Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii - ConIGliere relatore dott. Federico Ria - ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 374/ 2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.1.2025,
promossa da rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco VECCHIONI ed elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila alla Via Giuseppe Verdi, n.18 presso e nello Studio dell'Avvocato Maurizio RENCRICCA, il tutto in virtù di procura in calce all' atto di appello;
Appellante
contro
, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. RL TT con Studio in Atri alla Via S. TT n. 2
(indirizzo di pec per le comunicazioni e notificazioni , Email_1 giusta procura in calce a comparsa di costituzione con appello incidentale;
Appellato e appellante incidentale
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, CC PIERLUIGI, ; Controparte_13 CP_14 CP_15
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, , e CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25 [...]
, , rappresentati e difesi dall'Avv. RL TT, il quale CP_26 Controparte_27
è anche procuratore di se stesso, con Studio in Atri alla Via S. TT n. 2 (indirizzo di pec per le comunicazioni e notificazioni , giusta procura in calce a Email_1 comparsa di costituzione con appello incidentale;
Appellati e appellanti incidentali in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente Controparte_28 domiciliata in Atri, Portico Pomenti, 1, presso e nello studio degli avv.ti Antonino e Alberto Macera giusta procura in calce a comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
Appellata ed appellante incidentale e , elettivamente domiciliate in Atri, Portico Controparte_29 CP_30
Pomenti, 1, presso e nello studio degli avv.ti Antonino Macera e Alberto Macera giusta procura, quanto a in calce all'atto di chiamata in causa in primo grado, quanto a a margine CP_29 CP_30 dell'atto di chiamata in causa di primo grado;
Appellate
Appellato e appellante incidentale
, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Cincinnato n. 37, presso Controparte_32 lo studio dell'Avv. Francesco Ferzetti che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata ex art. 83, 3° comma, ultimo periodo c.p.c., su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine, da intendersi in calce a comparsa di riposta con appello incidentale;
Appellata e appellante incidentale;
CP_33
[...] [...]
Controparte_34
CP_18 [...]
[...]
Controparte_35
[...] [...]
CP_36 [...]
Controparte_37
CP_38
Appellati contumaci e Controparte_39 Controparte_40
Appellati in via incidentale contumaci avverso: la sentenza n. 58/2023, depositata il 31.1.2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 200853/2010, avente ad oggetto regolamento di confini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante principale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello degli Abruzzi di L'Aquila, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza N.° 58/2023, pronunciata il 31/01/2023 dal Tribunale di Teramo, in persona del Giudice, Dott.ssa Mariangela MASTRO, in funzione di giudice monocratico, pubblicata il 01/02/2023, nella causa civile di primo grado iscritta al N.° 200853 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2010, notificata il 07/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“nel merito:
1)rigettare la domanda attrice, in quanto totalmente infondata per le ragioni di cui alle premesse della narrativa;
2) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previa declaratoria che la
[...] ha realizzato il complesso residenziale a confine del muro di contenimento Controparte_28 di proprietà, per una parte, della IG.ra e, per la restante parte, di proprietà dei IG.ri Parte_1
e , in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni;
di Controparte_40 CP_39 quelle relative all'apertura di vedute sul fondo altrui ed ha eliminato una servitù di passaggio che serviva il fondo di proprietà della IG.ra , condannare la medesima società, in persona Parte_1 del legale rapp.te pro tempore, IG. , alla riduzione in pristino stato delle suddette Controparte_41 opere ovvero a pagare per equivalente in favore dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti, la complessiva somma di €.130.000,00 o la diversa somma da accertarsi in corso di causa attraverso l'espletamento di apposita c.t.u. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; nei confronti di tutti i terzi chiamati: “sentir accogliere anche nei loro confronti le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 25/11/2010, integralmente riportata e trascritta;
conclusioni che qui si abbiano parimenti per integralmente riportate e trascritte” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli attuali appellati per i motivi tutti contenuti negli scritti difensivi riguardanti il primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi, al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
-in via istruttoria: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c, rinnovazione parziale della C.T.U. volta a quantificare l'ammontare del danno sofferto dai convenuti in primo grado e, specificatamente dell'attuale appellante, a causa della violazione delle distanze perpetrate dagli attuali appellati.”
Per parte appellata ed appellante incidentale + 26: CP_2
“Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria, istanza ed eccezione disattesa, in via principale, rigettare l'appello promosso contro di loro dalla Sig.ra con atto notificato in data 4.4.2023 siccome inammissibile e/o improponibile e Parte_1 comunque infondato, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inesistente la domanda riconvenzionale spiccata nei confronti dei concludenti;
in via subordinata, per mero tuziorismo, in accoglimento dello scrupoloso appello incidentale, in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, in via istruttoria, richiamate le osservazioni del CTP Ing. (cfr. all. alla CTU), sulla scorta di quanto già richiesto e dedotto in primo grado, in Per_1 particolare alle udienze del 13.7.2016, 21.6.2017, 16.11.2021 e 8.6.2022, disporre la rinnovazione totale o parziale della CTU con nomina di nuovo e diverso ausiliare , ovvero, in via subordinata e per tuziorismo, per la nuova convocazione del Consulente nominato ai fini della rinnovazione, almeno parziale, delle indagini peritali, ovvero per la esauriente e completa risposta a quanto richiesto e rimasto inevaso.
Nel merito
1) In via principale, ogni contraria istanza respinta, si compiaccia di rigettare la domanda spiegata contro di loro per essere inammissibile e/o improponibile e/o nulla e, comunque, infondata con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
2) in via subordinata riconvenzionale (in disparte i Sigg. , per l'avversato caso di CP_23 accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore-venditore in persona del legale rappr. p.t. Controparte_28 con sede in Atri nella causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, condannarla a risarcire ognuno dei comparenti che ne fosse onerato, giusta quanto dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in pristino nella misura del controvalore dell'immobile che fosse interessato, ovvero di quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa.
3) sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno: A) accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore-venditore in Controparte_28 persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) in via gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del Controparte_28 legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti , dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei convenuti che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, sentirla condannare in luogo dei concludenti onerati pagare quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
C) In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_28 in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, sentirla condannare al pagamento in favore di ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato di tutte le somme che quest'ultimo sarà, eventualmente, tenuto a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda principale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. CP_ Per i IGg. , ed fermo il resto: CP_23 CP_25 2) in via subordinata riconvenzionale, per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare che il in persona del CP_38
Sindaco legale Rappresentante p.t.,è tenuto a manlevare e/o garantire i terzi chiamati, qualora ne fossero onerati, dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, condannarla a risarcire i comparenti, giusta quanto dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in nella misura del controvalore dell'immobile, ovvero di CP_42 quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa. 3) sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno:
A) accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco p.t. gia costituito in CP_38 giudizio, rappresentato e difeso come in atti , è tenuto a garantire e manlevare i terzi chiamati ove ne fossero onerati dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) in via gradata dichiarare che esso in persona del Sindaco p.t. , già costituito in CP_38 giudizio, rappresentato e difeso come in atti, è tenuto a manlevare e/o garantire i terzi chiamati ove ne fossero onerati dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, sentirlo condannare a pagare in luogo dei concludenti onerati quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. C) In via ulteriormente gradata, accertato e dichiarato che il in persona del Sindaco CP_38
p.t., rappresentato e difeso come in atti è tenuto a garantire e/o manlevare i terzi chiamati, sentirlo condannare al pagamento in loro favore ove ne fossero onerati di tutte le somme che questi ultimi saranno, eventualmente, tenuti a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
Per tutti con vittoria di spese e competenze se del caso del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata ed appellante incidentale Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria, istanza ed eccezione disattesa, in via principale, rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra Parte_1 contro il Condominio stesso con atto notificato in data 4.4.2023 siccome inammissibile e/o improponibile e comunque infondato, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato inesistente la domanda riconvenzionale spiccata nei confronti del concludente;
in via subordinata, per mero tuziorismo, in accoglimento dello scrupoloso appello incidentale ed in riforma in parte qua dell'impugnata sentenza, in via istruttoria, richiamate le osservazioni del CTP Ing. (cfr. all. alla CTU), sulla scorta di quanto già richiesto e dedotto in primo grado, in Per_1 particolare alle udienze del 13.7.2016, 21.6.2017, 16.11.2021 e 8.6.2022, disporre la rinnovazione totale o parziale della CTU con nomina di nuovo e diverso ausiliare , ovvero, in via subordinata e per tuziorismo, per la nuova convocazione del Consulente nominato ai fini della rinnovazione, almeno parziale, delle indagini peritali, ovvero per la esauriente e completa risposta a quanto richiesto e rimasto inevaso. Nel merito:
1) In via principale, ogni contraria istanza respinta, si compiaccia di rigettare la domanda contro di esso spiegata per essere improcedibile e/o inammissibile e/o improponibile e/o nulla e, CP_1 comunque, infondata con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
2) in via subordinata riconvenzionale, per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore venditore in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella Controparte_28 causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire il con sede in Controparte_1 Atri in persona del suo Amministratore p,t. da tutte le conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti avuto riguardo agli spazi, parti, cose e servizi comuni del fabbricato stesso oggetto del Condominio e, per l'effetto, condannarla a risarcire il stesso, giusta quanto dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e CP_1 patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in pristino nella misura del controvalore dell'immobile che fosse interessato, ovvero di quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa.
3) sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno:
A) accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore-venditore in Controparte_28 persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri convenuti e, conseguentemente, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) in via gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona del Controparte_28 legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire il dalle conseguenze Controparte_1 dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, sentirla condannare in luogo del concludente onerato a pagare quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
C) In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_28
in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai
[...] convenuti, sentirla condannare al pagamento in favore del di tutte le Controparte_1 somme che quest'ultimo sarà, eventualmente, tenuto a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda principale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, se del caso del doppio grado del giudizio.”
Per parte appellata ed appellante incidentale CP_28
“Che l'On. Corte Territoriale adita, voglia rigettare in toto il gravame proposto dalla IG.ra Parte_1 e, in accoglimento dell'appello incidentale avanzato con il presente atto:
[...]
- accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per acquiescenza da parte di Parte_1 al capo della sentenza relativa alla non disposta demolizione o riduzione pristino stato;
- accertare e dichiarare che nulla compete all'appellante a titolo di risarcimento del danno per violazione del principio di equità per i motivi esposti al punto C della narrativa;
la sua di fatto inesistenza e, comunque, ridurne drasticamente l'importo per i successivi motivi di cui al punto D;
- accertare e dichiarare che l'opera realizzata è conforme alle previsioni dell'art. 9 ultimo comma
D.M. 144471968 e, quindi, la legittimità delle distanze rispettate dalla società costruttrice. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte appellata + 1: CP_29
“Che l'On. Corte Territoriale adita, voglia rigettare in toto il gravame proposto dalla IG.ra Parte_1
[...]
Con vittoria di spese e compensi del grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte appellata ed appellante incidentale CP_31 conclusioni non precisate nel termine di legge.
Per parte appellata ed appellante incidentale : CP_10
“A) perché, previo rigetto dell'istanza ex artt. 283-351 c.p.c., l'appello proposto dalla Sig.ra
[...] con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5/4/2023, venga integralmente Parte_1 rigettato siccome inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Teramo n. 58/2023, emessa in data 31/1/2023, depositata in Cancelleria il successivo 1/2/2023 e notificata in data 7/3/2023; B) perché venga in ogni caso accolto l'appello incidentale proposto con il presente atto e, pertanto, vengano integralmente accolte le conclusioni già rassegnate in primo grado per la Prof.ssa
[...]
, e segnatamente: b1) in via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova CP_32 e ove necessario, perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia valutare l'opportunità di disporre la rinnovazione e/o l'integrazione dell'elaborato peritale, con incarico ad altro ausiliare;
b2) nel merito, perché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: dichiarare l'intervenuta estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.; dichiarare la nullità, inammissibilità, improponibilità della domanda formulata nei confronti della chiamata in causa Controparte_32 e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, e/o rigettare la domanda proposta nei suoi confronti in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione in pristino, accertare e dichiarare la responsabile esclusiva delle violazioni dedotte e, Controparte_28 conseguentemente, dichiararla tenuta a manlevare e a garantire la da ogni Controparte_32 eventuale conseguenza pregiudizievole, e per l'effetto, condannare la medesima società a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, così cagionati alla concludente nella misura che risulterà dalla istruttoria, nonché a provvedere in via esclusiva alle opere o alle spese da sostenersi;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex adverso formulata, accertare e dichiarare la responsabile delle violazioni Controparte_28 dedotte e, conseguentemente, dichiararla tenuta in via esclusiva agli obblighi conseguenti;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento, anche nei confronti della concludente, dichiarare la tenuta a manlevare e a garantire Controparte_28 [...]
da ogni conseguenza pregiudizievole di condanna, nonché al risarcimento in favore CP_32 della stessa dei danni tutti, nella misura che risulterà dalla istruttoria;
con vittoria di spese di lite da imputarsi a chi di obbligo;
C) con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU) e competenze di lite, rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
: “il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 200853/2010, così provvede: 1) dichiara la contumacia di;
Controparte_37
2) accerta e dichiara che il confine tra i fondi delle parti in causa è quello individuato dal consulente tecnico d'ufficio ing. coincidente con l'attuale linea del confine catastale;
Persona_2
3) condanna l pagamento in favore di Controparte_28 Controparte_39 e in solido, del complessivo importo di €. 60.000,00 Controparte_40 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione della disciplina sulle distanze tra edifici, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo effettivo;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) condanna lla rifusione della metà delle spese di lite sostenute Controparte_28 da e che si quantificano in Controparte_39 Controparte_40 Parte_1
€.7.000,00; 6) compensa, per il resto, le spese tra la società attrice e i convenuti;
7) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_43
, , Controparte_10 CP_44 CP_12
, CC PIERLUIGI, , Controparte_13 CP_14 CP_15
, in proprio e quale procuratore speciale alle liti di ,
[...] Controparte_16 [...]
, che si liquidano in €. 7.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti;
CP_33
8) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da , Controparte_17 CP_18 [...] Con Con
, , , CP_19 Controparte_20 CP_21 CP_22
, , in proprio e quale erede di ,
[...] CP_23 Persona_3 CP_24
e quali eredi della defunta
[...] CP_25 Persona_3 [...]
e quali eredi del defunto che si CP_26 Controparte_27 Persona_4 liquidano in €. 7.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti;
9) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute dal che si liquidano in €. 7.000,00 oltre CP_38 accessori come per legge, se dovuti;
10) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano in €. 7.000,00 Controparte_34 oltre accessori come per legge, se dovuti;
11) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano in €. 7.000,00 Controparte_31 oltre accessori come per legge, se dovuti;
12) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano in €. Controparte_32
7.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti;
13) condanna e alla Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_45 liquidano in €.7.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la società in Controparte_28 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_41 al Tribunale di Teramo - Sede Distaccata di Atri - , Controparte_39 CP_40
e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Parte_1 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, esaminati i documenti prodotti e le mappe catastali, statuire l'esatto confine tra i terreni in questione e, conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione delle porzioni di terreno illegittimamente detenute anche mediante le necessarie rimozioni e demolizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.” Deduceva parte attrice, a sostegno della domanda: di essere proprietaria di un appezzamento di terreni sito in Atri, via delle Clarisse, angolo via Mariocchi, riportato al catasto terreni foglio 67, particella 116; che sul detto appezzamento di terreno era stato costruito un complesso residenziale;
che la particella 116 era stata frazionata in due particelle, la 1158 e la 1159; che la particella n. 1159 confina con le proprietà , e;
che il Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 confine tra i due fondi era incerto e pertanto si rendeva necessaria una statuizione giudiziale.
2.Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 novembre 2010 si costituivano in giudizio e deducendo Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 l'infondatezza dell'asserita incertezza dei confini tra i fondi e spiegando domanda riconvenzionale, sul presupposto che la società attrice aveva costruito un compendio immobiliare in violazione della normativa sulle distanze e vedute.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito:
1) rigettare la domanda attrice in quanto totalmente infondata per le ragioni di cui alle premesse della narrativa;
2)in accoglimento della spiegata riconvenzionale, previa declaratoria che la
[...] ha realizzato il complesso residenziale, a confine del muro di contenimento Controparte_28 di proprietà, per una parte della IG.ra e per la restante parte di proprietà dei IG.ri Parte_1
e , in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni;
di Controparte_40 CP_39 quelle relative all'apertura di vedute sul fondo altrui ed ha eliminato una servitù di passaggio che serviva il fondo di proprietà della IG.ra , condannare la medesima società, in persona Parte_1 del legale rapp.te pro-tempore, IG. , alla riduzione in pristino stato delle suddette Controparte_41 opere ovvero a pagare per equivalente in favore dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti, la complessiva somma di € 130.000,00 o la diversa somma da accertarsi in corso di causa attraverso l'espletamento di apposita c.t.u. Con la menzionata comparsa i convenuti-attori in riconvenzionale riservavano di chiedere al Giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nuovi proprietari delle unità immobiliari. Detta richiesta veniva successivamente spiegata all'udienza del 17 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 102, secondo comma c.p.c. e 183, primo comma c.p.c., nei confronti di coloro che risultavano intestatari dei subalterni della particella sub. 1158, foglio 67, ossia i IGnori Parte_2
, , Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 Per_4
, , , ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_30 CP_33 Controparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] Controparte_35 CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_46
, , , ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_35 Controparte_47
, TT RL, , , ed il Controparte_31 Controparte_48 Controparte_16 CP_15
in persona del Sindaco pro tempore. CP_38
3. Il Giudice, in merito all'istanza, rinviava la causa all'udienza del 1.2.2011, con termine fino a 20 giorni prima per note, e in tale sede stringeva riserva a scioglimento della quale, con provvedimento in data 4 febbraio 2011, ordinava “l'integrazione del contraddittorio mediante citazione in giudizio di tutti coloro che risultano intestatari dei subalterni della particella n. 1158, fl. 67 entro il termine perentorio del 30.6.2011”, rinviando per la comparizione delle parti all'udienza del 13.12.2011.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 maggio 2012 si costituiva in giudizio il quale esponeva di essere proprietario della porzione immobiliare Controparte_31 facente parte del fabbricato di maggiore consistenza sito in Atri via delle Clarisse, già via
Circonvallazione Vomano e precisamente: locale ad uso autorimessa posto al piano secondo interrato, riportato al NCEU al foglio 67, particella 1158 sub 41, mq 27, cat. C/6, piano S2 RC euro
43,23. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Controparte_28 stante la legittimatio ad causam del quale effettiva titolare del Controparte_1 diritto azionato, e comunque, ritenuta sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in giudizio del Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, senza dubbio passivamente legittimata, in
[...] riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, con ogni conseguente statuizione;
nel merito e in via riconvenzionale: nella ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti dichiarare la obbligata a manlevare l'attuale Controparte_28 concludente da ogni e qualsiasi responsabilità anche relativamente al carico delle spese del giudizio, nonché condannare la stessa parte attorea: a) Ex art. 1480 cc al rimborso della parte del prezzo corrisposto per la compravendita ed al risarcimento del danno subito, a favore del deducente, nelle misure che saranno accertate in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, ovvero b) Ex art. 1479 cc previa declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento imputabile alla parte attorea venditrice, alla restituzione del prezzo, unitamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, al rimborso delle spese necessarie ed utili sostenute per la res tradita e per la stipula dell'atto pubblico, nonché al risarcimento del danno, a favore del deducente, nelle misure che saranno accertate in corso di causa anche a seguito della disponenda CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio a carico di chi di ragione.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 maggio 2012 si costituivano in giudizio Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4 Persona_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11
CC RL, CP_12 Controparte_49 CP_14
il quali preliminarmente eccepivano: 1) CP_15 Controparte_16 CP_33 la nullità della citazione spiegata nei loro confronti per omissione ovvero incertezza assoluta della determinazione della cosa oggetto della domanda;
2) inammissibilità della domanda riconvenzionale in forza degli artt. 167 e 269 c.p.c.; 3) il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito contestavano ogni addebito formulato nei loro confronti dai convenuti-attori in riconvenzionale, e chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via principale, ogni contraria istanza respinta, si compiaccia di rigettare la domanda contro di essi spiegata per essere nulla e/o inammissibile e, comunque, infondata, con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
2) In via subordinata riconvenzionale, per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore- venditore in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella Controparte_28 causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, condannarla a risarcire ognuno dei comparenti che ne fosse onerato, giusta quanto dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in pristino nella misura del controvalore dell'immobile che fosse interessato, ovvero di quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
3) Sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno
A) accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore-venditore in Controparte_28 persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) In via gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona Controparte_28 del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei convenuti che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, sentirla condannare in luogo dei concludenti onerati a quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
C) In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_28 in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, sentirla condannare al pagamento in favore di ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato di tutte le somme che quest'ultimo sarà, eventualmente, tenuto a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda principale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. D) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
6. In data 22 maggio 2012 si costituiva in giudizio il contestando la domanda CP_38 riconvenzionale proposta dai convenuti sotto una molteplicità di profili, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via preliminare accertare e dichiarare che l'atto di chiamata in causa notificato all'Ente qui concludente è nullo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, IV° co. c.p.c. per tutte le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, con ogni conseguente statuizione;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai IGnori (c. f. ), residente in Controparte_39 CodiceFiscale_1
Atri (TE) alla C. Cicada n. 60; (c. f. ), Controparte_40 CodiceFiscale_2 residente in [...], (c. f. Parte_1 C.F._3
), residente in Atri (TE) alla Via P. Baiocchi per tutte le ragioni di cui alla narrativa;
- per
[...] l'effetto stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., revocare l'ordinanza emessa dal G.I. Dott.ssa Maria Grazia Conti in data 04.02.2011; - dichiarare, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro- CP_38 tempore, con ogni conseguente statuizione di legge;
3) nel merito: rigettare tutte le domande spiegate dai IGnori , (c. f. Controparte_39
), residente in [...] alla C. Cicada n. 60; CodiceFiscale_1 [...]
, (c. f. ), residente in [...] e CP_40 CodiceFiscale_2
, (c. f. ), residente in [...] CodiceFiscale_3 nei confronti della società (partita I.V.A. n. ), in Controparte_28 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore IG. così come estese al Controparte_41
(codice fiscale e p. IVA ), in persona del Sindaco e legale CP_38 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con l'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo del
06.10.2011, notificato in data 13.10.2011 in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge;
4) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la in persona Controparte_28 del legale rappresentante pro-tempore, quale dante causa dell'Ente qui concludente, è tenuta a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalle avverse domande e condannarla, per l'effetto, al rimborso delle somme che dovesse essere tenuta a pagare ed al risarcimento del danno che dovesse subire in ragione dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande e che si quantifica prudenzialmente in complessivi € 89.100,00 ovvero in quella che sarà ritenuta di Giustizia, oltre al rimborso di ogni eventuale somma che l'Ente dovesse essere tenuto a pagare in dipendenza delle avverse domande, ivi comprese le spese di lite e di CTU.
7. All'udienza del 12 giugno 2012 il Tribunale si riservava sulle questioni preliminari prospettate dalle parti sino a quel momento costituite in giudizio e, con ordinanza del 13 ottobre 2012: rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale;
rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
ordinava a parte convenuta-attrice in via riconvenzionale l'integrazione del contraddittorio mediante citazione in giudizio degli altri intestatari dei subalterni della particella n. 1158 foglio 67 entro il termine perentorio del 30 dicembre 2012 e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 16 aprile 2013 ore 9.00; dichiarava la contumacia di , , Parte_2 Controparte_35 Controparte_35
CP_46
8. In data 25 marzo 2013 si costituivano in giudizio i terzi chiamati e CP_23 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Persona_5
1) In via principale, ogni contraria istanza respinta, si compiaccia di rigettare la domanda contro di essi spiegata per essere nulla e/o inammissibile e, comunque, infondata con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
2) In via subordinata riconvenzionale, per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare che il in persona del CP_38
Sindaco legale rappresentante p.t., già costituito in giudizio, rappresentato e difeso come in atti, è tenuto a manlevare e/o garantire i terzi chiamati, qualora ne fossero onerati, dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, condannarla a risarcire i comparenti, giusta quanto dovesse risultare della espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in pristino nella misura del controvalore dell'immobile, ovvero di quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
3) Sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno:
A) accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco legale rappr. p.t. già CP_38 costituito in giudizio, rappresentato e difeso come in atti, è tenuto a garantire e manlevare i terzi chiamati ove ne fossero onerati dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) In via gradata, dichiarare che esso in persona del Sindaco p.t., già costituito in CP_38 giudizio, rappresentato e difeso come in atti, a è tenuta a manlevare e/o garantire i terzi chiamati ove ne fossero onerati dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, sentirla condannare in luogo dei concludenti onerati a quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. C) In via ulteriormente gradata, accertato e dichiarato che il in persona del Sindaco CP_38
p.t., già costituito in giudizio, rappresentato e difeso come in atti, è tenuto a garantire e/o manlevare i terzi chiamati, sentirlo condannare al pagamento in loro favore ove ne fossero onerati di tutte le somme che questi ultimi saranno, eventualmente, tenuti a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, oppure in via equitativa.
9. In data 25 marzo 2012 si costituiva in giudizio il , Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via principale, ogni contraria istanza respinta, si compiaccia di rigettare la domanda contro di essi spiegata per essere nulla e/o inammissibile e, comunque, infondata con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
2) In via subordinata riconvenzionale, per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore venditore in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella Controparte_28 causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, condannarla a risarcire ognuno dei comparenti che ne fosse onerato, giusta quanto dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in pristino nella misura del controvalore dell'immobile che fosse interessato, ovvero di quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
3) Sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno:
A) accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore-venditore in Controparte_28 persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) In via gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona Controparte_28 del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei convenuti che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dagli attori e, per l'effetto, sentirla condannare in luogo dei concludenti onerati a quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
C) In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_28 in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, sentirla condannare al pagamento in favore di ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato di tutte le somme che quest'ultimo sarà, eventualmente, tenuto a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda principale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. 10. In data 25 marzo 2013 si costituivano in giudizio anche Controparte_17 CP_18
e Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via principale, ogni contraria istanza respinta, si compiaccia di rigettare la domanda contro di essi spiegata per essere nulla e/o inammissibile e, comunque, infondata con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
2) In via subordinata riconvenzionale, per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione della riduzione in pristino: accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore venditore in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella Controparte_28 causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, condannarla a risarcire ognuno dei comparenti che ne fosse onerato, giusta quanto dovesse risultare dall'espletanda istruttoria, tutti i danni patiti e patiendi, nessuno escluso e comprese le spese legali, in dipendenza della riduzione in pristino nella misura del controvalore dell'immobile che fosse interessato, ovvero di quella che risulterà all'esito della espletanda istruttoria, ovvero da liquidarsi in via equitativa;
3) Sempre in via subordinata riconvenzionale, ma per l'avversato caso di accoglimento della domanda nella formulazione del risarcimento del danno
A) accertare e dichiarare la responsabilità del costruttore-venditore in Controparte_28 persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione delle dedotte violazioni alla proprietà immobiliare dei convenuti e, conseguentemente, dare di conseguenza le opportune disposizioni di condanna direttamente nei suoi confronti, anche per le spese del giudizio;
B) In via gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di in persona Controparte_28 del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, dichiarare che essa è tenuta a manlevare e/o garantire ognuno dei convenuti che ne fosse onerato dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, sentirla condannare in luogo dei concludenti onerati a quanto risulterà di ragione e di legge, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
C) In via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_28 in persona del legale rappr. p.t. con sede in Atri nella causazione dei danni lamentati dai convenuti, sentirla condannare al pagamento in favore di ognuno dei terzi chiamati che ne fosse onerato di tutte le somme che quest'ultimo sarà, eventualmente, tenuto a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda principale, anche a titolo di spese legali, oltre al risarcimento di tutti i danni, nella misura che risulterà all'esito della espletanda istruttoria oppure in via equitativa.
11. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 marzo 2013 si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via Controparte_34 preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al deducente;
in via principale ogni contraria istanza respinta, rigettare le domande spiegate contro di esso per essere nulle e/o inammissibili e, comunque, infondate con refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, e con riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni e richieste. Fatto salvo in ogni caso il regresso.
12. In data 27 marzo 2013 si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_32 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare l'intervenuta estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.; dichiarare la nullità, inammissibilità, improponibilità della domanda formulata nei confronti della chiamata in causa e, per l'effetto, Controparte_32 estrometterla dal giudizio, e/o rigettare la domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione in pristino, accertare e dichiarare la responsabile esclusiva delle violazioni dedotte e, Controparte_28 conseguentemente, dichiararla tenuta a manlevare e a garantire la da ogni Controparte_32 eventuale conseguenza pregiudizievole, e per l'effetto, condannare la medesima società a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, così cagionati alla concludente nella misura che risulterà dalla istruttoria, nonché a provvedere in via esclusiva alle opere o alle spese da sostenersi;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex adverso formulata, accertare e dichiarare la responsabile delle violazioni dedotte Controparte_28
e, conseguentemente, dichiararla tenuta in via esclusiva agli obblighi conseguenti. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento, anche nei confronti della concludente, dichiarare la tenuta a manlevare e a garantire Controparte_28 CP_32
da ogni conseguenza pregiudizievole di condanna, nonché al risarcimento in favore della
[...] stessa dei danni tutti, nella misura che risulterà dalla istruttoria.
13. Si costituivano in giudizio anche le terze chiamate e CP_30 Controparte_29 chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, con vittoria di spese di lite.
14. Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante una CTU volta ad accertare gli esatti confini tra le proprietà e l'eventuale violazione delle distanze. Espletata la CTU, all'udienza del 18 giugno 2019 l'avv. TT riferiva che i terzi chiamati Parte_3
e erano deceduti;
pertanto, il Tribunale
[...] Persona_4 Persona_6 dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2019 e Controparte_39 Controparte_40 riassumevano il giudizio. Parte_1
In data 5 febbraio 2020 si costituivano in giudizio e quali Controparte_26 Controparte_27 eredi del deceduto riportandosi integralmente a tutte le eccezioni e domanda Persona_4 già formulate dal proprio dante causa.
In data 7 febbraio 2020 si costituivano in giudizio , e CP_23 CP_25 CP_24
, quali eredi della defunta ( anche in proprio, in
[...] Persona_5 CP_23 quanto già costituito in giudizio unitamente alla on comparsa di costituzione e Persona_5 risposta del 25 marzo 2013), riportandosi alle difese già spiegate dal proprio dante causa nei precedenti scritti difensivi.
Non si costituiva in giudizio, (erede di . Controparte_37 Parte_3
Con ordinanza dell'8 marzo 2022 il Tribunale attesa l'irregolarità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti del terzo chiamato disponeva la rinnovazione Controparte_35 della notifica dell'atto di riassunzione nei suoi confronti. Alla successiva udienza, restava contumace precisate le conclusioni, la Controparte_35 causa era trattenuta in decisione all'udienza dell'8 giugno 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, decorrenti – su espressa richiesta dei difensori delle parti – dal 15 luglio 2022.” 15.La causa, quindi, è stata decisa come sopra, avendo il Tribunale accertato e dichiarato che il confine tra i fondi delle parti in causa fosse quello individuato dal consulente tecnico d'ufficio e coincidente con l'attuale linea del confine catastale, per poi condannare la sola
[...] al pagamento in favore di Controparte_28 Controparte_39 [...] e in solido, del complessivo importo di € 60.000,00 a titolo di CP_40 Parte_1 risarcimento del danno derivante dalla violazione della disciplina sulle distanze tra edifici.
16.La sentenza è stata impugnata in via principale dalla sola il 5.4.2023 per 4 motivi che Parte_1 si vanno ad esaminare.
Il Condominio, costituitosi, ha resistito al gravame proponendo, in via condizionata al suo accoglimento, appello incidentale, come pure hanno fatto, con atto praticamente identico, e altri 26 proprietari delle unità immobiliari acquistate dalla ciò per ragioni CP_2 CP_28 che andranno, quindi, esaminate solo in caso di fondatezza del gravame principale. Anche la ha resistito all'appello, proponendo un motivo di appello incidentale. CP_28 e hanno resistito all'appello, come pure e i quali CP_29 CP_30 CP_31 CP_10 proponevano appello incidentale, il primo in via di mero subordine.
17.Con ordinanza del 22.11.2023 questa Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza relativamente ai capi di condanna alle spese di cui ai nn. da 7 a 13 del dispositivo e disponeva la notifica al delle comparse di costituzione con appello CP_38 incidentale ex art. 292 c.p.c.; ordinava anche l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cpc, nei confronti di (nelle more deceduto, sicchè la notifica è stata eseguita nei Controparte_39 confronti degli eredi) e mediante notifica di tutti gli appelli nei loro confronti. Controparte_40
Costoro, come già , , , , CP_33 Persona_6 Controparte_34 Parte_2 CP_35
, , e non
[...] Controparte_35 CP_46 Controparte_50 Controparte_37 si sono costituiti, per cui se ne dichiara la contumacia.
Con ordinanza dell'8.1.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE OVVERO ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 950 C.C.
1.Viene contestata la decisione per come assunta in merito alla azione ex art. 950 cc, proposta dalla originaria attrice, che aveva domandato in via principale l'esatta individuazione del CP_28 confine tra la particella 1159 (di sua proprietà) e la proprietà . Persona_7
Il Tribunale, al riguardo, ha opinato quanto segue.
“Ebbene, deve ritenersi che la determinazione dei confini tra i fondi operata dall'ausiliario, ing.
risulti attendibile e possa pertanto essere fatta propria dal decidente, atteso che lo Persona_2 stesso si è premurato, all'esito di sopralluoghi d'accesso e del reperimento dei documenti catastali ed altri elaborati tecnici, di eseguire anche un accurato rilievo topografico dei relativi fondi. Secondo quanto appurato dal nominato C.T.U. nell'elaborato peritale è da escludersi che la linea di confine tra la particella 1159 ed i compendi immobiliari limitrofi in proprietà dei convenuti
– segua qualunque altro andamento se non l'attuale linea del confine catastale, CP_39 Parte_1 ben definito e con andamento rettilineo, che risultava già dal 1959 quando i beni appartenevano a soggetti diversi. Si può concludere che il confine tra il compendio immobiliare di proprietà (particelle 114 e 115 del foglio 67) e quello di proprietà della società Parte_5 [...] (particella 1159) ricade sulla linea di confine riportata nell'attuale estratto di Controparte_28 mappa (Allegato B).
Le contestazioni mosse, sul punto, dai convenuti non appaiono convincenti, secondo cui il confine sarebbe da individuarsi nel muro che delimita “la piccola area scoperta pavimentata”; pertinenza, questa, dell'immobile di proprietà Parte_1 Segnatamente, ritiene la difesa dei convenuti che il confine “di fatto” debba prevalere su quello risultante dalle mappe catastali, tale assunto – tuttavia – non può essere condiviso, atteso che per costante giurisprudenza in tema di azione di regolamento dei confini, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà; la vacanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali. Nel caso di specie, correttamente il CTU si è attenuto al quesito formulato dal precedente giudice istruttore, prendendo in considerazione ogni elemento emergente dagli atti pubblici di compravendita e dalle risultanze catastali. La domanda risarcitoria e di demolizione proposta da parte attrice solo in sede di memorie istruttorie deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.” 2.L'appellante che non è stata condannata a demolire o restituire alcunchè, nè a risarcire Parte_1 la a seguito del regolamento di confini, contesta la decisione con la quale il Tribunale ha CP_28 avallato le conclusioni del CTU assumendo che questi non avesse tenuto in debita considerazione lo stato dei luoghi, accuratamente descritto dal CTP dei convenuti in primo grado, nella perizia tecnica del 20/11/2010.
In essa la porzione immobiliare in contestazione si identificava con: “una porzione di area scoperta pavimentata delimitata da un piccolo muro di contenimento in blocchi di cls. di altezza pari a circa m.1.2 (foto6). L'area, a cui si accedeva e tutt'ora si accede da una porta finestra di un vano dell'immobile di proprietà della IG.ra era ad uso dell'immobile, lo dimostra anche la Parte_1 presenza del lavatoio (foto 2-3). Il citato muro, che in parte serviva a contenere il sovrastante terreno, emergeva dal piano di campagna originario di circa 40 cm. (foto 8). Sullo stesso muro vi era, ed è ancora visibile una piccola gradinata che conduceva al sovrastante appezzamento di terreno (foto 4).
Per quanto sopra sarebbe evidente che detta area - concludeva il perito – ancora in uso della IG.ra foto 14- è a tutti gli effetti, pertinenza dell'immobile acquisito “a corpo” dalla Sig.ra Parte_1
non essendone stata espressamente citata, in atto pubblico l'esclusione. Parte_1 Per lo stesso motivo prenderebbe corpo una servitù di passaggio pedonale, sull'area allora inedificata, per la presenza della piccola gradinata. Circa la porzione a confine con la ditta CP_28 si rimanda, altresì, per maggiore chiarezza, all'allegato n.° 2.” Orbene, tanto il C.T.U. quanto il giudice di prime cure avrebbero, secondo l'appellante, ignorato la
Tavola planimetrica, di cui all' allegato n.2 alla CTP, dove era ben evidenziato il limite di proprietà, facente capo alla che includeva l'area in questione. Parte_1
Più esattamente, il CTP esponeva: “1. La linea di confine della particella 116 del foglio catastale n.67 (lettera “A” dell'elaborato grafico n.2), non definisce esattamente il confine delle proprietà.
2. Detto confine è più propriamente ed esattamente definito dal muro di contenimento in mattoni preesistente (lettera “B” dell'elaborato grafico 2), realizzato sicuramente prima del 1967, visibile anche nell'estratto catastale redatto nel 1991. 3. Risulta ben evidenziata e definita l'area di pertinenza (lettera “C” dell'elaborato grafico 2) dell'immobile acquistato dalla IG.ra ivi Parte_1 compresa la presenza della gradinata”. Pertanto, il Tribunale, per individuare l'esatto confine tra le due proprietà., coincidente, in realtà, con il muro che delimita “la piccola area scoperta pavimentata”, pertinenza questa dell'immobile di proprietà avrebbe dovuto prendere in considerazione i manufatti innanzi descritti Parte_1
(muro di contenimento;
lavatoio e gradinata), nonché le piantine planimetriche allegate alla proposta di acquisto intercorsa tra la Controparte_51
3.Va premesso che non è mai stato contestato che la particella n. 1159 appartenesse alla e CP_28 che confinasse con le proprietà , e;
Controparte_39 Controparte_40 Parte_1
l'attrice in primo grado assumeva solo che il confine tra i fondi fosse incerto e che si rendesse necessaria una statuizione giudiziale volta ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto: trattavasi, quindi, di incertezza soggettiva in quanto il confine apparente, ossia quello indicato, anche in appello, dalla era reputato erroneo dalla che in base ai titoli di proprietà Parte_1 CP_28 assumeva che esso fosse diverso.
Al riguardo alla CTU venne sottoposto il seguente quesito:
“Quesito a) parte I: Accerti il C.T.U. la linea di confine tra il compendio immobiliare costruito dalla società attrice ed i compendi immobiliari limitrofi in proprietà dei convenuti - CP_39 Parte_1
(al riguardo, avendo cura di verificare preliminarmente le risultanze rivenienti dagli atti pubblici di compravendita e dai frazionamenti eventualmente allegati o richiamati). L'ausiliaria ebbe a premettere come: “Il compendio immobiliare costruito dalla società attrice' non confina con i compendi immobiliari limitrofi in proprietà – essendo interposta CP_39 Parte_1 tra di essi la particella 1159 del foglio 67 (Figure 1 e 2), di proprietà di parte attrice ma sulla quale non insistono immobili. La linea di frazionamento che ha suddiviso la particella 116 nelle particelle 1158 e 1159 corrisponde con il limite dell'edificato (Piano Interrato): il compendio immobiliare costruito dalla società attrice insiste completamente sulla particella 1158 mentre la particella 1159 risulta libera da edifici.
Come linea di confine da accertare si intende la linea di demarcazione tra la proprietà Parte_5 e la particella 1159, di proprietà dell'attrice.”
[...] Tanto premesso, all'esito di una scrupolosa disamina dei titoli rinvenibili, ossia atti di compravendita e planimetrie, cui hanno fatto seguito rilievi in loco, la CTU ebbe ad accertare quanto segue.
RISULTANZE RIVENIENTI DAGLI ATTI PUBBLICI DI COMPRAVENDITA
I beni tuttora di proprietà e la particella 116 del Catasto Terreni (successivamente Parte_1 soppressa, originando le particelle 1158 e 1159) erano di proprietà dei medesimi proprietari,
(diritti pari a 3/9), (2/9), (2/9) e Controparte_52 CP_53 Persona_8 [...]
(2/9), eredi di . CP_54 Persona_9
Il Sig. con atto del 24/07/1965 rep.499 del Notaio in Atri trascritto a Persona_9 Per_10
Teramo il 27/07/1965 al reg.part.6540 e reg.gen.7866 acquistò la particella 116 dai proprietari e mentre divenne proprietario esclusivo dei beni Persona_11 Persona_12 oggi in ditta mediante atto di divisione trascritto a Teramo il 16.10.1967 al reg.part.9497 e Parte_1 reg.gen.11481. Gli eredi di , divenuti proprietari dei beni in questione in virtù di successione Persona_9 apertasi il 04/08/2003, trascritta a Teramo in data 05.12.2005 al n.12762 di formalità, si spogliavano dei beni mediante gli atti di compravendita a) e b): a) Atto di compravendita datato 05/10/2005
(Allegato D) del Notaio di Roseto degli Abruzzi rep. 82952, registrato a Persona_13
Giulianova il 25/10/2005 n. 4957, trascritto a Teramo il 26/10/2005 reg. part. 11058 reg. gen. 17783, a favore della Sig.ra contro , , Parte_1 Controparte_52 CP_53 Per_8 e Tale atto riguardava la vendita delle “seguenti unità
[...] Controparte_54 immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Atri alla via San Domenico angolo via delle Clarisse (già vico del Nord) e precisamente: A) appartamento posto al piano terra, con annesse due corti pertinenziali esclusive, composto detto appartamento da vani tre (3), cucina, locale deposito ed accessori;
a confine con via San Domenico, via delle Clarisse, eredi , residua proprietà dei venditori, salvo se altri;
distinto Persona_14 nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Atri al foglio 67, particelle graffate: 114 sub.1, 115 sub.5,
e 1077, Vico del Nord, piano terra, Cat.A/4, cl.3, vani 5,5, rendita catastale Euro 227,24 (l'abitazione); 115 sub.4 graffata 1078, via San Domenico, piano terra, Cat.C/2, cl.1, consistenza mq. 19, rendita catastale euro 32,38 (il locale deposito).
B) appartamento ad uso abitazione posto al piano primo (1), composto da vani tre (3), cucina ed accessori;
a confine con via San Domenico, via delle Clarisse, eredi , salvo se Persona_14 altri;
distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Atri al foglio 67, particelle graffate 114 sub.2 e 115 sub.6, Vico del Nord, piano primo, Cat.A/3, cl.2, vani 5, rendita catastale euro 232,41. Relativamente ai beni oggetto di vendita, all'Art. 2 si precisa che “…omissis… le opere relative agli immobili in oggetto sono state realizzate anteriormente al primo settembre 1967. La vendita viene effettuata ed accettata con tutti i diritti, azioni e ragioni, adiacenze e pertinenze, nello stato di fatto e condizioni di diritto attuali, a corpo e non a misura, con il possesso a partire da oggi, con le servitù attive passive esistenti, con la libertà da pesi, vincoli, canoni, oneri, privilegi anche fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli”. Tale atto è privo di allegati: ad esso, infatti, non è stata allegata alcuna planimetria, nè catastale nè di altro tipo, utile a definire in maniera univoca i beni oggetto di trasferimento. Dal confronto tra le specifiche riportate nell'atto di compravendita e le planimetrie catastali, risalenti al 26/08/1967 per le particelle graffate 114 sub.1, 115 sub.5, e 1077, e 114 sub.2 e 115 sub.6 è emersa sostanziale conformità per quanto riguarda confini e consistenza della descrizione dei beni contenuta nell'atto di vendita e la planimetria allora corrente. Nell'atto sono citate due “corti esclusive”, facilmente individuabili nella planimetria catastale del Piano Terra dell'epoca (tra l'altro non oggetto di modifiche fino ad oggi) come 'area scoperta' mentre non è menzionata nell'atto né è riscontrabile nella planimetria alcuna area scoperta posta sul lato Ovest (nei pressi o coincidente con l'attuale 1159).” 4.Un primo rilevo si impone: assumere che il confine sarebbe esattamente definito dal muro di contenimento in mattoni preesistente (lettera “B” dell'elaborato grafico 2 del CTP), “realizzato sicuramente prima del 1967, visibile anche nell'estratto catastale redatto nel 1991”, non tiene conto che il muro in questione, evidentemente e anche se di ciò in appello non si fa menzione, ingloberebbe una piccola area scoperta insistente sulla particella 1159 di proprietà della CP_28 quale non è parimenti menzione in alcun atto pubblico, né planimetria, a nulla rilevando l'elaborato grafico redatto dal CTP della il preteso confine da questi tracciato e indicato con la lettera Parte_1
“B” dell'elaborato grafico 2 è solo quello da lui ipotizzato sul presupposto che il muro bastasse di per sé a indicare il confine, con la conseguenza per cui l'appellante dovrebbe essere ritenuta proprietaria di una imprecisata porzione della 1159 di cui , però, non ha mai eccepito l'usucapione.
5.La CTU, del resto, prosegue col riferire che: “Dal confronto tra le planimetrie catastali dell'intero fabbricato oggi di proprietà e la sagoma del fabbricato risultante dall'estratto Parte_5 di mappa, è emerso che l'unione delle planimetrie catastali risulta avere un ingombro maggiore (Allegato P). Ciò è supportato anche dalla sovrapposizione tra lo stato di fatto rilevato e l'estratto di mappa (Allegato R). Si può concludere che l'estratto di mappa non corrispondeva alle planimetrie catastali al momento della vendita dei beni alla Sig.ra risalente al 2005, nè è aggiornato Parte_1 allo stato di fatto. Infatti, dall'esame delle planimetrie catastali è emerso quanto segue. a) Le planimetrie catastali relative ai beni di proprietà derivano da un ampliamento con CP_39 sopraelevazione risalente al 1991. La loro sagoma è più grande rispetto a quella contenuta nel mappale il quale in tale circostanza (1991) non fu aggiornato (Allegati P ed R). b) Le planimetrie catastali relative ai beni di proprietà sono datate 1967 mentre la vendita risale al 2005 ed i Parte_1 lavori di ristrutturazione ad opera della Sig.ra sono successivi. La sagoma nelle Parte_1 planimetrie è più grande rispetto a quella contenuta nel mappale (Allegati P ed R). Non è stato effettuato l'aggiornamento del mappale né delle planimetrie catastali. c) Dall'unione delle planimetrie catastali delle due proprietà, sulla base dei muri portanti è possibile individuare l'ingombro dell'edificio, riportato nell'estratto di mappa, corrispondente all'ingombro dell'edificio iniziale (Allegati P ed R). Rispetto alla forma iniziale, nel tempo il fabbricato è stato oggetto di ampliamenti fino ad occupare nel lato Sud l'intero lotto. A differenza di quanto contenuto nella planimetria catastale (risalente al 1967 e non allegata all'atto), al momento dell'acquisto avvenuto nel 2005 da parte della Sig.ra l'estratto di Parte_1 mappa non era aderente alla realtà essendo l'ingombro dell'edificio in esso riportato inferiore rispetto allo stato di fatto. Le informazioni discordanti possono generare errori considerando altresì che la forma degli edifici riportati nella planimetria catastale sembra essere simile - ma di superficie superiore! - rispetto alla forma riportata nell'estratto di mappa. Quanto riscontrato dall'analisi della documentazione catastale trova conferma dal rilievo dei beni in quanto l'edificio rispetto all'estratto di mappa, si estende all'incirca fino al Parte_5 confine con la particella 1159 (ex 116 insieme alla 1158).
Per quanto sopra meglio descritto, sulla base delle risultanze rivenienti dagli atti pubblici di compravendita (Allegati D e F) e dalla documentazione catastale (Allegati C, E e H), è da escludere che la linea di confine tra la particella 1159 ed i compendi immobiliari limitrofi in proprietà dei convenuti segua qualunque altro andamento se non l'attuale linea del confine Parte_5 catastale, ben definito e con andamento rettilineo, che risultava già dal 1959 quando i beni appartenevano a soggetti diversi.
Si può concludere che il confine tra il compendio immobiliare di proprietà Parte_5
(particelle 114 e 115 del foglio 67) e quello di proprietà della società Controparte_28 (particella 1159) ricade sulla linea di confine riportata nell'attuale estratto di mappa (Allegato B).” 6.Non è dunque vero che il CTU, e con esso il Tribunale, abbia regolato il confine in base alle mere mappe catastali: al contrario è solo risultata la coincidenza tra i confini di cui agli atti di compravendita e quelli di cui alla documentazione catastale, con la conseguenza per cui il confine di fatto indicato dall'appellante era proprio quello errato, tanto essendo, per vero incontestatamente, emerso dagli atti di acquisto delle rispettive proprietà, peraltro riscontrati dalla CTU con il rilievo topografico dei fondi, per cui quella era la corretta linea di demarcazione tra i fondi, avendo l'attore sostenuto che il confine di fatto, ancor oggi preteso dall'appellante, non corrispondesse a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.
La decisione, quindi, va condivisa in quanto (da ultimo Cassazione Civile Ord. Sez. 2 N. 10180 Anno 2024): “L'operazione ermeneutica è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui “In relazione alla finalità dell'azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o subbiettivamente incerto, l'art. 950 cod. civ. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria, d'importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali. Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, ne', trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati”. Ed ancora: “La Corte d'Appello si è attenuta al principio consolidato espresso da questa Corte in virtù del quale se è pur vero che nell'azione di regolamento di confini, che si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, è altrettanto vero che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili ed utilizzando ogni mezzo istruttorio, ricorrendo sia alle risultanze dei titoli di acquisto, sia in ultima analisi anche alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario “ ( Cassazione Civile Ord. Sez. 2 N. 18108 Anno
2024). L'argomentazione addotta dall'appellante, in definitiva, è erronea, poiché ha ritenuto che la mera esistenza di un muretto, rappresentativa di un confine fisico ritenuto certo, escludesse di per sé qualsivoglia incertezza sul confine desumibile dai titoli, invertendo così l'ordine di rilevanza tra la situazione di fatto e la realtà giuridica, laddove “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi in sede di azione di regolamento ex art. 950 cod. civ. il giudice del merito non può prescindere dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine, rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali” (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4508 del 21/05/1997, Rv. 504568; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590174; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462).
Il Tribunale, dunque, non avrebbe potuto attribuire rilievo dirimente, quale prova del confine, al muretto esistente, né avrebbe potuto liquidare come privi di qualsivoglia valore probatorio i rilievi catastali utilizzati dal C.T.U. nel corso delle proprie indagini, peraltro scaturiti dal frazionamento del fondo originariamente appartenuto ad un unico proprietario, senza procedere ad alcuna preventiva disamina delle indicazioni desumibili dai titoli di provenienza, della cui valutazione v'è ampia traccia nella pronuncia del Tribunale.
Si può solo aggiungere che, nel caso di vendita di un immobile a corpo, anziché a misura, come avvenuto per l'acquisto da parte della nel 2005, la non precisata estensione del fondo non Parte_1
è idonea alla identificazione del bene effettivamente venduto e che a detti fini nessun rilievo può assumere la proposta di acquisto, mai perfezionasi, intercorsa tra la e tale CP_28 CP_51
[...]
Il motivo, quindi, va respinto.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE OVVERO ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 269 C.P.C.
1.Con detta censura, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di reputare la sua soccombenza nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa, ovvero il e i numerosi condomini, per CP_1 ragioni che a questo Collegio appaiono processuali e non di merito. Il Primo Giudice, al riguardo, ha opinato quanto segue.
“La questione realmente dirimente ai fini del decidere, e incidente in modo IGnificativo sul coinvolgimento dei terzi chiamati nel presente giudizio, attiene ad un profilo differente, che si andrà qui di seguito ad analizzare.
Il vero punctum dolens della vicenda afferisce, infatti, alla vocatio in ius nei confronti dei terzi chiamati: i convenuti hanno, invero, proposto la domanda riconvenzionale (di riduzione in pristino e/o di risarcimento del danno) esclusivamente nei confronti della società attrice
[...] evidentemente nella sua qualità di impresa costruttrice della palazzina Controparte_28 antistante la loro proprietà.
È sufficiente, a tal fine, leggere le conclusioni riportate sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nell'atto di chiamata in causa dei terzi, presente in atti in originale. Nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta si legge “i comparenti si riservano di chiedere al Giudice di integrare il contraddittorio nei confronti di coloro che verranno individuati quali intestatari della particelle sub 1158 foglio 67 a seguito delle opportune visure immobiliari che verranno integrate a quelle che si producono riguardanti la . Controparte_28 Nell'atto di chiamata in causa dei terzi, invece, si legge: “per ivi, in loro contraddittorio, o in loro legittima dichiarata contumacia, prendere parte al giudizio promosso per le causali di cui in premessa e, nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, sentire accogliere anche nei loro confronti le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 25.11.2010, integralmente riportata e ritrascritta;
conclusioni che qui si abbiano parimenti, per integralmente riportate e trascritte”……. È evidente come non sia stata proposta alcuna domanda di condanna nei confronti dei terzi chiamati, i quali appaiono – semmai – essere stati coinvolti nel giudizio quali portatori di interessi contrastanti con l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale, diretta però esclusivamente nei confronti della società attrice Controparte_28 L'espressione “sentire accogliere anche nei loro confronti” non lascia spazio a diverse interpretazioni, e difficilmente si presta ad essere intesa, al contrario, come una domanda di condanna proposta direttamente nei loro confronti. Del resto, che l'intento dei convenuti- attori in riconvenzionale fosse quello di estendere il contraddittorio nei confronti dei terzi e non quello di ottenere una pronuncia di condanna nei loro riguardi, si evince anche dalle deduzioni scritte facenti parte integrante del verbale d'udienza del 12 giugno 2012, ove si legge testualmente che: “la vocatio dei terzi è avvenuta, invece, in virtù della domanda riconvenzionale nei confronti della parte attrice, con conseguente perseguimento di un risultato diverso ed ulteriore (riduzione in pristino ovvero risarcimento del danno per equivalente) necessariamente esteso, per le ragioni soprarichiamate ai litisconsorti attuali comparenti”. È manifesto come, quindi, i convenuti non abbiano inteso proporre alcuna domanda nei confronti dei terzi, coinvolti nel giudizio esclusivamente in quanto portatori di un interesse ad avversare la domanda di riduzione in pristino.
Tale impostazione, nondimeno, appare essere il risultato di un errore di fondo connesso alla individuazione del soggetto legittimato passivo nelle azioni riguardanti la violazione delle distanze… La domanda riconvenzionale proposta dai si fonda proprio Parte_6 sul presupposto della declaratoria che la ha realizzato il complesso Controparte_28 residenziale a confine del muro di contenimento di proprietà, rendendo evidente che la domanda di riduzione in pristino e/o risarcimento dei danni è stata proposta nei riguardi di
[...] nella sua qualità di impresa costruttrice e non nella sua qualità di proprietaria;
CP_28 questo il motivo per cui la medesima domanda riconvenzionale di condanna non è stata proposta anche nei confronti dei terzi chiamati, i quali sono stati coinvolti nel giudizio quali litisconsorti necessari controinteressati all'accoglimento della domanda riconvenzionale, e non – come avrebbe dovuto essere – quali successori a titolo particolare, nuovi proprietari degli appartamenti originariamente di proprietà della società attrice. L'interpretazione testé fornita appare confortata anche dal modo in cui i convenuti hanno articolato le richieste istruttorie nella parte in cui si chiede a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di nominare CTU affinché procedesse, tra le altre cose, alla quantificazione dei danni subiti a causa delle opere poste in essere dalla società attrice: ancora una volta appare evidente come i convenuti abbiano coinvolto nel presente giudizio la quale impresa costruttrice Controparte_28 dell'edificio in discussione e non nella sua qualità di proprietaria. Ebbene, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, solo l'attuale proprietario di una costruzione illegittima può essere destinatario dell'ordine di demolizione emesso in accoglimento di un'azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, nè potendo, tale circostanza, incidere sulla causa petendi dell'azione proposta, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale delle opere realizzate (si vedano, in termini, le sentenze nn. 2722/93, 13072/95, 17602/15, 458/16). Ne deriva che il coinvolgimento in questo giudizio dei terzi chiamati non ha ragion d'essere, non essendo stata proposta nei loro confronti alcuna domanda – di riduzione in pristino o di risarcimento
– né potendosi affermare che la loro qualità di successori a titolo particolare possa essere spesa ai fini di una estensione automatica nei loro riguardi della domanda riconvenzionale proposta esclusivamente contro atteso che, come si è visto, la loro chiamata in Controparte_28 causa è stata domandata sulla base di un presupposto errato.
Ciò detto, la disamina della domanda riconvenzionale sarà limitata a quelle unità immobiliari ancora in capo alla la quale dovrà essere condannata, per quanto di Controparte_28 ragione, alla riduzione in pristino ovvero al risarcimento dei danni in caso di accertata violazione delle disposizioni sulle distanze, ciò in quanto, rispetto alle restanti unità immobiliari, dopo l'ingresso nel processo dell'acquirente a titolo particolare della res litigiosa, l'alienante che non venga estromesso acquista la posizione processuale di un interveniente volontario ex art. 105 c.p.c., comma 2 (ad adjuvandum dell'acquirente), mentre l'unico rapporto sostanziale su cui la sentenza è destinata ad incidere è quello del quale è (divenuto) titolare l'acquirente, nei cui confronti nella specie non è stata proposta alcuna domanda.”
2.Questo Collegio premette che deducendo nella comparsa di risposta Parte_1 l'infondatezza dell'asserita incertezza dei confini tra i fondi e spiegando domanda riconvenzionale, sul presupposto che la società attrice avesse costruito un compendio immobiliare in violazione della normativa sulle distanze e vedute, in accoglimento della riconvenzionale domandava che (previa declaratoria che la ha realizzato il complesso residenziale, a Controparte_28 confine del muro di contenimento di proprietà, per una parte della IG.ra e per la Parte_1 restante parte di proprietà dei IG.ri e , in violazione delle norme Controparte_40 CP_39 sulle distanze tra le costruzioni, di quelle relative all'apertura di vedute sul fondo altrui ed ha eliminato una servitù di passaggio che serviva il fondo di proprietà della IG.ra ), essa Parte_1 venisse condannata alla riduzione in pristino stato delle suddette opere, ovvero a pagare per equivalente in favore dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti, la complessiva somma di € 130.000,00 o la diversa somma da accertarsi in corso di causa attraverso l'espletamento di apposita c.t.u.. Con la menzionata comparsa i convenuti-attori in riconvenzionale riservavano di chiedere al Giudice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei nuovi proprietari delle unità immobiliari. Detta richiesta veniva successivamente spiegata all'udienza del 17 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 102, secondo comma c.p.c. e 183, primo comma c.p.c., nei confronti di tutti coloro che risultavano intestatari dei subalterni della particella sub. 1158, foglio 67, ossia il e tutti i privati CP_1 ancora oggi appellati.
3.Col motivo in esame l'appellante assume che la non soltanto è risultata essere l'impresa CP_28 costruttrice, ma anche la proprietaria della particella 1159 del Foglio 67 del Nuovo Catasto Terreni, nonché di n.14 autorimesse, facenti parte del compendio immobiliare in contestazione (Cfr. pagg. 6, 7 e 8 della C.T.U.); tant'è che la predetta società ha promosso con il presente giudizio l'azione di regolamento di confini.
Ne conseguirebbe l'assoluta incongruità della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, si legge nella sentenza gravata, “solo l'attuale proprietario di una costruzione illegittima può essere destinatario dell'ordine di demolizione emesso in accoglimento di un'azione reale volto al rispetto della distanza legale tra le costruzioni…” per inferirne che la
[...] quale impresa costruttrice non poteva essere destinataria dell'ordine di CP_28 demolizione.
Vero è, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, che la domanda riconvenzionale di condanna alla riduzione in pristino stato delle opere realizzate, in violazione delle distanze tra le costruzioni, dalla è stata avanzata nei confronti di quest'ultima nella duplice veste di Controparte_28 impresa costruttrice ed attuale comproprietaria del complesso immobiliare realizzato.
Risulta, in concreto, arbitraria l'affermazione secondo cui nei confronti dei terzi chiamati non sarebbe stata proposta alcuna domanda di riduzione in pristino o di risarcimento, ciò perché nell'atto di chiamata dei terzi in causa si leggeva espressamente: “…nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta sentire accogliere anche nei loro confronti le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 25.11.2010, integralmente riportata e ritrascritta;
conclusioni che qui si abbiano parimenti, per integralmente riportate e trascritte.” Laddove, nella richiamata riconvenzionale era stata richiesta la condanna della
[...]
“alla riduzione in pristino stato delle suddette opere ovvero a pagare per CP_28 equivalente in favore dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni da questi stabiliti, la complessiva somma di €.130.000,00 o la diversa somma da accertarsi in corso di causa attraverso l'espletamento di apposita c.t.u. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” Pertanto, non si poteva, certo, dubitare, come ha fatto il Tribunale, della estensione, delle suddette conclusioni anche nei confronti dei terzi chiamati;
attesa, peraltro, l'identità delle obbligazioni scaturenti dalla richiesta di condanna anche nei confronti dei terzi chiamati, acquirenti delle porzioni immobiliari, quali successori a titolo particolare della società attrice. Orbene, nel caso di specie, non può certo negarsi l'identità del rapporto sostanziale tra la società attrice riconvenuta, anche in qualità di attuale comproprietaria di parte del compendio immobiliare realizzato, e i terzi chiamati, quali successori a titolo particolare della stessa CP_28 in quanto acquirenti di singole porzioni immobiliari (autorimesse), facenti Controparte_28 parte del medesimo complesso immobiliare di che trattasi.
Sicché, la richiesta di condanna alla riduzione in pristino stato non poteva che ritenersi necessariamente estesa anche ai terzi acquirenti, proprio perché attuali comproprietari delle parti comuni della nuova costruzione nonché proprietari esclusivi di singole unità immobiliari della palazzina stessa.
4.Ad avviso di questo Collegio l'avere la con la chiamata in causa ex art 269/2 cpc , Parte_1 chiesto di sentir accogliere anche nei confronti di tutti i terzi le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 25/11/2010, ossia la loro condanna alla riduzione in pristino stato delle opere non a distanza legale, ovvero a pagare per equivalente, a titolo di risarcimento dei danni, la complessiva somma di €.130.000,00, domanda peraltro riproposta anche in appello, rende palese la fondatezza della censura, ciò già se si volesse condividere la singolare opinione del Tribunale per cui “deve rammentarsi, poi, come già ampiamente spiegato in premessa, che la condanna potrà essere pronunciata nei soli confronti della società attrice e per quanto di ragione, poiché – come si è detto – nei Controparte_28 confronti dei terzi chiamati alcuna domanda è stata invero proposta” , ciò perché, ci si chiede, se così fosse non vi sarebbe potuta essere soccombenza alcuna della odierna appellante nei confronti di parti evocate in giudizio a mero fine di ordine processuale.
Ma la decisione del Tribunale è palesemente illogica: il Primo Giudice, dopo avere premesso che “ Nell'atto di chiamata in causa dei terzi, invece, si legge: “per ivi, in loro contraddittorio, o in loro legittima dichiarata contumacia, prendere parte al giudizio promosso per le causali di cui in premessa e, nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, sentire accogliere anche nei loro confronti le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 25.11.2010, integralmente riportata e ritrascritta;
conclusioni che qui si abbiano parimenti, per integralmente riportate e trascritte”, ha incondivisibilmente argomentato quanto segue: “ È evidente come non sia stata proposta alcuna domanda di condanna nei confronti dei terzi chiamati, i quali appaiono – semmai – essere stati coinvolti nel giudizio quali portatori di interessi contrastanti con l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale, diretta però esclusivamente nei confronti della società attrice Controparte_28 L'espressione “sentire accogliere anche nei loro confronti” non lascia spazio a diverse interpretazioni e difficilmente si presta ad essere intesa, al contrario, come una domanda di condanna proposta direttamente nei loro confronti. Del resto, che l'intento dei convenuti- attori in riconvenzionale fosse quello di estendere il contraddittorio nei confronti dei terzi e non quello di ottenere una pronuncia di condanna nei loro riguardi, si evince anche dalle deduzioni scritte facenti parte integrante del verbale d'udienza del 12 giugno 2012, ove si legge testualmente che: “la vocatio dei terzi è avvenuta, invece, in virtù della domanda riconvenzionale nei confronti della parte attrice, con conseguente perseguimento di un risultato diverso ed ulteriore (riduzione in pristino ovvero risarcimento del danno per equivalente) necessariamente esteso, per le ragioni soprarichiamate ai litisconsorti attuali comparenti”. È manifesto come, quindi, i convenuti non abbiano inteso proporre alcuna domanda nei confronti dei terzi, coinvolti nel giudizio esclusivamente in quanto portatori di un interesse ad avversare la domanda di riduzione in pristino.” Reputa questa Corte che l'espressione “sentir accogliere anche nei loro confronti “ le domande riconvenzionali di riduzione in pristino e/o di risarcimento del danno spiegate verso l'attrice aveva, chiaramente, un IGnificato diametralmente opposto a quello attribuitole dal primo CP_28
Giudice, anche per l'elementare rilievo per cui solo gli attuali proprietari dei garages potrebbero essere condannati alla riduzione in pristino, non certo la che li aveva realizzati , per cui era CP_28 evidente l'esplicita estensione della domanda di condanna nei confronti dei terzi chiamati, domanda da esaminare nel merito e non da ritenere, addirittura, non proposta.
L'azione con la quale i comproprietari di un fabbricato chiedono, nei confronti dei comproprietari dell'immobile confinante, la rimozione, o comunque l'arretramento a distanza legale, di opere abusivamente eseguite, dà luogo ad un litisconsorzio necessario passivo e, dunque, in appello ad una ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in quanto la modificazione della cosa comune non può essere disposta od attuata pro quota in assenza di alcuno dei contitolari della proprietà del bene su cui dovrebbe effettuarsi la rimozione o l'arretramento a distanza legale. Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di condanna alla demolizione di un immobile, infatti, sono necessari contraddittori tutti i comproprietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante l'unitarietà ab origine del rapporto dedotto in giudizio, una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei confronti di alcuni di essi sarebbe inutiliter data.
Ciò non toglie, però, che di detta domanda debba essere riscontrata la fondatezza, che non è certo conseguenza automatica dell'errata decisione del Tribunale, occorrendo che essa vada esaminata nel merito, come si va a vedere.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 872 E 873 DEL C.C. NONCHE' DELL'ART. 9 DEL D.M. N.°1444 DEL 02/04/1968.
RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO STATO EX ART. 346 C.P.C.
1.Si contesta che Il Tribunale, dopo aver riconosciuto l'avvenuta violazione delle distanze, a seguito dell'edificazione della struttura per autorimesse da parte della in Controparte_28 violazione dell'art. 873 del c.c. e dell'art. 9 del D.M. n.° 1444 del 02/04/1968, così come accertato dal C.T.U., ha disposto, quale conseguenza delle evidenziate violazioni, la tutela dei convenuti danneggiati, attraverso il risarcimento in luogo della riduzione in pristino stato, chiesta, secondo l'odierna appellante, in prima battuta con la domanda riconvenzionale. Questa la decisione assunta al riguardo: “Orbene, quanto alle conseguenze discendenti dalle evidenziate violazioni, deve anzitutto premettersi che i convenuti hanno proposto in via alternativa la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Tenuto conto del tenore degli scritti difensivi, i convenuti e non sembrano aver Controparte_39 Controparte_40 Parte_1 subordinato l'istanza risarcitoria all'infondatezza o comunque all'impossibilità della rimessione in pristino (rectius: di arretramento della struttura asseritamente realizzata in violazione delle distanze legali), avendo manifestato una sostanziale indifferenza rispetto a una pronuncia di riduzione in pristino ovvero a una sentenza di condanna al risarcimento del danno per equivalente (diversamente opinando, non sarebbe dato comprendere quale IGnificato attribuire alla congiunzione “ovvero” interposta nelle conclusioni tra le due domande), fermo restando che entrambe le domande si basano sul presupposto di una effettiva violazione delle distanze legali.
Per la giurisprudenza costante si possono legittimamente proporre nello stesso giudizio sia in forma alternativa o subordinata due o più domande (anche se tra loro concettualmente incompatibili). Le domande, quindi, possono essere sia alternative che subordinate ed una e l'altra di tale qualifica viene determinata dalle parti e non può il giudice attribuire a tali domande una qualifica diversa
(cfr. Cass. Civ. 23/9/2021 n. 25856). Allorché siano proposte due domande in forma alternativa, il giudicante può accogliere una delle due domande senza dover necessariamente procedere alla disamina dell'altra. Nel caso di specie, in considerazione della eccessiva onerosità della eventuale riduzione in pristino, che – come rilevato dal CTU – sarebbe piuttosto complicata anche da un punto di vista tecnico, appare più corretto disporre, in favore dei convenuti, una tutela di tipo risarcitorio……. Deve rammentarsi, poi, come già ampiamente spiegato in premessa, che la condanna potrà essere pronunciata nei soli confronti della società attrice e per quanto di Controparte_28 ragione, poiché – come si è detto – nei confronti dei terzi chiamati alcuna domanda è stata invero proposta.”
2.Gli originari convenuti, oggi la sola con la spiegata riconvenzionale avevano proposto, Parte_1 secondo l'appellante, due domande: la condanna “alla riduzione in pristino stato delle suddette opere ovvero a pagare per equivalente in favore dei convenuti, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti, la complessiva somma di €.130.000,00 o la diversa somma da accertarsi in corso di causa attraverso l'espletamento di apposita c.t.u…” L'appellante, quindi, assume che la domanda di riduzione in pristino stato fosse stata avanzata in via principale e che, nell'ipotesi in cui la domanda in questione debba essere considerata alternativa alla richiesta di risarcimento danni per equivalente, come ha interpretato il giudice di prime cure, l'accoglimento di quest'ultimo petitum, poiché compatibile con il primo, non obbliga l'attore che voglia insistervi a proporre appello, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ed inoltre il Tribunale ha escluso la tutela di tipo ripristinatorio con l'affermazione per cui “Nel caso di specie, in considerazione della eccessiva onerosità della eventuale riduzione in pristino, che
– come rilevato dal CTU – sarebbe piuttosto complicata anche da un punto di vista tecnico, appare più corretto disporre, in favore dei convenuti, una tutela di tipo risarcitorio.”, del tutto illogica in quanto il CTU non aveva paventato nessuna particolare complicazione in ordine al ripristino dello status quo ante, laddove, nel rispondere al Quesito c) parte I, aveva esposto nella sua relazione che:
“Riscontrata la violazione delle distanze tra costruzioni così come accertate e normativamente regolamentate, avuto riguardo anche alle distanze da rispettare per l'apertura di vedute (risposta al Quesito e), si valutano le opere necessarie per la riduzione in pristino nel rispetto delle suddette distanze. La riduzione in pristino, limitata prevalentemente ai parametri urbanistici che interessano i fatti di causa, potrebbe concretizzarsi mediante la rimozione della porzione del volume destinato alle autorimesse che si sviluppa oltre rispetto all'originale profilo del terreno (campita in giallo nella Figura 4 e tratteggiata in maniera indicativa nella foto a lato)”.
3.Ad avviso di questa Corte l'uso della congiunzione “ovvero”, peraltro riproposta anche nelle conclusioni del presente appello, rende palese che le originarie attrici in riconvenzione, oggi la sola appellante, effettivamente manifestarono una formale, non solo sostanziale, indifferenza rispetto a una pronuncia di riduzione in pristino ovvero a una sentenza di condanna al risarcimento del danno per equivalente, indifferenza ancor oggi perdurante, sicchè la tutela ripristinatoria ( da intendersi, come visto, richiesta verso tutti gli appellati), a prescindere dalla sua eccessiva onerosità, ritenuta ad abundantiam, era stata chiesta in via meramente alternativa a quella risarcitoria e l'accoglimento di quest'ultima doveva e deve considerarsi decisione satisfattiva di ogni pretesa della la Parte_1 quale a ben vedere nemmeno censura in questo la decisione, ma nella sola parte nella quale il
Tribunale giustificò la scelta di accogliere una delle domande alternative in considerazione della eccessiva onerosità della eventuale riduzione in pristino.
Né si può ritenere che in caso di costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c. vada sempre e comunque ordinata la riduzione in pristino, ossia anche nel caso in cui essa sia stata richiesta in maniera del tutto alternativa, non cumulativamente, a quella di danno in base a precisa domanda in tal senso, in quanto la riduzione in pristino, ai sensi dell'art. 873 cc, costituisce facoltà che nel caso in esame è stata esercitata in maniera alternativa alla domanda di risarcimento del danno, non in via principale, come dedotto in appello contro ogni evidenza, per cui l'accoglimento della domanda di risarcimento aveva assorbito le pretese della per come proposte e la Parte_1 domanda di riduzione in pristino, peraltro anche in appello espressamente riproposta in via alternativa, non può trovare accoglimento in questa sede, né verso la né verso alcuno dei CP_28 chiamati in causa. Con riferimento specifico all'ipotesi di domande alternative, Cass. S.U., sentenza n. 7700 del 2016, ha preliminarmente distinto il caso in cui si configura un'alternatività oggettiva per incompatibilità nello stesso diritto sostanziale (il giudice per ritenerne fondata una domanda deve necessariamente reputare infondata l'altra) dal caso in cui l'alternatività non sia tale (potendo coesistere i fatti costitutivi di entrambe le domande ed essendo essa solo espressione dell'indifferenza dell'interesse della parte all'accoglimento di una di esse).
In quest'ultimo caso, corrispondente a quello in esame, se il primo giudice ha accolto una domanda e rigettato l'altra, la posizione di indifferenza dell'attore rispetto all'accoglimento dell'una o dell'altra esclude che egli abbia interesse ad impugnare, essendo la sua soccombenza non pratica ma solo teorica.
Verso i chiamati in causa, inoltre, non può trovare accoglimento in appello nemmeno la domanda di risarcimento del danno, volta che autore dell'illecito è stata la sola e non altri, Controparte_28 né viene in alcun modo allegato quali condotte colpose essi abbiano mai potuto attuare per concorrere alla sua causazione.
Ed invero, mentre, in tema d'azioni a tutela delle distanze legali, sono contraddittori necessari tutti i comproprietari pro-indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data, l'azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per equivalente derivato da un fatto illecito, avendo natura personale, può essere proposta nei confronti dell'autore (esecutore materiale) dell'illecito aquiliano Ne deriva che l'estensione, in primo grado, delle domande dell'odierna appellante al e CP_1
a tutti gli altri appellati, pur avvenuta, non comporta alcuna riforma della gravata sentenza perché l'accoglimento della domanda di risarcimento danni, possibile solo nei confronti della CP_28 aveva esaudito le sue pretese per come alternativamente avanzate, sicchè le altre domande vanno in questa sede rigettate non in quanto non proposte, ma perché infondate alla luce della corretta decisione del Tribunale di accordare la sola tutela risarcitoria e nei confronti della sola CP_28
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: RINNOVAZIONE PARZIALE DELLA C.T.U. VOLTA A STABILIRE L'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DAI CONVENUTI E SPECIFICATAMENTE DALL'ATTUALE APPELLANTE
1.L'appellante sostiene che il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Suprema
Corte sul danno, in caso di inosservanza delle distanze tra edifici, da ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, ha proceduto alla sua quantificazione in via equitativa, ciò col rilevare che : “Non essendo stato previsto all'atto del conferimento dell'incarico al CTU uno specifico quesito in ordine alla quantificazione del danno sofferto dai convenuti in ragioni delle violazioni per cui è causa”, e che i convenuti non: “hanno mai esplicitato in maniera esauriente in che cosa consista il pregiudizio sofferto in termini di deminutio nel godimento dell'immobile, di guisa che, sebbene come si è detto il danno è da considerarsi in re ipsa quanto all'an, nel procedere alla sua quantificazione non potrà omettersi di tenere in debita considerazione l'assoluta genericità delle contestazioni mosse sul punto.” Viene assunto che detta opinione si pone in aperto contrasto con la ribadita natura di presunzione iuris tantum del pregiudizio subito, consistente, aveva pure sottolineato il Tribunale: “nel deprezzamento commerciale del fabbricato in concreto danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere (Cass. II, n. 13230/2010; Cass. II, n. 3340/2002).
Tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso – aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria - ma anche nell'indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale, per cui nulla impediva al Tribunale di rimettere la causa in ruolo al fine di sottoporre al C.T.U. un'indagine tecnica suppletiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.196 c.p.c, volta a quantificare il pregiudizio sofferto dai convenuti per un ammontare sicuramente superiore a quello liquidato.
2.La censura è del tutto infondata in quanto il Tribunale ha liquidato a titolo di risarcimento del danno ben 60.000,00 euro e l'appellante, a parte generiche lamentele, nulla adduce per far ritenere la somma incongrua e come tale da aumentare ai 130.000 euro già chiesti in primo grado ed ancora oggi rivendicati, in disparte le contestazioni mosse a tale riguardo dagli appellanti incidentali e, in particolare, dalla unica parte che ha interesse alla riforma sul punto in quanto unica ad CP_28 essere stata condannata.
Per tutto quanto sinora ritenuto, l'appello è infondato quanto al contestato regolamento di confini e per come volto ad un aumento del danno da risarcire, parimenti e per i motivi svolti è infondato quanto alla tutela ripristinatoria nei confronti di tutte le parti appellate e alla tutela risarcitoria verso tutte le parti diverse dalla CP_28
Ne consegue la sua reiezione nei confronti del , Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, CC PIERLUIGI, ; Controparte_13 CP_14 CP_15
, , ,
[...] Controparte_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, , e CP_19 Controparte_20 Controparte_21 CP_22
, , , ,
[...] CP_23 CP_24 CP_25 [...]
, , CP_26 Controparte_27 Controparte_28 CP_29
, , , , come pure
[...] CP_30 Controparte_31 CP_32 CP_32 nei confronti dei contumaci , , , , CP_33 Persona_6 Controparte_34 Parte_2 [...]
, , , Controparte_35 Controparte_35 CP_46 Controparte_50 CP_37
.
[...] Corollario del rigetto è l'assorbimento degli appelli incidentali proposti dal , da CP_1
+26, dalla e dal CP_2 CP_32 CP_31
Resta, invece, da esaminare il gravame incidentale della unica parte condannata in CP_28 primo grado a risarcire l'odierna appellante.
APPELLO INCIDENTALE CP_28
1.Il gravame viene proposto sia avverso il capo della sentenza che ha liquidato il danno risarcibile nella misura di euro 60.000,00, sotto il profilo del quantum, sia, e prima ancora, in relazione alla parte della sentenza che ha eccepito la mancanza di uno schema planovolumetrico impeditivo dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 D.M. 1444/1968.
2.Il Tribunale, che, si ripete, ha condannato l'impugnante a risarcire 60mila euro, ha previamente ritenuto la violazione della normativa in materia di distanze. Tanto con l'argomentare, in concreto e dopo lunghe premesse, quanto appresso.
“Orbene, quanto alle distanze tra edifici, al fine di impedire che, fra immobili che si fronteggiano da fondi appartenenti a proprietari diversi, possano crearsi anguste intercapedini, in cui i rifiuti sono destinati ad accumularsi e l'aria a ristagnare, con effetti negativi sulla vivibilità degli edifici e sulla salute dei loro utilizzatori, l'art. 873 cod. civ. dispone che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri tra loro”. La norma fa salva l'ipotesi che gli strumenti urbanistici richiedano una distanza tra edifici maggiore dei tre metri previsti dal codice civile;
è noto ormai che tale distanza minima tra edifici sia stata aumentata (solitamente) ad almeno dieci metri nei vari strumenti urbanistici comunali (Piano
Regolatore), Regolamenti Edilizi comunali aggiornati in seguito al D.M. 1444/68. L'articolo 9 al comma 1 prevede distanze minime tra fabbricati in base a diverse zone territoriali omogenee;
la lettera 2) prevede per tutte le zone diverse dalle Zone A (Es. centri storici) la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Infatti, lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2 del d.m. 1444 del 1968 deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall'art. 9 comma 1, del medesimo decreto ministeriale, trattandosi di disposizione di immediata e inderogabile efficacia precettiva.
Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dal citato art. 9 sostituirà ipso iure quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante senza che possano, invece, trovare applicazione gli artt. 873 c.c. e 17 comma 1 della legge n. 765 del 1967 (Cassazione sezione II, 12 dicembre 2017, n. 29732). Con specifico riferimento al caso di specie, il CTU ha rilevato che “A fronte dell'assenza di disciplina delle distanze nell'ambito del Piano Particolareggiato, occorre far riferimento all'art. 48 comma 14) del Regolamento edilizio (Allegato K).ed all'Art.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (Allegato L) allora vigenti, dove viene specificato che 'le distanze minime tra fabbricati devono rispettare i dispositivi dell'art.9 del D.M. 02.04.1968 n°1444 e cioè …omissis… la distanza minima assoluta di mt.10 tra le pareti degli edifici fronteggianti aventi almeno una parete finestrata…'; inoltre '…le distanze minime dei fabbricati da costruire ex novo dai confini del lotto di riferimento non devono essere inferiori alla metà dell'altezza del fronte con un minimo di m 5,00…'. ……Il nominato consulente, all'esito delle operazioni peritali svolte, ha appurato che: ….
quanto alla struttura autorimesse, costruzione rilevante ai fini delle distanze tra fabbricati la quale termina in prossimità della linea di confine tra le particelle 1158 e 1159: “essa non rispetta le distanze stabilite dall'art.9 del D.M. n°1444 del 02.04.1968, con efficacia integrativa rispetto all'Art. 873 del Codice Civile, così come specificato nel Paragrafo 3.3”;…… Alla luce degli esposti principi, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU che, nel rispondere allo specifico quesito formulato dal precedente giudice istruttore, ha appurato che la struttura delle autorimesse realizzata dalla non può ritenersi completamente interrata in Controparte_28 quanto essa non sviluppa completamente al di sotto dell'originale profilo del terreno. Essa, possedendo i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, può essere considerata una costruzione rilevante ai fini delle distanze tra fabbricati.
Infatti, dal confronto tra il profilo del terreno, lungo la medesima linea di sezione, ante operam ed il profilo dello stato di fatto attuale, è emerso che la struttura destinata alle autorimesse (profilo in azzurro nella Figura 4 a pagina 15 della relazione peritale) non ripropone la preesistente sistemazione del terreno. Invero, osserva il CTU a pagina 15, che “come visibile dalla Figura 4, per tutta la porzione evidenziata in giallo l'edificato non rispetta la definizione di piano “interrato” secondo la quale la costruzione avrebbe dovuto svilupparsi in ogni sua parte al di sotto del punto più basso dell'area esterna ante operam, dunque al di sotto della quota -0,28 m, considerando in tal modo la situazione più sfavorevole (-0,28 m risulta essere la quota più bassa del ciglio della scarpata), proprio in prossimità dell'area ad Est, verso la proprietà (per altri due lati, infatti, il lotto Parte_6 confina con la strada) dunque la situazione da preservare era proprio quella in prossimità del compendio immobiliare dei convenuti”. In argomento, si è puntualizzato (Cass. II, n. 28612/2020) che, nell'àmbito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della l. n. 457/1978 (oggi art. 3 d.P.R. n. 380/2001) - è ravvisabile una “ricostruzione”, quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio; è ravvisabile, viceversa, una "nuova costruzione", quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria, con la conseguenza che solo all'ipotesi di "nuova costruzione" è applicabile la disciplina in tema di distanze ai sensi dell'art. 873 cod. civ. Per le motivazioni innanzi illustrate, deve affermarsi, nel caso di specie, l'avvenuta violazione della normativa sulle distanze tra edifici. Non appare convincente quanto affermato dalla difesa della società attrice in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, dell'ultimo comma dell'art. 9 D.M. 1444/1968 secondo cui sono ammesse le distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. A tale affermazione risponde il ctu che la mancanza di uno schema planovolumetrico nel Piano Particolareggiato imporrebbe l'applicazione della disciplina generale di cui all'art. 9 D.M. 1444/1968, ciò in quanto l'art. 19 della Legge regionale n. 18/1983 prevede espressamente che il Piano Particolareggiato debba necessariamente indicare, tra le altre cose, lo schema planovolumetrico degli edifici previsti. Ebbene, deve condividersi quanto affermato dal ctu osservandosi come la necessità di uno schema plano volumetrico sia espressa anche nell'art. 9 D.M. 144471968”. Questa, in concreto, l'univa violazione accertata e ritenuta in primo grado.
3.In appello viene assunto che, come già eccepito in prime cure, il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Atri, nell'individuare l'area oggetto di intervento all'interno del Centro Storico prevedeva e prevede per l'attuazione dell'intervento stesso uno specifico comparto individuato con il numero 8 (punto 2.3. pag. 6 e norma riportata per esteso a pag. 10 dell'elaborato peritale). La semplice lettura della richiamata norma prevede , nello specifico, l'indice di edificabilità e l'altezza del costruendo fabbricato, le destinazioni d'uso, le superfici riservate a parcheggio pubblico e da cedere all'ente, la indicazione specifica dei piani interrati da realizzare e loro destinazione, la previsione nel progetto ai caratteri formali e costruttivi compatibili con un corretto inserimento nel contesto ambientale di intervento evidenziando i riferimenti architettonici esistenti nel centro storico.
Sarebbe, pertanto, evidente che trattasi di prescrizioni minuziose, riguardanti ogni aspetto dell'attività costruttiva, dalla volumetria realizzabile in virtù dell'indice fondiario previsto, alla destinazione di ogni parte dell'immobile, ai riferimenti architettonici, alle aree destinate a parcheggio pubblico.
Lo schema planovolumetrico, la cui mancanza secondo il pensiero dell'ausiliario fatto proprio dal Giudice, impedirebbe l'applicazione dell'ultimo comma del D.M. 1444/1968 è un minus rispetto al comparto in quanto consente di avere solo la rappresentazione volumetrica dell'edifico che, nel caso specifico del comparto n. 8, è già ben delineato dall'indice fondiario che determina la volumetria realizzabile. L'amministrazione comunale non ha inteso redigere tale strumento appunto perché già compreso nelle più ampie prescrizioni del comparto. Il legislatore, se avesse voluto escludere l'applicabilità dell'art. 9 ai comparti lo avrebbe ben espresso e l'ente comunale nel prevedere e delineare in maniera specifica l'inserimento dell'area nel comparto n. 8 ha ritenuto di non prevedere anche il piano planovolumetrico proprio perché questo è già compreso nelle più ampie e articolate previsioni del comparto.
Per cui, la deduzione del ctu appariva sbrigativa e non attenta alla verifica della funzione normativa, tecnica e architettonica del previsto comparto.
Il comparto è strumento di terzo livello, in quanto, come nel caso in esame, disciplina dettagliatamente tutti gli aspetti tecnici, tipologici, volumetrici, di destinazione, ecc, degli edifici ivi compresi, mentre il piano planovolumetrico è una delle componenti del comparto, cioè, la delimitazione della volumetria del costruendo fabbricato. Argomentare al contrario, come fa il ctu, IGnificherebbe rendere il piano particolareggiato del tutto inapplicabile per l'intero Centro Storico di Atri per la mancata redazione da parte dell'ente (trattandosi di previsione di carattere generale contenuta nell'art. 19 della citata legge Regionale e da redigere dal quale documento di corredo del PPPCS e non certo da parte del privato), CP_38 con una evidente abnorme e inammissibile paralisi edilizia.
4.A dette argomentazioni è sufficiente contrapporre il rilievo del CTU per il quale la proprietà era esterna al comparto n. 8 e non costituiva nemmeno autonomo comparto, CP_39 Parte_1 sicchè era necessario il piano planovolumetrico, in disparte la nemmeno contestata natura di nuova costruzione, ciò per le seguenti ragioni.
I beni oggetto di causa rientrano nella perimetrazione del Centro Storico in sede di approvazione della Variante al Piano Particolareggiato approvata con Delibera di ConIGlio Comunale n°52 del 23.10.2000, così come rappresentato nella tavola b1 “Perimetrazione del Centro Storico di variante”. In particolare, il solo compendio immobiliare realizzato dalla società è Controparte_28 stato costruito sul comparto n°8 della Variante del Piano Particolareggiato, normato dall'Art. 27 comma 8 “Area circonvallazione Vomano” delle relative Norme Tecniche di Attuazione, ma la proprietà dell'appellante principale non vi rientrava , per cui, volta che il compendio in questione ricade all'interno di un Piano Particolareggiato e di una sua Variante, la normativa di riferimento era quella contenuta nell'art. 19 della L.R. 18 del 12.04.1983 che individua in modo dettagliato il contenuto del piano particolareggiato col precisare che:” I Piani Particolareggiati devono indicare:
“… (omissis)…. lo schema planovolumetrico degli edifici previsti, la configurazione di quelli esistenti con le relative destinazioni d'uso e tipologie edilizie….” Attraverso lo schema planovolumetrico degli edifici, secondo il CTU, il Piano Particolareggiato individua ingombri di fabbrica e, conseguentemente, le distanze tra gli edifici. Tale schema di dettaglio, necessario nell'ambito della pianificazione attuativa, non risultava però presente negli elaborati planimetrici della Variante approvata dal Comune di Atri, né si può sostenere la sua supposta inutilità, da parte del perché già compreso nelle più ampie CP_38 prescrizioni di un comparto al quale era estranea la proprietà rispetto alla quale è stata realizzata una uova costruzione in violazione ( per vero nemmeno contestata) delle distanze.
Correttamente, quindi, in primo grado , una volta constatata l'assenza di disciplina delle distanze nell'ambito del Piano Particolareggiato, si è ritenuto di far riferimento all'art. 48 comma 14) del Regolamento edilizio ed all'Art.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. allora vigenti, dove veniva specificato che “le distanze minime tra fabbricati devono rispettare i dispositivi dell'art.9 del D.M. 02.04.1968 n°1444 e cioè …omissis… la distanza minima assoluta di mt.10 tra le pareti degli edifici fronteggianti aventi almeno una parete finestrata…”; inoltre “…le distanze minime dei fabbricati da costruire ex novo dai confini del lotto di riferimento non devono essere inferiori alla metà dell'altezza del fronte con un minimo di m 5,00…”. Resta, quindi, che, in assenza di derogabilità in ambito di distanze, la struttura interrata dei box auto realizzata dalla era una nuova costruzione, come tale rilevante ai Controparte_28 fini delle distanze legali tra fabbricati in quanto si componeva di due livelli destinati a garages e perché dalla consultazione degli strumenti urbanistici e della documentazione esistente effettuata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Atri, il CTU ha ricostruito le misure altimetriche del terreno ante operam raffrontandole con quelle successive. Esso, sostanzialmente, era articolato su tre livelli:
1. Livello in prossimità di Via Circonvallazione
(quote da -3,72 m a 0,22 m in prossimità dell'ingresso carrabile esistente);
2. Ciglio scarpata (da -
0,28 m a -0,10 m);
3. Livello sovrastante (dal ciglio della scarpata al limite di proprietà sul lato Sud con quota massima +0,50 m).
L'Art.27 comma 8) delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante del P.P.C.S., regolava l'intervento da realizzare sul comparto n°8, “area circonvallazione Vomano”, attuabile mediante preventiva stipula di convenzione con il con il quale veniva definita la tipologia di CP_38 intervento: “…omissis… la realizzazione di due piani interrati per parcheggio … omissis…”. Secondo l'Art.49 del Regolamento Edilizio del Comune di Atri si definiscono piani interrati quei livelli “che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno esterna all'edificio”. Allo stato di fatto, in base alla CTU, il compendio immobiliare è strutturato su due livelli: a. Livello in prossimità di Via Circonvallazione e degli accessi ai garages, b. Livello sovrastante i garages (ex livelli 2. e 3.), ove insistono l'edificio residenziale e l'area esterna circostante ad esso, pressoché pianeggiante e con quota pari a circa +0,40m. La struttura sottostante l'edificio residenziale, oltre che sul lato Nord, fronte di accesso ai livelli destinati a parcheggio, si presenta non completamente contro terra sul lato Est (Foto 1, 5, 6, 7 e 8).
Dal confronto tra il profilo del terreno, lungo la medesima linea di sezione, ante operam ed il profilo dello stato di fatto (Allegato V), quest'ultimo elaborato sulla base del rilievo topografico effettuato (Allegato Q), è emerso che la struttura destinata alle autorimesse (profilo in azzurro nella Figura 4) non ripropone la preesistente sistemazione del terreno (profilo in verde).
Negli elaborati grafici alla base del titolo autorizzativo rilasciato, il solaio di copertura era previsto a
+0,20 m;
presumibilmente tale quota era stata individuata all'incirca come media dei punti intercettati dalle due direttrici passanti per i punti intermedi dei lati del lotto.
Il solaio di copertura del volume edificato è stato rilevato a quota +0,40 m. Gli strumenti urbanistici del Comune di Atri non forniscono ulteriori disposizioni sulla determinazione della misura entro la quale è consentita l'edificazione cioè sul piano al di sotto del quale la struttura può definirsi interrata;
inoltre, differentemente da quanto disposto dalla L.R. 18 del 12.04.1983 all'Art.19 comma d), la variante del piano particolareggiato è priva dello “schema planovolumetrico degli edifici previsti” sul comparto. In definitiva (Cassazione Civile Ord. Sez. 2 N. 8987 Anno 2023): “è da reputarsi legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche», e quindi «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (Corte Cost. n. 134 del 2014; n. 178, n. 185, n. 189, n. 231 del 2016), poiché «la loro legittimità è strettamente connessa agli assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati» (Corte Cost. n. 114 del 2012; Cass. Sez. 2, n. 20188 del
25/07/2019; Cass. Sez. 2, n. 27638 del 30/10/2018; Cass. Sez. 6-2, n. 18588 del 13/07/2018).”
Correttamente, dunque, è stata applicata dal Tribunale la normativa locale integrativa del codice civile in materia di distanze legali, senza alcuna violazione del principio di gerarchia delle fonti, e del tutto correttamente è conseguita la condanna risarcitoria, in applicazione dell'art. 872 cc. Dirimente, comunque, è l'accertamento peritale per cui “ come visibile dalla Figura 4, per tutta la porzione evidenziata in giallo l'edificato non rispetta la definizione di piano “interrato” secondo la quale la costruzione avrebbe dovuto svilupparsi in ogni sua parte al di sotto del punto più basso dell'area esterna ante operam, dunque al di sotto della quota -0,28 m, considerando in tal modo la situazione più sfavorevole (-0,28 m risulta essere la quota più bassa del ciglio della scarpata), proprio in prossimità dell'area ad Est, verso la proprietà (per altri due lati, Parte_6 infatti, il lotto confina con la strada) dunque la situazione da preservare era proprio quella in prossimità del compendio immobiliare dei convenuti…..Sostanzialmente, vista l'irregolarità altimetrica del lotto ante operam, affinché il volume dedicato ai parcheggi risultasse
“completamente interrato”, così come prescritto dall'Art.27 delle N.T.A., esso doveva svilupparsi al di sotto del livello della quota più bassa del terreno, cioè del punto più basso del ciglio della scarpata (quota -0,28 m). In tal caso l'edificio, sviluppandosi in ogni suo punto completamente al di sotto della linea di terra, cioè “sostituendosi al terreno preesistente”, non avrebbe variato lo stato dei luoghi.”. Ad ogni modo, si rileva che, costituendo il manufatto realizzato dalla una nuova CP_28 costruzione, con aumento di volumetria, non sarebbe stata preclusa la riduzione in pristino, nonostante le prescrizioni vigenti per la zona A – centro storico, ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 1, del d.m. n. 1444/1968 (secondo cui, in detta zona, per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale).
Difatti, le norme urbanistiche locali avevano recepito le prescrizioni del d.m. n. 1444/1968, il cui art. 9, primo comma, n. 1, prevede appunto, per la zona A, in cui vige un vincolo di inedificabilità assoluta, l'osservanza delle distanze preesistenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25647 del 31/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008; Sez. 2,
Sentenza n. 879 del 03/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995), ma non per le nuove costruzioni. Peraltro, la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dall'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge urbanistica n. 1150/1942, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e sarebbe prevalsa su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, Sentenza n.
14953 del 07/07/2011). Senonché, per quanto anzidetto, nei centri storici, l'inedificabilità assoluta, anche se conseguenza di eventuali vincoli di carattere paesaggistico, non esclude che nei rapporti inter-privati si debba osservare la distanza tra le opere preesistenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 20/05/2008).
In particolare, i limiti imposti dal citato art. 9 trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici, ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3739 del 15/02/2018). E ciò a prescindere dal disposto dell'art.
2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da costruire, definizione che, in ogni caso, postula che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20428 del 24/06/2022). Il motivo, quindi, va respinto, dovendosi condividere la decisione di reputare violata la normativa nazionale in tema di distanze, decisione che, come visto, ha costituito presupposto per accogliere la sola domanda di risarcimento del danno per equivalente, liquidato in via equitativa nell' importo di
€. 60.000,00. 5.Per costante orientamento di legittimità la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020; in precedenza si segnala Sez. 2, Sentenza n. 25475 del
16/12/2010). In particolare, il danno che il proprietario confinante subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (Sez. 2, Sentenza n. 21501 del 31/08/2018).
6.Avuto riguardo ai criteri di liquidazione in concreto applicati, il giudice di primo grado ha reputato quanto segue.
“Quanto alla perimetrazione dei danni risarcibili, si è specificato che il danno definitivo da violazione della normativa edilizia in tema di volumi e altezza di cui all'art. 872 c.c. consiste nel deprezzamento commerciale del fabbricato in concreto danneggiato per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere (Cass. II, n. 13230/2010; Cass. II, n. 3340/2002).
Tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso — aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria — ma anche nell'indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale (Cass. II, n. 6414/2000). Non essendo stato previsto all'atto del conferimento dell'incarico al CTU uno specifico quesito in ordine alla quantificazione del danno sofferto dai convenuti in ragioni delle violazioni per cui è causa, dovrà necessariamente procedersi alla stessa in via equitativa, non potendo in alcun modo identificarsi tali danni con i costi necessari per la riduzione in pristino delle opere, trattandosi di valori in alcun modo sovrapponibili, poiché afferenti a piani differenti: un conto è – infatti – il costo necessario per la riduzione in pristino, altra cosa è, invece, la monetizzazione del danno sofferto dai convenuti, i quali – tuttavia – non hanno mai esplicitato in maniera esauriente in che cosa consista il pregiudizio sofferto in termini di deminutio nel godimento dell'immobile, di guisa che, sebbene, come si è detto, il danno è da considerarsi in re ipsa quanto all'an, nel procedere alla sua quantificazione non potrà omettersi di tenere in debita considerazione l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dai convenuti sul punto. Deve rammentarsi, poi, come già ampiamente spiegato in premessa, che la condanna potrà essere pronunciata nei soli confronti della società attrice e per quanto di Controparte_28 ragione, poiché – come si è detto – nei confronti dei terzi chiamati alcuna domanda è stata invero proposta. Appare equo, in definitiva, alla luce di quanto testé osservato, disporre la condanna di al pagamento in favore di , e Controparte_28 Parte_1 Controparte_39
in solido, del complessivo importo di € 60.000,00.” Controparte_40
7.L'impugnante incidentale ha censurato anche detta liquidazione col sostenere che in ogni caso dalle foto allegate alla perizia alla pag. 14 – come precisato anche dall'ausiliario – tra le proprietà delle parti in causa, prima della realizzazione del complesso immobiliare fuori terra (riconosciuto come legittimo nel rispetto delle distanze), esisteva un muro controterra in cemento e blocchi di contenimento della sovrastante area scoperta. In sede di esecuzione dell'opera in aderenza al muro contro terra, rimasto intatto, venne realizzato altro muro di contenimento di pari altezza di quello preesistente;
esaminando il profilo ricostruito dal ctu a pag. 15 si evince con estrema chiarezza che il nuovo muro di contenimento destinato alle autorimesse non propone la preesistente sistemazione del terreno, individuando il ctu la esecuzione del solaio di copertura ad un'altezza di cm. 40 in più oltre il profilo e il muro preesistente e cm. 20 in più rispetto al titolo autorizzavo. La eIGua, irrisoria differenza, anche tenuto conto della limitata porzione in prossimità dell'ingresso carrabile, parametrata agli elementi individuati dal Tribunale in ordine alla diminuzione di sole, luce, aria, ecc. non poteva determinare, sia pur equitativamente, un danno pari al rilevante importo assegnato apparendo del tutto sproporzionato.
8. Va ribadito che la struttura delle autorimesse realizzata dalla non può Controparte_28 ritenersi completamente interrata in quanto essa non sviluppa completamente al di sotto dell'originale profilo del terreno. Essa, possedendo i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, costituisce una costruzione rilevante ai fini delle distanze tra fabbricati ed il livello ad essa sovrastante (area esterna) sull'area Est è da considerarsi, in base alle foto in atti, una veduta verso la Proprietà Camplese – Tuttolani perché la struttura delle autorimesse sporge dal precedente piano di campagna di 40 cm. e limita la precedente visuale dei fabbricati, dotati di pareti finestrate, di tutti e tre gli originari attori, anche perché al suo limite sono stati realizzati parapetti che fungono da barriera ancora più elevata e tale da ridurre la confluenza di sole, luce ed aria, peraltro in maniera da considerare ormai permanente alla luce della sola tutela risarcitoria accordata, per cui l'avere il Tribunale liquidato un importo di €. 60.000,00, ma riferito a tutte le parti convenute e, quindi, non solo all'immobile di proprietà della ma anche a quelli dei Parte_1
sicché in pratica a ciascuno spetterebbero 20mila euro, ha dato luogo a liquidazione CP_39 equitativa del danno idonea a ristorare il pregiudizio risarcibile, non certo sproporzionata, volta che il risarcimento del danno deve essere quantificato in base a quanto tempo permane la costruzione abusiva perché più si resiste nel mantenere il manufatto abusivo e maggiore sarà il conto da pagare in termini risarcitori: la somma, quindi, costituisce il giusto ristoro della avvenuta imposizione di servitù che non verrà eliminata. L'appello incidentale, quindi, deve essere respinto.
La reiezione dell'appello principale e di quello incidentale della comporta l'applicazione CP_28
(come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002 ad entrambe le parti impugnanti.
Quanto alle spese, la reiezione dei contrapposti appelli comporta soccombenza reciproca tra la e la e, quindi, la compensazione tra dette parti. Parte_1 CP_28 Nel resto esse seguono la soccombenza dell'appellante principale nei confronti di ciascuna delle altre parti costituite, ovvero: 1) 2) +26, 3) procuratore Controparte_1 CP_2 antistatario di e 4) , 5) . Controparte_29 CP_30 Controparte_31 Controparte_32
Vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quinto scaglione, alla luce del maggior petitum di 70mila euro e della riproposizione della domanda di valore indeterminabile di riduzione in pristino.
Questi gli importi che l'appellante principale dovrà versare a ciascuna di dette parti, salvo che a
CP_31
fase di studio: 2977,00,
fase introduttiva:1911,00,
fase di trattazione: svolta sinteticamente e con compenso dimezzato 2163,00,
fase decisionale: 5103,00, per un totale di euro 12154,0, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
A data la limitata attività difensiva spiegata, competono compensi interamente dimezzati CP_31 pari ad euro 7.160,00 oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) rigetta l'appello principale di , rigetta l'appello incidentale di Parte_1 Controparte_28
[...
dichiara assorbiti gli ulteriori appelli incidentali e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte appellante principale e la parte appellante incidentale Controparte_28 sono tenute al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di conIGlio il 22.1.2025.
Il ConIGliere relatore ed estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio