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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1310/2017+ 2600/2018 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 15.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1310/2017 + 2600/2018 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 FLORO FLORI, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria
263; RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 10.07.2017, iscritto al n. R.G. Parte_1 1310/2017, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda “ES RE” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta, ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 28.06.2016 al 31.12.2016 per n. 102 giornate lavorative, rappresentava di essersi dedicata “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…) dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. CP_ Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” nell'elenco nominativo annuale 2016 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza;
pertanto, senza aver prima esperito l'iter amministrativo, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta ES RE, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Rivello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Deduceva la intervenuta reiscrizione della ricorrente per 100 giornate. Il TR, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta CP_ dalla parte ricorrente;
ammetteva la prova diretta articolata dall' , abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. Venivano escussi: per la parte ricorrente, e per la parte resistente CP_2 l'Ispettore . Controparte_3 1.1. In data 05.12.2018, l'odierna ricorrente adiva nuovamente l'intestato TR (con ricorso CP_ poi iscritto al n. R.G. 2600/2018) deducendo di aver presentato alla competente sede , in data 14.03.2017, domanda di disoccupazione n. 2017737801976 per l'anno 2016 “essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli… e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e, quindi la stessa vanta sia il biennio contributivo e sia il numero minimo di giornate per avere effettivamente lavorato negli anni 2016 (per n. 102 gg) e nel 2015 (per n. 102 gg).” Detta istanza veniva, tuttavia, rigettata dall'Ente previdenziale stante la mancata iscrizione negli appositi elenchi OTD - circostanza che veniva dedotta anche dalla parte ricorrente che evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2015 e 2016 con conseguente proposizione, innanzi a questo Ufficio, delle relative domande giudiziali (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2). Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, la ricorrente agiva, pertanto, in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della richiesta indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, nonché Controparte_4 delle spese di giudizio. CP_ L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, stante la mancata prova in ordine al rapporto di lavoro presupposto. Deduceva che era intervenuta la cancellazione della ricorrente con secondo elenco trimestrale lavoratori agricoli anno 2019, sulla scorta di un nuovo verbale di accertamento del 31.5.2019 relativo al periodo 1.07.2016 – 31.03.2019. All'udienza del 28.01.2020, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, i due giudizi venivano riuniti. 1.2. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 15.04.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n.
15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).
Ebbene, il ricorso è tempestivo.
Pag. 2 di 6 Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 05.05.2017. Parte ricorrente, come dedotto, non ha CP_ proposto ricorso amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza;
pertanto il provvedimento è divenuto definitivo il 04.06.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 02.10.2017. Il ricorso è stato depositato il 10.07.2017; pertanto, è tempestivo. Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, si rileva che è stata presentata il 14.03.2017 e respinta – tardivamente, oltre il prescritto termine - con provvedimento del 19.07.2017, avverso il quale è stato proposto ricorso in sede amministrativa in data 18.10.2017, anch'esso tardivo rispetto al termine del 18.06.2017 (90 giorni dalla data di presentazione della domanda affinché l'amministrazione si pronunciasse). Tuttavia, il ricorso risulta in ogni caso tempestivo in quanto proposto entro il termine di 300 giorni ed un anno (ovvero entro il 08.01.2019) decorrente dalla domanda amministrativa.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che la domanda oggetto di causa è relativa alla reiscrizione per 102 giornate annue. A fronte di una iniziale reiscrizione avvenuta in corso di causa per CP_ CP_ 100 giornate – cfr. memoria difensiva dell' depositata in data 16.1.2018- , l' sulla scorta di nuovo verbale di accertamento del 31.5.2019 relativo al periodo 1.07.2016 – 31.03.2019 ha proceduto alla cancellazione della ricorrente per 102 giornate annue con elenco trimestrale di variazione - cfr. allegato 5 alla memoria difensiva dell' CP_1 Ciò premesso, dalla disamina dei verbali ispettivi in atti ( verbale del 21.11.2016 e del 31.05.2019 -vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato CP_1 ricavare che l' : Parte_2 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo di milioni di euro;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari, in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per l'importo sopra detto, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del
21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES RE all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o
Pag. 3 di 6 macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES RE abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro
508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES RE che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni testimoniali. Preliminarmente si evidenzia che sebbene il TR abbia ammesso, per la parte ricorrente, due testi tra quelli indicati in ricorso (cfr. verbale di udienza del 06.03.2018), è stato escusso soltanto
, in quanto all'udienza dell' 08.11.2022 il procuratore costituito per l'odierno ricorrente ha CP_2 rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso. Quanto alle dichiarazioni rese da , si rileva che per sua stessa ammissione, è portatore di CP_2 un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'egli coinvolto nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è CP_ stato disconosciuto anche il suo rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio contro l' In altre parole, il teste è risultato portatore di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il suo rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto in questa sede interessa, all'udienza del 26.02.2019 il teste ha CP_ riferito: “(…) ho lavorato per ES RE per 26-27 anni. (…) L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni, dal 2007-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) ha lavorato un solo anno nel 2016. Siamo solo colleghi di lavoro. Li ho conosciuti Pt_1 sul luogo di lavoro: loro venivano da Viggianello. Lavoravamo a Cassano allo Ionio, contrada Prainetta: nella contrada c'è l'abitazione di ES RE, e vicino all'abitazione c'è un capannone;
i terreni sono di fronte all'abitazione e di fianco al capannone. Sono tutti collegati i terreni: ci sono circa 30 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio pochi giorni a settimana, in quanto sono presente quasi tutto l'anno. Io faccio quello che c'è da fare: impianti di irrigazione, guido il trattore. Nel capannone facciamo la trasformazione dei pomodori in pelati ed altri prodotti. Facciamo anche concentrato di arance e cubettato. Nel capannone ci sono macchinari, celle frigorifero. Il capannone è esteso 2500 mq. Nei terreni si faceva coltivazione di ortaggi a seconda della stagione. Non ci sono serre. L'agrumeto è in affitto a , contrada Scavolino. Io ci sono andato raramente. (…) I Controparte_5 ricorrenti hanno lavorato in azienda a contrada Prainetta. Quando li ho visti erano lì. Io ero presente
Pag. 4 di 6 due/tre giorni a settimana. (…) ha lavorato a fine anno nell'anno 2016. Non so quante giornate Pt_1 facesse la ricorrente. Incontravo i ricorrenti nel piazzale del capannone la mattina. C'erano 10-30-40 a seconda dell'attività da svolgere: durante il periodo della raccolta c'erano 40-50. C'era ES RE la mattina, il figlio e ( ). Ci divideva a gruppi in Persona_1 Persona_2 Per_3 base alle attività da svolgere. (…) I ricorrenti venivano al lavoro con macchine o furgoni. C'è un pullman che viene da Viggianello della Sam. Ho visto varie volte i ricorrenti utilizzare quello. D'estate alle 5:30 –
6:00 iniziavamo a lavorare. Ci vedevamo davanti al capannone a quell'ora. I ricorrenti arrivavano a quell'ora. Il pullman si fermava davanti al capannone e poi faceva altre fermate dopo. Non ci sono insegne relative alle aziende agricola. Il capannone ha un nome SIAG s.r.l.: è il nome della società ma il proprietario è sempre ES RE. Non c'erano piante di frutta nel posto dove lavoravamo a partire dal 2011 in poi. Il ES si spostava sempre: dopo averci diviso in gruppi girava sui vari terreni. Lui ha anche altri terreni in affitto in altre contrade ma anche in altri paesi. Non c'erano capisquadra. Penso che i ricorrenti lavorassero 4 5 giorni a settimana, ma non posso essere preciso in quanto non ero sempre presente. ES RE ci pagava in ufficio tra il capannone e l'abitazione.
Attaccato all'ufficio c'è una pesa. C'è una cassetta di 40 50 mq. Ci pagava lui in contanti. Ci dava la busta paga. I ricorrenti mi riferivano dei pagamenti, ma non ho assistito agli stessi. Facevamo 8 ore con la pausa d'inverno; d'estate lavoravamo dalle 05:0-6:00 fino alle 13.00 14.00. D'inverno lavoravamo dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00; a volte vedevo i ricorrenti anche a fine lavoro quando eravamo vicini o insieme;
altre volte invece non li incontravo. Il pullman verso le 16:30 – 17:00 d'inverno passava: d'estate più o meno a quell'orario e quindi aspettavano. Il pullman è un pullman di linea, non solo per i braccianti. La giornata ci veniva pagata 40-45 euro: questa era la mia retribuzione. CP_ Non conosco quella degli altri. Venivamo pagati mensilmente. Sono stato ascoltato dagli ispettori CP_ due anni fa: sono venuti 15 giorni fa gli ispettori. Due anni fa sono stato convocato all' di Trebisacce e li ho reso dichiarazioni. Le attrezzature di lavoro ci venivano fornite dall'azienda.” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES RE, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, si rileva come l'ispettore abbia effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16, di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) proprio in contrada Prainette, il luogo in cui l'odierna ricorrente ha dedotto di aver lavorato in un periodo coincidente, seppure parzialmente (28.06.2016 – 31.12.2016), non rinvenendo sui campi alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “allegato 2 verbale”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, il teste ha, al contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come CP_2 era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta. Trattasi di circostanza che, come sino ad ora esposto, è smentita dal contenuto del verbale di accertamento nonché dall'Ispettore Torchia stesso il quale, escusso alla udienza del 19.10.2021, ha riferito: “(…) Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor ES RE, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali ES conferiva i prodotti. (…) In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. (…) Abbiamo verificato che nel periodo
Pag. 5 di 6 di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni (…).” Non può che, quindi, darsi prevalenza alle dichiarazioni dell'Ispettore il quale ha escluso la sussistenza di attività di lavoro agricolo in corso nell'anno 2016 a Contrada Prainette. Peraltro, in riferimento all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ha riferito circostanze del tutto CP_2 generiche, da lui giustificate in ragione del fatto che egli ha lavorato per meno giorni alla settimana, rispetto alla ricorrente, e su terreni siti anche in altre località. Il teste non ha, quindi, saputo rendere dichiarazioni puntuali in ordine alle attività svolte dalla ricorrente.
Ne consegue che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di SE non può ritenersi affatto raggiunta.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla iscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti.
4. Anche il ricorso n. R.G. 2600/2018, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
5. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TR Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 2.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 15.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1310/2017 + 2600/2018 R.G.L.
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 FLORO FLORI, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria
263; RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 10.07.2017, iscritto al n. R.G. Parte_1 1310/2017, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda “ES RE” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta, ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 28.06.2016 al 31.12.2016 per n. 102 giornate lavorative, rappresentava di essersi dedicata “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa (…) dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. CP_ Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” nell'elenco nominativo annuale 2016 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza;
pertanto, senza aver prima esperito l'iter amministrativo, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta ES RE, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Rivello (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Deduceva la intervenuta reiscrizione della ricorrente per 100 giornate. Il TR, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta CP_ dalla parte ricorrente;
ammetteva la prova diretta articolata dall' , abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. Venivano escussi: per la parte ricorrente, e per la parte resistente CP_2 l'Ispettore . Controparte_3 1.1. In data 05.12.2018, l'odierna ricorrente adiva nuovamente l'intestato TR (con ricorso CP_ poi iscritto al n. R.G. 2600/2018) deducendo di aver presentato alla competente sede , in data 14.03.2017, domanda di disoccupazione n. 2017737801976 per l'anno 2016 “essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli… e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro e, quindi la stessa vanta sia il biennio contributivo e sia il numero minimo di giornate per avere effettivamente lavorato negli anni 2016 (per n. 102 gg) e nel 2015 (per n. 102 gg).” Detta istanza veniva, tuttavia, rigettata dall'Ente previdenziale stante la mancata iscrizione negli appositi elenchi OTD - circostanza che veniva dedotta anche dalla parte ricorrente che evidenziava l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2015 e 2016 con conseguente proposizione, innanzi a questo Ufficio, delle relative domande giudiziali (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2). Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, la ricorrente agiva, pertanto, in giudizio chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione della richiesta indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, nonché Controparte_4 delle spese di giudizio. CP_ L' costituitosi in giudizio, eccepiva l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, stante la mancata prova in ordine al rapporto di lavoro presupposto. Deduceva che era intervenuta la cancellazione della ricorrente con secondo elenco trimestrale lavoratori agricoli anno 2019, sulla scorta di un nuovo verbale di accertamento del 31.5.2019 relativo al periodo 1.07.2016 – 31.03.2019. All'udienza del 28.01.2020, stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, i due giudizi venivano riuniti. 1.2. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Alla udienza del 15.04.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n.
15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813).
Ebbene, il ricorso è tempestivo.
Pag. 2 di 6 Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 05.05.2017. Parte ricorrente, come dedotto, non ha CP_ proposto ricorso amministrativo alla direzione Provinciale di Potenza;
pertanto il provvedimento è divenuto definitivo il 04.06.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 02.10.2017. Il ricorso è stato depositato il 10.07.2017; pertanto, è tempestivo. Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, si rileva che è stata presentata il 14.03.2017 e respinta – tardivamente, oltre il prescritto termine - con provvedimento del 19.07.2017, avverso il quale è stato proposto ricorso in sede amministrativa in data 18.10.2017, anch'esso tardivo rispetto al termine del 18.06.2017 (90 giorni dalla data di presentazione della domanda affinché l'amministrazione si pronunciasse). Tuttavia, il ricorso risulta in ogni caso tempestivo in quanto proposto entro il termine di 300 giorni ed un anno (ovvero entro il 08.01.2019) decorrente dalla domanda amministrativa.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che la domanda oggetto di causa è relativa alla reiscrizione per 102 giornate annue. A fronte di una iniziale reiscrizione avvenuta in corso di causa per CP_ CP_ 100 giornate – cfr. memoria difensiva dell' depositata in data 16.1.2018- , l' sulla scorta di nuovo verbale di accertamento del 31.5.2019 relativo al periodo 1.07.2016 – 31.03.2019 ha proceduto alla cancellazione della ricorrente per 102 giornate annue con elenco trimestrale di variazione - cfr. allegato 5 alla memoria difensiva dell' CP_1 Ciò premesso, dalla disamina dei verbali ispettivi in atti ( verbale del 21.11.2016 e del 31.05.2019 -vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato CP_1 ricavare che l' : Parte_2 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo di milioni di euro;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari, in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per l'importo sopra detto, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del
21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES RE all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o
Pag. 3 di 6 macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES RE abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro
508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ ES all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di ES RE che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni testimoniali. Preliminarmente si evidenzia che sebbene il TR abbia ammesso, per la parte ricorrente, due testi tra quelli indicati in ricorso (cfr. verbale di udienza del 06.03.2018), è stato escusso soltanto
, in quanto all'udienza dell' 08.11.2022 il procuratore costituito per l'odierno ricorrente ha CP_2 rinunciato all'escussione del secondo teste ammesso. Quanto alle dichiarazioni rese da , si rileva che per sua stessa ammissione, è portatore di CP_2 un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'egli coinvolto nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è CP_ stato disconosciuto anche il suo rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto giudizio contro l' In altre parole, il teste è risultato portatore di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il suo rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto in questa sede interessa, all'udienza del 26.02.2019 il teste ha CP_ riferito: “(…) ho lavorato per ES RE per 26-27 anni. (…) L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni, dal 2007-2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. (…) ha lavorato un solo anno nel 2016. Siamo solo colleghi di lavoro. Li ho conosciuti Pt_1 sul luogo di lavoro: loro venivano da Viggianello. Lavoravamo a Cassano allo Ionio, contrada Prainetta: nella contrada c'è l'abitazione di ES RE, e vicino all'abitazione c'è un capannone;
i terreni sono di fronte all'abitazione e di fianco al capannone. Sono tutti collegati i terreni: ci sono circa 30 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio pochi giorni a settimana, in quanto sono presente quasi tutto l'anno. Io faccio quello che c'è da fare: impianti di irrigazione, guido il trattore. Nel capannone facciamo la trasformazione dei pomodori in pelati ed altri prodotti. Facciamo anche concentrato di arance e cubettato. Nel capannone ci sono macchinari, celle frigorifero. Il capannone è esteso 2500 mq. Nei terreni si faceva coltivazione di ortaggi a seconda della stagione. Non ci sono serre. L'agrumeto è in affitto a , contrada Scavolino. Io ci sono andato raramente. (…) I Controparte_5 ricorrenti hanno lavorato in azienda a contrada Prainetta. Quando li ho visti erano lì. Io ero presente
Pag. 4 di 6 due/tre giorni a settimana. (…) ha lavorato a fine anno nell'anno 2016. Non so quante giornate Pt_1 facesse la ricorrente. Incontravo i ricorrenti nel piazzale del capannone la mattina. C'erano 10-30-40 a seconda dell'attività da svolgere: durante il periodo della raccolta c'erano 40-50. C'era ES RE la mattina, il figlio e ( ). Ci divideva a gruppi in Persona_1 Persona_2 Per_3 base alle attività da svolgere. (…) I ricorrenti venivano al lavoro con macchine o furgoni. C'è un pullman che viene da Viggianello della Sam. Ho visto varie volte i ricorrenti utilizzare quello. D'estate alle 5:30 –
6:00 iniziavamo a lavorare. Ci vedevamo davanti al capannone a quell'ora. I ricorrenti arrivavano a quell'ora. Il pullman si fermava davanti al capannone e poi faceva altre fermate dopo. Non ci sono insegne relative alle aziende agricola. Il capannone ha un nome SIAG s.r.l.: è il nome della società ma il proprietario è sempre ES RE. Non c'erano piante di frutta nel posto dove lavoravamo a partire dal 2011 in poi. Il ES si spostava sempre: dopo averci diviso in gruppi girava sui vari terreni. Lui ha anche altri terreni in affitto in altre contrade ma anche in altri paesi. Non c'erano capisquadra. Penso che i ricorrenti lavorassero 4 5 giorni a settimana, ma non posso essere preciso in quanto non ero sempre presente. ES RE ci pagava in ufficio tra il capannone e l'abitazione.
Attaccato all'ufficio c'è una pesa. C'è una cassetta di 40 50 mq. Ci pagava lui in contanti. Ci dava la busta paga. I ricorrenti mi riferivano dei pagamenti, ma non ho assistito agli stessi. Facevamo 8 ore con la pausa d'inverno; d'estate lavoravamo dalle 05:0-6:00 fino alle 13.00 14.00. D'inverno lavoravamo dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00; a volte vedevo i ricorrenti anche a fine lavoro quando eravamo vicini o insieme;
altre volte invece non li incontravo. Il pullman verso le 16:30 – 17:00 d'inverno passava: d'estate più o meno a quell'orario e quindi aspettavano. Il pullman è un pullman di linea, non solo per i braccianti. La giornata ci veniva pagata 40-45 euro: questa era la mia retribuzione. CP_ Non conosco quella degli altri. Venivamo pagati mensilmente. Sono stato ascoltato dagli ispettori CP_ due anni fa: sono venuti 15 giorni fa gli ispettori. Due anni fa sono stato convocato all' di Trebisacce e li ho reso dichiarazioni. Le attrezzature di lavoro ci venivano fornite dall'azienda.” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES RE, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, si rileva come l'ispettore abbia effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16, di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) proprio in contrada Prainette, il luogo in cui l'odierna ricorrente ha dedotto di aver lavorato in un periodo coincidente, seppure parzialmente (28.06.2016 – 31.12.2016), non rinvenendo sui campi alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “allegato 2 verbale”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, il teste ha, al contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così come CP_2 era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta. Trattasi di circostanza che, come sino ad ora esposto, è smentita dal contenuto del verbale di accertamento nonché dall'Ispettore Torchia stesso il quale, escusso alla udienza del 19.10.2021, ha riferito: “(…) Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor ES RE, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali ES conferiva i prodotti. (…) In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. (…) Abbiamo verificato che nel periodo
Pag. 5 di 6 di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni (…).” Non può che, quindi, darsi prevalenza alle dichiarazioni dell'Ispettore il quale ha escluso la sussistenza di attività di lavoro agricolo in corso nell'anno 2016 a Contrada Prainette. Peraltro, in riferimento all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, ha riferito circostanze del tutto CP_2 generiche, da lui giustificate in ragione del fatto che egli ha lavorato per meno giorni alla settimana, rispetto alla ricorrente, e su terreni siti anche in altre località. Il teste non ha, quindi, saputo rendere dichiarazioni puntuali in ordine alle attività svolte dalla ricorrente.
Ne consegue che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di SE non può ritenersi affatto raggiunta.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla iscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti.
4. Anche il ricorso n. R.G. 2600/2018, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
5. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TR Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 2.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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