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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/10/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 28-1/25 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio in data 2.10.2025 nelle persone dei magistrati:
Dott. Marco Erminio RI Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 28-1/25 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 15.05.2025:
[...]
(CF ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, assistiti e difesi dall'Avv. Davide Confalonieri;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) con sede legale in La Controparte_1 P.IVA_2 Valletta Brianza (LC) Viale Lombardia n. 69 in persona legale rappresentante pro tempore, nonché del socio accomandatario (CF Controparte_1 C.F._1 RESISTENTI
***
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che: • con ricorso depositato in data 15.05.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1 onché del socio accomandatario
[...] Controparte_1
• fissata udienza per la data del 26.06.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 22.05.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria per la società resistente e a mezzo ufficiale giudiziario al socio accomandatario sig. In udienza le parti Controparte_1 convenivano in un rinvio che veniva concesso per il 24.09.2025 per i medesimi incombenti
• all'udienza del 24.09.2025 nessuno compariva per parte resistente, e parte ricorrente insisteva come in atti;
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in La Valletta Brianza (LC) pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare “produzione, lavorazione e relativo commercio di articoli in filo metallico” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento. A tanto si aggiunga che all'udienza del 26.06.2025, il socio accomandatario e legale rappresentante della società debitrice, nel presenziare all'udienza, non ha dichiarato di rientrare nell'ambito delle “imprese minori” ma si è limitato a chiedere un rinvio per tentare una soluzione transattiva con parte ricorrente. Quindi, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, che in tal caso non hanno sortito effetto visto il mancato deposito delle scritture contabili di competenza, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro 38.973,35 per il socio ed euro 14.178,76 Controparte_1 per la società debitrice e il credito del ricorrente, portato da decreto ingiuntivo non opposto ammonta ad euro 33.619,31;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal decreto ingiuntivo (non opposto) su cui è fondato il credito dell'istante e dal vano tentativo di pignoramento;
2) dall'irreperibilità del debitore, dopo l'udienza in cui era stato richiesto un rinvio per trattative, e l'impossibilità per lo stesso di formulare una qualsiasi proposta transattiva e ciò fa presumere una assoluta mancanza di liquidità.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere
2 uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
C.F. ) con sede legale in LA VALLETTA BRIANZA (LC)
[...] P.IVA_2 Via Lombardia n. 69 nonché del socio accomandario illimitatamente responsabile
(CF . Controparte_1 C.F._1
2. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Sara Cargasacchi;
3. NOMINA Curatore il Dott. , soggetto iscritto all'Albo istituito ai sensi Persona_1 dell'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17/2/2026 alle ore 10:00 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio in data 02/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio RI Tremolada
4
R.G. n. 28-1/25 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio in data 2.10.2025 nelle persone dei magistrati:
Dott. Marco Erminio RI Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 28-1/25 Proc. Un. promosso su ricorso depositato in data 15.05.2025:
[...]
(CF ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, assistiti e difesi dall'Avv. Davide Confalonieri;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) con sede legale in La Controparte_1 P.IVA_2 Valletta Brianza (LC) Viale Lombardia n. 69 in persona legale rappresentante pro tempore, nonché del socio accomandatario (CF Controparte_1 C.F._1 RESISTENTI
***
Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato rilevato in fatto che: • con ricorso depositato in data 15.05.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Controparte_1 onché del socio accomandatario
[...] Controparte_1
• fissata udienza per la data del 26.06.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 22.05.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria per la società resistente e a mezzo ufficiale giudiziario al socio accomandatario sig. In udienza le parti Controparte_1 convenivano in un rinvio che veniva concesso per il 24.09.2025 per i medesimi incombenti
• all'udienza del 24.09.2025 nessuno compariva per parte resistente, e parte ricorrente insisteva come in atti;
osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in La Valletta Brianza (LC) pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare “produzione, lavorazione e relativo commercio di articoli in filo metallico” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento. A tanto si aggiunga che all'udienza del 26.06.2025, il socio accomandatario e legale rappresentante della società debitrice, nel presenziare all'udienza, non ha dichiarato di rientrare nell'ambito delle “imprese minori” ma si è limitato a chiedere un rinvio per tentare una soluzione transattiva con parte ricorrente. Quindi, fermi i poteri istruttori ex officio spettanti al Tribunale, che in tal caso non hanno sortito effetto visto il mancato deposito delle scritture contabili di competenza, il mancato assolvimento del predetto onere non può che comportare la qualificazione dell'imprenditore come “non minore” con conseguente assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000. In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro 38.973,35 per il socio ed euro 14.178,76 Controparte_1 per la società debitrice e il credito del ricorrente, portato da decreto ingiuntivo non opposto ammonta ad euro 33.619,31;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) CCII definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dal decreto ingiuntivo (non opposto) su cui è fondato il credito dell'istante e dal vano tentativo di pignoramento;
2) dall'irreperibilità del debitore, dopo l'udienza in cui era stato richiesto un rinvio per trattative, e l'impossibilità per lo stesso di formulare una qualsiasi proposta transattiva e ciò fa presumere una assoluta mancanza di liquidità.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere
2 uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 26 e ss CCII;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
C.F. ) con sede legale in LA VALLETTA BRIANZA (LC)
[...] P.IVA_2 Via Lombardia n. 69 nonché del socio accomandario illimitatamente responsabile
(CF . Controparte_1 C.F._1
2. NOMINA giudice delegato la Dott.ssa Sara Cargasacchi;
3. NOMINA Curatore il Dott. , soggetto iscritto all'Albo istituito ai sensi Persona_1 dell'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 17/2/2026 alle ore 10:00 davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 CCII;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio in data 02/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio RI Tremolada
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