1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27)) .
2. All' articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro.
3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.
(2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui [...] all' articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 ".