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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/3/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5557/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO ELIA, dell'Avv. LUCA Parte_1
MARAGLINO, dell'Avv. DANIELA DE SALVATORE ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO CP_1
ENZO PONTECORVO, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.11.2022, la parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di far CP_ accertare la illegittimità della pretesa restitutoria comunicatale dall' in data 1.6.2022 con la quale CP_ l' resistente a seguito di ricalcolo sulla pensione di ha chiesto la restituzione dell'importo CP_3 di euro 9.216,22 per il periodo da gennaio 2020, per superamento del limite reddituale.
Sostiene la ricorrente che detta richiesta sarebbe illegittima, avendo ella sempre depositato le dovute dichiarazioni reddituali, sostenendo pertanto l'assenza di dolo e quindi l'irripetibilità dell'indebito stesso. La ricorrente sostiene comunque che per gli anni 2019 e 2020 il proprio reddito sarebbe stato compatibile con la percezione della prestazione, (riconoscendo invece di aver superato la soglia reddituale nell'anno 2021). Ha quindi chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito in relazione all'annualità 2020 per totali euro 3.732,17.
Si è costituito l' resistente eccependo la tempestività dell'accertamento d'indebito scaturito CP_2 dal superamento del reddito del ricorrente, di cui l'Ente stesso avrebbe avuto contezza esclusivamente in occasione della ricostituzione reddituale richiesta dalla parte nel 2022, e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
È documentato che la ricorrente, già invalida totale e titolare di indennità di accompagnamento, sia stata riconosciuta invalida parziale fin dal 2010, beneficiando quindi dell'assegno ex art. 13 l. 118/71
(e non della pensione di cui al precedente articolo 12, come affermato in ricorso, cfr. all. 1 memoria). È altresì documentato che la ricorrente, nella dichiarazione RED 2022, relativa ai redditi dell'anno precedente, la ricorrente ha dichiarato per il 2021 redditi pari a zero (all. 2 memoria), mentre per l'anno
2020 non risulta presentata all'Istituto alcuna dichiarazione reddituale. Dalla documentazione reddituale in atti, risulta che nel 2020 la ricorrente ha avuto un reddito pari ad euro 12.892,00 (doc. 5, 6 e 7 memoria), superiore quindi alla soglia legale di euro 4.926,35 prevista per la percezione del beneficio
(erroneamente individuato in ricorso nel diverso e più alto limite previsto per la pensione di inabilità).
Risulta altresì che la relativa dichiarazione fiscale 2021, relativa ai redditi 2020, sia stata presentata dalla CP_ ricorrente in data 30.7.2021 e liquidata – e conseguentemente disponibile per l' – in data 4.4.2022
(doc. 3 e 4 memoria).
È quindi provata l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale per l'anno
2020. Le somme erogate per tale annualità sono quindi indebite.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito, va premessa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 52 della
L. 88/89, e conseguentemente nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l.
412/91, in quanto disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale non estensibile quindi a quello assistenziale (Cass. Civ. Sez. lav. 18820/21).
Da ciò non discende, tuttavia, l'applicabilità del principio di ripetibilità generalizzata dell'indebito ex art. 2033 c.c., dovendosi far riferimento all'orientamento giurisprudenziale in base al quale non opera, in materia assistenziale, il principio civilistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito bensì, conformemente all'art. 38 Cost., un principio proprio di tale sottosistema che escluderebbe la ripetibilità dell'indebito a fronte di una situazione idonea a generare affidamento del percettore, e conseguentemente, nel caso di venir meno dei presupposti reddituali, ritiene legittima la restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento di tale circostanza, salvo che il percipiente non versi in dolo (ex multis, Sez. L - , Sent. n. 26036 del 15/10/2019 e, da ultimo, Ord. n. 13223 del
30/6/2020).
Il richiamato orientamento giurisprudenziale, a parere di chi scrive, è condivisibile nelle premesse, nel senso di evitare la rigidità del paradigma civilistico valorizzando il legittimo affidamento del beneficiario di una prestazione assistenziale, nonché in parte nell'esito, ossia di non consentire al soggetto che versi in dolo di giovarsi dell'errore in cui egli stesso ha indotto l'Ente. Deve tuttavia precisarsi, in primo luogo, che tale principio si applica esclusivamente nel caso di sopravvenuto venir meno dei requisiti per beneficiare di una prestazione originariamente spettante, ed in secondo luogo che al dolo deve equipararsi una situazione che faccia venir meno il legittimo affidamento che la norma è volta a tutelare (cfr. ancora sent. nn. 26036/19 e 18820/21, cit.).
Nel caso di specie, incontestata la pregressa spettanza della prestazione, la stessa è stata revocata a far data dal 1.1.2020 a fronte del venir meno del requisito reddituale, circostanza di cui l'ente è venuto a conoscenza soltanto successivamente a causa dell'omessa comunicazione da parte del beneficiario.
L'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, secondo la giurisprudenza di legittimità, equivale a dolo ai fini della ripetibilità dell'indebito (da ultimo Cass. Civ., sentenza n. 10337/2023). La Corte ha infatti chiarito che la relativa sussistenza è esclusa nelle ipotesi in cui l'ente sia pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma per aver autonomamente acquisito o per aver ricevuto segnalazione da un organo terzo, quale nel caso di specie l'Agenzia delle
Entrate (Cass. Civ., ordinanza n. 5984 del 23.2.2022).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mancando in atti la dichiarazione relativa ai redditi ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione alle spese di lite, rinvenendosi esclusivamente la diversa dichiarazione relativa all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, valori minimi considerata la natura dei diritti oggetto di causa e delle parti, con esclusione della fase istruttoria non avendo la parte resistente svolto attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5557/2022 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
CP_
- per l'effetto, condanna la ricorrente a rifondere ad le spese legali, quantificate in euro
886,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 25/3/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/3/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5557/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO ELIA, dell'Avv. LUCA Parte_1
MARAGLINO, dell'Avv. DANIELA DE SALVATORE ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO CP_1
ENZO PONTECORVO, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.11.2022, la parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di far CP_ accertare la illegittimità della pretesa restitutoria comunicatale dall' in data 1.6.2022 con la quale CP_ l' resistente a seguito di ricalcolo sulla pensione di ha chiesto la restituzione dell'importo CP_3 di euro 9.216,22 per il periodo da gennaio 2020, per superamento del limite reddituale.
Sostiene la ricorrente che detta richiesta sarebbe illegittima, avendo ella sempre depositato le dovute dichiarazioni reddituali, sostenendo pertanto l'assenza di dolo e quindi l'irripetibilità dell'indebito stesso. La ricorrente sostiene comunque che per gli anni 2019 e 2020 il proprio reddito sarebbe stato compatibile con la percezione della prestazione, (riconoscendo invece di aver superato la soglia reddituale nell'anno 2021). Ha quindi chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito in relazione all'annualità 2020 per totali euro 3.732,17.
Si è costituito l' resistente eccependo la tempestività dell'accertamento d'indebito scaturito CP_2 dal superamento del reddito del ricorrente, di cui l'Ente stesso avrebbe avuto contezza esclusivamente in occasione della ricostituzione reddituale richiesta dalla parte nel 2022, e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
È documentato che la ricorrente, già invalida totale e titolare di indennità di accompagnamento, sia stata riconosciuta invalida parziale fin dal 2010, beneficiando quindi dell'assegno ex art. 13 l. 118/71
(e non della pensione di cui al precedente articolo 12, come affermato in ricorso, cfr. all. 1 memoria). È altresì documentato che la ricorrente, nella dichiarazione RED 2022, relativa ai redditi dell'anno precedente, la ricorrente ha dichiarato per il 2021 redditi pari a zero (all. 2 memoria), mentre per l'anno
2020 non risulta presentata all'Istituto alcuna dichiarazione reddituale. Dalla documentazione reddituale in atti, risulta che nel 2020 la ricorrente ha avuto un reddito pari ad euro 12.892,00 (doc. 5, 6 e 7 memoria), superiore quindi alla soglia legale di euro 4.926,35 prevista per la percezione del beneficio
(erroneamente individuato in ricorso nel diverso e più alto limite previsto per la pensione di inabilità).
Risulta altresì che la relativa dichiarazione fiscale 2021, relativa ai redditi 2020, sia stata presentata dalla CP_ ricorrente in data 30.7.2021 e liquidata – e conseguentemente disponibile per l' – in data 4.4.2022
(doc. 3 e 4 memoria).
È quindi provata l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale per l'anno
2020. Le somme erogate per tale annualità sono quindi indebite.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito, va premessa l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 52 della
L. 88/89, e conseguentemente nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13 della l.
412/91, in quanto disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale non estensibile quindi a quello assistenziale (Cass. Civ. Sez. lav. 18820/21).
Da ciò non discende, tuttavia, l'applicabilità del principio di ripetibilità generalizzata dell'indebito ex art. 2033 c.c., dovendosi far riferimento all'orientamento giurisprudenziale in base al quale non opera, in materia assistenziale, il principio civilistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito bensì, conformemente all'art. 38 Cost., un principio proprio di tale sottosistema che escluderebbe la ripetibilità dell'indebito a fronte di una situazione idonea a generare affidamento del percettore, e conseguentemente, nel caso di venir meno dei presupposti reddituali, ritiene legittima la restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento di tale circostanza, salvo che il percipiente non versi in dolo (ex multis, Sez. L - , Sent. n. 26036 del 15/10/2019 e, da ultimo, Ord. n. 13223 del
30/6/2020).
Il richiamato orientamento giurisprudenziale, a parere di chi scrive, è condivisibile nelle premesse, nel senso di evitare la rigidità del paradigma civilistico valorizzando il legittimo affidamento del beneficiario di una prestazione assistenziale, nonché in parte nell'esito, ossia di non consentire al soggetto che versi in dolo di giovarsi dell'errore in cui egli stesso ha indotto l'Ente. Deve tuttavia precisarsi, in primo luogo, che tale principio si applica esclusivamente nel caso di sopravvenuto venir meno dei requisiti per beneficiare di una prestazione originariamente spettante, ed in secondo luogo che al dolo deve equipararsi una situazione che faccia venir meno il legittimo affidamento che la norma è volta a tutelare (cfr. ancora sent. nn. 26036/19 e 18820/21, cit.).
Nel caso di specie, incontestata la pregressa spettanza della prestazione, la stessa è stata revocata a far data dal 1.1.2020 a fronte del venir meno del requisito reddituale, circostanza di cui l'ente è venuto a conoscenza soltanto successivamente a causa dell'omessa comunicazione da parte del beneficiario.
L'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, secondo la giurisprudenza di legittimità, equivale a dolo ai fini della ripetibilità dell'indebito (da ultimo Cass. Civ., sentenza n. 10337/2023). La Corte ha infatti chiarito che la relativa sussistenza è esclusa nelle ipotesi in cui l'ente sia pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma per aver autonomamente acquisito o per aver ricevuto segnalazione da un organo terzo, quale nel caso di specie l'Agenzia delle
Entrate (Cass. Civ., ordinanza n. 5984 del 23.2.2022).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mancando in atti la dichiarazione relativa ai redditi ai fini dell'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione alle spese di lite, rinvenendosi esclusivamente la diversa dichiarazione relativa all'esenzione dal pagamento del contributo unificato, valori minimi considerata la natura dei diritti oggetto di causa e delle parti, con esclusione della fase istruttoria non avendo la parte resistente svolto attività defensionale in tale fase.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5557/2022 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
CP_
- per l'effetto, condanna la ricorrente a rifondere ad le spese legali, quantificate in euro
886,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 25/3/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni