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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti riuniti e iscritti ai nn. 9073/23 e
9074/23 R.G.L. promossi
DA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Dino Caudullo)
- ricorrenti –
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace-
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 10.06.2025, per la quale si dà atto che le ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione Controparte_1 CP_2 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima Parte_1 della somma di € 3.000,00 per gli 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 Parte_2 per l'a.s. 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Dino Caudullo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi depositati in data 17.07.2023, e successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati
– quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come loro;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva
1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse il loro diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il Controparte_1 ad operarne il relativo pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se CP_1 ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 10.06.2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Le domande sono fondate, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 CP_1 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nei procedimenti riuniti e iscritti ai nn. 9073/23 e
9074/23 R.G.L. promossi
DA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Dino Caudullo)
- ricorrenti –
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace-
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 10.06.2025, per la quale si dà atto che le ricorrenti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del pro tempore, all'emissione Controparte_1 CP_2 della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima Parte_1 della somma di € 3.000,00 per gli 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_3
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
all'emissione della “carta docenti” in favore di e all'assegnazione sulla medesima della somma di € 500,00 Parte_2 per l'a.s. 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Dino Caudullo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorsi depositati in data 17.07.2023, e successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati
– quali supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come loro;
lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della Direttiva
1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse il loro diritto a ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui, e condannasse il Controparte_1 ad operarne il relativo pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se CP_1 ne dichiara la contumacia.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le ricorrenti hanno depositato le relative note per l'udienza del 10.06.2025 e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Le domande sono fondate, dovendosi richiamare la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 con la quale le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 CP_1 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Applicati i superiori principi alle fattispecie in esame ed adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, disponendone la distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno