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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
402/2022 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Massimiliano Porcari e
Penelope Vecli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Chiavari, n. 5/E;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Parma, via Controparte_1 P.IVA_1
Paradigna n. 61/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Paolo
Morselli del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Modena, Piazza Manzoni, n. 4/2;
RESISTENTE
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 31.05.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la società e Controparte_1
– premettendo di avere prestato la propria attività lavorativa a favore di quest'ultima in qualità di agente monomandatario nella provincia di Parma dal 28.06.2008 al
22.06.2022, data in cui la società aveva risolto il rapporto di agenzia per giusta causa
– chiedeva dichiararsi l'insussistenza della giusta causa di recesso e qualificarsi il suddetto recesso come recesso ad nutum, con conseguente condanna della società resistente al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo, nonché dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751, comma 3 c.c..
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che il rapporto di agenzia era proseguito negli anni senza che fossero mai state sollevate contestazioni nei confronti del ricorrente;
b) di avere sviluppato, nel corso del rapporto, una parte consistente della clientela della società resistente, collaborando strettamente con i vertici di quest'ultima; c) che, nel febbraio 2019, a seguito del subentro della nuova proprietà avvenuto nel 2017, il ricorrente veniva inquadrato come agente generale, con attribuzione di maggiori poteri negoziali e di una zona di competenza molto più estesa (doc. 4 fasc. parte ricorrente); d) che, tra le facoltà espressamente concesse al ricorrente con tali accordi, era accordata anche quella di accordare sconti e abbuoni ai clienti, previa autorizzazione scritta della società resistente;
e) che, con la precedente gestione, il ricorrente non aveva mai richiesto un'autorizzazione scritta per accordare tali sconti ai clienti, in quanto il medesimo e il legale rappresentante della società, il sig. concordavano verbalmente gli sconti da praticare e gli omaggi da Pt_2
concedere; f) di avere sviluppato sensibilmente, sin dai primi mesi di vigenza dei nuovi accordi, gli affari della società resistente presso la nuova clientela (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) che, nonostante ciò, i rapporti con la nuova proprietà della società resistente diventavano via via sempre più tesi;
h) che la società resistente, con provvedimento datato 22.06.2019 e notificato in data 02.07.2019, comunicava al ricorrente il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia, contestando a quest'ultimo di aver concesso omaggi in misura superiore a quanto concordato e di avere applicato sconti senza autorizzazione (doc. 6 fasc. parte ricorrente); i) di avere, quindi, tempestivamente impugnato, in data 23.07.2019, il predetto provvedimento, contestando le motivazioni datoriali e sollecitando il pagamento delle indennità di fine rapporto (doc. 7 fasc. parte ricorrente); l) di essere venuto a conoscenza del fatto che la società resistente aveva presentato querela nei suoi confronti per i medesimi fatti, arrecandogli, pertanto, un danno all'immagine di notevoli proporzioni;
m) di avere, dunque, formalmente diffidato la società resistente, in data 30.06.2020, al pagamento delle indennità di fine rapporto, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in proposito (doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, contestava la sussistenza della giusta causa di recesso dedotta dalla preponente, ed affermava di essere rimasto creditore dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., così come prevista dal contratto di agenzia tra le parti, o, in subordine, dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dagli
AEC di settore, nonché dell'indennità di preavviso ex art. 11 dell'AEC applicabile.
Chiedeva, dunque, che il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la non imputabilità all'agente del recesso operato dalla società e l'insussistenza Controparte_1
della giusta causa di recesso allegata dalla società convenuta, e condannasse la medesima società alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'indennità di preavviso nonché delle indennità di fine rapporto.
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 14.10.2022, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso. Ribadiva la legittimità del proprio operato, deducendo che l'agente aveva posto in essere condotte tali da ledere irrimediabilmente la fiducia della preponente e che, dunque, al ricorrente nulla spettasse a titolo di indennità di preavviso, stante la giusta causa del recesso.
Assunta, poi, posizione specifica in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità ex art. 1751 c.c. e, in subordine, delle indennità di cui all'A.E.C.
RI (anche in ordine al quantum di tali indennità), confutava l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della stessa, rappresentati dalla permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente derivati dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'incremento degli affari con quelli esistenti ad opera dell'agente nonché dalla rispondenza dell'indennità ad equità.
Spiegava, altresì, contestuale domanda riconvenzionale, a mezzo della quale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno dalla medesima patito in ragione dell'illegittimo contegno assunto dall'agente e quantificato in Euro 10.000,00 a titolo di danno emergente (corrispondente al mancato fatturato dei quantitativi di caffè indebitamente omaggiati alla clientela) ed in Euro 652.500,00 a titolo di lucro cessante (ossia di perdita di guadagno stante il calo di fatturato registratosi presso la zona affidata al ricorrente).
A fondamento delle proprie deduzioni difensive, rappresentava: a) che il ricorrente aveva fatto omaggio, nel 2018, di 994 kg di caffè, chiedendone l'autorizzazione per soli 535 kg (doc. 4 fasc. parte ricorrente); b) che 458 kg di caffè corrispondevano, all'incirca, a Euro 10.000,00 di fatturato;
c) che, sino al 2018, i fatturati della società resistente, nel corso degli anni, erano rimasti pressoché invariati, ammontando a circa
Euro 380.000,00 all'anno (doc. 8 fasc. parte ricorrente); d) che il fatturato della società resistente, a partire dall'anno 2019, aveva subito forti contrazioni, essendo pari: - nell'anno 2019 ad Euro 337.745,00 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); - nell'anno
2020, ad Euro 87.426,29 (doc. 13 fasc. parte ricorrente); - nell'anno 2021, ad Euro
90.951,07 (doc.14 fasc. parte ricorrente); - nei primi mesi dell'anno 2021, ad Euro 56.726,70 (doc. 15 fasc. parte ricorrente); e) che la società preponente aveva, pertanto, subito una drastica perdita di fatturato, pari a circa Euro 290.000,00 all'anno; f) che la società, sul presupposto secondo cui i clienti persi potevano ritenersi fidelizzati per almeno cinque ulteriori anni, aveva, dunque, subito una perdita di fatturato complessivamente pari a Euro 1.450.000,00; g) che il danno finale patito dalla società, pertanto, in ragione di un margine di guadagno pari a circa il
45%, era quantificabile in complessivi Euro 652.500,0.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della controversia, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 2.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Orbene, in primis va stabilita la competenza per materia e territorio del Giudice adito.
L'art. 1742 c.c., comma 1, così dispone: “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Elementi essenziali sono, dunque, la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando, così, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con il conseguente obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass., sez. lav. 24 giugno 2005, n. 13629).
Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, trova applicazione il rito del lavoro.
Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo – e, in tal caso, competente è il giudice del lavoro - ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui, per cui la competenza sarà del giudice ordinario, in quanto l'attività personale dell'agente non è prevalente (cfr. Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).
A ciò si aggiunga che, in forza del combinato disposto degli artt. 409 e 413 c.p.c., vertendosi in tema di un rapporto d'Agenzia durante il quale il resistente non aveva un'organizzazione, ed utilizzava unicamente le energie personali, a trattare la presente controversia è competente territorialmente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio;
nel caso in esame, la residenza del ricorrente è in Sorbolo, che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Parma.
2.2. Fatta questa premessa e passando all'esame del merito, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha richiesto il pagamento delle competenze di fine rapporto (ossia dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità meritocratica e dell'indennità sostitutiva del preavviso) sul presupposto dell'imputabilità della risoluzione del rapporto alla volontà esclusiva della preponente, stante la dedotta insussistenza della giusta causa addotta dalla società preponente.
2.2.1. Ebbene, il contratto d'agenzia è presupposto delle odierne domande, sia di quelle avanzate da parte ricorrente, che di quelle riconvenzionali.
Occorre premettere che lo svolgimento del rapporto lavorativo è stato sufficientemente asseverato in giudizio mediante i plurimi contratti stipulati e prodotti, le fatture medio tempore emesse, i tabulati delle provvigioni maturate nonché la missiva con la quale è stato risolto il rapporto. Inoltre, la prospettazione attorea, con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, ha trovato tranquillizzante conforto nella mancata contestazione da parte della preponente.
2.2.2. Iniziando dall'indennità di preavviso, l'art. 1750 c.c. - nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva
86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo provvedimento, si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994 - prevede espressamente che un rapporto d'agenzia a tempo indeterminato possa essere sciolto con un preavviso variabile in relazione alla durata del rapporto stesso.
Il comma 2 così dispone: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
In maniera più esplicativa, il successivo comma 3 così stabilisce: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
Inoltre, l'art. 10 dell'Accordo Collettivo recita testualmente che: “Ove la parte recedente in qualsiasi momento intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza nell'anno solare (1 gennaio- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti”. Nel caso di specie, vertendosi in tema di un rapporto di durata ultradecennale, la CP_2
mandante avrebbe dovuto risolvere il rapporto con un preavviso di durata non inferiore a sei mesi, restando, in alternativa obbligata a corrispondere l'indennità sostitutiva in parola all'agente, salvo si sia verificata una giusta causa di recesso, come la nella fattispecie, sostiene. Controparte_1
La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall'art. 1751, comma 2
c.c. come “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
La formulazione della norma citata ricorda vagamente la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., relativa al rapporto di lavoro subordinato. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, tale norma può trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia.
Tuttavia, è bene tenere a mente che, in quest'ultimo, il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
e, ciò, per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che, nel rapporto di agenzia, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (cfr. Cass. 6915/2021).
In altre parole, ai fini della legittimità del recesso del preponente, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (cfr.
Cass. 23331/2018).
Quanto alla distribuzione del carico probatorio, va, anzitutto, chiarito che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., tenuto conto, altresì, dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza della prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sussistenza della giusta causa e, quindi, dello specifico fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della giusta causa
(cfr. Cass. n. 486/16). Nel caso in cui si accerti, in via giudiziale, l'insussistenza della giusta causa di recesso, il recesso continua, comunque, ad avere effetto, ma si converte in un ordinario recesso ad nutum, riespandendosi il diritto della controparte al preavviso ed a quanto previsto in caso di recesso ad nutum (Cass. civ. sez. 2 del 30.08.2016 n.
19579): segnatamente, a mente dell'art. 1750 c.c. e di tutti i contratti collettivi, il recesso ad nutum è consentito all'agente ed al preponente, con diritto della controparte, tuttavia, ad un congruo preavviso ovvero, in difetto di preavviso, ad indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la società preponente abbia provato, nella fattispecie in controversia, la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
I testimoni escussi (e, in particolare, e hanno, Testimone_1 Testimone_2
invero, confermato le circostanze fattuali poste dalla preponente a fondamento della giusta di causa, e, in particolare:
- che, a seguito del riscontro, da parte del sig. di una flessione dei ricavi Pt_2
rispetto agli anni precedenti, all'inizio del 2019, il medesimo ha incaricato un tecnico esterno alla azienda per analizzare e controllare i sistemi informatici gestionali della società;
- che l'analisi ha, anzitutto, rilevato un'anomalia nella gestione degli omaggi da riconoscere ai clienti da parte del sig. , e, in particolare, che il medesimo ha Pt_1
omaggiato ai propri clienti molti più chilogrammi di caffè rispetto alla quantità concordata;
- che il sig. ha, altresì, riconosciuto a taluni dei propri clienti prezzi di Pt_1
vendita inferiori a quelli pattuiti per iscritto con la mandante nelle proposte commerciali, modificando, altresì, di propria iniziativa alcune condizioni contrattuali.
È rimasta, per contro, del tutto indimostrata la circostanza – dedotta dal ricorrente – per cui il sig. , in contrasto con gli accordi presi per iscritto, abbia sempre Pt_1 concordato verbalmente con il sig. gli sconti e gli omaggi da riconoscere ai Pt_2
clienti1.
Nel caso di specie, dunque, ritiene questo Giudice che la gestione indebita delle forniture da parte dell'agente – arbitrariamente omaggiate o scontate da parte del medesimo - rappresenti sicuramente una condotta suscettibile di minare il rapporto fiduciario insito nel contratto di agenzia, costituendo la regolare e corretta gestione degli incassi, a fronte della fornitura della merce commercializzata dalla preponente, una delle principali obbligazioni che l'agente è tenuto ad adempiere nell'interesse dell'azienda.
Ciò, tanto più laddove si consideri che, come confermato dai testimoni escussi e in parte provato per tabulas, è stato provato:
- che, in data 09.01.2018, in piena vigenza del contratto di agenzia, il sig. ha Pt_1
costituito la società con sede in Parma, via Sartori 29, avente quale Controparte_3
oggetto sociale la commercializzazione di generi alimentari (doc. 8 – 8b fasc. parte resistente);
- che, immediatamente dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con CP_1
il sig. ha ampliato l'oggetto dell'attività svolta dalla predetta società,
[...] Pt_1
inserendovi anche la commercializzazione del caffè quale attività prevalente.
Benché tali condotte non abbiano costituito oggetto di contestazione ad opera della preponente, le medesime sono indubbiamente significative, sia pure in una prospettiva ex post, del disegno anticoncorrenziale avuto di mira dal disegno Pt_1
rispetto al quale la condotta contestata – e, in particolare, quella di omaggiare ingenti quantità di caffè ai propri clienti e di praticare ai medesimi sconti non previamente autorizzati dalla preponente – era prodromica e preparatoria al conseguimento degli obiettivi imprenditoriali poi chiaramente delineatisi. È, dunque, anzitutto infondata la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
2.2.3. Parimenti infondate sono la domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica.
Alla accertata sussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente consegue, invero, il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.; indennità che, come detto, non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Poiché, dunque, il recesso unilaterale è attribuibile ad una grave inadempienza dell'agente, attesa la sussistenza della giusta causa di recesso, ne consegue che all'agente non spetta, né l'indennità suppletiva di clientela, né l'indennità meritocratica.
Tale domanda si ritiene, altresì, priva di fondamento in considerazione, da un lato, della totale assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine alla dimostrazione dei suoi elementi costitutivi, e dall'altro lato, la estrema genericità dei criteri di liquidazione utilizzati per la sua quantificazione.
Si osserva, invero, ad abundantiam, che l'art. 1751 c.c. così dispone: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”. Si richiede, in sostanza, la persistenza - al momento della cessazione del rapporto - di un portafoglio clienti procurato dall'agente, del quale benefici il mandante.
In questo senso, la prima condizione considera il vantaggio che il preponente ricava dalla disponibilità di questo portafoglio;
la seconda (il pagamento deve essere equo) considera la perdita, in termini di provvigioni, che l'agente subisce dalla cessazione del rapporto.
Il richiamo all'equità rileva, dunque, sia per determinare i casi nei quali l'indennità deve essere erogata, sia quale criterio per la determinazione dell'indennità stessa.
È certo, pertanto, che il diritto all'indennità è subordinato alla presenza di entrambe le condizioni (apporto clientela ed equità), considerato che la modifica dell'art. 1751 cod. civ. introdotta dal D.Lgs. n. 65 del 1999 lo ha ancorato a criteri prettamente meritocratici.
Ciò posto, si osserva, quanto alla prima condizione cui è subordinata la corresponsione dell'indennità, che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte,
“Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti”
(ex multis, Sez. L. n. 20047 del 6 gennaio 2016).
Ebbene, manca in atti documentazione che consenta di valutare se l'agente abbia procurato o meno nuovi clienti alla preponente (elemento, questo, che non è stato provato nemmeno tramite testimoni) e manca, inoltre, ogni prova che la società, anche dopo la risoluzione del rapporto “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Anche tale domanda deve, pertanto, essere respinta. 2.3. È parimenti infondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società preponente.
Deve essere, anzitutto, rigettata – in quanto assolutamente generica e totalmente sfornita di prova – la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla società convenuta in correlazione alla perdita di fatturato registratasi nella zona assegnata al e – a detta della società - eziologicamente Pt_1
riconducibile alle condotte tenute dal medesimo.
Tale domanda – che pecca di genericità anzitutto nell'individuazione della condotta
“illegittima” asseritamente tenuta dal e foriera di danno – è totalmente Pt_1
destituita di fondamento dal momento che la società preponente ha omesso di provare, tanto il calo di fatturato registratosi nella zona assegnata al nel corso Pt_1
degli anni di vigenza del rapporto (avendo la società prodotto fatturati relativi agli anni successivi alla risoluzione del contratto con l'agente), quanto il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'agente (che, si ribadisce, non è stata nemmeno precisamente dedotta) ed il danno asseritamente verificatosi, non potendo di certo escludersi che, se un danno si è verificato durante il periodo di vigenza del rapporto, questo sia eziologicamente riconducibile alla pandemia COVID (o, comunque, ad altri e diversi fattori).
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda avanzata dalla preponente avente ad oggetto il danno dalla medesima asseritamente patito a titolo di danno emergente in ragione dell'illegittimo contegno assunto dall'agente e posto a fondamento del recesso in controversia;
danno che è stato quantificato dalla società in Euro 10.000,00
(corrispondente al mancato fatturato dei quantitativi di caffè indebitamente omaggiati alla clientela).
Tale domanda deve essere rigettata poiché i testimoni escussi – pur avendo confermato la realizzazione, da parte dell'agente, delle condotte contestate – nulla hanno potuto riferire in ordine ai quantitativi di caffè indebitamente omaggiati dall'agente. In punto di quantum, peraltro, anche l'assunto di parte resistente secondo cui “458
KG di caffè corrispondono a circa 10.000,00 euro di fatturato” – è rimasto totalmente sfornito di riscontro probatorio.
3. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, se i testimoni citati dalla parte convenuta hanno negato la veridicità della predetta circostanza, i testimoni escussi su impulso del ricorrente nulla hanno riferito sul punto.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
402/2022 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Massimiliano Porcari e
Penelope Vecli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Chiavari, n. 5/E;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Parma, via Controparte_1 P.IVA_1
Paradigna n. 61/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Paolo
Morselli del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Modena, Piazza Manzoni, n. 4/2;
RESISTENTE
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 31.05.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la società e Controparte_1
– premettendo di avere prestato la propria attività lavorativa a favore di quest'ultima in qualità di agente monomandatario nella provincia di Parma dal 28.06.2008 al
22.06.2022, data in cui la società aveva risolto il rapporto di agenzia per giusta causa
– chiedeva dichiararsi l'insussistenza della giusta causa di recesso e qualificarsi il suddetto recesso come recesso ad nutum, con conseguente condanna della società resistente al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo, nonché dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751, comma 3 c.c..
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che il rapporto di agenzia era proseguito negli anni senza che fossero mai state sollevate contestazioni nei confronti del ricorrente;
b) di avere sviluppato, nel corso del rapporto, una parte consistente della clientela della società resistente, collaborando strettamente con i vertici di quest'ultima; c) che, nel febbraio 2019, a seguito del subentro della nuova proprietà avvenuto nel 2017, il ricorrente veniva inquadrato come agente generale, con attribuzione di maggiori poteri negoziali e di una zona di competenza molto più estesa (doc. 4 fasc. parte ricorrente); d) che, tra le facoltà espressamente concesse al ricorrente con tali accordi, era accordata anche quella di accordare sconti e abbuoni ai clienti, previa autorizzazione scritta della società resistente;
e) che, con la precedente gestione, il ricorrente non aveva mai richiesto un'autorizzazione scritta per accordare tali sconti ai clienti, in quanto il medesimo e il legale rappresentante della società, il sig. concordavano verbalmente gli sconti da praticare e gli omaggi da Pt_2
concedere; f) di avere sviluppato sensibilmente, sin dai primi mesi di vigenza dei nuovi accordi, gli affari della società resistente presso la nuova clientela (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) che, nonostante ciò, i rapporti con la nuova proprietà della società resistente diventavano via via sempre più tesi;
h) che la società resistente, con provvedimento datato 22.06.2019 e notificato in data 02.07.2019, comunicava al ricorrente il recesso per giusta causa dal rapporto di agenzia, contestando a quest'ultimo di aver concesso omaggi in misura superiore a quanto concordato e di avere applicato sconti senza autorizzazione (doc. 6 fasc. parte ricorrente); i) di avere, quindi, tempestivamente impugnato, in data 23.07.2019, il predetto provvedimento, contestando le motivazioni datoriali e sollecitando il pagamento delle indennità di fine rapporto (doc. 7 fasc. parte ricorrente); l) di essere venuto a conoscenza del fatto che la società resistente aveva presentato querela nei suoi confronti per i medesimi fatti, arrecandogli, pertanto, un danno all'immagine di notevoli proporzioni;
m) di avere, dunque, formalmente diffidato la società resistente, in data 30.06.2020, al pagamento delle indennità di fine rapporto, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in proposito (doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, contestava la sussistenza della giusta causa di recesso dedotta dalla preponente, ed affermava di essere rimasto creditore dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., così come prevista dal contratto di agenzia tra le parti, o, in subordine, dell'indennità di cessazione del rapporto prevista dagli
AEC di settore, nonché dell'indennità di preavviso ex art. 11 dell'AEC applicabile.
Chiedeva, dunque, che il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la non imputabilità all'agente del recesso operato dalla società e l'insussistenza Controparte_1
della giusta causa di recesso allegata dalla società convenuta, e condannasse la medesima società alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'indennità di preavviso nonché delle indennità di fine rapporto.
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 14.10.2022, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso. Ribadiva la legittimità del proprio operato, deducendo che l'agente aveva posto in essere condotte tali da ledere irrimediabilmente la fiducia della preponente e che, dunque, al ricorrente nulla spettasse a titolo di indennità di preavviso, stante la giusta causa del recesso.
Assunta, poi, posizione specifica in ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità ex art. 1751 c.c. e, in subordine, delle indennità di cui all'A.E.C.
RI (anche in ordine al quantum di tali indennità), confutava l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della stessa, rappresentati dalla permanenza di sostanziali vantaggi in capo al preponente derivati dall'acquisizione di nuovi clienti e dall'incremento degli affari con quelli esistenti ad opera dell'agente nonché dalla rispondenza dell'indennità ad equità.
Spiegava, altresì, contestuale domanda riconvenzionale, a mezzo della quale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno dalla medesima patito in ragione dell'illegittimo contegno assunto dall'agente e quantificato in Euro 10.000,00 a titolo di danno emergente (corrispondente al mancato fatturato dei quantitativi di caffè indebitamente omaggiati alla clientela) ed in Euro 652.500,00 a titolo di lucro cessante (ossia di perdita di guadagno stante il calo di fatturato registratosi presso la zona affidata al ricorrente).
A fondamento delle proprie deduzioni difensive, rappresentava: a) che il ricorrente aveva fatto omaggio, nel 2018, di 994 kg di caffè, chiedendone l'autorizzazione per soli 535 kg (doc. 4 fasc. parte ricorrente); b) che 458 kg di caffè corrispondevano, all'incirca, a Euro 10.000,00 di fatturato;
c) che, sino al 2018, i fatturati della società resistente, nel corso degli anni, erano rimasti pressoché invariati, ammontando a circa
Euro 380.000,00 all'anno (doc. 8 fasc. parte ricorrente); d) che il fatturato della società resistente, a partire dall'anno 2019, aveva subito forti contrazioni, essendo pari: - nell'anno 2019 ad Euro 337.745,00 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); - nell'anno
2020, ad Euro 87.426,29 (doc. 13 fasc. parte ricorrente); - nell'anno 2021, ad Euro
90.951,07 (doc.14 fasc. parte ricorrente); - nei primi mesi dell'anno 2021, ad Euro 56.726,70 (doc. 15 fasc. parte ricorrente); e) che la società preponente aveva, pertanto, subito una drastica perdita di fatturato, pari a circa Euro 290.000,00 all'anno; f) che la società, sul presupposto secondo cui i clienti persi potevano ritenersi fidelizzati per almeno cinque ulteriori anni, aveva, dunque, subito una perdita di fatturato complessivamente pari a Euro 1.450.000,00; g) che il danno finale patito dalla società, pertanto, in ragione di un margine di guadagno pari a circa il
45%, era quantificabile in complessivi Euro 652.500,0.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della controversia, la causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 2.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Orbene, in primis va stabilita la competenza per materia e territorio del Giudice adito.
L'art. 1742 c.c., comma 1, così dispone: “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
Elementi essenziali sono, dunque, la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando, così, una non episodica collaborazione professionale autonoma, con il conseguente obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente medesimo (cfr. Cass., sez. lav. 24 giugno 2005, n. 13629).
Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, trova applicazione il rito del lavoro.
Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia si sia svolto mediante un'organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo – e, in tal caso, competente è il giudice del lavoro - ovvero mediante un'organizzazione di prevalente lavoro altrui, per cui la competenza sarà del giudice ordinario, in quanto l'attività personale dell'agente non è prevalente (cfr. Cass., 28 dicembre 2006, n. 27576; Cass., 19 aprile 2011, n. 8940).
A ciò si aggiunga che, in forza del combinato disposto degli artt. 409 e 413 c.p.c., vertendosi in tema di un rapporto d'Agenzia durante il quale il resistente non aveva un'organizzazione, ed utilizzava unicamente le energie personali, a trattare la presente controversia è competente territorialmente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o del rappresentante di commercio;
nel caso in esame, la residenza del ricorrente è in Sorbolo, che ricade nella circoscrizione territoriale del Tribunale di Parma.
2.2. Fatta questa premessa e passando all'esame del merito, occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha richiesto il pagamento delle competenze di fine rapporto (ossia dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità meritocratica e dell'indennità sostitutiva del preavviso) sul presupposto dell'imputabilità della risoluzione del rapporto alla volontà esclusiva della preponente, stante la dedotta insussistenza della giusta causa addotta dalla società preponente.
2.2.1. Ebbene, il contratto d'agenzia è presupposto delle odierne domande, sia di quelle avanzate da parte ricorrente, che di quelle riconvenzionali.
Occorre premettere che lo svolgimento del rapporto lavorativo è stato sufficientemente asseverato in giudizio mediante i plurimi contratti stipulati e prodotti, le fatture medio tempore emesse, i tabulati delle provvigioni maturate nonché la missiva con la quale è stato risolto il rapporto. Inoltre, la prospettazione attorea, con riguardo all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, ha trovato tranquillizzante conforto nella mancata contestazione da parte della preponente.
2.2.2. Iniziando dall'indennità di preavviso, l'art. 1750 c.c. - nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, recante attuazione della direttiva
86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti e che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo provvedimento, si applica ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994 - prevede espressamente che un rapporto d'agenzia a tempo indeterminato possa essere sciolto con un preavviso variabile in relazione alla durata del rapporto stesso.
Il comma 2 così dispone: “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
In maniera più esplicativa, il successivo comma 3 così stabilisce: “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi”.
Inoltre, l'art. 10 dell'Accordo Collettivo recita testualmente che: “Ove la parte recedente in qualsiasi momento intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza nell'anno solare (1 gennaio- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti”. Nel caso di specie, vertendosi in tema di un rapporto di durata ultradecennale, la CP_2
mandante avrebbe dovuto risolvere il rapporto con un preavviso di durata non inferiore a sei mesi, restando, in alternativa obbligata a corrispondere l'indennità sostitutiva in parola all'agente, salvo si sia verificata una giusta causa di recesso, come la nella fattispecie, sostiene. Controparte_1
La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia è definita dall'art. 1751, comma 2
c.c. come “inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”.
La formulazione della norma citata ricorda vagamente la nozione di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., relativa al rapporto di lavoro subordinato. Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, tale norma può trovare applicazione in via analogica anche al rapporto di agenzia.
Tuttavia, è bene tenere a mente che, in quest'ultimo, il vincolo fiduciario assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
e, ciò, per la maggiore autonomia di gestione della prestazione resa dall'agente per luoghi, tempo, modalità e mezzi in funzione del conseguimento delle finalità aziendali. Ne consegue che, nel rapporto di agenzia, basta un fatto di minore gravità a legittimare un recesso per inadempimento dell'agente (cfr. Cass. 6915/2021).
In altre parole, ai fini della legittimità del recesso del preponente, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (cfr.
Cass. 23331/2018).
Quanto alla distribuzione del carico probatorio, va, anzitutto, chiarito che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., tenuto conto, altresì, dell'art. 24 Cost. e del principio di vicinanza della prova, incombe a chi esercita il preteso diritto di recedere per giusta causa allegare e fornire prova della sussistenza della giusta causa e, quindi, dello specifico fatto illecito e/o inadempimento posto a sostegno della giusta causa
(cfr. Cass. n. 486/16). Nel caso in cui si accerti, in via giudiziale, l'insussistenza della giusta causa di recesso, il recesso continua, comunque, ad avere effetto, ma si converte in un ordinario recesso ad nutum, riespandendosi il diritto della controparte al preavviso ed a quanto previsto in caso di recesso ad nutum (Cass. civ. sez. 2 del 30.08.2016 n.
19579): segnatamente, a mente dell'art. 1750 c.c. e di tutti i contratti collettivi, il recesso ad nutum è consentito all'agente ed al preponente, con diritto della controparte, tuttavia, ad un congruo preavviso ovvero, in difetto di preavviso, ad indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ebbene, ritiene questo Giudice che la società preponente abbia provato, nella fattispecie in controversia, la sussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia.
I testimoni escussi (e, in particolare, e hanno, Testimone_1 Testimone_2
invero, confermato le circostanze fattuali poste dalla preponente a fondamento della giusta di causa, e, in particolare:
- che, a seguito del riscontro, da parte del sig. di una flessione dei ricavi Pt_2
rispetto agli anni precedenti, all'inizio del 2019, il medesimo ha incaricato un tecnico esterno alla azienda per analizzare e controllare i sistemi informatici gestionali della società;
- che l'analisi ha, anzitutto, rilevato un'anomalia nella gestione degli omaggi da riconoscere ai clienti da parte del sig. , e, in particolare, che il medesimo ha Pt_1
omaggiato ai propri clienti molti più chilogrammi di caffè rispetto alla quantità concordata;
- che il sig. ha, altresì, riconosciuto a taluni dei propri clienti prezzi di Pt_1
vendita inferiori a quelli pattuiti per iscritto con la mandante nelle proposte commerciali, modificando, altresì, di propria iniziativa alcune condizioni contrattuali.
È rimasta, per contro, del tutto indimostrata la circostanza – dedotta dal ricorrente – per cui il sig. , in contrasto con gli accordi presi per iscritto, abbia sempre Pt_1 concordato verbalmente con il sig. gli sconti e gli omaggi da riconoscere ai Pt_2
clienti1.
Nel caso di specie, dunque, ritiene questo Giudice che la gestione indebita delle forniture da parte dell'agente – arbitrariamente omaggiate o scontate da parte del medesimo - rappresenti sicuramente una condotta suscettibile di minare il rapporto fiduciario insito nel contratto di agenzia, costituendo la regolare e corretta gestione degli incassi, a fronte della fornitura della merce commercializzata dalla preponente, una delle principali obbligazioni che l'agente è tenuto ad adempiere nell'interesse dell'azienda.
Ciò, tanto più laddove si consideri che, come confermato dai testimoni escussi e in parte provato per tabulas, è stato provato:
- che, in data 09.01.2018, in piena vigenza del contratto di agenzia, il sig. ha Pt_1
costituito la società con sede in Parma, via Sartori 29, avente quale Controparte_3
oggetto sociale la commercializzazione di generi alimentari (doc. 8 – 8b fasc. parte resistente);
- che, immediatamente dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con CP_1
il sig. ha ampliato l'oggetto dell'attività svolta dalla predetta società,
[...] Pt_1
inserendovi anche la commercializzazione del caffè quale attività prevalente.
Benché tali condotte non abbiano costituito oggetto di contestazione ad opera della preponente, le medesime sono indubbiamente significative, sia pure in una prospettiva ex post, del disegno anticoncorrenziale avuto di mira dal disegno Pt_1
rispetto al quale la condotta contestata – e, in particolare, quella di omaggiare ingenti quantità di caffè ai propri clienti e di praticare ai medesimi sconti non previamente autorizzati dalla preponente – era prodromica e preparatoria al conseguimento degli obiettivi imprenditoriali poi chiaramente delineatisi. È, dunque, anzitutto infondata la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
2.2.3. Parimenti infondate sono la domanda di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica.
Alla accertata sussistenza della giusta causa del recesso esercitato dalla preponente consegue, invero, il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.; indennità che, come detto, non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Poiché, dunque, il recesso unilaterale è attribuibile ad una grave inadempienza dell'agente, attesa la sussistenza della giusta causa di recesso, ne consegue che all'agente non spetta, né l'indennità suppletiva di clientela, né l'indennità meritocratica.
Tale domanda si ritiene, altresì, priva di fondamento in considerazione, da un lato, della totale assenza di deduzioni ed allegazioni in ordine alla dimostrazione dei suoi elementi costitutivi, e dall'altro lato, la estrema genericità dei criteri di liquidazione utilizzati per la sua quantificazione.
Si osserva, invero, ad abundantiam, che l'art. 1751 c.c. così dispone: “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”. Si richiede, in sostanza, la persistenza - al momento della cessazione del rapporto - di un portafoglio clienti procurato dall'agente, del quale benefici il mandante.
In questo senso, la prima condizione considera il vantaggio che il preponente ricava dalla disponibilità di questo portafoglio;
la seconda (il pagamento deve essere equo) considera la perdita, in termini di provvigioni, che l'agente subisce dalla cessazione del rapporto.
Il richiamo all'equità rileva, dunque, sia per determinare i casi nei quali l'indennità deve essere erogata, sia quale criterio per la determinazione dell'indennità stessa.
È certo, pertanto, che il diritto all'indennità è subordinato alla presenza di entrambe le condizioni (apporto clientela ed equità), considerato che la modifica dell'art. 1751 cod. civ. introdotta dal D.Lgs. n. 65 del 1999 lo ha ancorato a criteri prettamente meritocratici.
Ciò posto, si osserva, quanto alla prima condizione cui è subordinata la corresponsione dell'indennità, che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte,
“Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti”
(ex multis, Sez. L. n. 20047 del 6 gennaio 2016).
Ebbene, manca in atti documentazione che consenta di valutare se l'agente abbia procurato o meno nuovi clienti alla preponente (elemento, questo, che non è stato provato nemmeno tramite testimoni) e manca, inoltre, ogni prova che la società, anche dopo la risoluzione del rapporto “riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Anche tale domanda deve, pertanto, essere respinta. 2.3. È parimenti infondata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società preponente.
Deve essere, anzitutto, rigettata – in quanto assolutamente generica e totalmente sfornita di prova – la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla società convenuta in correlazione alla perdita di fatturato registratasi nella zona assegnata al e – a detta della società - eziologicamente Pt_1
riconducibile alle condotte tenute dal medesimo.
Tale domanda – che pecca di genericità anzitutto nell'individuazione della condotta
“illegittima” asseritamente tenuta dal e foriera di danno – è totalmente Pt_1
destituita di fondamento dal momento che la società preponente ha omesso di provare, tanto il calo di fatturato registratosi nella zona assegnata al nel corso Pt_1
degli anni di vigenza del rapporto (avendo la società prodotto fatturati relativi agli anni successivi alla risoluzione del contratto con l'agente), quanto il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'agente (che, si ribadisce, non è stata nemmeno precisamente dedotta) ed il danno asseritamente verificatosi, non potendo di certo escludersi che, se un danno si è verificato durante il periodo di vigenza del rapporto, questo sia eziologicamente riconducibile alla pandemia COVID (o, comunque, ad altri e diversi fattori).
Parimenti infondata è l'ulteriore domanda avanzata dalla preponente avente ad oggetto il danno dalla medesima asseritamente patito a titolo di danno emergente in ragione dell'illegittimo contegno assunto dall'agente e posto a fondamento del recesso in controversia;
danno che è stato quantificato dalla società in Euro 10.000,00
(corrispondente al mancato fatturato dei quantitativi di caffè indebitamente omaggiati alla clientela).
Tale domanda deve essere rigettata poiché i testimoni escussi – pur avendo confermato la realizzazione, da parte dell'agente, delle condotte contestate – nulla hanno potuto riferire in ordine ai quantitativi di caffè indebitamente omaggiati dall'agente. In punto di quantum, peraltro, anche l'assunto di parte resistente secondo cui “458
KG di caffè corrispondono a circa 10.000,00 euro di fatturato” – è rimasto totalmente sfornito di riscontro probatorio.
3. Le spese di lite.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, se i testimoni citati dalla parte convenuta hanno negato la veridicità della predetta circostanza, i testimoni escussi su impulso del ricorrente nulla hanno riferito sul punto.