzare una espressione sibillina per procrastinare il pagamento;
la condotta processuale meramente dilatoria e finalizzata a ritardare il recupero del pagina 4 di 9 credito giustificava il riconoscimento di una somma ex art. 96 c.p.c. pari ad un importo equivalente a quello già liquidato per le spese di lite.
Avverso tale sentenza e proponevano appello Parte_1 Parte_2 reiterando le richieste già formulate in primo grado.
I costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione dell'art. 2233 c.c. e, per inversione, del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Rilevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non avevano mai sostenuto di non dovere retribuire alcunchè al professionista, ma avevano evidenziato che il post-it ed il suo contenuto, non rispettavano i requisiti giuridici richiesti per la sussistenza di una valida promessa di pagamento o di una ricognizione del debito e, conseguentemente, non poteva considerarsi intervenuta tra le parti, alcuna pattuizione del compenso.
Sarebbe stato onere del creditore provare il fondamento (nel quantum) del suo credito, ma nel presente processo il Tribunale non avrebbe, comunque, potuto determinarlo in difetto di un'espressa domanda in tal senso ex art. 2233 c.c.-
Con il secondo motivo lamentano la violazione degli art. 1321, 1325, 1362 e 1988 cc ritenendo che il post-it per la sua naturale caratteristica (di semplice pro memoria occasionale e transitorio), non potesse configurare una promessa di pagamento, né un riconoscimento di debito, né tantomeno la prova di un accordo tra le parti.
Rilevano che nel post-it l'assenza di riferimento ad un qualsivoglia soggetto destinatario così come di un titolo e/o di una causa, impedirebbe di considerare provata la pretesa dell'appellato
Al più, al post-it andrebbe riconosciuto quale contenuto che ed Pt_4 Parte_2
pagina 5 di 9 si erano internamente e riservatamente accordati (con intesa sempre Pt_2 revocabile e modificabile) per un possibile pagamento in una determinata misura.
Con il terzo motivo lamentano violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., laddove, il
Tribunale considerava comunque congruo il compenso pattuito, nonostante la mancata richiesta da parte di in subordine, di sua determinazione ai sensi Parte_3 dell'art. 2233 c.c.
Con il quarto motivo criticano la sentenza per violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., laddove, il primo giudice, sulla scorta, soltanto, di una immotivata supposizione, riteneva che la reazione ante causa degli appellanti alla richiesta di compenso, accompagnata dall'allegato post-it, meramente dilatoria e non di contestazione della richiesta, confortasse la tesi del creditore.
Con il quinto motivo lamentano l'omessa pronuncia sull'eccepita estraneità di e/o della sua mancata e valida assunzione di qualsivoglia obbligazione Parte_1 per difetto di legale rappresentanza, posto che sul post-it compaiono le firme di ed , senza la spendita del nome della società . Parte_2 Parte_4
Evidenziano che la legale rappresentanza della citata società è stata assunta formalmente da con iscrizione della carica (opponibile per la Parte_4 pubblicità necessaria ai sensi dell'art. 2193 c.c.) soltanto il 21.10.2019 e, quindi, successivamente alla data apposta sul biglietto (17/10/2019).
Con il sesto motivo infine si dolgono della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c ritenendola del tutto immotivata essendosi legittimamente limitati a sostenere l'insussistenza della promessa di pagamento e/o di riconoscimento di debito e la mancanza di un accordo tra le parti.
***
I primi cinque motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
Gli appellanti sostanzialmente lamentano che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che il post-it, sulla base del quale è stato riconosciuto il credito dell'appellato, sia privo dei requisiti atti a determinare una valida promessa di pagina 6 di 9 pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Va, in primis, evidenziato che non è in contestazione l'avvenuta esecuzione della prestazione resa dal commercialista sottesa alla richiesta di pagamento, Parte_3 ovvero, l'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale dei due avvisi di pagamento (per complessivi euro 1.038.000), né l'esito del giudizio che portava alla loro revoca con sentenza del l'11.11.19 (doc. 5).
Ugualmente è acclarato che il post-it (“17/10/19 € 160.000 se vince in 1° grado”) è stato redatto e sottoscritto da e . Parte_4 Parte_2
A tale proposito, va sottolineato infatti che se nell'atto di opposizione in primo grado gli appellanti disconoscevano ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale della copia fotografica (inizialmente depositata a corredo della richiesta di ingiunzione), una volta prodotto l'originale in causa tale disconoscimento non era stato perseguito, né era stata contestata la paternità del documento e delle sottoscrizioni ivi presenti.
Va, altresì, evidenziato che l'alternativa interpretazione del documento da loro suggerita (ovvero che ed si erano solo tra di loro Pt_4 Parte_2 accordati per un possibile pagamento in una determinata misura in caso di accoglimento del ricorso), non risulta provata ed invero gli odierni appellanti
(omettendo di produrre le memorie istruttorie) neppure hanno chiesto di farlo.
Oltretutto non è neppure stato allegato perché gli appellanti avrebbero dovuto accordarsi in tal senso e appositamente sottoscrivere la citata annotazione che risultava in pieno possesso di Parte_3
La presunta sottrazione del post-it da parte del commercialista non è stata similmente provata, né in alcun modo contestata allorquando veniva da questi allegata alla mail
(del 11/03/2020) di richiesta del pagamento (doc. 6 ter).
L'autenticità della sottoscrizione il documento fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto con efficacia probatoria dell'assunzione dell'obbligo in esso rappresentato.
Che il post-it contenga i requisiti della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c risulta dall'autenticità delle sottoscrizioni, dall'effettivo possesso dell'originale in capo al pagina 7 di 9 creditore, dalla evidente mancata contestazione che la somma (€ 160.000) ivi indicata era collegata alla vittoria in primo grado del ricorso tributario avverso i due avvisi.
Al riguardo, va considerato che sul possesso del post-it in capo a Parte_3 nessuna sorpresa od obiezione veniva sollevata ante causam, né tantomeno alcuna contestazione sul suo contenuto.
Nello scambio di mail infatti (doc.6 ter) il professionista in data 11/03/2020 cosi scriveva:” Ciao …come da accordi ti allego il dispositivo della sentenza Parte_2 della CTP di Mantova con cui è stato integralmente accolto il ricorso avverso
l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto il recupero di imposta di registro per oltre un milione di euro con attaccato il post-it -verba volant scripta manent”.
Ed a seguito della trasmissione della parcella (con mail del 16/03/200) gli veniva semplicemente risposto (in pari data) “ciao quando guarisce mio fratello ci Pt_3 incontriamo per fare il punto della situazione”,
La Suprema Corte (nn.° 21098/2013; 10755/2016;) ha più volte chiarito che: “La promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria
e deve essere, oltre che esistente, valido”.
Il rapporto fondamentale, tuttavia, e l'avverarsi della condizione relativa alla vittoria del ricorso in primo grado non sono stati oggetto di alcuna contestazione e il comportamento ante causam e finanche quello processuale degli appellanti che nulla hanno provato (o richiesto di provare) a conforto delle loro allegate difese confermano il contenuto del documento ed il sottostante accordo sul compenso.
Anche la censura espressa con il quinto motivo in relazione al fatto che al momento della sottoscrizione del post-it (17/10/2019), né , nè Pt_4 Parte_2 potevano impegnare essendo la legale rappresentanza della società stata Parte_1 assunta formalmente da con iscrizione della carica in data Parte_4
21/10/2019, non è condivisibile.
pagina 8 di 9 Dalla visura in atti (pag 15-doc. 1) si evince che l'atto di nomina di Parte_4 come Presidente del C.d.A. di datava il 18.09.2019, pertanto l'iscrizione Parte_1 successiva del medesimo presso il R.I., non rende inefficaci/inopponibili le sottoscrizioni da lui apposte, quale legale rappresentante della società, in epoca antecedente.
Il sesto motivo, in punto alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, è inammissibile, perchè non è pertinente alla ratio della decisione, non avendo gli appellanti preso specificamente in considerazione le molteplici ragioni che hanno portato il giudice di primo grado, a considerare meramente dilatoria l'azione intrapresa e neppure il quantum della pena comminata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.° 147/22
(valore dichiarato da euro € 236.850,48)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.° 427/2024 del Tribunale di
Mantova in data 12/04/2024 così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
GE AT IL PRESIDENTE
GI RA
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. GE AT Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 565/2024 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/11/2025
d a
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
RB RL, elettivamente domiciliati in VIA BERNARDO DE CANAL, 6 OGGETTO:
46100 MANTOVA presso il suo studio Prestazione d'opera intellettuale APPELLANTI
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. ORIZIO MARCO e Controparte_1 dall'avv. VERGANO STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA
LOGGIA 5 25100 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n.° 427/2024. del Tribunale di Mantova sezione civile in data 12/04/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
”Nel merito: 1) In totale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n.
427/2024 pubblicata in data 17.04.2024, accogliersi integralmente l'appello e per
l'effetto la domanda proposta dagli appellanti in opposizione al decreto ingiuntivo
pagina 1 di 9 avanti il Tribunale di Mantova nella causa R.G. n. 599/2022, con le seguenti conclusioni ivi precisate che pertanto si riportano: “Nel merito: per le causali tutte di cui in narrativa, previo accertamento della carenza dei presupposti di legge per la sua emissione e così della sua illegittimità, dichiararsi la nullità e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Mantova n. 32/2022 del
15.01.2022 – R.G. n. 94/2022.
In ogni caso accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito di
nei confronti di e di per le Parte_3 Parte_1 Parte_4 causali ed i titoli tutti dedotti nel ricorso monitorio in data 12.01.2022”.
2) Per l'effetto condannarsi alle restituzioni conseguenti alla Parte_3 riforma della sentenza appellata per i pagamenti medio tempore compiuti dagli appellanti come di seguito precisati: € 160.000,00 quale somma capitale ingiunta, oltre interessi moratori per € 31.912,33 ed accessori di legge per un totale di €
202.920,33 (al netto della ritenuta d'acconto versata di € 32.000,00); € 2.959,96 a titolo di spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
€ 30.970,19 per le condanne contenute nella sentenza appellata, somma comprensiva di quella di € 14.103,00 oggetto di condanna per lite temeraria e per la restante dovuta a titolo di rifusione delle spese legali liquidate per la soccombenza e così, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo, condannarsi a pagare agli appellanti, in Parte_3 via tra loro solidale e salvo diversa quantificazione, la somma complessiva di €
236.850,48, oltre gli interessi ex d. l.vo n. 231/2022 dalle date dei singoli versamenti distintamente compiuti sino al saldo effettivo.
In ogni caso: con condanna alla integrale rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello per la soccombenza processuale.”
Dell'appellato:
“rigettare l'appello avversario e, in ogni caso, tutte le domande formulate da Pt_1
e dal Sig. , in quanto inammissibili e, comunque, infondate
[...] Parte_2 in fatto e/o in diritto;
in subordine, condannare gli appellanti Sig. Parte_2
e in solido tra loro, a corrispondere al Dott.
[...] Parte_1 Parte_3 la somma pari ad € 160.000,00 (al lordo di Cassa, Iva e salva la rit. acc., come per legge), oltre agli interessi ex art. 1284, comma IV c.c. sino al saldo (calcolati dalla pagina 2 di 9 data del 24.03.2020 sino al saldo;
in subordine dalla data di messa in mora,
25.11.2020, sino al saldo), ovvero la diversa somma ritenuta dovuta.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna degli appellanti ex art. 96, commi I e/o III c.p.c.
In via subordinata istruttoria, si richiamano le istanze istruttorie come dedotte in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 20.01.23.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 01.03.22 e Parte_1 [...]
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n.° 32/2022 del 15.01.2022 Parte_2 emesso dal Tribunale di Mantova, a favore di per € 160.000 a Parte_3 saldo della prestazione professionale avente ad oggetto il contenzioso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento di due avvisi di liquidazione, per oltre un milione di euro.
Deducevano che:
il decreto ingiuntivo era stato erroneamente concesso sulla base di un biglietto post-it
(riservato tra i due soci e non destinato al convenuto) abusivamente sottratto nei locali della società attorea e di una mail a conferma di un presunto riconoscimento di debito;
nessuna accordo ere stato pattuito tra le parti per l'ammontare del compenso richiesto.
Si costituiva l'opposto che insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Argomentava che le parti avevano convenuto e pattuito che, in caso di accoglimento
(poi avvenuto) dei predetti ricorsi in primo grado, il suo compenso sarebbe stato pari ad € 160.000,00 (al lordo di cassa, etc.) ed a conferma di ciò, veniva sottoscritto in data “17.10.19” presso il suo Studio e a lui consegnato il citato biglietto.
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il Tribunale rigettava l'opposizione confermava il decreto pagina 3 di 9 ingiuntivo, con condanna degli opponenti a rimborsare le spese di lite e a corrispondere all'opposto la somma di € 14.103,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c..
Rilevava il primo giudice che:
la prestazione professionale svolta non era oggetto di contestazione quanto all'an, essendosi gli opponenti limitati ad affermare di non avere concordato il compenso di
€ 160.000, senza neppure dedurre, quale diverso compenso spetterebbe al convenuto;
nessuna rilevanza poteva avere il fatto che l'accordo fosse stato stilato su un post-it non prevedendo la legge, alcuna prescrizione in ordine al supporto in cui un documento debba essere redatto;
conferma della bontà del documento, si evinceva anche dal comportamento processuale degli opponenti che dopo avere proposto il disconoscimento della conformità della copia all'originale di quel post-it, a seguito della produzione dell'originale, nulla avevano più contestato, omettendo tra l'altro di depositare le memorie istruttorie;
appariva, quindi, definitivamente acquisito che il citato post-it, vergato di pugno dagli attori, era il documento nel quale le parti concordavano il compenso del convenuto per il caso in cui il commercialista avesse vinto la causa Parte_3 instaurata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, tantopiù che l'importo risultava congruo se parametrato all'importanza della prestazione resa che portava alla revoca dei due avvisi (di complessivi euro 1.038.000) e proprio in ragione della specifica pattuizione sull'effettivo risultato;
l'affermazione che il documento in questione non fosse stato consegnato, ma sottratto non solo non era stata provata, ma gli opponenti, non depositando alcuna memoria, non avevano neppure chiesto di farlo;
ulteriore conferma poteva trarsi anche dal fatto che quando il convenuto aveva sollecitato via mail il pagamento del suo compenso (allegando il citato post-it) nessuna contestazione in risposta avevano mosso su di esso gli opponenti che si erano limitati ad utilizzare una espressione sibillina per procrastinare il pagamento;
la condotta processuale meramente dilatoria e finalizzata a ritardare il recupero del pagina 4 di 9 credito giustificava il riconoscimento di una somma ex art. 96 c.p.c. pari ad un importo equivalente a quello già liquidato per le spese di lite.
Avverso tale sentenza e proponevano appello Parte_1 Parte_2 reiterando le richieste già formulate in primo grado.
I costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per violazione dell'art. 2233 c.c. e, per inversione, del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Rilevano che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non avevano mai sostenuto di non dovere retribuire alcunchè al professionista, ma avevano evidenziato che il post-it ed il suo contenuto, non rispettavano i requisiti giuridici richiesti per la sussistenza di una valida promessa di pagamento o di una ricognizione del debito e, conseguentemente, non poteva considerarsi intervenuta tra le parti, alcuna pattuizione del compenso.
Sarebbe stato onere del creditore provare il fondamento (nel quantum) del suo credito, ma nel presente processo il Tribunale non avrebbe, comunque, potuto determinarlo in difetto di un'espressa domanda in tal senso ex art. 2233 c.c.-
Con il secondo motivo lamentano la violazione degli art. 1321, 1325, 1362 e 1988 cc ritenendo che il post-it per la sua naturale caratteristica (di semplice pro memoria occasionale e transitorio), non potesse configurare una promessa di pagamento, né un riconoscimento di debito, né tantomeno la prova di un accordo tra le parti.
Rilevano che nel post-it l'assenza di riferimento ad un qualsivoglia soggetto destinatario così come di un titolo e/o di una causa, impedirebbe di considerare provata la pretesa dell'appellato
Al più, al post-it andrebbe riconosciuto quale contenuto che ed Pt_4 Parte_2
pagina 5 di 9 si erano internamente e riservatamente accordati (con intesa sempre Pt_2 revocabile e modificabile) per un possibile pagamento in una determinata misura.
Con il terzo motivo lamentano violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., laddove, il
Tribunale considerava comunque congruo il compenso pattuito, nonostante la mancata richiesta da parte di in subordine, di sua determinazione ai sensi Parte_3 dell'art. 2233 c.c.
Con il quarto motivo criticano la sentenza per violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., laddove, il primo giudice, sulla scorta, soltanto, di una immotivata supposizione, riteneva che la reazione ante causa degli appellanti alla richiesta di compenso, accompagnata dall'allegato post-it, meramente dilatoria e non di contestazione della richiesta, confortasse la tesi del creditore.
Con il quinto motivo lamentano l'omessa pronuncia sull'eccepita estraneità di e/o della sua mancata e valida assunzione di qualsivoglia obbligazione Parte_1 per difetto di legale rappresentanza, posto che sul post-it compaiono le firme di ed , senza la spendita del nome della società . Parte_2 Parte_4
Evidenziano che la legale rappresentanza della citata società è stata assunta formalmente da con iscrizione della carica (opponibile per la Parte_4 pubblicità necessaria ai sensi dell'art. 2193 c.c.) soltanto il 21.10.2019 e, quindi, successivamente alla data apposta sul biglietto (17/10/2019).
Con il sesto motivo infine si dolgono della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c ritenendola del tutto immotivata essendosi legittimamente limitati a sostenere l'insussistenza della promessa di pagamento e/o di riconoscimento di debito e la mancanza di un accordo tra le parti.
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I primi cinque motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vanno rigettati.
Gli appellanti sostanzialmente lamentano che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto che il post-it, sulla base del quale è stato riconosciuto il credito dell'appellato, sia privo dei requisiti atti a determinare una valida promessa di pagina 6 di 9 pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Va, in primis, evidenziato che non è in contestazione l'avvenuta esecuzione della prestazione resa dal commercialista sottesa alla richiesta di pagamento, Parte_3 ovvero, l'impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale dei due avvisi di pagamento (per complessivi euro 1.038.000), né l'esito del giudizio che portava alla loro revoca con sentenza del l'11.11.19 (doc. 5).
Ugualmente è acclarato che il post-it (“17/10/19 € 160.000 se vince in 1° grado”) è stato redatto e sottoscritto da e . Parte_4 Parte_2
A tale proposito, va sottolineato infatti che se nell'atto di opposizione in primo grado gli appellanti disconoscevano ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale della copia fotografica (inizialmente depositata a corredo della richiesta di ingiunzione), una volta prodotto l'originale in causa tale disconoscimento non era stato perseguito, né era stata contestata la paternità del documento e delle sottoscrizioni ivi presenti.
Va, altresì, evidenziato che l'alternativa interpretazione del documento da loro suggerita (ovvero che ed si erano solo tra di loro Pt_4 Parte_2 accordati per un possibile pagamento in una determinata misura in caso di accoglimento del ricorso), non risulta provata ed invero gli odierni appellanti
(omettendo di produrre le memorie istruttorie) neppure hanno chiesto di farlo.
Oltretutto non è neppure stato allegato perché gli appellanti avrebbero dovuto accordarsi in tal senso e appositamente sottoscrivere la citata annotazione che risultava in pieno possesso di Parte_3
La presunta sottrazione del post-it da parte del commercialista non è stata similmente provata, né in alcun modo contestata allorquando veniva da questi allegata alla mail
(del 11/03/2020) di richiesta del pagamento (doc. 6 ter).
L'autenticità della sottoscrizione il documento fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto con efficacia probatoria dell'assunzione dell'obbligo in esso rappresentato.
Che il post-it contenga i requisiti della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c risulta dall'autenticità delle sottoscrizioni, dall'effettivo possesso dell'originale in capo al pagina 7 di 9 creditore, dalla evidente mancata contestazione che la somma (€ 160.000) ivi indicata era collegata alla vittoria in primo grado del ricorso tributario avverso i due avvisi.
Al riguardo, va considerato che sul possesso del post-it in capo a Parte_3 nessuna sorpresa od obiezione veniva sollevata ante causam, né tantomeno alcuna contestazione sul suo contenuto.
Nello scambio di mail infatti (doc.6 ter) il professionista in data 11/03/2020 cosi scriveva:” Ciao …come da accordi ti allego il dispositivo della sentenza Parte_2 della CTP di Mantova con cui è stato integralmente accolto il ricorso avverso
l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto il recupero di imposta di registro per oltre un milione di euro con attaccato il post-it -verba volant scripta manent”.
Ed a seguito della trasmissione della parcella (con mail del 16/03/200) gli veniva semplicemente risposto (in pari data) “ciao quando guarisce mio fratello ci Pt_3 incontriamo per fare il punto della situazione”,
La Suprema Corte (nn.° 21098/2013; 10755/2016;) ha più volte chiarito che: “La promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria
e deve essere, oltre che esistente, valido”.
Il rapporto fondamentale, tuttavia, e l'avverarsi della condizione relativa alla vittoria del ricorso in primo grado non sono stati oggetto di alcuna contestazione e il comportamento ante causam e finanche quello processuale degli appellanti che nulla hanno provato (o richiesto di provare) a conforto delle loro allegate difese confermano il contenuto del documento ed il sottostante accordo sul compenso.
Anche la censura espressa con il quinto motivo in relazione al fatto che al momento della sottoscrizione del post-it (17/10/2019), né , nè Pt_4 Parte_2 potevano impegnare essendo la legale rappresentanza della società stata Parte_1 assunta formalmente da con iscrizione della carica in data Parte_4
21/10/2019, non è condivisibile.
pagina 8 di 9 Dalla visura in atti (pag 15-doc. 1) si evince che l'atto di nomina di Parte_4 come Presidente del C.d.A. di datava il 18.09.2019, pertanto l'iscrizione Parte_1 successiva del medesimo presso il R.I., non rende inefficaci/inopponibili le sottoscrizioni da lui apposte, quale legale rappresentante della società, in epoca antecedente.
Il sesto motivo, in punto alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, è inammissibile, perchè non è pertinente alla ratio della decisione, non avendo gli appellanti preso specificamente in considerazione le molteplici ragioni che hanno portato il giudice di primo grado, a considerare meramente dilatoria l'azione intrapresa e neppure il quantum della pena comminata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n.° 147/22
(valore dichiarato da euro € 236.850,48)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n.° 427/2024 del Tribunale di
Mantova in data 12/04/2024 così dispone:
-rigetta l'appello;
-condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.977 per la “fase di studio”, euro 1.911 per la “fase introduttiva” ed euro 5.103 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
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