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22 luglio 2016
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24 giugno 2017
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1 gennaio 2019
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30 settembre 2020
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21 marzo 2023
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Art. 12. Sanzioni 1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27)) .
2. All' articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.
(2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui [...] all' articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 ".
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27)) .
2. All' articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.
(2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui [...] all' articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 ".
Commentari • 12
- 1. Sanzioni lavoro: circolare di chiarimenti INLRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 21 gennaio 2019 · 286.51904
[…] Si tratta ad esempio della maggiorazione del 20% sulle sanzioni già previste per : art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero; art. 18 del D.L. n. 276/2003, che unisce sostanzialmente le condotte interpositorie (caporalato); art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale; lett. i commi 3 e 4 dell'art. 18- bis, del D.Lgs. n. 66/2003, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Novara, sentenza 28/10/2021, n. 660Provvedimento: […] Deve concludersi per l'inapplicabilità nel caso in esame della sanzione di cui all'art. 46 bis co. 1 bis L. 298/1974 e della conseguente sanzione di cui all'art. 12 co. 1 bis D.lgs 136/2016 non vertendosi in ipotesi di trasporto di cabotaggio contestato dalla Polizia Stradale.Leggi di più...
- art. 46 bis L. 298/1974·
- mutamento rito·
- trasporto di cabotaggio·
- opposizione a verbale di contestazione·
- trasporto intermodale combinato·
- nullità notificazione·
- art. 12 co. 1 bis d.lgs 136/2016·
- direttiva U.E. 92/106/CEE·
- compensazione spese di lite