Art. 3. Proposizione dell'azione in Italia 1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:
a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e' una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell' articolo 19 del codice di procedura civile ;
b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.
a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto e' una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell' articolo 19 del codice di procedura civile ;
b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.