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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. DE IC ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2381/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Risadelli Parte_1
ricorrente
e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
RI SA NO e SI RI
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239004574832000 notificata il 30.09.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2015, portati CP_1 dall'avviso di addebito n. 33020120001325914000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Ed invero, anche a voler considerare come mai avvenuta la notifica - in data
17.09.2022 – dell'avviso di addebito n. 33020220001325914000, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente.
Ed invero, premesso che la contribuzione portata dal predetto avviso, è afferente a contributi IVS eccedenti il minimale relativi all'anno 2015, il termine di CP_1 prescrizione quinquennale – decorrente dal 06.07.2016, quale data ultima prevista per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche – risulta utilmente interrotto dall' (tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dei CP_1 contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19) mediante la notifica, in data 28.08.2021, della comunicazione di debito del 27.07.2021, consegnata pacificamente presso l'indirizzo della ricorrente (cfr. all.ti
3 e 3.1 della memoria di costituzione).
A fronte della produzione della predetta comunicazione, parte ricorrente, all'udienza del 27.11.2024, ha eccepito come la firma apposta sull'atto appartenesse ad un soggetto terzo.
Orbene, rileva il giudicante come la comunicazione di debito sia stata firmata da
”, madre della ricorrente, come emerge dal certificato di famiglia Persona_1 prodotto dall' (cfr. nota di deposito del 12.11.2024). CP_1
Ciò posto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine
2 rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017), prova che tuttavia non è stata fornita, non avendo la ricorrente nulla dedotto in merito al carattere occasionale della presenza del consegnatario presso la propria abitazione, sicché la notifica non può che ritenersi validamente perfezionatasi.
Il decorso del termine di prescrizione risulta pertanto interrotto in data 28.08.2021, allorquando il quinquennio non era ancora decorso, dovendosi considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12,
c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 06.07.2021, ossia decorsi cinque anni dalla data ultima prevista per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2015
(06.07.2016) lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 29.09.2022.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, il ricorso rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di e CP_1
, liquidate in € 1.865,00 ciascuna Controparte_2 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
DE IC ZZ
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. DE IC ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2381/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Risadelli Parte_1
ricorrente
e
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli,
RI SA NO e SI RI
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239004574832000 notificata il 30.09.2023, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali relativi all'anno 2015, portati CP_1 dall'avviso di addebito n. 33020120001325914000, eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento nonché l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
1 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Ed invero, anche a voler considerare come mai avvenuta la notifica - in data
17.09.2022 – dell'avviso di addebito n. 33020220001325914000, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente.
Ed invero, premesso che la contribuzione portata dal predetto avviso, è afferente a contributi IVS eccedenti il minimale relativi all'anno 2015, il termine di CP_1 prescrizione quinquennale – decorrente dal 06.07.2016, quale data ultima prevista per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche – risulta utilmente interrotto dall' (tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dei CP_1 contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19) mediante la notifica, in data 28.08.2021, della comunicazione di debito del 27.07.2021, consegnata pacificamente presso l'indirizzo della ricorrente (cfr. all.ti
3 e 3.1 della memoria di costituzione).
A fronte della produzione della predetta comunicazione, parte ricorrente, all'udienza del 27.11.2024, ha eccepito come la firma apposta sull'atto appartenesse ad un soggetto terzo.
Orbene, rileva il giudicante come la comunicazione di debito sia stata firmata da
”, madre della ricorrente, come emerge dal certificato di famiglia Persona_1 prodotto dall' (cfr. nota di deposito del 12.11.2024). CP_1
Ciò posto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né
l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine
2 rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017), prova che tuttavia non è stata fornita, non avendo la ricorrente nulla dedotto in merito al carattere occasionale della presenza del consegnatario presso la propria abitazione, sicché la notifica non può che ritenersi validamente perfezionatasi.
Il decorso del termine di prescrizione risulta pertanto interrotto in data 28.08.2021, allorquando il quinquennio non era ancora decorso, dovendosi considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, in base al combinato disposto degli artt. 68, c. 4 bis, d.l. 18/2020 e 12,
c. 1, d.lgs. 159/2015, i termini di prescrizione dei crediti (tributari e non tributari, e quindi anche contributivi) destinati a scadere nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021 sono sospesi per un periodo corrispondente, che è pari a 541 giorni (cfr.
Corte d'Appello di Catanzaro, n. 232/2024).
Orbene, considerato che, nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe scaduto il 06.07.2021, ossia decorsi cinque anni dalla data ultima prevista per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2015
(06.07.2016) lo stesso è da ritenersi prorogato (per effetto di detta sospensione) sino al 29.09.2022.
Per le ragioni che precedono, assorbita ogni diversa questione, il ricorso rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di e CP_1
, liquidate in € 1.865,00 ciascuna Controparte_2 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
DE IC ZZ
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