CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 916/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2392/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000024 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, tempestivamente depositatoRicorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 1 luglio 2024, meglio indicato in epigrafe. A motivo del gravame deduceva la carenza del presupposto oggettivo del tributo.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Al ricorrente veniva contestato, per l'anno di imposta 2022, l'omesso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo del telefono cellulare avente n. Telefono_1, gestore Società_2, ai sensi degli artt. 21 d.P.R. 641/1972 e 13 c. 2 D.lgs. 471/1997; egli contestava l'applicazione della tassa nei suoi confronti affermando di non aver mai sottoscritto un contratto con la società di telefonia mobile in parola avente ad oggetto il numero di telefono cellulare indicato nell'atto di accertamento impugnato.
Il tributo richiesto dall'Ufficio trova conferma nell'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale, nella sua massima composizione, con la sentenza n. 9565/14 ha riconosciuto legittima la tassa di concessione governativa che assoggetta a prelievo fiscale la semplice stipula del contratto di abbonamento tra gestore di telefonia mobile (cellulare) e utente finale, che è dovuta congiuntamente al canone di abbonamento. Il termine per il relativo versamento della tassa resta ancorato a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore di telefonia cellulare.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha solo dedotto, ma non provato l'assenza di contratto con il gestore di telefonia mobile, né alcunché che possa dimostrare una parvenza di contestazione nei confronti del gestore medesimo, il quale invece aveva segnalato il mancato pagamento delle fatture elencate nell'atto di accertamento.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perchè infondato.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2392/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000024 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 585/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, tempestivamente depositatoRicorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 1 luglio 2024, meglio indicato in epigrafe. A motivo del gravame deduceva la carenza del presupposto oggettivo del tributo.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in camera di consiglio, in composizione monocratica, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Al ricorrente veniva contestato, per l'anno di imposta 2022, l'omesso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo del telefono cellulare avente n. Telefono_1, gestore Società_2, ai sensi degli artt. 21 d.P.R. 641/1972 e 13 c. 2 D.lgs. 471/1997; egli contestava l'applicazione della tassa nei suoi confronti affermando di non aver mai sottoscritto un contratto con la società di telefonia mobile in parola avente ad oggetto il numero di telefono cellulare indicato nell'atto di accertamento impugnato.
Il tributo richiesto dall'Ufficio trova conferma nell'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale, nella sua massima composizione, con la sentenza n. 9565/14 ha riconosciuto legittima la tassa di concessione governativa che assoggetta a prelievo fiscale la semplice stipula del contratto di abbonamento tra gestore di telefonia mobile (cellulare) e utente finale, che è dovuta congiuntamente al canone di abbonamento. Il termine per il relativo versamento della tassa resta ancorato a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore di telefonia cellulare.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha solo dedotto, ma non provato l'assenza di contratto con il gestore di telefonia mobile, né alcunché che possa dimostrare una parvenza di contestazione nei confronti del gestore medesimo, il quale invece aveva segnalato il mancato pagamento delle fatture elencate nell'atto di accertamento.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perchè infondato.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026.
Il Giudice
Dr. Vittorio Misiti