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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. ), con sede a Cagliari ed ivi elettiva- Parte_1 P.IVA_1
mente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e di-
fende per procura in atti,
ricorrente in riassunzione
contro
(c.f. ), con sede a Pula ed elettiva- Controparte_1 P.IVA_2
mente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto Murgia, che la rappresenta e difende per procura in atti,
convenuta in riassunzione
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Nell'interesse della ricorrente: voglia la Corte d'appello, contrariis reiec-
tis,
In parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari n. 501
depositata in data 11 febbraio 2011, che per il resto dovrà trovare conferma,
con riferimento al solo capo che riguarda il rigetto della domanda riconvenzio-
nale, conformarsi al principio di diritto statuito dalla Suprema Corte con la
sentenza n. 25840/2023 e per l'effetto:
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1
accertare, disponendo apposta CTU, l'effettiva entità delle somme dovute dalla a titolo di quote condominiali in base alla partecipazione mille- Parte_1
simale così come accertata dal Primo Giudice – e confermata dalla Cass.S.U. n.
28095/2019 - in 7,948 millesimi, dichiarando tenuta e condannando la
[...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla resti- Controparte_2
tuzione in favore della degli importi corrisposti in misura ecce- Parte_1
dente rispetto alla propria effettiva partecipazione millesimale, e corrispondenti alla differenza tra gli importi risultati corrisposti alla luce della documentazio-
ne ritenuta indispensabile dalla sentenza della Cassazione n. 25840/2023 e il minor importo che verrà determinato dal CTU alla luce della inferiore parteci-
pazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
Il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di matu-
razione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, quello di le-
gittimità e del presente giudizio in riassunzione.
pagina 2 di 16 Nell'interesse della convenuta in riassunzione: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare le do-
mande contenute nell'atto di citazione in riassunzione. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La e convennero dinanzi al Tri- Controparte_1 CP_3
bunale di Cagliari la per ottenere -per quanto ancora rileva in Parte_1
questa sede- l'accertamento della misura di partecipazione della convenuta alla
UN e della relativa contribuzione alle spese.
A fondamento della pretesa, gli attori spiegarono che nell'anno 1979 era sta-
ta stipulata una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pula, in attua-
zione della quale era stato edificato il complesso turistico ed era sta- Parte_1
ta costituita l'omonima comunione con regolamento trascritto, nel quale la so-
cietà costruttrice si era riservata la proprietà del porticciolo turistico, del centro commerciale, della discoteca e del club nautico, ma si era resa inadempiente rispetto all'obbligo negoziale di contribuire alle spese della comunione.
Nel resistere, la convenuta eccepì la litispendenza rispetto a tre processi di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di contributi in cui era sorta la causa pregiudiziale di accertamento negativo della partecipazione della società
alla UN, contestò nel merito le domande (poiché alcune aree indicate dagli attori erano state assoggettate al demanio) e propose domanda riconven-
zionale di restituzione di somme versate in eccedenza come oneri condominia-
li.
pagina 3 di 16 Con la sentenza n. 501/2011, il Tribunale accertò che era obbliga- Parte_1
ta a contribuire alle spese di gestione in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive (pari a 5.025 millesimi per il circolo nautico e a 2.932 mil-
lesimi per la discoteca) e rigettò la domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 668/2017, questa Corte distrettuale -per quanto qui ancora interessa- rigettò l'appello della UN e confermò la statuizione di rigetto della domanda della società di restituzione delle somme indebita- Parte_1
mente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione per difetto di prova.
Adita dalla società soccombente con un unico motivo, con la sentenza 5 set-
tembre 2023, n. 25840 Suprema Corte cassò la pronuncia di secondo grado, at-
teso che, poiché la sentenza di primo grado era stata emanata nel 2011, il giu-
dice di secondo grado avrebbe dovuto applicare l'art. 345, terzo comma, c.p.c.
nella versione (anteriore alla modifica introdotta dall'art. 54, primo comma, 1
lett. b) d.l. 83/2012), che consentiva di produrre nuovi documenti in appello ove indispensabili ai fini della decisione della causa.
Sul rilievo che, in primo grado, dopo aver quantificato in euro 120.000 la domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominiali versa-
ti in più, la avesse allegato compiutamente nella memoria ex art. 180 Parte_1
c.p.c. la pendenza di distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a tali oneri condominiali, la S.C. accolse il motivo di impugnazione e rinviò a questa Corte di merito.
2. La ha riassunto il processo davanti a questa Corte, svolgendo Parte_1
una sintesi dei primi due gradi di giudizio e richiamando tutte le precedenti pagina 4 di 16 domande, eccezioni, produzioni e conclusioni e, in particolare, la domanda proposta in appello di restituzione della differenza tra l'importo di € 60.014,68
coattivamente corrisposto dalla nell'ambito della procedura esecu- Parte_1
tiva RES 472/93 — e il minor importo che verrà determinato dal CTU alla luce
della inferiore partecipazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
La ricorrente ha illustrato come l'oggetto del giudizio di rinvio dovesse in-
tendersi limitato alla domanda riconvenzionale di restituzione, con applicazio-
ne del principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
La ricorrente ha precisato come tutte le domande ed eccezioni sollevate dal-
la UN nel proprio atto di appello avrebbero dovuto ritenersi definiti-
vamente rigettate in conseguenza delle preclusioni discendenti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di legittimità, vincolante per il giudice del rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche per i neces-
sari presupposti di fatto che esso presuppone come già condivisibilmente accer-
tati in sede di merito.
La ha chiesto, dunque, la condanna della UN alla restitu- Parte_1
zione degli importi corrisposti in misura eccedente rispetto alla propria effetti-
va partecipazione millesimale e corrispondenti alla differenza tra gli importi ri-
sultati corrisposti alla luce della documentazione ritenuta indispensabile dalla sentenza della Cassazione n. 25840/2023 e il minor importo determinato dal c.t.u. alla luce della inferiore partecipazione millesimale accertata nella senten-
za impugnata.
pagina 5 di 16 3. La UN ha resistito, richiamando, prima di tutto, il contenuto effet-
tivo della domanda proposta in via incidentale nell'atto di appello e lamentan-
do l'inammissibilità delle nuove richieste formulate in questa sede di rinvio.
La convenuta in riassunzione ha rimarcato, in particolare, come la società
nell'appello incidentale del 21 ottobre 2011, avesse chiesto esclusi- Parte_1
vamente il rimborso della differenza tra l'importo di euro 60.014,68 (versato nella procedura esecutiva n. 472/93 R.Es.) e quanto dovuto in base alla parteci-
pazione millesimale (7,98 millesimi) e ha lamentato come, invece, nell'atto di riassunzione fossero stati illegittimamente ampliati il petitum e la causa peten-
di, attraverso la richiesta di rimborso di somme versate in altre procedure ese-
cutive o spontaneamente.
Con riguardo alla c.t.u. sollecitata dalla ricorrente per la quantificazione del-
le somme oggetto di indebito pagamento, la ha ribadito le gravi ca- CP_1
renze di allegazione nell'appello incidentale, specie in relazione alla mancata individuazione degli immobili cui si riferivano gli importi.
Per il caso di ritenuta ammissibilità della domanda di rimborso di somme ul-
teriori, la convenuta ha eccepito la prescrizione decennale per i pagamenti ante-
riori all'8 novembre 1992 (data di riferimento: comparsa di risposta con do- manda riconvenzionale depositata l'8 novembre 2002) e ha opposto che, in ca-
so di accoglimento della domanda, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla domanda giudiziale (8 novembre 2002) e non dalla data del pagamento,
con esclusione della rivalutazione monetaria, data la buona fede derivante dal provvedimento del giudice dell'esecuzione.
pagina 6 di 16 Tenuta la causa a decisione, con ordinanza del 3-4 giugno 2025, questa Cor-
te ha invitato le parti a precisare se e come fossero stati definiti gli eventuali procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Cagliari,
provvisoriamente esecutivi (n. 743/1991 e n. 3896/1996), in forza dei quali la aveva eseguito i pagamenti forzati per i quali aveva proposto azione Parte_1
di ripetizione e a trattare la questione dell'incidenza nel presente giudizio delle sorti di quei giudizi.
Con nota del successivo 17 settembre, la UN ha prodotto (tra l'altro):
- la sentenza di questa Corte d'appello n. 471/2010 di rigetto nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/1991, con certificazione di passaggio in giudicato, rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari il 15 luglio 2025;
- la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 608/1998 di rigetto di tutte le domande della con attestazione di non proposto appello, ap- Parte_1
posta in calce l'11 agosto 2025 dalla cancelleria della Corte d'appello di
Cagliari.
A fronte di tali produzioni, la ricorrente in riassunzione ha argomentato che
quand'anche fosse accertato il passaggio in giudicato di tali giudizi e/o la de-
finitività dei decreti ingiuntivi in argomento, tale circostanza non potrebbe in
nessun caso costituire un impedimento alla ripetizione delle somme coattiva-
mente versate in forza degli stessi.
* * *
pagina 7 di 16 4. In casi di rinvio prosecutorio, qual è quello oggetto del presente proce-
dimento, la riassunzione pone le parti nella medesima posizione originaria e impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclu-
sioni già formulate nelle precedenti fasi di merito (tra le tante, Cass., 3 maggio
2024, n. 12065).
Tanto precisato, alla luce delle eccezioni della UN, deve essere scru-
tinata, prima di tutto, l'ammissibilità delle domande proposte con l'atto di rias-
sunzione dalla società la quale ha così concluso: condann[are] la Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione in favore della degli importi corrisposti in mi- Parte_1
sura eccedente rispetto alla propria effettiva partecipazione millesimale, e cor-
rispondenti alla differenza tra gli importi risultati corrisposti alla luce della
documentazione ritenuta indispensabile dalla sentenza della Cassazione n.
25840/2023 e il minor importo che verrà determinato dal CTU alla luce della
inferiore partecipazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
Il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di matura-
zione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Seppure con la domanda riconvenzionale di primo grado avesse Parte_1
indicato in euro 120.000,00 la somma pagata alla UN, con l'atto di ap-
pello incidentale, la società lamentò di avere corrisposto in favore della
[...]
il complessivo importo di euro 60.014,68 e aggiunse come Controparte_2
fosse incontestabile che detto importo [fosse] stato corrisposto a tacitazione
dei crediti vantati dalla UN appellante con i decreti ingiuntivo n.
743/91 e n. 3896/96 per quote condominiali calcolate sulla base di una parte-
pagina 8 di 16 cipazione millesimale […] del tutto erronea (cfr. VII – APPELLO INCIDENTALE
– punto 6, pag. 31).
Alla luce di tali rilievi, la parte concluse per la condanna della UN
alla restituzione […] degli importi corrisposti in misura eccedente rispetto alla
propria effettiva partecipazione millesimale, e corrispondenti alla differenza
tra l'importo di euro 60.014,68 -coattivamente corrisposto dalla Parte_1
nell'ambito della procedura esecutiva RES 472/93- e il minor importo che ver-
rà determinato dal CTU alla luce della inferiore partecipazione millesimale
accertata nella sentenza impugnata.
Tanto rilevato, deve convenirsi con la UN in ordine al fatto che le domande formulate dalla ricorrente in questo giudizio di rinvio siano inammis-
sibili nella parte in cui ampliano il credito restitutorio limitato rispetto al primo grado con l'atto di appello incidentale.
Il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. preclude alle parti,
non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere con-
clusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sen-
tenza cassata (Cass., ord. 27 ottobre 2023, n. 29879), salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessa-
rie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (Cass. sez. lavoro,
ord. 9 maggio 2025, n. 465).
In applicazione di tale principio, l'unica domanda che può essere esaminata in questa sede è, dunque, quella di restituzione della differenza tra l'importo di euro 60.014,68 e il minor importo determinato alla luce della inferiore parteci-
pazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
pagina 9 di 16 5. Tanto precisato, deve ritenersi fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla UN.
5.1 Secondo il convinto e costante insegnamento di legittimità, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così
compiuto in ordine alla situazione giuridica (ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cau-
se), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto ac-
certato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Cass., Sez. Un., 16
giugno 2006, n. 13916 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, recente-
mente, Cass., ord. 22 marzo 2024, n. 7834).
Tale preclusione si fonda sull'efficacia riflessa del giudicato esterno, che opera nei limiti oggettivi dell'accertamento compiuto e si estende a tutte le si-
tuazioni giuridiche che costituiscono il presupposto logico-giuridico necessario della decisione irrevocabile, impedendo che esse possano essere nuovamente rimesse in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
5.2 Declinando nella fattispecie i principi richiamati, deve ritenersi fondata l'eccezione di giudicato, tenuto conto del contenuto della sentenza d'appello n.
471/2010 di rigetto nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
743/1991 e della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 608/1998 di rigetto di tutte le domande della e, in ogni caso, di quella d'opposizione al de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 3896/1996 (in sentenza è indicato n. 3894, ma non esiste pagina 10 di 16 contestazione tra le parti in ordine all'effettiva identificazione del provvedi-
mento).
Ricorrono, infatti, nella fattispecie, tutti i presupposti indicati dalla giuri-
sprudenza per fondare la preclusione del riesame di un punto di diritto già ac-
certato e risolto tra le parti, in quanto:
1. il presente giudizio e quelli definiti dalle sentenze sopra indicate si sono svolti tutti tra le stesse parti e hanno avuto a oggetto il medesimo rappor-
to giuridico (ossia la misura dell'obbligo contributivo della società
[...]
in ragione dei millesimi di partecipazione alla UN), sep- Pt_2
pur preso in considerazione sotto differenti profili;
2. l'accertamento compiuto nelle sentenze sopra citate in ordine alla situa-
zione giuridica è relativo a un punto fondamentale comune a quelle cau-
se e al presente giudizio.
5.3 A questo riguardo occorre anche considerare che il giudicato sul decreto ingiuntivo per mancata opposizione determina un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso ori-
gina) e anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del di-
ritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al prov-
vedimento ingiuntivo (siano essi dedotti o meno con l'opposizione ex art. 645
c.p.c.), non potendosi diversamente accertare un punto decisivo o costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato e ne è pre-
clusa la contraria deduzione, a opera dell'ingiunto, con un'azione di accerta- mento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione pagina 11 di 16 all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (Cass., ord. 31 luglio
2024, n. 21521).
Sulla base di tale insegnamento, deve ritenersi che, a maggior ragione, sia preclusa l'azione di ripetizione quando esista un giudicato di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato sulla premessa di una data misura di partecipazione alla comunione, sicché non può essere rimes-
so in discussione, neanche nella diversa ottica dell'azione di ripetizione,
l'accertamento in ordine alla misura della partecipazione alla comunione;
né si può pretendere una regolazione dei profili economici della comunione incom-
patibile con quella dei decreti ingiuntivi la cui opposizione è stata rigettata, es-
sendo l'accertamento della misura del debito della partecipante inconciliabile e in rapporto di reciproca esclusione con l'accertata sussistenza di un credito in capo a quest'ultima sulla base dei medesimi presupposti e dedotti nel presente giudizio.
Risultando già definita dalle pronunce passate in giudicato, è precluso a questo giudice esaminare nuovamente la questione relativa della quantificazio-
ne della partecipazione della alla comunione, atteso che il giudicato Parte_1
(in senso materiale) consiste in un vincolo che opera nei confronti tanto delle parti quanto del giudice e che si traduce nella normatività della sentenza ossia nell'accertamento –alla stregua di un precetto di legge- del caso concreto.
5.4 Non è condivisibile il rilievo della ricorrente per cui i rapporti giuridici oggetto dei decreti ingiuntivi e dei susseguenti giudizi di opposizione e quello per cui è causa sarebbero distinti: da un lato, l'obbligazione al pagamento delle quote condominiali (oggetto dei decreti ingiuntivi), dall'altro, l'obbligazione re-
pagina 12 di 16 stitutoria derivante dall'indebito oggettivo (oggetto della domanda che ci occu-
pa in questa sede), di guisa che la diversità di causa petendi escluderebbe l'ope-
ratività del giudicato, non sussistendo l'identità di oggetto richiesta dall'art. 2909 c.c.
Dalla lettura delle sentenze in giudicato si ricava come:
- la Corte d'appello avesse espressamente escluso che riverberasse effetti in quel giudizio (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/1991)
l'esclusione, a opera del regolamento della comunione, del porto e del centro commerciale dalla comunione e la circostanza che il porto fosse area demaniale, non di proprietà della società, con conseguente erronea determinazione dei millesimi di proprietà (sent. n. 471/2010, pag 6 e s.);
- il Tribunale di Cagliari avesse escluso la fondatezza della domanda su-
bordinata di di accertamento di una partecipazione per una Parte_1
quota millesimale inferiore a quella ritenuta dalla UN (sent. n.
608/1998, pag. 11 e s.) e avesse accertato la sussistenza e l'entità del credito azionato (ivi, pag. 12 e s.).
Alla luce di quanto statuito da queste due sentenze, non può condividersi l'affermazione di per cui la retroattività dell'accertamento [derivante CP_4
dalla pronuncia di legittimità] comporta che i pagamenti effettuati in base ai
decreti ingiuntivi, nella misura eccedente rispetto alla corretta partecipazione
millesimale, risultino privi di causa giustificatrice sin dall'origine.
Non si tratta, quindi, di una causa sopravvenuta di indebito, ma di un inde-
bito originario che solo successivamente è stato accertato giudizialmente
pagina 13 di 16 La ricorrente ha anche argomentato come l'accertamento definitivo della
partecipazione millesimale operato dalla Cassazione [costituisca un] nuovo
elemento fattuale e giuridico [che] giustifica la rimessa in discussione degli ef-
fetti patrimoniali derivanti dai decreti ingiuntivi, senza che ciò comporti viola-
zione del principio del ne bis in idem.
È infine opportuno evidenziare che la domanda di restituzione non mira a
rimettere in discussione la validità o l'efficacia dei decreti ingiuntivi, ma si li-
mita a trarre le conseguenze patrimoniali dell'accertamento definitivo operato
dalla Cassazione.
Or bene, in applicazione degli insegnamenti sopra richiamati (par. 5.1), deve ritenersi, invece, che sussista piena incompatibilità tra l'accertamento compiuto dalle pronunce passate in giudicato e la pretesa restitutoria della partecipante alla comunione, atteso che la domanda di restituzione mira proprio –a dispetto della diversa ricostruzione della odierna ricorrente- a rimettere in discussione
la validità o l'efficacia dei decreti ingiuntivi, o meglio a porre nel nulla l'accertamento sull'esistenza del credito compiuto con le sentenze di rigetto dell'opposizione ai decreti stessi.
Ne può ritenersi che tale accertamento sia in contrasto col complessivo dic-
tum della Cassazione.
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della de-
cisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale pagina 14 di 16 enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito in-
terno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass., 3 marzo 2022, n. 7091).
Nella fattispecie, nell'affermare la regola di indispensabilità decisoria dei documenti prodotti da in appello, la S.C. mosse dal presupposto che Parte_1
accedendo ai fascicoli di causa sulla base del tipo di vizio denunciato, [era]
possibile constatare che in primo grado, dopo aver quantificato in € 120.000 la
domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominiali ver-
sati in più, la allegava compiutamente nella memoria ex art. Parte_1
180 c.p.c. (versione ratione temporis applicabile) la pendenza di distinti giudi-
zi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a tali oneri condominiali.
I documenti, della cui ammissibilità in appello si tratta, sono appunto tre
ordinanze inerenti a procedure esecutive da tre decreti ingiuntivi, con le quali
somme di denaro della sono state assegnate anche alla Parte_1 CP_2
(per un ammontare di oltre € 85.000, come attestato dalla nota
[...]
dell'amministratore della UN del 22/04/2014).
La S.C., dunque, non ha in alcun modo posto, quale premessa logico-
giuridiche della decisione adottata, una valutazione di irrilevanza del giudicato in ordine alla domanda di ripetizione formulata dalla Parte_1
Gli accertamenti già compresi nell'ambito dell'enunciazione delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata dalla S.C. che vincolano questo giu-
pagina 15 di 16 dice del rinvio sono solo quelli relativi all'inerenza dei documenti alle procedu-
re esecutive fondate su tre decreti ingiuntivi, nell'ambito delle quali furono as-
segnate somme anche alla UN per un ammontare di oltre euro 85.000,
come attestato dalla nota dell'amministratore della UN del 22 aprile
2014.
La domanda della in conclusione, deve essere respinta, stante Parte_1
l'esistenza di un giudicato sul punto.
6. Sulla base del criterio dell'esito finale della lite, sussistono i presupposti per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le par-
ti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione della reciproca sostanziale soc-
combenza delle parti.
Soltanto alcune delle domande reciprocamente rivoltesi dalle parti hanno trovato accoglimento e tanto giustifica la compensazione, non potendo ravvi-
sarsi una prevalente soccombenza sostanziale di una delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta la domanda della Parte_1
2. dichiara le spese di tutti i gradi di giudizio interamente compen-
sate tra le parti.
Cagliari, 19 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.i. ), con sede a Cagliari ed ivi elettiva- Parte_1 P.IVA_1
mente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e di-
fende per procura in atti,
ricorrente in riassunzione
contro
(c.f. ), con sede a Pula ed elettiva- Controparte_1 P.IVA_2
mente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Roberto Murgia, che la rappresenta e difende per procura in atti,
convenuta in riassunzione
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 16 Nell'interesse della ricorrente: voglia la Corte d'appello, contrariis reiec-
tis,
In parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari n. 501
depositata in data 11 febbraio 2011, che per il resto dovrà trovare conferma,
con riferimento al solo capo che riguarda il rigetto della domanda riconvenzio-
nale, conformarsi al principio di diritto statuito dalla Suprema Corte con la
sentenza n. 25840/2023 e per l'effetto:
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1
accertare, disponendo apposta CTU, l'effettiva entità delle somme dovute dalla a titolo di quote condominiali in base alla partecipazione mille- Parte_1
simale così come accertata dal Primo Giudice – e confermata dalla Cass.S.U. n.
28095/2019 - in 7,948 millesimi, dichiarando tenuta e condannando la
[...]
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla resti- Controparte_2
tuzione in favore della degli importi corrisposti in misura ecce- Parte_1
dente rispetto alla propria effettiva partecipazione millesimale, e corrispondenti alla differenza tra gli importi risultati corrisposti alla luce della documentazio-
ne ritenuta indispensabile dalla sentenza della Cassazione n. 25840/2023 e il minor importo che verrà determinato dal CTU alla luce della inferiore parteci-
pazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
Il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di matu-
razione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento.
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, quello di le-
gittimità e del presente giudizio in riassunzione.
pagina 2 di 16 Nell'interesse della convenuta in riassunzione: voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, rigettare le do-
mande contenute nell'atto di citazione in riassunzione. Con vittoria di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La e convennero dinanzi al Tri- Controparte_1 CP_3
bunale di Cagliari la per ottenere -per quanto ancora rileva in Parte_1
questa sede- l'accertamento della misura di partecipazione della convenuta alla
UN e della relativa contribuzione alle spese.
A fondamento della pretesa, gli attori spiegarono che nell'anno 1979 era sta-
ta stipulata una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pula, in attua-
zione della quale era stato edificato il complesso turistico ed era sta- Parte_1
ta costituita l'omonima comunione con regolamento trascritto, nel quale la so-
cietà costruttrice si era riservata la proprietà del porticciolo turistico, del centro commerciale, della discoteca e del club nautico, ma si era resa inadempiente rispetto all'obbligo negoziale di contribuire alle spese della comunione.
Nel resistere, la convenuta eccepì la litispendenza rispetto a tre processi di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di contributi in cui era sorta la causa pregiudiziale di accertamento negativo della partecipazione della società
alla UN, contestò nel merito le domande (poiché alcune aree indicate dagli attori erano state assoggettate al demanio) e propose domanda riconven-
zionale di restituzione di somme versate in eccedenza come oneri condominia-
li.
pagina 3 di 16 Con la sentenza n. 501/2011, il Tribunale accertò che era obbliga- Parte_1
ta a contribuire alle spese di gestione in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusive (pari a 5.025 millesimi per il circolo nautico e a 2.932 mil-
lesimi per la discoteca) e rigettò la domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 668/2017, questa Corte distrettuale -per quanto qui ancora interessa- rigettò l'appello della UN e confermò la statuizione di rigetto della domanda della società di restituzione delle somme indebita- Parte_1
mente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione per difetto di prova.
Adita dalla società soccombente con un unico motivo, con la sentenza 5 set-
tembre 2023, n. 25840 Suprema Corte cassò la pronuncia di secondo grado, at-
teso che, poiché la sentenza di primo grado era stata emanata nel 2011, il giu-
dice di secondo grado avrebbe dovuto applicare l'art. 345, terzo comma, c.p.c.
nella versione (anteriore alla modifica introdotta dall'art. 54, primo comma, 1
lett. b) d.l. 83/2012), che consentiva di produrre nuovi documenti in appello ove indispensabili ai fini della decisione della causa.
Sul rilievo che, in primo grado, dopo aver quantificato in euro 120.000 la domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominiali versa-
ti in più, la avesse allegato compiutamente nella memoria ex art. 180 Parte_1
c.p.c. la pendenza di distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a tali oneri condominiali, la S.C. accolse il motivo di impugnazione e rinviò a questa Corte di merito.
2. La ha riassunto il processo davanti a questa Corte, svolgendo Parte_1
una sintesi dei primi due gradi di giudizio e richiamando tutte le precedenti pagina 4 di 16 domande, eccezioni, produzioni e conclusioni e, in particolare, la domanda proposta in appello di restituzione della differenza tra l'importo di € 60.014,68
coattivamente corrisposto dalla nell'ambito della procedura esecu- Parte_1
tiva RES 472/93 — e il minor importo che verrà determinato dal CTU alla luce
della inferiore partecipazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
La ricorrente ha illustrato come l'oggetto del giudizio di rinvio dovesse in-
tendersi limitato alla domanda riconvenzionale di restituzione, con applicazio-
ne del principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
La ricorrente ha precisato come tutte le domande ed eccezioni sollevate dal-
la UN nel proprio atto di appello avrebbero dovuto ritenersi definiti-
vamente rigettate in conseguenza delle preclusioni discendenti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di legittimità, vincolante per il giudice del rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche per i neces-
sari presupposti di fatto che esso presuppone come già condivisibilmente accer-
tati in sede di merito.
La ha chiesto, dunque, la condanna della UN alla restitu- Parte_1
zione degli importi corrisposti in misura eccedente rispetto alla propria effetti-
va partecipazione millesimale e corrispondenti alla differenza tra gli importi ri-
sultati corrisposti alla luce della documentazione ritenuta indispensabile dalla sentenza della Cassazione n. 25840/2023 e il minor importo determinato dal c.t.u. alla luce della inferiore partecipazione millesimale accertata nella senten-
za impugnata.
pagina 5 di 16 3. La UN ha resistito, richiamando, prima di tutto, il contenuto effet-
tivo della domanda proposta in via incidentale nell'atto di appello e lamentan-
do l'inammissibilità delle nuove richieste formulate in questa sede di rinvio.
La convenuta in riassunzione ha rimarcato, in particolare, come la società
nell'appello incidentale del 21 ottobre 2011, avesse chiesto esclusi- Parte_1
vamente il rimborso della differenza tra l'importo di euro 60.014,68 (versato nella procedura esecutiva n. 472/93 R.Es.) e quanto dovuto in base alla parteci-
pazione millesimale (7,98 millesimi) e ha lamentato come, invece, nell'atto di riassunzione fossero stati illegittimamente ampliati il petitum e la causa peten-
di, attraverso la richiesta di rimborso di somme versate in altre procedure ese-
cutive o spontaneamente.
Con riguardo alla c.t.u. sollecitata dalla ricorrente per la quantificazione del-
le somme oggetto di indebito pagamento, la ha ribadito le gravi ca- CP_1
renze di allegazione nell'appello incidentale, specie in relazione alla mancata individuazione degli immobili cui si riferivano gli importi.
Per il caso di ritenuta ammissibilità della domanda di rimborso di somme ul-
teriori, la convenuta ha eccepito la prescrizione decennale per i pagamenti ante-
riori all'8 novembre 1992 (data di riferimento: comparsa di risposta con do- manda riconvenzionale depositata l'8 novembre 2002) e ha opposto che, in ca-
so di accoglimento della domanda, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla domanda giudiziale (8 novembre 2002) e non dalla data del pagamento,
con esclusione della rivalutazione monetaria, data la buona fede derivante dal provvedimento del giudice dell'esecuzione.
pagina 6 di 16 Tenuta la causa a decisione, con ordinanza del 3-4 giugno 2025, questa Cor-
te ha invitato le parti a precisare se e come fossero stati definiti gli eventuali procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Cagliari,
provvisoriamente esecutivi (n. 743/1991 e n. 3896/1996), in forza dei quali la aveva eseguito i pagamenti forzati per i quali aveva proposto azione Parte_1
di ripetizione e a trattare la questione dell'incidenza nel presente giudizio delle sorti di quei giudizi.
Con nota del successivo 17 settembre, la UN ha prodotto (tra l'altro):
- la sentenza di questa Corte d'appello n. 471/2010 di rigetto nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/1991, con certificazione di passaggio in giudicato, rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello di Cagliari il 15 luglio 2025;
- la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 608/1998 di rigetto di tutte le domande della con attestazione di non proposto appello, ap- Parte_1
posta in calce l'11 agosto 2025 dalla cancelleria della Corte d'appello di
Cagliari.
A fronte di tali produzioni, la ricorrente in riassunzione ha argomentato che
quand'anche fosse accertato il passaggio in giudicato di tali giudizi e/o la de-
finitività dei decreti ingiuntivi in argomento, tale circostanza non potrebbe in
nessun caso costituire un impedimento alla ripetizione delle somme coattiva-
mente versate in forza degli stessi.
* * *
pagina 7 di 16 4. In casi di rinvio prosecutorio, qual è quello oggetto del presente proce-
dimento, la riassunzione pone le parti nella medesima posizione originaria e impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclu-
sioni già formulate nelle precedenti fasi di merito (tra le tante, Cass., 3 maggio
2024, n. 12065).
Tanto precisato, alla luce delle eccezioni della UN, deve essere scru-
tinata, prima di tutto, l'ammissibilità delle domande proposte con l'atto di rias-
sunzione dalla società la quale ha così concluso: condann[are] la Parte_1
nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione in favore della degli importi corrisposti in mi- Parte_1
sura eccedente rispetto alla propria effettiva partecipazione millesimale, e cor-
rispondenti alla differenza tra gli importi risultati corrisposti alla luce della
documentazione ritenuta indispensabile dalla sentenza della Cassazione n.
25840/2023 e il minor importo che verrà determinato dal CTU alla luce della
inferiore partecipazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
Il tutto oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di matura-
zione del credito fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Seppure con la domanda riconvenzionale di primo grado avesse Parte_1
indicato in euro 120.000,00 la somma pagata alla UN, con l'atto di ap-
pello incidentale, la società lamentò di avere corrisposto in favore della
[...]
il complessivo importo di euro 60.014,68 e aggiunse come Controparte_2
fosse incontestabile che detto importo [fosse] stato corrisposto a tacitazione
dei crediti vantati dalla UN appellante con i decreti ingiuntivo n.
743/91 e n. 3896/96 per quote condominiali calcolate sulla base di una parte-
pagina 8 di 16 cipazione millesimale […] del tutto erronea (cfr. VII – APPELLO INCIDENTALE
– punto 6, pag. 31).
Alla luce di tali rilievi, la parte concluse per la condanna della UN
alla restituzione […] degli importi corrisposti in misura eccedente rispetto alla
propria effettiva partecipazione millesimale, e corrispondenti alla differenza
tra l'importo di euro 60.014,68 -coattivamente corrisposto dalla Parte_1
nell'ambito della procedura esecutiva RES 472/93- e il minor importo che ver-
rà determinato dal CTU alla luce della inferiore partecipazione millesimale
accertata nella sentenza impugnata.
Tanto rilevato, deve convenirsi con la UN in ordine al fatto che le domande formulate dalla ricorrente in questo giudizio di rinvio siano inammis-
sibili nella parte in cui ampliano il credito restitutorio limitato rispetto al primo grado con l'atto di appello incidentale.
Il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. preclude alle parti,
non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere con-
clusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sen-
tenza cassata (Cass., ord. 27 ottobre 2023, n. 29879), salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessa-
rie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (Cass. sez. lavoro,
ord. 9 maggio 2025, n. 465).
In applicazione di tale principio, l'unica domanda che può essere esaminata in questa sede è, dunque, quella di restituzione della differenza tra l'importo di euro 60.014,68 e il minor importo determinato alla luce della inferiore parteci-
pazione millesimale accertata nella sentenza impugnata.
pagina 9 di 16 5. Tanto precisato, deve ritenersi fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla UN.
5.1 Secondo il convinto e costante insegnamento di legittimità, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così
compiuto in ordine alla situazione giuridica (ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cau-
se), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto ac-
certato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così Cass., Sez. Un., 16
giugno 2006, n. 13916 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, recente-
mente, Cass., ord. 22 marzo 2024, n. 7834).
Tale preclusione si fonda sull'efficacia riflessa del giudicato esterno, che opera nei limiti oggettivi dell'accertamento compiuto e si estende a tutte le si-
tuazioni giuridiche che costituiscono il presupposto logico-giuridico necessario della decisione irrevocabile, impedendo che esse possano essere nuovamente rimesse in discussione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
5.2 Declinando nella fattispecie i principi richiamati, deve ritenersi fondata l'eccezione di giudicato, tenuto conto del contenuto della sentenza d'appello n.
471/2010 di rigetto nel merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
743/1991 e della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 608/1998 di rigetto di tutte le domande della e, in ogni caso, di quella d'opposizione al de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 3896/1996 (in sentenza è indicato n. 3894, ma non esiste pagina 10 di 16 contestazione tra le parti in ordine all'effettiva identificazione del provvedi-
mento).
Ricorrono, infatti, nella fattispecie, tutti i presupposti indicati dalla giuri-
sprudenza per fondare la preclusione del riesame di un punto di diritto già ac-
certato e risolto tra le parti, in quanto:
1. il presente giudizio e quelli definiti dalle sentenze sopra indicate si sono svolti tutti tra le stesse parti e hanno avuto a oggetto il medesimo rappor-
to giuridico (ossia la misura dell'obbligo contributivo della società
[...]
in ragione dei millesimi di partecipazione alla UN), sep- Pt_2
pur preso in considerazione sotto differenti profili;
2. l'accertamento compiuto nelle sentenze sopra citate in ordine alla situa-
zione giuridica è relativo a un punto fondamentale comune a quelle cau-
se e al presente giudizio.
5.3 A questo riguardo occorre anche considerare che il giudicato sul decreto ingiuntivo per mancata opposizione determina un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso ori-
gina) e anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del di-
ritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al prov-
vedimento ingiuntivo (siano essi dedotti o meno con l'opposizione ex art. 645
c.p.c.), non potendosi diversamente accertare un punto decisivo o costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato e ne è pre-
clusa la contraria deduzione, a opera dell'ingiunto, con un'azione di accerta- mento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione pagina 11 di 16 all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (Cass., ord. 31 luglio
2024, n. 21521).
Sulla base di tale insegnamento, deve ritenersi che, a maggior ragione, sia preclusa l'azione di ripetizione quando esista un giudicato di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato sulla premessa di una data misura di partecipazione alla comunione, sicché non può essere rimes-
so in discussione, neanche nella diversa ottica dell'azione di ripetizione,
l'accertamento in ordine alla misura della partecipazione alla comunione;
né si può pretendere una regolazione dei profili economici della comunione incom-
patibile con quella dei decreti ingiuntivi la cui opposizione è stata rigettata, es-
sendo l'accertamento della misura del debito della partecipante inconciliabile e in rapporto di reciproca esclusione con l'accertata sussistenza di un credito in capo a quest'ultima sulla base dei medesimi presupposti e dedotti nel presente giudizio.
Risultando già definita dalle pronunce passate in giudicato, è precluso a questo giudice esaminare nuovamente la questione relativa della quantificazio-
ne della partecipazione della alla comunione, atteso che il giudicato Parte_1
(in senso materiale) consiste in un vincolo che opera nei confronti tanto delle parti quanto del giudice e che si traduce nella normatività della sentenza ossia nell'accertamento –alla stregua di un precetto di legge- del caso concreto.
5.4 Non è condivisibile il rilievo della ricorrente per cui i rapporti giuridici oggetto dei decreti ingiuntivi e dei susseguenti giudizi di opposizione e quello per cui è causa sarebbero distinti: da un lato, l'obbligazione al pagamento delle quote condominiali (oggetto dei decreti ingiuntivi), dall'altro, l'obbligazione re-
pagina 12 di 16 stitutoria derivante dall'indebito oggettivo (oggetto della domanda che ci occu-
pa in questa sede), di guisa che la diversità di causa petendi escluderebbe l'ope-
ratività del giudicato, non sussistendo l'identità di oggetto richiesta dall'art. 2909 c.c.
Dalla lettura delle sentenze in giudicato si ricava come:
- la Corte d'appello avesse espressamente escluso che riverberasse effetti in quel giudizio (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 743/1991)
l'esclusione, a opera del regolamento della comunione, del porto e del centro commerciale dalla comunione e la circostanza che il porto fosse area demaniale, non di proprietà della società, con conseguente erronea determinazione dei millesimi di proprietà (sent. n. 471/2010, pag 6 e s.);
- il Tribunale di Cagliari avesse escluso la fondatezza della domanda su-
bordinata di di accertamento di una partecipazione per una Parte_1
quota millesimale inferiore a quella ritenuta dalla UN (sent. n.
608/1998, pag. 11 e s.) e avesse accertato la sussistenza e l'entità del credito azionato (ivi, pag. 12 e s.).
Alla luce di quanto statuito da queste due sentenze, non può condividersi l'affermazione di per cui la retroattività dell'accertamento [derivante CP_4
dalla pronuncia di legittimità] comporta che i pagamenti effettuati in base ai
decreti ingiuntivi, nella misura eccedente rispetto alla corretta partecipazione
millesimale, risultino privi di causa giustificatrice sin dall'origine.
Non si tratta, quindi, di una causa sopravvenuta di indebito, ma di un inde-
bito originario che solo successivamente è stato accertato giudizialmente
pagina 13 di 16 La ricorrente ha anche argomentato come l'accertamento definitivo della
partecipazione millesimale operato dalla Cassazione [costituisca un] nuovo
elemento fattuale e giuridico [che] giustifica la rimessa in discussione degli ef-
fetti patrimoniali derivanti dai decreti ingiuntivi, senza che ciò comporti viola-
zione del principio del ne bis in idem.
È infine opportuno evidenziare che la domanda di restituzione non mira a
rimettere in discussione la validità o l'efficacia dei decreti ingiuntivi, ma si li-
mita a trarre le conseguenze patrimoniali dell'accertamento definitivo operato
dalla Cassazione.
Or bene, in applicazione degli insegnamenti sopra richiamati (par. 5.1), deve ritenersi, invece, che sussista piena incompatibilità tra l'accertamento compiuto dalle pronunce passate in giudicato e la pretesa restitutoria della partecipante alla comunione, atteso che la domanda di restituzione mira proprio –a dispetto della diversa ricostruzione della odierna ricorrente- a rimettere in discussione
la validità o l'efficacia dei decreti ingiuntivi, o meglio a porre nel nulla l'accertamento sull'esistenza del credito compiuto con le sentenze di rigetto dell'opposizione ai decreti stessi.
Ne può ritenersi che tale accertamento sia in contrasto col complessivo dic-
tum della Cassazione.
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della de-
cisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale pagina 14 di 16 enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito in-
terno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass., 3 marzo 2022, n. 7091).
Nella fattispecie, nell'affermare la regola di indispensabilità decisoria dei documenti prodotti da in appello, la S.C. mosse dal presupposto che Parte_1
accedendo ai fascicoli di causa sulla base del tipo di vizio denunciato, [era]
possibile constatare che in primo grado, dopo aver quantificato in € 120.000 la
domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominiali ver-
sati in più, la allegava compiutamente nella memoria ex art. Parte_1
180 c.p.c. (versione ratione temporis applicabile) la pendenza di distinti giudi-
zi di opposizione a decreto ingiuntivo relativi a tali oneri condominiali.
I documenti, della cui ammissibilità in appello si tratta, sono appunto tre
ordinanze inerenti a procedure esecutive da tre decreti ingiuntivi, con le quali
somme di denaro della sono state assegnate anche alla Parte_1 CP_2
(per un ammontare di oltre € 85.000, come attestato dalla nota
[...]
dell'amministratore della UN del 22/04/2014).
La S.C., dunque, non ha in alcun modo posto, quale premessa logico-
giuridiche della decisione adottata, una valutazione di irrilevanza del giudicato in ordine alla domanda di ripetizione formulata dalla Parte_1
Gli accertamenti già compresi nell'ambito dell'enunciazione delle premesse logico-giuridiche della decisione adottata dalla S.C. che vincolano questo giu-
pagina 15 di 16 dice del rinvio sono solo quelli relativi all'inerenza dei documenti alle procedu-
re esecutive fondate su tre decreti ingiuntivi, nell'ambito delle quali furono as-
segnate somme anche alla UN per un ammontare di oltre euro 85.000,
come attestato dalla nota dell'amministratore della UN del 22 aprile
2014.
La domanda della in conclusione, deve essere respinta, stante Parte_1
l'esistenza di un giudicato sul punto.
6. Sulla base del criterio dell'esito finale della lite, sussistono i presupposti per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le par-
ti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in considerazione della reciproca sostanziale soc-
combenza delle parti.
Soltanto alcune delle domande reciprocamente rivoltesi dalle parti hanno trovato accoglimento e tanto giustifica la compensazione, non potendo ravvi-
sarsi una prevalente soccombenza sostanziale di una delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta la domanda della Parte_1
2. dichiara le spese di tutti i gradi di giudizio interamente compen-
sate tra le parti.
Cagliari, 19 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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