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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4130/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4130/2024 promossa da: Airhelp Germany GMBH, in persona del l.r. p.t., in qualità di cessionaria dei crediti vantati da HA AS OU e AS OU MA, con Avv. Giuliano, APPELLANTE
CONTRO
Société Tunisienne de l'Air - IS, in persona del l.r. p.t., APPELLATA CONTUMACE Conclusioni Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione EL Germany Gmbh, in persona del l.r. p.t. (di seguito EL), in qualità di cessionaria dei crediti vantati da HA AS OU e AS OU MA, acquirenti di biglietti aerei sul volo n.TU757 operato dalla Société Tunisienne de l'Air - IS, in persona del l.r. p.t. (di seguito IS), con partenza prevista per il giorno 16.07.2022 alle ore 11,45 da Milano Malpensa ed arrivo previsto a Carthage per lo stesso giorno alle ore 12,35, aveva convenuto avanti al giudice di pace di Busto Arsizio IS, per ottenerne la condanna al versamento della somma di €.500,00 a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 5, 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004, a causa del ritardo all'arrivo superiore a 3 ore. Instauratosi il contradittorio, si costituiva IS, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della controparte in mancanza di notifica nei propri confronti dell'originale del documento di cessione, così disconoscendone la copia prodotta, e comunque in difetto dei requisiti propri della cessione del credito nonché stante il divieto di cessione del credito azionato e la nullità della cessione per mancata iscrizione di EL nell'albo ex art.106 TUB;
nel merito eccepiva l'infondatezza della avversa domanda per difetto di prova. Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 202/2024 depositata il 4.04.2024, dichiarava il difetto di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, con condanna alla refusione delle spese processuali. Avverso tale decisione EL ha proposto appello per erronea motivazione nella declaratoria di difetto di legittimazione attiva. In appello restava contumace IS. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. pagina 1 di 6 Preliminarmente il Tribunale ritiene che la sentenza oggetto di gravame sia appellabile, trattandosi di pronuncia secondo diritto ex art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto resa dal giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra cui rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo (cfr. Cass. n. 17080/2013). La Corte di legittimità, a tal proposito, ha statuito che nelle controversie in materia di contratti di massa e turismo e viaggi l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità di cui all'art.1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite a priori dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto e sono predisposte in precedenza su di un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che le medesime controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al giudizio secondo equità, anche se aventi valore non eccedente
€.1.100 (nello stesso senso v. anche Cass. 11631/2010). In limine litis non può, inoltre, dubitarsi della giurisdizione di questo Tribunale, dovendo questo giudice conformarsi a quanto chiaramente statuito sull'argomento dalla Suprema Corte (si veda a tal proposito Cass. Civ., Sez. Un, Ordinanza n. 3561 del 13/02/2020, v. anche Cass. 24632/2020). L'appello, poi, deve essere accolto, e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, stante l'erronea motivazione offerta dal Giudice di primo grado in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante così come nella sentenza oggetto di gravame ricostruita, nonostante il consolidato diverso orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass.4427/2024, Cass.4543/2024, Cass. 6086/2024, Cass. 7635/2024). Invero, la qualificazione del contratto come cessione e che tale cessione sia a titolo oneroso non si ritengono elementi di per sé soli sufficienti a ritenere integrato un finanziamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art.106 T.U.B.. A seguito di opportuna interpretazione dell'art.106 T.U.B. e dell'art.2 D.M. n.53/15 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve, invero, concludersi nel senso che non ogni acquisto di credito possa essere qualificato come cessione di credito. Come è noto, il negozio di cessione del credito si configura come negozio a causa variabile, sicché il cessionario, che agisca nei confronti del debitore ceduto, non è tenuto a dimostrare la causa della cessione, ma solo la sua esistenza (cfr. in questo senso Cass.18016/2018; Cass.13691/2012; Cass.8145/2009: “La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario”): non appare sufficiente, invero, una mera cessione di credito nei confronti di terzi con carattere di professionalità per configurare un'attività di finanziamento, ma occorre verificare se effettivamente la cessione del credito concretizzi un'attività economica organizzata nel tempo con investimenti economici e mezzi finanziari volta ad anticipazioni di denaro o di altri strumenti finanziari da parte del cessionario da restituirsi in momenti successivi.
pagina 2 di 6 Nel caso de quo il contratto stipulato tra i cedenti e EL prevede una mera cessione del diritto al risarcimento vantato dai passeggeri nei confronti della compagnia aerea (in relazione al ritardo del volo di cui si discute) alla società EL (cfr. doc. 4 del fascicolo dell'attrice), senza la previsione di anticipi di denaro o altro, e senza previsioni di restituzioni. Alle medesime conclusioni si perviene ai fini dell'obbligo di iscrizione nel registro di cui all'art. 106 T.U.B., dovendo ravvisarsene la necessità esclusivamente quando l'attività svolta configuri effettivamente attività di finanziamento (con i conseguenti oneri di vigilanza da parte della BA d'TA). Ebbene, non può riconoscersi alla cessione del credito effettuata dal passeggero la prerogativa di un'operazione di finanziamento: il passeggero che cede il proprio credito di natura risarcitoria non ottiene alcuna utilità immediata, ma il corrispettivo, che sarà corrisposto solo subordinatamente all'incasso da parte della cessionaria dell'importo portato dal credito, è stabilito tenendo in debita considerazione la remunerazione dovuta per l'attività di gestione del credito svolta dal cessionario. Proprio perché nessun importo è offerto in anticipo al passeggero da EL, ma solo a seguito di effettiva riscossione della compensazione pecuniaria dal vettore, non emerge la necessità di quei controlli e di vigilanza da parte della BA d'TA, che richiedono l'iscrizione del cessionario nel registro di cui all'art. 106 T.U.B.. Logico corollario di quanto sopra è che il rapporto per cui è causa stipulato tra i passeggeri e l'odierna appellante non è atto a realizzare una causa di finanziamento e non integra affatto un'ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico di attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari finanziari autorizzati, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 106 T.U.B. e le conseguenti sanzioni. Devono, poi, essere reiette le altre eccezioni sollevate da IS e ritenute assorbite dal Giudice di Pace. IS, tra le altre eccezioni, ha dedotto l'assenza di prova del contratto di cessione del credito e dei requisiti propri della cessione nel documento prodotto. Nel caso in esame, procedendo ad esame del tenore letterale del documento prodotto sub doc.4 del fascicolo di primo grado di EL, definito appunto “cessione di credito”, si deve affermare che il contratto stipulato tra i passeggeri e l'odierna appellante configura una cessione di credito, emergendo chiaramente che il pagamento viene effettuato dal terzo debitore direttamente a favore del professionista e non del passeggero senza la previsione di anticipi di denaro o altro, e senza previsioni di restituzioni. Del tutto irrilevante, è, poi, la dedotta mancanza di prova di rituale notificazione della cessione di credito e di divieto di cessione del credito, apparendo circostanze inidonee ad inficiare la validità ed efficacia della cessione de qua (peraltro dal doc.5 del fascicolo di parte attrice emerge che già il 28.09.2022 l'odierna appellante aveva chiaramente notiziato il vettore appellato dell'avvenuta cessione). Osserva in proposito questo Tribunale che l'art. 1260 c.c. dispone che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Affinché il contratto di cessione spieghi i suoi effetti, è, pertanto, sufficiente solo che sussista l'accordo fra cedente e cessionario, determinandosi così la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati non solo fra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, verso il quale è necessaria, per la mera operatività della cessione, l'avvenuta comunicazione del negozio, a norma dell'art. 1264 c.c. (che dispone che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”) o comunque che il debitore provveda all'accettazione.
pagina 3 di 6 Come previsto dall'art.1264 c.c., la notifica della cessione al debitore, che è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario), è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il credito viene trasferito con il mero accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. La notifica della cessione permette, dunque, al debitore di essere informato della cessione e di pagare correttamente al nuovo creditore (cessionario). La notifica de qua può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari: importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione. Tale principio è suffragato dalla Suprema Corte che con ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021 ha statuito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass., sez. III, 18/10/2005, n. 20143) secondo cui “la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto” o anche successivamente, nel corso del giudizio (v. Cass., sez. lav., 12.5.1990, n. 4077, cit.)” e “non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario” (v. Cass. n. 4077/19990 cit.). La cessione di credito, che è un contratto a forma libera, si perfeziona, pertanto, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto, che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario: ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame. Con riferimento all'autenticità della copia dell'atto di cessione di cui si discute - genuinità contestata, invero, in modo generico -, IS avrebbe dovuto intraprendere un giudizio di accertamento negativo, con i conseguenti oneri probatori a suo carico. In relazione, ancora, alla dichiarata inopponibilità della cessione del credito, ritiene il Tribunale che il credito risarcitorio vantato da HA AS OU e AS OU MA potesse di certo essere ceduto ad EL, trattandosi di credito risarcitorio, che, per giurisprudenza costante, è liberamente cedibile (cfr. ex multis, Cass. 21765/2019, Cass. 4300/2019, Cass. 22601/2013), avendo ad oggetto una prestazione pecuniaria, che, in quanto prestazione di genere, si sottrae al requisito della personalità. Nel merito, l'appello deve essere accolto, in quanto parte appellante ha tempestivamente ed esattamente adempiuto al proprio onere probatorio. EL ha prodotto i biglietti e prenotazione del volo dei passeggeri che hanno ceduto il proprio credito all'odierna appellante (contenente indicazione specifica dei nominativi dei contraenti, del volo oggetto del contratto, ecc.: v. doc. 2 di parte attrice), così provando l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto aereo e assolvendo all'onere probatorio di cui era gravata. Deve, difatti, ritenersi che la documentazione prodotta dalla parte attrice-appellante costituisca valida prova al fine di dimostrare la conclusione del contratto di trasporto aereo di persone (che, per inciso, a differenza di contratto di trasporto merci ex art.950 cod. nav., non richiede una particolare forma per la conclusione del contratto, neanche ad probationem actus).
pagina 4 di 6 Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, co. 1, del Regolamento CE n. 261/2004” (così Cass.1584/2018). Come evidenziato in tale ordinanza, né la Convenzione di Montréal né il Regolamento CE n. 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto), di tal che, in assenza di una norma speciale, si impone far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..: la Corte, invero, fa riferimento al noto arresto delle Sezioni unite del 2001 n.13533 (cfr. anche nello stesso senso Cass.826/2015, Cass.15659/2011) secondo cui il creditore deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento. In applicazione di consolidata giurisprudenza, pertanto, anche con riferimento al contratto di trasporto aereo, trova applicazione il c.d. principio dell'allegazione dell'inadempimento, sicché il passeggero che agisca per ottenere il diritto alla compensazione pecuniaria e/o al risarcimento del danno da negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo del vettore a destinazione rispetto all'orario previsto, deve limitarsi a fornire la prova del titolo negoziale e il relativo termine di scadenza nonché allegare l'occorso inadempimento del vettore. Non sussistendo dubbi sulla distribuzione degli oneri probatori e sulla validità di quanto già documentato da parte appellante in prime cure, a questo punto spettava al vettore odierno appellato dimostrare di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni: onere, che, invece, non è stato affatto assolto. Peraltro, parte appellante ha prodotto nel proprio fascicolo di primo grado anche documentazione a riprova del ritardo del volo come dedotto (v. doc. 3). Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, IS deve essere condannata a versare all'appellante la somma di €.500,00 (€250,00 per ogni passeggero), oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della consegna dell'atto stragiudiziale di messa in mora (cfr. doc. 5 di parte appellante in primo grado) al saldo. Stante l'integrale accoglimento delle pretese dell'appellante, in forza del principio della soccombenza e in riforma della sentenza appellata, l'appellata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante nel primo grado di giudizio e in appello. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, guardando al valore dell'accolto, per entrambi i gradi di giudizio per la fase di studio e introduttiva con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie l'appello proposto da EL Germany Gmbh e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.202/2024 pubblicata il 4.04.2024 dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, condanna Société Tunisienne de l'Air - IS, in persona del l.r. p.t.. a corrispondere a Flithright Gmbh, in qualità di cessionaria del credito vantato da HA AS OU e AS OU MA, la somma di €.500,00 (€250,00 per passeggero), oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €70,00 per esborsi ed €136,00 per compensi oltre oneri di legge, e, quanto al presente giudizio, in €91,50 per esborsi ed €262,00 per compensi, oltre oneri di legge ed anticipazioni. Busto Arsizio, 13.03.2025 Il Giudice A. D'Elia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4130/2024 promossa da: Airhelp Germany GMBH, in persona del l.r. p.t., in qualità di cessionaria dei crediti vantati da HA AS OU e AS OU MA, con Avv. Giuliano, APPELLANTE
CONTRO
Société Tunisienne de l'Air - IS, in persona del l.r. p.t., APPELLATA CONTUMACE Conclusioni Parte appellante ha concluso riportandosi agli atti di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione EL Germany Gmbh, in persona del l.r. p.t. (di seguito EL), in qualità di cessionaria dei crediti vantati da HA AS OU e AS OU MA, acquirenti di biglietti aerei sul volo n.TU757 operato dalla Société Tunisienne de l'Air - IS, in persona del l.r. p.t. (di seguito IS), con partenza prevista per il giorno 16.07.2022 alle ore 11,45 da Milano Malpensa ed arrivo previsto a Carthage per lo stesso giorno alle ore 12,35, aveva convenuto avanti al giudice di pace di Busto Arsizio IS, per ottenerne la condanna al versamento della somma di €.500,00 a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 5, 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004, a causa del ritardo all'arrivo superiore a 3 ore. Instauratosi il contradittorio, si costituiva IS, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della controparte in mancanza di notifica nei propri confronti dell'originale del documento di cessione, così disconoscendone la copia prodotta, e comunque in difetto dei requisiti propri della cessione del credito nonché stante il divieto di cessione del credito azionato e la nullità della cessione per mancata iscrizione di EL nell'albo ex art.106 TUB;
nel merito eccepiva l'infondatezza della avversa domanda per difetto di prova. Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 202/2024 depositata il 4.04.2024, dichiarava il difetto di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, con condanna alla refusione delle spese processuali. Avverso tale decisione EL ha proposto appello per erronea motivazione nella declaratoria di difetto di legittimazione attiva. In appello restava contumace IS. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. pagina 1 di 6 Preliminarmente il Tribunale ritiene che la sentenza oggetto di gravame sia appellabile, trattandosi di pronuncia secondo diritto ex art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto resa dal giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra cui rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo (cfr. Cass. n. 17080/2013). La Corte di legittimità, a tal proposito, ha statuito che nelle controversie in materia di contratti di massa e turismo e viaggi l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità di cui all'art.1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite a priori dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto e sono predisposte in precedenza su di un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che le medesime controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano sottratte al giudizio secondo equità, anche se aventi valore non eccedente
€.1.100 (nello stesso senso v. anche Cass. 11631/2010). In limine litis non può, inoltre, dubitarsi della giurisdizione di questo Tribunale, dovendo questo giudice conformarsi a quanto chiaramente statuito sull'argomento dalla Suprema Corte (si veda a tal proposito Cass. Civ., Sez. Un, Ordinanza n. 3561 del 13/02/2020, v. anche Cass. 24632/2020). L'appello, poi, deve essere accolto, e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, stante l'erronea motivazione offerta dal Giudice di primo grado in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante così come nella sentenza oggetto di gravame ricostruita, nonostante il consolidato diverso orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass.4427/2024, Cass.4543/2024, Cass. 6086/2024, Cass. 7635/2024). Invero, la qualificazione del contratto come cessione e che tale cessione sia a titolo oneroso non si ritengono elementi di per sé soli sufficienti a ritenere integrato un finanziamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art.106 T.U.B.. A seguito di opportuna interpretazione dell'art.106 T.U.B. e dell'art.2 D.M. n.53/15 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve, invero, concludersi nel senso che non ogni acquisto di credito possa essere qualificato come cessione di credito. Come è noto, il negozio di cessione del credito si configura come negozio a causa variabile, sicché il cessionario, che agisca nei confronti del debitore ceduto, non è tenuto a dimostrare la causa della cessione, ma solo la sua esistenza (cfr. in questo senso Cass.18016/2018; Cass.13691/2012; Cass.8145/2009: “La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario”): non appare sufficiente, invero, una mera cessione di credito nei confronti di terzi con carattere di professionalità per configurare un'attività di finanziamento, ma occorre verificare se effettivamente la cessione del credito concretizzi un'attività economica organizzata nel tempo con investimenti economici e mezzi finanziari volta ad anticipazioni di denaro o di altri strumenti finanziari da parte del cessionario da restituirsi in momenti successivi.
pagina 2 di 6 Nel caso de quo il contratto stipulato tra i cedenti e EL prevede una mera cessione del diritto al risarcimento vantato dai passeggeri nei confronti della compagnia aerea (in relazione al ritardo del volo di cui si discute) alla società EL (cfr. doc. 4 del fascicolo dell'attrice), senza la previsione di anticipi di denaro o altro, e senza previsioni di restituzioni. Alle medesime conclusioni si perviene ai fini dell'obbligo di iscrizione nel registro di cui all'art. 106 T.U.B., dovendo ravvisarsene la necessità esclusivamente quando l'attività svolta configuri effettivamente attività di finanziamento (con i conseguenti oneri di vigilanza da parte della BA d'TA). Ebbene, non può riconoscersi alla cessione del credito effettuata dal passeggero la prerogativa di un'operazione di finanziamento: il passeggero che cede il proprio credito di natura risarcitoria non ottiene alcuna utilità immediata, ma il corrispettivo, che sarà corrisposto solo subordinatamente all'incasso da parte della cessionaria dell'importo portato dal credito, è stabilito tenendo in debita considerazione la remunerazione dovuta per l'attività di gestione del credito svolta dal cessionario. Proprio perché nessun importo è offerto in anticipo al passeggero da EL, ma solo a seguito di effettiva riscossione della compensazione pecuniaria dal vettore, non emerge la necessità di quei controlli e di vigilanza da parte della BA d'TA, che richiedono l'iscrizione del cessionario nel registro di cui all'art. 106 T.U.B.. Logico corollario di quanto sopra è che il rapporto per cui è causa stipulato tra i passeggeri e l'odierna appellante non è atto a realizzare una causa di finanziamento e non integra affatto un'ipotesi di esercizio nei confronti del pubblico di attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari finanziari autorizzati, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 106 T.U.B. e le conseguenti sanzioni. Devono, poi, essere reiette le altre eccezioni sollevate da IS e ritenute assorbite dal Giudice di Pace. IS, tra le altre eccezioni, ha dedotto l'assenza di prova del contratto di cessione del credito e dei requisiti propri della cessione nel documento prodotto. Nel caso in esame, procedendo ad esame del tenore letterale del documento prodotto sub doc.4 del fascicolo di primo grado di EL, definito appunto “cessione di credito”, si deve affermare che il contratto stipulato tra i passeggeri e l'odierna appellante configura una cessione di credito, emergendo chiaramente che il pagamento viene effettuato dal terzo debitore direttamente a favore del professionista e non del passeggero senza la previsione di anticipi di denaro o altro, e senza previsioni di restituzioni. Del tutto irrilevante, è, poi, la dedotta mancanza di prova di rituale notificazione della cessione di credito e di divieto di cessione del credito, apparendo circostanze inidonee ad inficiare la validità ed efficacia della cessione de qua (peraltro dal doc.5 del fascicolo di parte attrice emerge che già il 28.09.2022 l'odierna appellante aveva chiaramente notiziato il vettore appellato dell'avvenuta cessione). Osserva in proposito questo Tribunale che l'art. 1260 c.c. dispone che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Affinché il contratto di cessione spieghi i suoi effetti, è, pertanto, sufficiente solo che sussista l'accordo fra cedente e cessionario, determinandosi così la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati non solo fra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, verso il quale è necessaria, per la mera operatività della cessione, l'avvenuta comunicazione del negozio, a norma dell'art. 1264 c.c. (che dispone che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”) o comunque che il debitore provveda all'accettazione.
pagina 3 di 6 Come previsto dall'art.1264 c.c., la notifica della cessione al debitore, che è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario), è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il credito viene trasferito con il mero accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. La notifica della cessione permette, dunque, al debitore di essere informato della cessione e di pagare correttamente al nuovo creditore (cessionario). La notifica de qua può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari: importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione. Tale principio è suffragato dalla Suprema Corte che con ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021 ha statuito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass., sez. III, 18/10/2005, n. 20143) secondo cui “la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto” o anche successivamente, nel corso del giudizio (v. Cass., sez. lav., 12.5.1990, n. 4077, cit.)” e “non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario” (v. Cass. n. 4077/19990 cit.). La cessione di credito, che è un contratto a forma libera, si perfeziona, pertanto, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto, che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario: ipotesi che comunque non ricorre nel caso in esame. Con riferimento all'autenticità della copia dell'atto di cessione di cui si discute - genuinità contestata, invero, in modo generico -, IS avrebbe dovuto intraprendere un giudizio di accertamento negativo, con i conseguenti oneri probatori a suo carico. In relazione, ancora, alla dichiarata inopponibilità della cessione del credito, ritiene il Tribunale che il credito risarcitorio vantato da HA AS OU e AS OU MA potesse di certo essere ceduto ad EL, trattandosi di credito risarcitorio, che, per giurisprudenza costante, è liberamente cedibile (cfr. ex multis, Cass. 21765/2019, Cass. 4300/2019, Cass. 22601/2013), avendo ad oggetto una prestazione pecuniaria, che, in quanto prestazione di genere, si sottrae al requisito della personalità. Nel merito, l'appello deve essere accolto, in quanto parte appellante ha tempestivamente ed esattamente adempiuto al proprio onere probatorio. EL ha prodotto i biglietti e prenotazione del volo dei passeggeri che hanno ceduto il proprio credito all'odierna appellante (contenente indicazione specifica dei nominativi dei contraenti, del volo oggetto del contratto, ecc.: v. doc. 2 di parte attrice), così provando l'avvenuta conclusione del contratto di trasporto aereo e assolvendo all'onere probatorio di cui era gravata. Deve, difatti, ritenersi che la documentazione prodotta dalla parte attrice-appellante costituisca valida prova al fine di dimostrare la conclusione del contratto di trasporto aereo di persone (che, per inciso, a differenza di contratto di trasporto merci ex art.950 cod. nav., non richiede una particolare forma per la conclusione del contratto, neanche ad probationem actus).
pagina 4 di 6 Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, co. 1, del Regolamento CE n. 261/2004” (così Cass.1584/2018). Come evidenziato in tale ordinanza, né la Convenzione di Montréal né il Regolamento CE n. 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell'inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell'inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all'orario previsto), di tal che, in assenza di una norma speciale, si impone far riferimento ai criteri ordinari di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..: la Corte, invero, fa riferimento al noto arresto delle Sezioni unite del 2001 n.13533 (cfr. anche nello stesso senso Cass.826/2015, Cass.15659/2011) secondo cui il creditore deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento. In applicazione di consolidata giurisprudenza, pertanto, anche con riferimento al contratto di trasporto aereo, trova applicazione il c.d. principio dell'allegazione dell'inadempimento, sicché il passeggero che agisca per ottenere il diritto alla compensazione pecuniaria e/o al risarcimento del danno da negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo del vettore a destinazione rispetto all'orario previsto, deve limitarsi a fornire la prova del titolo negoziale e il relativo termine di scadenza nonché allegare l'occorso inadempimento del vettore. Non sussistendo dubbi sulla distribuzione degli oneri probatori e sulla validità di quanto già documentato da parte appellante in prime cure, a questo punto spettava al vettore odierno appellato dimostrare di avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni: onere, che, invece, non è stato affatto assolto. Peraltro, parte appellante ha prodotto nel proprio fascicolo di primo grado anche documentazione a riprova del ritardo del volo come dedotto (v. doc. 3). Pertanto, in totale riforma della sentenza di primo grado, IS deve essere condannata a versare all'appellante la somma di €.500,00 (€250,00 per ogni passeggero), oltre interessi moratori al saggio legale dalla data della consegna dell'atto stragiudiziale di messa in mora (cfr. doc. 5 di parte appellante in primo grado) al saldo. Stante l'integrale accoglimento delle pretese dell'appellante, in forza del principio della soccombenza e in riforma della sentenza appellata, l'appellata deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante nel primo grado di giudizio e in appello. Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, guardando al valore dell'accolto, per entrambi i gradi di giudizio per la fase di studio e introduttiva con esclusione dei compensi dovuti per la fase istruttoria e per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 5 di 6 1) accoglie l'appello proposto da EL Germany Gmbh e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.202/2024 pubblicata il 4.04.2024 dal Giudice di Pace di Busto Arsizio, condanna Société Tunisienne de l'Air - IS, in persona del l.r. p.t.. a corrispondere a Flithright Gmbh, in qualità di cessionaria del credito vantato da HA AS OU e AS OU MA, la somma di €.500,00 (€250,00 per passeggero), oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in €70,00 per esborsi ed €136,00 per compensi oltre oneri di legge, e, quanto al presente giudizio, in €91,50 per esborsi ed €262,00 per compensi, oltre oneri di legge ed anticipazioni. Busto Arsizio, 13.03.2025 Il Giudice A. D'Elia
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