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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 57/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Elia e Parte_1
Gaetano Veninata
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Maria Grazia CP_1
Demaestri
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 invano reclamato in via amministrativa;
1 CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, deducendo che la prestazione non
è stata liquidata per mancata restituzione da parte dell'Ente
previdenziale e, dunque, per difetto di prova Controparte_2
in ordine al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014);
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
2 attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
- tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale;
esso, pertanto, non esaurisce, in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico - essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (all. 2) sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale, nonché attestazioni dell'autorità
consolare tunisina in Italia (certificato di vita collettiva, attestato di matrimonio e attestazione di nazionalità, all. 3) del tutto inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento - né ha chiesto di provare aliunde il possesso dei requisiti in discussione;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in difetto di una dichiarazione reddituale specificamente resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (essendo questa stata offerta ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del C.U.), le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto della elementarità e del modesto valore della causa e della contenuta attività processuale in concreto svolta;
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese processuali, CP_1
che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.
Ragusa, 8.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 57/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Elia e Parte_1
Gaetano Veninata
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Maria Grazia CP_1
Demaestri
avente ad oggetto: ANF
premesso che
- il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 invano reclamato in via amministrativa;
1 CP_
- l ha chiesto rigettarsi il ricorso, deducendo che la prestazione non
è stata liquidata per mancata restituzione da parte dell'Ente
previdenziale e, dunque, per difetto di prova Controparte_2
in ordine al reddito del nucleo familiare (segnatamente, a quello eventualmente percepito dai prossimi congiunti dell'istante residenti all'estero);
rilevato che
- il lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr., ex plurimis,
Cass. civ., sez. L., n. 8973/2014);
- trattandosi di lavoratore di nazionalità tunisina che richiede in Italia
l'ANF anche in relazione ai familiari residenti all'estero, detti oneri si estendono a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Tunisi il 7.12.1984 e ratificata con Legge n. 735/1986 (e relativo Accordo Amministrativo),
siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo;
- in particolare, alla stregua della richiamata Convenzione (artt. 22, 23 e
24), ai fini del riconoscimento del diritto all'ANF, è indispensabile che sussistano, tra gli altri, i requisiti reddituali previsti dalla legge e che il coniuge residente all'estero non percepisca analoga prestazione dallo
Stato presso il quale risiede;
- in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 dell'Accordo amministrativo siglato dai paesi contraenti, la comunicazione dei dati reddituali del nucleo familiare residente in [...]è offerta dal c.d. Modello 1/TN 6
(“Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari”),
2 attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi stipulanti la convenzione comunicano le informazioni utili - asseverative od ostative
- ai fini dell'erogazione degli assegni familiari;
- tale Modello costituisce mero strumento di agevolazione probatoria in sede amministrativa, e non una prova legale;
esso, pertanto, non esaurisce, in sede giurisdizionale, i mezzi istruttori a disposizione del richiedente, essendo quest'ultimo ammesso (e tenuto in mancanza della certificazione TN-6 da parte dell'Autorità tunisina) a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola;
- nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico - essendosi limitato ad esibire una mera autocertificazione (all. 2) sprovvista di valore probatorio (anche di tipo indiziario) in ambito giurisdizionale, nonché attestazioni dell'autorità
consolare tunisina in Italia (certificato di vita collettiva, attestato di matrimonio e attestazione di nazionalità, all. 3) del tutto inidonee a dimostrare l'omessa percezione di redditi da parte del nucleo familiare nell'annualità di riferimento - né ha chiesto di provare aliunde il possesso dei requisiti in discussione;
- per quanto sopra, si impone il rigetto del ricorso;
- in difetto di una dichiarazione reddituale specificamente resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (essendo questa stata offerta ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del C.U.), le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza, nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto della elementarità e del modesto valore della causa e della contenuta attività processuale in concreto svolta;
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese processuali, CP_1
che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.
Ragusa, 8.5.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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